Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 165, comma 10, del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    La Corte ritiene che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo a causa della franchigia, non sia condivisibile. La Corte privilegia l'interpretazione letterale della normativa, supportata da precedenti giurisprudenziali di merito, e considera il comportamento del contribuente alla luce dei principi di affidamento e buona fede. La Corte evidenzia che il reddito complessivo ai fini IRPEF è la base imponibile derivante dalla somma di tutte le tipologie di reddito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
    Numero : 36
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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