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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ERCOLANI DAVIDE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno 37 47923 Rimini RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 137 2025 00043139 55 000, notificata il 01.09. 2025, per complessivi €. 1.294,87, di cui maggiore imposta €. 909,00, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese tutte di giudizio.
Evidenziava l'Ufficio che la controversia traeva origine da controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021.
Il contribuente nell'anno in questione ha pestato attività lavorativa nella Repubblica di San Marino percependo compensi per €. 39.604,00, indicando il reddito imponibile nella dichiarazione Modello Unico, al quadro RC, rigo 05, al netto della franchigia di € 7.500,00 di cui all'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015, per un ammontare pari a € 32.104,00. Al rigo CE11, esponeva poi un credito derivante da imposte pagate all'estero a titolo definitivo per un ammontare di €. 4.390,00.
L'Ufficio informava il contribuente di aver riconosciuto la spettanza di un credito d'imposta pari a
€ 4.215,00 e quindi inferiore a quello riportato in dichiarazione, poiché il reddito prodotto all'estero (di € 39.604,00) concorreva parzialmente alla formazione del reddito complessivo (per
€ 32.104,00, tenuto conto che a S. Marino era prevista per l'annualità in esame una franchigia di € 7.500,00); talché anche l'imposta estera, pagata per € 4.390,00, avrebbe dovuto essere ridotta in misura corrispondente, in applicazione dell'art. 165, comma 10, TUIR.
La questione pertanto è di carattere interpretativo, poiché, secondo l'Ufficio, il reddito che il contribuente aveva conseguito dal datore di lavoro sanmarinese era pari a € 39.604,00, ma in virtù dell'art. 165 comma 10 citato andava assoggettata a tassazione nello Stato di residenza solo la quota di tale reddito eccedente la franchigia di € 7.500,00.
In altri termini, per effetto della norma appena richiamata, il reddito estero non concorreva interamente (€ 39.604,00), bensì solo parzialmente (€ 32.104,00) alla determinazione del reddito complessivo.
Secondo l'Amministrazione finanziaria le sentenze di merito favorevoli prodotte dalla controparte, peraltro impugnate con ricorso in Cassazione, rappresentavano delle pronunce isolate e comunque non conformi all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7355/2012, di cui riportava ampi stralci.
In sede di udienza, dopo la discussione, la Parte insisteva per l'applicazione dell'art. 165, comma 1, TUIR. L'Ufficio si riportava agli atti chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, a scioglimento della riserva formulata ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 546/92, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La questione, infatti, attiene sostanzialmente all'interpretazione dell'art. 165, comma 10, del DPR n. 917/1986 -TUIR -.
2 Si premette che rappresenta principio generale ed indiscusso quanto sancito dall'art. 10 della legge 212/2000 in materia di affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e contribuente, principio la cui portata generale è stata affermata più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 17576/2002 e Cass. n. 7080/2004). Occorre quindi valutare il comportamento del contribuente in rapporto ad una normativa che si può prestare ad una interpretazione ambivalente e a fronte del comportamento complessivo dell'Amministrazione.
Ciò posto, si ritiene che proprio in ossequio ai principi di cui sopra, debba darsi la preferenza all'interpretazione letterale della normativa, in conformità con la sentenza della C.T.R di Forlì n. 129/2019, confermata in sede di appello dalla Corte di Giustizia Emilia Romagna con sentenza n. 944/2023. La C.T.P di Forlì evidenzia che l'Ufficio avvalora la tesi secondo cui nonostante il reddito dichiarato sia costituito solo dall'intero reddito estero, il reddito preso in considerazione ai fini fiscali è solamente rappresentato da una parte dello stesso, stante l'applicazione della franchigia.
Infatti, secondo l'Agenzia, deve essere data prevalenza all'art. 165, comma 10, cit., "in quanto il reddito estero, essendo esclusa dalla base imponibile una determinata frazione di reddito costituita dalla franchigia, viene parzialmente escluso dalla formazione del reddito complessivo".
Con tale criterio, il reddito prodotto all'estero cui è stata applicata la franchigia "verrebbe a costituire sempre una porzione di quello complessivo alla cui formazione ha concorso" (si cita testualmente la motivazione di cui alla sentenza della C.T.P. di Forlì).
L'interpretazione dell'Agenzia non è condivisibile, poiché il termine "reddito" va inteso in senso tecnico, quale risultato dell'operazione che dal compenso percepito giunge a definire la base imponibile.
Il reddito "complessivo" ai fini Irpef rappresenta la base di reddito imponibile derivante dalla somma di tutte le tipologie di reddito, risultante dai singoli redditi.
Si aggiunga che a fronte di una normativa non particolarmente chiara, il comportamento dell'Agenzia non ha portato una soluzione delle problematiche, poiché la circolare 9/E/2015 è stata assunta sia dal contribuente che dal Giudice di secondo grado come elemento fondamentale per fondare le rispettive conclusioni.
In particolare, è ampiamente citata nella motivazione della sentenza n. 944/2003 della Corte di Giustizia dell'Emilia Romagna, laddove si conclude che l'interpretazione della norma (effettuata proprio sulla base della suddetta circolare) " ... prevede che il reddito prodotto ai sensi dell'art. 51, commi 1 - 8 Tuir, nel caso di specie (lavoratrice dipendente che non soggiorna all'estero per più di n. 183 giorni e frontaliera), non ricada sotto le disposizioni dell'art.165, comma 10".
Pertanto anche nella decisione di secondo grado la Corte conferma che il dato letterale prevale su ogni altra diversa interpretazione.
In considerazione della natura interpretativa delle questioni trattate, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Rimini 02.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Davide ERCOLANI)
4
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ERCOLANI DAVIDE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno 37 47923 Rimini RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250004313955000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 137 2025 00043139 55 000, notificata il 01.09. 2025, per complessivi €. 1.294,87, di cui maggiore imposta €. 909,00, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese tutte di giudizio.
Evidenziava l'Ufficio che la controversia traeva origine da controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021.
Il contribuente nell'anno in questione ha pestato attività lavorativa nella Repubblica di San Marino percependo compensi per €. 39.604,00, indicando il reddito imponibile nella dichiarazione Modello Unico, al quadro RC, rigo 05, al netto della franchigia di € 7.500,00 di cui all'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015, per un ammontare pari a € 32.104,00. Al rigo CE11, esponeva poi un credito derivante da imposte pagate all'estero a titolo definitivo per un ammontare di €. 4.390,00.
L'Ufficio informava il contribuente di aver riconosciuto la spettanza di un credito d'imposta pari a
€ 4.215,00 e quindi inferiore a quello riportato in dichiarazione, poiché il reddito prodotto all'estero (di € 39.604,00) concorreva parzialmente alla formazione del reddito complessivo (per
€ 32.104,00, tenuto conto che a S. Marino era prevista per l'annualità in esame una franchigia di € 7.500,00); talché anche l'imposta estera, pagata per € 4.390,00, avrebbe dovuto essere ridotta in misura corrispondente, in applicazione dell'art. 165, comma 10, TUIR.
La questione pertanto è di carattere interpretativo, poiché, secondo l'Ufficio, il reddito che il contribuente aveva conseguito dal datore di lavoro sanmarinese era pari a € 39.604,00, ma in virtù dell'art. 165 comma 10 citato andava assoggettata a tassazione nello Stato di residenza solo la quota di tale reddito eccedente la franchigia di € 7.500,00.
In altri termini, per effetto della norma appena richiamata, il reddito estero non concorreva interamente (€ 39.604,00), bensì solo parzialmente (€ 32.104,00) alla determinazione del reddito complessivo.
Secondo l'Amministrazione finanziaria le sentenze di merito favorevoli prodotte dalla controparte, peraltro impugnate con ricorso in Cassazione, rappresentavano delle pronunce isolate e comunque non conformi all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7355/2012, di cui riportava ampi stralci.
In sede di udienza, dopo la discussione, la Parte insisteva per l'applicazione dell'art. 165, comma 1, TUIR. L'Ufficio si riportava agli atti chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, a scioglimento della riserva formulata ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 546/92, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La questione, infatti, attiene sostanzialmente all'interpretazione dell'art. 165, comma 10, del DPR n. 917/1986 -TUIR -.
2 Si premette che rappresenta principio generale ed indiscusso quanto sancito dall'art. 10 della legge 212/2000 in materia di affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e contribuente, principio la cui portata generale è stata affermata più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 17576/2002 e Cass. n. 7080/2004). Occorre quindi valutare il comportamento del contribuente in rapporto ad una normativa che si può prestare ad una interpretazione ambivalente e a fronte del comportamento complessivo dell'Amministrazione.
Ciò posto, si ritiene che proprio in ossequio ai principi di cui sopra, debba darsi la preferenza all'interpretazione letterale della normativa, in conformità con la sentenza della C.T.R di Forlì n. 129/2019, confermata in sede di appello dalla Corte di Giustizia Emilia Romagna con sentenza n. 944/2023. La C.T.P di Forlì evidenzia che l'Ufficio avvalora la tesi secondo cui nonostante il reddito dichiarato sia costituito solo dall'intero reddito estero, il reddito preso in considerazione ai fini fiscali è solamente rappresentato da una parte dello stesso, stante l'applicazione della franchigia.
Infatti, secondo l'Agenzia, deve essere data prevalenza all'art. 165, comma 10, cit., "in quanto il reddito estero, essendo esclusa dalla base imponibile una determinata frazione di reddito costituita dalla franchigia, viene parzialmente escluso dalla formazione del reddito complessivo".
Con tale criterio, il reddito prodotto all'estero cui è stata applicata la franchigia "verrebbe a costituire sempre una porzione di quello complessivo alla cui formazione ha concorso" (si cita testualmente la motivazione di cui alla sentenza della C.T.P. di Forlì).
L'interpretazione dell'Agenzia non è condivisibile, poiché il termine "reddito" va inteso in senso tecnico, quale risultato dell'operazione che dal compenso percepito giunge a definire la base imponibile.
Il reddito "complessivo" ai fini Irpef rappresenta la base di reddito imponibile derivante dalla somma di tutte le tipologie di reddito, risultante dai singoli redditi.
Si aggiunga che a fronte di una normativa non particolarmente chiara, il comportamento dell'Agenzia non ha portato una soluzione delle problematiche, poiché la circolare 9/E/2015 è stata assunta sia dal contribuente che dal Giudice di secondo grado come elemento fondamentale per fondare le rispettive conclusioni.
In particolare, è ampiamente citata nella motivazione della sentenza n. 944/2003 della Corte di Giustizia dell'Emilia Romagna, laddove si conclude che l'interpretazione della norma (effettuata proprio sulla base della suddetta circolare) " ... prevede che il reddito prodotto ai sensi dell'art. 51, commi 1 - 8 Tuir, nel caso di specie (lavoratrice dipendente che non soggiorna all'estero per più di n. 183 giorni e frontaliera), non ricada sotto le disposizioni dell'art.165, comma 10".
Pertanto anche nella decisione di secondo grado la Corte conferma che il dato letterale prevale su ogni altra diversa interpretazione.
In considerazione della natura interpretativa delle questioni trattate, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Rimini 02.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Davide ERCOLANI)
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