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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 11854/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente,.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa AL MA Giudice Rel.Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] 1'11.10.1971
codice fiscale C.F. 1
cittadina italiana residente a [...]
con l'avv. Marzia Simionato, de Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC
Email_1
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
codice fiscale C.F. 2
cittadino italiano residente a [...],
con l'avv. AL Mapelli Mozzi del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_2
con la seguente figlia: Persona_1 nata a [...] 1'08.06.2018 cittadina italiana.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per 1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza insieme alla madre con la quale si traferirà a vivere in altra abitazione secondo le modalità e le tempistiche concordate e meglio precisate nei punti seguenti.
2) Fino al trasloco di madre e figlia, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla firma del presente accordo o in altro diverso termine concordato dalle parti a tutela e nell'interesse della figlia minore, i genitori e la figlia continueranno a convivere nella casa familiare nel reciproco rispetto ed avendo primaria cura di tutelare Per_ preservandola da situazioni conflittuali e/o pregiudizievoli.
Durante la convivenza i genitori avranno altresì cura di collaborare nella gestione quotidiana della minore secondo le abitudini vigenti e le esigenze della bambina, contribuendo entrambi al suo sostentamento economico.
3) Attuato il trasferimento di cui ai punti precedenti e perfezionata la cessione della quota immobiliare di proprietà della sig.ra Pt_1 in favore del sig. Pt_2 così come di seguito regolamentato, presso l'immobile di Via Novara 195 resterà ad abitare il sig. Pt_2 Per_ 4) Al fine di garantire a di mantenere una condizione abitativa adeguata e corrispondente a quella attuale, di preservare le sue abitudini di vita anche con riguardo all'attuale contesto scolastico, ambiente amicale e relazionale, nonché di agevolare i rapporti e la permanenza con il padre non collocatario, la sig.ra Pt 1 ha presentato manifestazione di interesse/candidatura al progetto “Easy San Siro per un appartamento in locazione", immobile posizionato su Piazza Axum e via A. Capecelatro, al fine di essere selezionata per l'assegnazione di un appartamento in locazione (bilocale) a canone convenzionato agevolato (ERS) ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010 e del PGT Milano.
5) In ogni caso, nell'eventualità in cui la candidatura della sig.ra Pt_1 non fosse accolta, la stessa individuerà, con la concreta e fattiva collaborazione del sig. Pt_2 un appartamento adeguato e idoneo ad accoglierla insieme alla figlia minore, nella medesima zona o in zona prossima a quella attuale di abitazione.
6) A far data dal concreto trasferimento, il padre terrà con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- due week-end alternati al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 19:00
circa;
- il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola e con accompagnamento entro le ore 19:00 dalla mamma;
- il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola e con accompagnamento entro le ore 19.00 a casa della mamma, nella settimana in cui non ha il week-end; - gradualmente e in considerazione delle esigenze della bambina, anche in termini di abitudini e stabilità, entro comunque la fine dell'anno scolastico in corso, verrà inserito anche un pernotto infrasettimanale da individuarsi preferibilmente nella giornata di mercoledì.
Il tutto secondo lo schema mensile che viene di seguito riepilogato:
Lunedì MM
Martedì MM 1^ Mercoledì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
(successivamente inserimento pernotto) settimana Giovedì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
Venerdì MM
Sabato MM
Domenica MM
Lunedì MM
Martedì MM
Pt_3 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM 2^ Mercoledì Merenda
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì MM
PAPA' (da fine scuola con pernotto) Venerdì
Sabato Pt 3 con pernotto)
Parte_4 no alle 19:00 poi MM
Lunedì MM
Martedì MM
3^ Mercoledì Merenda Pt_3 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
Venerdì MM
Sabato MM
Domenica MM
Lunedì MM Martedì MM
4^ Mercoledì Parte_5 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì MM
Venerdì PAPA' (da fine scuola con pernotto)
Sabato Pt 3 con pernotto)
Parte_4 no alle 19:00 poi MM
Resta inteso tra le parti che detto calendario potrà essere modificato di comune accordo in funzione delle esigenze, per necessità organizzative/lavorative dei genitori e secondo le necessità della minore che dovessero sopravvenire e su indicazione degli esperti/professionisti a cui riterranno di rivolgersi nell'interesse della bambina.
Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a farsi supportare e accompagnare, individualmente e come coppia Per genitoriale, onde garantire a una condizione di vita e crescita stabile, equilibrata e serena con entrambi;
entrambi i genitori manifestano piena consapevolezza in ordine al fatto che, in ossequio al principio di bigenitorialità, scelte rilevanti quali quelle afferenti la salute e la scuola, scelte religiose, eventuali trasferimenti, e conoscenza di figure adulte terze (quali eventuali nuovi compagni) debbano sempre essere condivise e programmate nel rispetto degli interessi della bambina e dei suoi tempi di crescita e di adattamento.
I genitori manifestano la disponibilità ad essere di reciproco supporto nella cura e gestione della figlia preferendosi ove possibile a soggetti terzi quali tate, baby-sitter; allorchè fosse necessario per esigenze lavorative e necessità personali ricorrere ad un aiuto esterno, si accorderanno sulle modalità e sulla suddivisione dei relativi costi.
Per 7) trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni di vacanze estive, nel mese di agosto, anche non consecutive, da programmarsi entro il mese di maggio di ciascun anno.
Con riferimento al restante periodo di sospensione scolastica estiva i genitori concorderanno di volta in volta la gestione e l'organizzazione della figlia secondo il suo migliore interesse e nel rispetto dei reciproci impegni di lavoro, seguendo le modalità già in uso e garantendo alla figlia la presenza equilibrata e paritaria di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie d'origine.
a) Per le vacanze natalizie varrà la regola della suddivisione di tale periodo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che un genitore un anno terrà la figlia con sé dal 26.12 mattina al 31.12 ore 12:00 e l'altro dal 31.12 ore 12:00 al 06.01 ore 19:00; anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza con impegno per il genitore che trascorrerà con la figlia il 24.12 dalle ore
09.00 ad accompagnarla il 25.12 ore 09:00 dall'altro genitore con cui resterà sino al mattino del 26.12 ore 9:00.
I genitori, entro il mese di ottobre di ciascun anno, si accorderanno in merito alla gestione di tale periodo alternato, con la precisazione che per il Natale 2025 la minore trascorrerà con la madre la prima settimana di vacanza (26.12-31.12); il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
b) per le vacanze scolastiche pasquali di ogni anno la minore trascorrerà con un genitore dalle ore
09:00 del primo giorno in cui finisce la scuola e sino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino al giorno in cui riprende la scuola con accompagno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
c) le Festività nazionali così come i "ponti scolastici" saranno concordati tra le parti secondo il criterio dell'alternanza e tenendo in primaria considerazione le esigenze della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
d) in caso di sospensione scolastica non determinata dai periodi di vacanza o di non frequenza della scuola sopra regolati, per qualsivoglia ragione anche concordata tra i genitori, la figlia resterà collocata per l'orario scolastico presso il genitore cui era previsto l'accompagnamento a scuola secondo il calendario concordato;
e) al termine di ciascun periodo festivo sopra regolato, il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario già stabilito e seguito, salvo diverso preciso accordo tra i genitori;
f) Il giorno del compleanno di Persona_1 i genitori organizzeranno insieme il festeggiamento, oppure il genitore presso cui la minore si troverà secondo l'alternanza concordata consentirà all'altro di vedere e/o tenere con sé la figlia per il pranzo oppure la merenda oppure la cena, giusto accordo tra le parti. Nel giorno del compleanno di uno dei genitori, da ritenersi giorni speciali, la minore trascorrerà con tale genitore, a prescindere dall'alternanza concordata, il pranzo oppure la merenda oppure la cena, giusto accordo tra le parti;
Per g) Nei giorni di propria competenza, i genitori si occuperanno di accompagnare alle varie attività extrascolastiche che siano state previamente condivise e concordate tra loro e di riaccompagnarla a casa, salvo diverso accordo.
8) A far data dal concreto trasferimento di madre e figlia, il padre verserà alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 550,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative per il pagamento del canone di locazione/rata mutuo, giusto contratto intestato alla sig.ra Pt_1 per immobile ad uso abitativo esclusivamente per sé e per la figlia, e con fissazione di residenza anagrafica stabile della minore;
detta somma sarà versata a mezzo di bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese dell'effettivo trasferimento, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
9) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano come modificate nel giugno 2025 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici
(pc, tablet)
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO, DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) le parti concordano che l'assegno unico (o altro diverso assegno/elargizione che dovesse sostituirlo) sarà percepito al 100% dalla madre;
il padre si impegna a comunicare la propria volontà e/o rilasciare la propria autorizzazione agli enti preposti ovvero a corrispondere l'importo eventualmente percepito nella data di accredito;
Le parti hanno altresì chiesto di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
11) Onde compiutamente definire la crisi sentimentale insorta e scongiurare azioni legali con riguardo all'attuale abitazione familiare di Via Novara 195, la sig.ra Parte_1 si è obbligata a cedere al sig. Pt_2
[...] che a sua volta si è obbligato ad accettare, la propria quota di proprietà della casa familiare pari al
19% dietro corrispettivo di complessivi 40.000,00 euro (quarantamila/00 euro) da versarsi secondo le modalità, le tempistiche dettagliatamente specificate e convenute nel contratto preliminare sottoscritto contestualmente al ricorso congiunto e in esso integralmente richiamato quale parte integrante dello stesso anche ai fini della corretta identificazione dell'immobile.
Le parti si sono obbligate a perfezione l'atto notarile di attribuzione/cessione di quota di proprietà immobiliare con sollecitudine e, in ogni caso, in tempo congruo a garantire alla sig.ra Pt_1 di poter perfezionare il procedimento di aggiudicazione/assegnazione locazione di cui alla convenzione e relativo bando richiamati al precedente punto 4), e a compiere tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula dell'atto notarile. Tutte le spese relative al trasferimento della quota di proprietà saranno a carico del sig. Pt_2
12) Il sig. Pt_2 si obbliga, a sua volta, ad accollarsi interamente le rate residue di mutuo acceso con riferimento all'acquisto della casa familiare, ed attualmente cointestato ad entrambe le parti, assumendo la quota di debito della sig.ra Pt_1 che a sua volta acconsente espressamente all'accollo liberatorio. Allorchè
l'Ente creditizio non prestasse il consenso/non accettasse l'accollo, il sig. Pt_2 si obbliga a sostenere interamente la rata di mutuo e a garantire la sig.ra Pt_1 da eventuali rivalse/debiti/azioni, ovvero in ogni caso a restituire alla sig.ra Pt_1 gli importi da lei versati con riguardo al rimborso percentuale rate mutuo di sua spettanza.
13) Al fine di definire economicamente le pendenze, in ragione dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c., i sig.ri Pt_2 e Pt 1 pattuiscono che il sig. Pt_2 riconoscerà la somma complessiva di €
5.000,00, sostenuta dalla sig.ra Pt_1 in corso di convivenza per le migliorie all'immobile e per l'acquisto congiunto di beni ad uso familiare e per la casa, mediante corresponsione di tale importo in favore della figlia, che sarà versato entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo o entro altra data coincidente con il trasferimento di mamma e figlia, su libretto intestato alla figlia ovvero con acquisto di buoni fruttiferi ovvero con altra modalità concordata tra i genitori;
gli eventuali beni non facenti parte della comunione acquistati mediante risorse economiche personali saranno trattenuti da chi ne ha sostenuto i costi, salvo diverso accordo.
Con il trasferimento, la sig.ra Pt_1 e la figlia porteranno con sé i beni propri e di personale utilizzo/acquisto, nonché gli oggetti di arredo e corredo già oggetto di accordo, nonché quanto i genitori definiranno insieme nel rispetto delle esigenze individuali e soprattutto degli interessi primari della figlia, suddividendosi equamente i beni e il corredo della minore, affinchè la minore possa godere in entrambe le abitazioni di medesime condizioni e comodità.
14) Con l'esatto adempimento del trasferimento di cui al punto precedente e nei termini indicati nonché dell'accollo liberatorio di mutuo, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico/patrimoniale, ritenendosi reciprocamente soddisfatte in ogni pretesa e diritto personale derivante dalla relazione di convivenza e coabitazione.
15 Il sig. Pt 2 si obbliga a collaborare attivamente con concreto aiuto e attiva partecipazione al trasloco di madre e figlia, e all'allestimento della nuova abitazione onde renderla idonea ad accogliere la figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel.Est.
Dott.ssa AL MA
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente,.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa AL MA Giudice Rel.Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] 1'11.10.1971
codice fiscale C.F. 1
cittadina italiana residente a [...]
con l'avv. Marzia Simionato, de Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC
Email_1
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
codice fiscale C.F. 2
cittadino italiano residente a [...],
con l'avv. AL Mapelli Mozzi del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_2
con la seguente figlia: Persona_1 nata a [...] 1'08.06.2018 cittadina italiana.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per 1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza insieme alla madre con la quale si traferirà a vivere in altra abitazione secondo le modalità e le tempistiche concordate e meglio precisate nei punti seguenti.
2) Fino al trasloco di madre e figlia, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla firma del presente accordo o in altro diverso termine concordato dalle parti a tutela e nell'interesse della figlia minore, i genitori e la figlia continueranno a convivere nella casa familiare nel reciproco rispetto ed avendo primaria cura di tutelare Per_ preservandola da situazioni conflittuali e/o pregiudizievoli.
Durante la convivenza i genitori avranno altresì cura di collaborare nella gestione quotidiana della minore secondo le abitudini vigenti e le esigenze della bambina, contribuendo entrambi al suo sostentamento economico.
3) Attuato il trasferimento di cui ai punti precedenti e perfezionata la cessione della quota immobiliare di proprietà della sig.ra Pt_1 in favore del sig. Pt_2 così come di seguito regolamentato, presso l'immobile di Via Novara 195 resterà ad abitare il sig. Pt_2 Per_ 4) Al fine di garantire a di mantenere una condizione abitativa adeguata e corrispondente a quella attuale, di preservare le sue abitudini di vita anche con riguardo all'attuale contesto scolastico, ambiente amicale e relazionale, nonché di agevolare i rapporti e la permanenza con il padre non collocatario, la sig.ra Pt 1 ha presentato manifestazione di interesse/candidatura al progetto “Easy San Siro per un appartamento in locazione", immobile posizionato su Piazza Axum e via A. Capecelatro, al fine di essere selezionata per l'assegnazione di un appartamento in locazione (bilocale) a canone convenzionato agevolato (ERS) ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010 e del PGT Milano.
5) In ogni caso, nell'eventualità in cui la candidatura della sig.ra Pt_1 non fosse accolta, la stessa individuerà, con la concreta e fattiva collaborazione del sig. Pt_2 un appartamento adeguato e idoneo ad accoglierla insieme alla figlia minore, nella medesima zona o in zona prossima a quella attuale di abitazione.
6) A far data dal concreto trasferimento, il padre terrà con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- due week-end alternati al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 19:00
circa;
- il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola e con accompagnamento entro le ore 19:00 dalla mamma;
- il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola e con accompagnamento entro le ore 19.00 a casa della mamma, nella settimana in cui non ha il week-end; - gradualmente e in considerazione delle esigenze della bambina, anche in termini di abitudini e stabilità, entro comunque la fine dell'anno scolastico in corso, verrà inserito anche un pernotto infrasettimanale da individuarsi preferibilmente nella giornata di mercoledì.
Il tutto secondo lo schema mensile che viene di seguito riepilogato:
Lunedì MM
Martedì MM 1^ Mercoledì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
(successivamente inserimento pernotto) settimana Giovedì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
Venerdì MM
Sabato MM
Domenica MM
Lunedì MM
Martedì MM
Pt_3 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM 2^ Mercoledì Merenda
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì MM
PAPA' (da fine scuola con pernotto) Venerdì
Sabato Pt 3 con pernotto)
Parte_4 no alle 19:00 poi MM
Lunedì MM
Martedì MM
3^ Mercoledì Merenda Pt_3 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì Merenda Pt_3 ino alle 19:00 poi MM
Venerdì MM
Sabato MM
Domenica MM
Lunedì MM Martedì MM
4^ Mercoledì Parte_5 a uscita scuola fino alle 19:00 poi MM
(poi successivamente inserimento pernotto)
settimana Giovedì MM
Venerdì PAPA' (da fine scuola con pernotto)
Sabato Pt 3 con pernotto)
Parte_4 no alle 19:00 poi MM
Resta inteso tra le parti che detto calendario potrà essere modificato di comune accordo in funzione delle esigenze, per necessità organizzative/lavorative dei genitori e secondo le necessità della minore che dovessero sopravvenire e su indicazione degli esperti/professionisti a cui riterranno di rivolgersi nell'interesse della bambina.
Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a farsi supportare e accompagnare, individualmente e come coppia Per genitoriale, onde garantire a una condizione di vita e crescita stabile, equilibrata e serena con entrambi;
entrambi i genitori manifestano piena consapevolezza in ordine al fatto che, in ossequio al principio di bigenitorialità, scelte rilevanti quali quelle afferenti la salute e la scuola, scelte religiose, eventuali trasferimenti, e conoscenza di figure adulte terze (quali eventuali nuovi compagni) debbano sempre essere condivise e programmate nel rispetto degli interessi della bambina e dei suoi tempi di crescita e di adattamento.
I genitori manifestano la disponibilità ad essere di reciproco supporto nella cura e gestione della figlia preferendosi ove possibile a soggetti terzi quali tate, baby-sitter; allorchè fosse necessario per esigenze lavorative e necessità personali ricorrere ad un aiuto esterno, si accorderanno sulle modalità e sulla suddivisione dei relativi costi.
Per 7) trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni di vacanze estive, nel mese di agosto, anche non consecutive, da programmarsi entro il mese di maggio di ciascun anno.
Con riferimento al restante periodo di sospensione scolastica estiva i genitori concorderanno di volta in volta la gestione e l'organizzazione della figlia secondo il suo migliore interesse e nel rispetto dei reciproci impegni di lavoro, seguendo le modalità già in uso e garantendo alla figlia la presenza equilibrata e paritaria di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie d'origine.
a) Per le vacanze natalizie varrà la regola della suddivisione di tale periodo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che un genitore un anno terrà la figlia con sé dal 26.12 mattina al 31.12 ore 12:00 e l'altro dal 31.12 ore 12:00 al 06.01 ore 19:00; anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza con impegno per il genitore che trascorrerà con la figlia il 24.12 dalle ore
09.00 ad accompagnarla il 25.12 ore 09:00 dall'altro genitore con cui resterà sino al mattino del 26.12 ore 9:00.
I genitori, entro il mese di ottobre di ciascun anno, si accorderanno in merito alla gestione di tale periodo alternato, con la precisazione che per il Natale 2025 la minore trascorrerà con la madre la prima settimana di vacanza (26.12-31.12); il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
b) per le vacanze scolastiche pasquali di ogni anno la minore trascorrerà con un genitore dalle ore
09:00 del primo giorno in cui finisce la scuola e sino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino al giorno in cui riprende la scuola con accompagno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
c) le Festività nazionali così come i "ponti scolastici" saranno concordati tra le parti secondo il criterio dell'alternanza e tenendo in primaria considerazione le esigenze della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
d) in caso di sospensione scolastica non determinata dai periodi di vacanza o di non frequenza della scuola sopra regolati, per qualsivoglia ragione anche concordata tra i genitori, la figlia resterà collocata per l'orario scolastico presso il genitore cui era previsto l'accompagnamento a scuola secondo il calendario concordato;
e) al termine di ciascun periodo festivo sopra regolato, il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario già stabilito e seguito, salvo diverso preciso accordo tra i genitori;
f) Il giorno del compleanno di Persona_1 i genitori organizzeranno insieme il festeggiamento, oppure il genitore presso cui la minore si troverà secondo l'alternanza concordata consentirà all'altro di vedere e/o tenere con sé la figlia per il pranzo oppure la merenda oppure la cena, giusto accordo tra le parti. Nel giorno del compleanno di uno dei genitori, da ritenersi giorni speciali, la minore trascorrerà con tale genitore, a prescindere dall'alternanza concordata, il pranzo oppure la merenda oppure la cena, giusto accordo tra le parti;
Per g) Nei giorni di propria competenza, i genitori si occuperanno di accompagnare alle varie attività extrascolastiche che siano state previamente condivise e concordate tra loro e di riaccompagnarla a casa, salvo diverso accordo.
8) A far data dal concreto trasferimento di madre e figlia, il padre verserà alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 550,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative per il pagamento del canone di locazione/rata mutuo, giusto contratto intestato alla sig.ra Pt_1 per immobile ad uso abitativo esclusivamente per sé e per la figlia, e con fissazione di residenza anagrafica stabile della minore;
detta somma sarà versata a mezzo di bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese dell'effettivo trasferimento, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
9) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano come modificate nel giugno 2025 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici
(pc, tablet)
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO, DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) le parti concordano che l'assegno unico (o altro diverso assegno/elargizione che dovesse sostituirlo) sarà percepito al 100% dalla madre;
il padre si impegna a comunicare la propria volontà e/o rilasciare la propria autorizzazione agli enti preposti ovvero a corrispondere l'importo eventualmente percepito nella data di accredito;
Le parti hanno altresì chiesto di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
11) Onde compiutamente definire la crisi sentimentale insorta e scongiurare azioni legali con riguardo all'attuale abitazione familiare di Via Novara 195, la sig.ra Parte_1 si è obbligata a cedere al sig. Pt_2
[...] che a sua volta si è obbligato ad accettare, la propria quota di proprietà della casa familiare pari al
19% dietro corrispettivo di complessivi 40.000,00 euro (quarantamila/00 euro) da versarsi secondo le modalità, le tempistiche dettagliatamente specificate e convenute nel contratto preliminare sottoscritto contestualmente al ricorso congiunto e in esso integralmente richiamato quale parte integrante dello stesso anche ai fini della corretta identificazione dell'immobile.
Le parti si sono obbligate a perfezione l'atto notarile di attribuzione/cessione di quota di proprietà immobiliare con sollecitudine e, in ogni caso, in tempo congruo a garantire alla sig.ra Pt_1 di poter perfezionare il procedimento di aggiudicazione/assegnazione locazione di cui alla convenzione e relativo bando richiamati al precedente punto 4), e a compiere tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula dell'atto notarile. Tutte le spese relative al trasferimento della quota di proprietà saranno a carico del sig. Pt_2
12) Il sig. Pt_2 si obbliga, a sua volta, ad accollarsi interamente le rate residue di mutuo acceso con riferimento all'acquisto della casa familiare, ed attualmente cointestato ad entrambe le parti, assumendo la quota di debito della sig.ra Pt_1 che a sua volta acconsente espressamente all'accollo liberatorio. Allorchè
l'Ente creditizio non prestasse il consenso/non accettasse l'accollo, il sig. Pt_2 si obbliga a sostenere interamente la rata di mutuo e a garantire la sig.ra Pt_1 da eventuali rivalse/debiti/azioni, ovvero in ogni caso a restituire alla sig.ra Pt_1 gli importi da lei versati con riguardo al rimborso percentuale rate mutuo di sua spettanza.
13) Al fine di definire economicamente le pendenze, in ragione dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c., i sig.ri Pt_2 e Pt 1 pattuiscono che il sig. Pt_2 riconoscerà la somma complessiva di €
5.000,00, sostenuta dalla sig.ra Pt_1 in corso di convivenza per le migliorie all'immobile e per l'acquisto congiunto di beni ad uso familiare e per la casa, mediante corresponsione di tale importo in favore della figlia, che sarà versato entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo o entro altra data coincidente con il trasferimento di mamma e figlia, su libretto intestato alla figlia ovvero con acquisto di buoni fruttiferi ovvero con altra modalità concordata tra i genitori;
gli eventuali beni non facenti parte della comunione acquistati mediante risorse economiche personali saranno trattenuti da chi ne ha sostenuto i costi, salvo diverso accordo.
Con il trasferimento, la sig.ra Pt_1 e la figlia porteranno con sé i beni propri e di personale utilizzo/acquisto, nonché gli oggetti di arredo e corredo già oggetto di accordo, nonché quanto i genitori definiranno insieme nel rispetto delle esigenze individuali e soprattutto degli interessi primari della figlia, suddividendosi equamente i beni e il corredo della minore, affinchè la minore possa godere in entrambe le abitazioni di medesime condizioni e comodità.
14) Con l'esatto adempimento del trasferimento di cui al punto precedente e nei termini indicati nonché dell'accollo liberatorio di mutuo, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico/patrimoniale, ritenendosi reciprocamente soddisfatte in ogni pretesa e diritto personale derivante dalla relazione di convivenza e coabitazione.
15 Il sig. Pt 2 si obbliga a collaborare attivamente con concreto aiuto e attiva partecipazione al trasloco di madre e figlia, e all'allestimento della nuova abitazione onde renderla idonea ad accogliere la figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel.Est.
Dott.ssa AL MA
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato