Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 402/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 402/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cassiano e dall'avv. Pasqualino Gallo, presso lo studio dei quali in Rende (CS), via IV Traversa Kennedy, n. 26, Scala E, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato e Stefania Di Cato, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Persona_1
Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, elettivamente domiciliato in Cosenza
Piazza Loreto n. 22/A, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
§ 1. Con ricorso depositato in data 10.03.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava che l' con lettera del 04.07.2022 comunicava che era stato accertato un pagamento non dovuto per il periodo dal 01/11/2018 al 31/07/2022 sulla pensione cat. AS n. 04016025 per un importo complessivo di
€6.955,66 sulla base della seguente motivazione “in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”; che presentava dunque ricorso amministrativo in data 30.09.2022; che detta richiesta di recupero sarebbe illegittima, oltre che immotivata, con esclusione di ogni profilo doloso nella percezione degli importi richiesti in ripetizione.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' non fosse dovuta, con ogni consequenziale provvedimento di legge con spese vinte con CP_2
distrazione.
CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore CP_3
della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1
prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
Inoltre, per quanto concerne specificamente la fattispecie dell'indebito per mancanza dei requisiti di legge diversi dal requisito sanitario e dal requisito reddituale, le disposizioni di legge rilevanti vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui
"Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"; si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
§ 3. Nel merito si osserva che l' ha comunicato il ricalcolo della prestazione spettante alla parte CP_1 ricorrente con lettera del 04.07.2022 per l'importo di €6.955,66, per il periodo dal 01/11/2018 al
31/07/2022, somme calcolate, per come specificato dall' nella memoria di costituzione, a CP_1
seguito di comunicazione della variazione del proprio stato civile effettuata dal titolare della prestazione. In altri termini, il ricorrente, già titolare del trattamento pensionistico di vecchiaia lavoratori dello spettacolo, non essendo più coniugato da aprile 2021, ha superato i limiti reddituali per l'assegno sociale (ovvero 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato, o 11.907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato).
Di talché, avendo la parte stessa comunicato all' la propria variazione di stato civile è da CP_1
escludersi il dolo della medesima, con la conseguenza che è solo dal provvedimento di ricostituzione della prestazione che l' poteva legittimamente trattenere le somme non spettanti per CP_1
superamento dei redditi, non potendo in alcun caso procedere al recupero di quanto precedentemente corrisposto, per le ragioni innanzi esposte.
Da ciò consegue che la domanda è fondata, e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 6.955,66 per il periodo dal 01/11/2018 al 31/07/2022 sulla pensione cat. AS n. 04016025 richiesta con lettera del 04.07.2022, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alfonso Cassiano e Pasqualino
Gallo, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso