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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/09/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3392/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 27/06/2024 tra:
c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), in proprio e nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di già titolare dell'omonima ditta individuale, Per_1 Pt_4 rappr. e dif. dall'avv. SARDELLA GIORGIO;
attori contro
( c.f. ), in persona del legale rapp.te; Controparte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. MAZZARA ROBERTO;
convenuto
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 27/06/2024;
FATTO E DIRITTO
, , e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3 eredi di titolare della omonima impresa individuale, hanno convenuto in Per_1 Pt_4 giudizio la società al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento di Controparte_1 quanto indebitamente percepito nel corso dei rapporti bancari intercosi fra di essi, nella misura di €
710.867,52 o alternativamente in via subordinata da accertarsi con CTU nonché al risarcimento dei danni di € 144.036,52 o nella misura ritenuta di giustizia.
A fondamento della loro domanda, gli attori premettevano che il loro dante causa Per_2 sin dalla fine del 1990, aveva accesso presso il Banco di NA filiale di Fasano, il rapporto di
[...] conto corrente n. 27/1024 che “affidato subito dopo”, era stato contrassegnato dal n.1000/3282 ed era proseguito con SanPaolo Banco di NA, Banco Di NA e quindi , Parte_6 Controparte_1 sino al 13/02/2013 prima con lo stesso e dopo il suo decesso avvenuto in data Persona_2
19/12/2008, con gli odierni attori, quindi lamentavano che il saldo alla data di chiusura, sarebbe stato falsato per difetto a causa dell'applicazione di “1) interessi passivi non dovuti;
2) capitalizzazioni trimestrali illegittime degli interessi debitori;
3) commissioni di massimo scoperto non spettanti siccome non pattuite e comunque nulle, anche esse capitalizzate trimestralmente;
4) provvigioni, commissioni e competenze varie - anche estero, di sconto, di accredito in conto SBF, di sconto fatture ed altri titoli e/o documenti (ad es., POS), anticipi vari, illegittimamente capitalizzate ogni trimestre;
5) spese per ogni singola operazione, di tenuta conto, di chiusura periodica e finale, spese non documentate, non pattuite o non spettanti e del pari capitalizzate trimestralmente. Inoltre, non sono stati riconosciuti, in toto o in parte, nella misura di legge, gli interessi attivi via via maturati (in corso di rapporto) sui saldi creditori”.
Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta eccepiva preliminarmente una carenza di prova e conseguenziale nullita' e/o inammissibilita' della domanda, la nullita' della domanda per omessa indicazione dei presunti pagamenti indebiti che fonderebbero la domanda di rideterminazione del saldo, e nel merito “l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda di accertamento e/o restitutoria riguardante il rapporto di c/c n. 27/1024 in oggetto, essendo maturata, nel caso di specie, vuoi la prescrizione ordinaria decennale ai sensi della norma di cui all'art. 2946 c.c., vuoi la decadenza e prescrizione previste dagli artt. 1832 c.c. e 119, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993”, estendendo la eccezione di prescrizione alle rimesse sul conto anticipi SBF n. 30/0022 nonché sul conto finanziamento imprese n. 30/00192 in quanto rapporti chiusi da circa venti anni.
La causa veniva istruita tramite CTU contabile, quindi all'udienza del 13 giugno 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e questo giudicante riservava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Qunato all'eccezione di prescrizione per come sollevata dalla banca convenuta, appare necessaria sin d'ora evidenziare che la prescrizione decennale relativamente ad un rapporto di conto corrente – ivi comprese le rimesse destinate a riprisitnare o incrementare la provvista -, di regola decorre dalla data di chiusura del rapporto e non dal data delle singole operazioni, salvo che si tratti di c.d. rimesse solutorie – dunque destinate a ridurre uno scoperto, relativo ad un conto non affidato o extra fido – qualora indebite, nel qual caso l'azione esperibile è quella di ripetizione ex art. 2032
c.c. e la prescrizione, sempre decennale, decorre appunto dalla data della singola rimessa (Cass. Civ.,
Sez. U., del 23/11/2010, n. 24418).
Fata questa premessa, l'eccezione formulata dalla banca risulta parzialmente fondata, sia pur nei limi derivanti dagli accertamenti svolti dal CTU, e di cui si dirà nel prosieguo, dovendo la verifica della natura solutoria delle singole rimesse, essere individuata sul saldo ricalcolato cioè eventualmente epurato dalla presenza di oneri e spese illecitamente applicate dalla banca.
Si evidenzia infine che alla stregua delle allegazioni di parte attrice, il primo atto interruttivo della prescrizione, è rappresentato dalla missiva inviata a mezzo p.e.c. alla Intesa San Paolo S.p.A., datata 25 maggio 2020 e con oggetto “raccomandata di messa in mora ed interruzione dei termini di prescrizione” e per l'effetto devono considerarsi prescritte le pretese restitutorie ricomprese sino al
25.05.2010.
Venendo alle censure di merito, assume l'attore che il conto corrente sarebbe stato regolato in modo illegittimo per aver la banca applicato interessi ultra legali non specificamente determinati, interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e altri oneri indebiti quali la postergazione delle valute. Le censure ad avviso del giudicante sono parzialmente fondate.
In primo luogo va affrontata la questione della prova nelle azioni di accertamento inerenti ai rapporti di conto corrente.
Per quel che concerne, l'omessa impugnativa degli estratti conto nel termine previsto dalla legge è opportuno evidenziare che il correntista può contestare, nel termine decennale di prescrizione ordinaria qualora venga sollevata la relativa eccezione, la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto. Ciò anche in assenza di impugnazione dello stesso nel termine semestrale previsto ex lege (v. in tal senso Cass. 5-12-2003, n. 18626; Cass. 26-7-2001,
n. 10186; Cass. 25-7-2001, n. 10129; Cass. 11-5-2001, n. 6548; Cass. 14-5-1998, n. 4846; Cass. 11-
9-1997, n. 8989; Cass. 11-3-1996, n. 1978).
Infatti, la mancata contestazione dell'estratto conto, con l'implicita approvazione di tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, in virtù della natura sostanzialmente confessoria delle annotazioni riportate in conto, comporta la non contestabilità delle risultanze delle stesse, sotto il profilo meramente contabile, non potendosi più contestare che siano state compiute determinate operazioni (es. addebiti, accrediti) e secondo determinate cadenze temporali.
Al contrario, rimangono proponibili le censure attinenti alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, in quanto in tal caso l'impugnativa, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, non è direttamente collegata all'estratto conto trasmesso dalla banca (Cass., sez. I, 05-12-2003, n. 18626).
Peraltro, nessun rilievo può essere riconosciuto, a tal fine, al richiamo all'art. 1832 c.c. contenuto nell'art. 1857 c.c., posto che le norme dettate dal codice civile in materia di conto corrente ordinario non sono analogicamente applicabili alle operazioni in conto corrente bancario.
D'altronde, a tal ultimo non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario: il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente" (Cass. 22.3.2005 n. 6187).
Premesso che nel presente giudizio i correntisti – iure proprio e iure hereditatis - rivestono la posizione formale e sostanziale di attori -, hanno domandato la rideterminazione delle ragioni di dare e avere, la prima questione da affrontare e la non integrale produzione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto – si rammenta che si tratta di rapporto che ha avuto inizio il 31.12.1990 -, al fine di procedere alla verifica delle operazioni regolate sul conto ed alla effettiva applicazione dei tassi d'interesse, del sistema di capitalizzazione degli interessi, di applicazione di commissioni e spese, essi hanno prodotto varia documentazione fra cui estratti conto che tuttavia soltanto a far data dal
01.03.1999, non vi sono interruzioni contabili con i periodi successivi.
Peraltro, per il precedente mese di febbraio 1999, i correntisti hanno prodotto un documento tratto da home banking e per i periodi ancora precedenti e risalenti sin dall'inizio del rapporto e comunque dal 31/12/1990, hanno prodotto i c.d. mastrini, che sono stati correttamente utilizzati dal
CTU quali scritture di collegamento
In ordine alla utilizzabilità ai fini probatori di documentazione diversa dagli estratti conto nella ricostruzione dei rapporti dare/avere in un contratto di conto corrente bancario, la Suprema Corte di
Cassazione, Sezione 1, con la recente sentenza n. 2607/2024 ha avuto modo di effettuare le considerazioni ed affermare i principi di seguito riportati: “Ne deriva, quindi, da un lato, che alla stampa di movimenti contabili come quella di cui oggi si discute può ragionevolmente attribuirsi, come si è già riferito, la natura di una riproduzione di quanto rinvenibile in una pagina web (appunto il data base della banca) benché non sottoscritta;
dall'altro, che la pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell'art. 1, lett. p), del CAD, il cui valore probatorio, stante la già individuata disciplina qui applicabile ratione emporis, è quello di cui all'art.
2712 cod. civ., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio. La stampa di una pagina web, poi (quale, appunto, si rivela essere la stampa dei movimenti contabili di cui oggi si discute), può ragionevolmente temporis, è quello di cui all'art. 2712 cod. civ., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio. La stampa di una pagina web, poi (quale, appunto, si rivela essere la stampa dei movimenti contabili di cui oggi si discute), può ragionevolmente ricondursi all'ipotesi della copia (o estratto) analogica di documento informatico, disciplinata dall'art. 23 del CAD, che, nel testo vigente tra il 25 gennaio 2011 ed il 13 settembre 2016, qui applicabile ratione temporis, risalendo, come si à già spiegato, l'instaurazione del giudizio di primo grado al 2013, stabiliva, tra l'altro, che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico” (del tutto identico, peraltro, è anche
l'attuale testo della menzionata disposizione). Ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio
(cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito (cfr. Cass. n. 29415 del 2020). Del resto, come è ben noto, anche gli estratti conto veri e propri, generalmente prodotti in giudizio dalla banca o dal correntista, non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. Al contrario, deve ritenersi, circa l'assunto della “non chiara provenienza” dalla banca riferita alla stampa degli estratti conto a video, che, come si è detto, debba farsi applicazione di quanto stabilito dall'art. 2712 cod. civ.: a quella stampa, quindi, va attribuito valore probatorio nei termini e nei limiti sanciti da quest'ultima disposizione, dunque se non contestata. Una tale contestazione, tuttavia, doveva essere chiara, circostanziata ed esplicita, oltre che specificamente riferita alla non conformità di quanto in essa riportato rispetto a quanto rinvenibile negli estratti conto conservati nell'archivio della banca.
Eccezione, quest'ultima, che, in questi precisi sensi, non risulta essere stata sollevata dalla banca medesima. Né, per la verità, sul punto, la riportata motivazione del tribunale soddisfa il minimo costituzionale (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), limitandosi essa ad evocare una generica modificabilità di detta documentazione senza, però, minimamente chiarire se, quando e come tanto sia concretamente avvenuto nel caso di specie.
5.11. In definitiva, quindi, la doglianza in esame deve essere accolta, enunciandosi il seguente principio di diritto: «In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
Nel caso di specie non si rinviene in atti una specifica contestazione da parte della in CP_2 ordine alla provenienza del documento tratto da home banking e comunque nei termini espressi e secondo i canoni indicati dalla citata giurisprudenza, avendo la difesa della convenuta solo eccepito
“.. la lista movimenti di cui si discute appare piuttosto un documento interno alla società e non una lista estratta dalla home banking di qualsiasi voglia in riferimento alla movimentazione bancaria” mentre nella comparsa conclusionale ha solo evidenziato la inutilizzabilità degli stessi per ricostruire periodo oggetto di pretesa.
Ne consegue che, come detto, appare condivisibile l'operato del CTU, il quale ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente, nella relazione di risposta ai chiarimenti, ha ritenuto che non vi fosse soluzione di continuità nella documentazione a far data dal saldo del 31.12.1990 ( avendo peraltro correttamente applicato il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., trattandosi di un contratto concluso anteriormente al 09.07.1992 ed, inoltre, in assenza di documentazione inerente alla pattuizione tra la banca ed il cliente sia della commissioni disponibilità fondi (CDF), che delle
Commissioni Istruttoria Veloce (CIV), al pari delle altre spese e condizioni (pagina 5 della consulenza tecnica d'ufficio), ha operato il ricalcolo del saldo, senza considerare gli addebiti in parola ).
Dagli di causa emerge un saldo pari ad £. 35.186.475 (pari ad €. 18.172,30) alla data del
31.12.1990, rispetto ad un rapporto di conto corrente di cui peraltro si ignora quando lo stesso avrebbe avuto inizio – invero nessuna della parti ha mai prodotto il relativo contratto ed addirittura nessuna delle parti ha mai dedotto quale fosse la data di inizio del rapporto – , cui peraltro facevano seguito tutti gli altri estratti conto senza soluzione di continuità ed atti rinvenienti dalla home banking, sino a quello finale datato 13 febbraio 2013 il quale presentava un saldo debitore calcolato pari ad a € 18,71.
Il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., impone che chi agisce in giudizio per far valere una propria pretesa, fornisca la prova dei fatti costitutivi della stessa, tuttavia la regola generale dell'art. 2697 c.c. deve essere adeguatamente temperata avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533, del 2001.
In particolare, quando sia esperita un'azione di accertamento negativo del debito del correntista, fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla controparte in relazione al rapporto inter partes, elementi costitutivi dell'azione devono considerarsi le dedotte nullità nonché la misura in cui le stesse hanno, eventualmente inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere, e, dunque, l'inesistenza in tutto o in parte della pretesa creditoria.
Tuttavia, secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, la prova che non esista un credito della banca o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non possono essere poste, in concreto, a carico dell'attore, che viceversa rimarrebbe esposto all'onere di una probatio diabolica. E, quindi – in conformità al principio dell'abituale scissione fra allegazione del fatto/astratta distribuzione dell'onere della prova, da un lato, e sua concreta operatività, dall'altro, che costituisce logico corollario del principio per cui negativa non sunt probanda - il “debitore” può limitarsi ad allegare l'inesistenza del credito, dovendo per contro la banca convenuta fornire la prova dell'esistenza della pretesa creditoria vantata ed, eventualmente, già azionata nei riguardi del primo.
Tale principio, rispondente ad un principio di razionalità logica, ovviamente, è valevole per qualunque ipotesi in cui sia dedotta in giudizio l'esistenza di un credito o di una posizione giuridica attiva, anche di carattere reale, e se ne imponga l'accertamento negativo ( si pensi ad es. a l'actio negatoria servitutis in relazione alla quale l'attore può limitarsi ad allegare l'inesistenza di servitù in danno del proprio fondo e in favore di quello del convenuto, dovendo, per contro, tal ultimo fornire la prova dell'esistenza del diritto reale minore. ).
Per quanto concerne la diversa ipotesi dell'azione di accertamento negativo del debito – ed in caso di ripetizione d'indebito -, quale è quella di specie, elementi costitutivi dell'azione sono, da un lato, l'esistenza di un pagamento (versamento con funzione solutoria) oppure - come spesso, accade nel rapporto tra cliente e sistema bancario - la soggezione del correntista ad un addebito o ad una pluralità di addebiti, e, dall'altra, l'illiceità dei predetti esborsi patrimoniali, dovendosi ritenere tali le diminuzioni patrimoniali non giustificate fin dall'origine.
Orbene, in tale ipotesi - assimilabile a quella già esaminata sotto il profilo della richiesta di un accertamento di carattere negativo (ovvero l'assenza di titolo per determinati esborsi) - in applicazione del predetto schema di ripartizione dell'onere probatorio, l'attore può limitarsi a dedurre l'illegittimità di pattuizioni e/o pratiche poste in essere dalla banca, quando la condotta della banca non trovi giustificazione in alcuna pattuizione contrattuale, seppur nulla, e, cioè, che gli addebiti della banca sono sine titulo.
Pertanto, se nell'ambito della ricostruzione del conto, consti un saldo iniziale negativo e la genesi di questo non sia suscettibile di ricostruzione, per la carenza di idonea documentazione - ovvero degli estratti conto relativi al lasso di tempo, intercorso fra l'inizio del rapporto e il saldo de quo - deve ritenersi che l'attore in ripetizione possa limitarsi ad asserire la non debenza della somma relativa al predetto saldo, per contro, essendo onere della banca dimostrare la liceità del suddetto importo.
Nell'impossibilità di accertare natura e liceità dell'importo, portato dal saldo negativo, dovrà provvedersi all'azzeramento del predetto saldo.
Né, avverso la predetta soluzione esegetica, sarebbe utile richiamare il combinato disposto degli articoli 1222 e 2958 del Codice Civile, secondo cui le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e non anche per il periodo successivo. Tal ultimo è, infatti, un obbligo della banca, posto a vantaggio del correntista e costituisce, ovviamente, una fattispecie distinta dalla facoltà della banca di conservare la documentazione relativa al conto, anche al di là dei limiti temporali di operatività del suddetto obbligo. Facoltà di cui la banca
è titolare e che è strumentale alla soddisfazione dell'interesse di tal ultima alla ricostruzione dei movimenti di dare e avere inter partes.
D'altra parte, anche in tal caso il principio di vicinanza alla fonte della prova (la banca provvede alla formazione degli estratti conto) deve indurre a porre a carico della banca l'onere della prova e della produzione in giudizio della suddetta documentazione.
In tal senso, è stato affermato che "nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore" (Cassazione civile, sez.
I, 26/01/2011, n. 1842, Cass. 25 novembre 2010 n. 23974).
Peraltro, il principio dell'onere della prova non può essere addotto, nell'ipotesi dell'azione di ripetizione, al fine di addossare al correntista anche la prova di fatti che esulano dal suo onere probatorio, come appunto, l'esistenza di un credito della banca, quale è quello risultante da un saldo negativo;
dovendo, per l'appunto, il correntista fornire la prova della sola illiceità delle poste passive che hanno inciso sui singoli saldi del rapporto.
Ne consegue che non risponde ad un principio razionale e condivisibile provvedere all'azzeramento del saldo negativo solo quando sia la banca ad agire al fine di far valere un credito come nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto dalla banca in cui la stessa acquista il ruolo di attore sostanziale, o nell'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale di accertamento del credito, proposta nell'ambito del giudizio di ripetizione del correntista;
per contro, muovendo, nel conteggio, da un saldo negativo quando sia solo l'attore a proporre domande nei confronti della banca.
Parte attrice può potersi giovare di un tale operare dell'onere della prova in materia di rapporti di conto corrente bancario, nella fattispecie assume la veste di attore processuale e sostanziale e svolge esso domande di pagamento nei confronti della controparte, avendo posto in essere domanda di accesso agli atti, dedotto la mancata produzione di parte degli estratti conto, frustrato dal comportamento inadempiente della stessa, con contestuale istanza ex art.210 c.p.c. di CP_2 esibizione degli estratti conto mancanti.
Si passa ora a valutare le singole doglianze. Va in primo luogo rilevato che del tutto illegittimamente la convenuta ha applicato tassi CP_2 di interessi debitori superiori ai tassi legali pur in assenza di una determinazione pattizia redatta per iscritto, come accertato dallo stesso ctu negli elaborati peritali.
Premesso che nessuna delle parti provvedeva al deposito del contratto di conto corrente né di alcun documento contrattuale ad esso allegato, in difetto di prova della esistenza di una clausola pattizia contenente la precisa indicazione dei tassi di interessi ultralegali applicabili al rapporto – né
a differenti conclusioni si giungerebbe qualora le parti avessero convenuto per iscritto la previsione di interessi ultralegali, senza tuttavia determinarli in modo specifico, ma rimettendosi agli usi piazza secondo quanto dedotto dall'attore ( ex plurimis Cass. Civ., Sez.. I, sentenza 8 maggio 2008, n.11466
) -, a norma dell'art. 1284, ultimo comma, c.c. ( si tratta di rapporto bancario antecedente alla legge
154/1992, in vigore sino al 23 dicembre 1993, data di entrata in vigore del D.lgs. 285/1993, al quale non è applicabile l'art. 117, commi 4, 6 e 7, T.U. bancario, sul c.d. tasso di sostituzione ).
Sulla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come è noto, la giurisprudenza della Corte di legittimità è approdata nel 1999 (con le tre sentenzi nn. 274, 3845,
12507) al capovolgimento del precedente orientamento che considerava uso normativo la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, e ha affermato la nullità di detta clausola, per la ragione che gli usi bancari hanno mera natura negoziale e non normativa. Con il d.lgs.vo n. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 del t.u. bancario, il legislatore ha stabilito la regola per cui nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, attribuendo al CICR il potere di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati.
Conseguentemente il CICR, con delibera 9.2.2000, ha riconosciuto alle parti la facoltà di determinare la periodicità, con la quale gli interessi devono essere accreditati ed addebitati, ribadendo che tale periodicità deve essere la stessa sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.
Nel caso di specie in cui il rapporto è sorto anteriormente all'applicazione delle delibere CICR
(aprile 2000) – laddove la banca risulta essersi adeguata alla normativa, stabilendo un'identica periodicità trimestrale nella canalizzazione degli interessi attivi e passivi, con decorrenza luglio 2000.
Stabilisce l'art. 7 della citata delibera: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”.
Dalla norma sopra riportata deve rilevarsi come fosse condizione necessaria e sufficiente per rendere legittima l'applicazione ( generalizzata ) della ( medesima ) periodicità di contabilizzazione degli interessi, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale entro il 30/6/2000.
Né potrebbe ritenersi che trattandosi di condizione contrattuale peggiorativa, il correntista avrebbe dovuto approvarla ai sensi dell'art. 7, comma 3 Delibera Cicr, posto che la condizione andava parametrata a quella contrattuale precedente e non vi è chi non veda come prevedere la medesima periodicità di contabilizzazione degli interessi tanto a debito che a credito, sia condizione più favorevole per il cliente rispetto a quella precedente ove la periodicità era trimestrale per i conti a debito ed era annuale per i conti a credito del correntista.
Deve altresì valutarsi la illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, rilevandosene, in difetto di alcuna previsione contrattuale, la indeterminatezza in particolare in ordine al quantum ed all'elemento temporale.
La S.C. ha definito la commissione di massimo scoperto come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall''effettivo prelevamento della somma”( Cass. Civ., Sez. II, n. 870 del 18 gennaio 2006 ): tuttavia contrariamente alla sua natura è, però, invalsa la prassi consistente nel computare la commissione di massimo scoperto in rapporto, non all'ammontare dell'affidamento accordato (e non ancora concretamente utilizzato), ma al massimo saldo debitore del cliente, registrato in un determinato periodo di tempo (in genere, ogni trimestre).
Ne consegue che la misura della è identica, qualunque sia il tempo per il quale quel Pt_7
“massimo scoperto” è stato mantenuto: in altri termini, la commissione avrà lo stesso importo sia che
“lo scoperto” sia durato solo un giorno, e sia se lo stesso “scoperto” si sia protratto per tutto il periodo di riferimento.
Da questa modalità di applicazione della C.M.S., discende che il costo effettivo del credito sarà tanto più elevato, quanto più breve è stato il tempo nel quale è stata mantenuta una determinata esposizione debitoria o “scopertura”.
Pertanto la commissione di massimo scoperto non può essere riconosciuta in assenza di esplicita convenzione scritta perché sarebbe violata la prescrizione della forma scritta ad substantiam
(sentenza Corte Appello Lecce, 20 febbraio 2001) da valutarsi non soltanto in ordine alla percentuale ma anche all'importo oggetto di affidamento ed all'arco temporale di riferimento e ciò in quanto “La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità” ( Tribunale Reggio
Emilia sez. II 23 aprile 2014 n. 650 ).
Gli attori muovono inoltre contestazioni sui c.d. giorni valuta.
La valuta di un'operazione registrata in conto corrente è, come noto, il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera.
Detta valuta coincide, normalmente, con la scadenza dell'operazione.
Si è soliti distinguere tra valuta effettiva, da un lato, in cui il giorno, a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera, coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate;
e valuta fittizia, dall'altra, che è quella adottata dalla banca e che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva.
Pertanto, essa è, da senz'altro, da considerarsi una componente di costo a causa della sua incidenza sulla quasi totalità delle operazioni bancarie, e contribuisce a far lievitare il tasso di interesse effettivo del rapporto.
Tale sistema di computo dei giorni di valuta è stato introdotto uniformemente dall' CP_3
(Associazione Bancaria Italiana), in virtù di un accordo interbancario, che, pertanto, potrebbe essere ricondotto agli accordi lesivi della concorrenza in danno del contraente più debole, “il cliente”.
Successivamente, la valuta ha trovato una dimensione normativa, prima con la legge 154/92
e, dopo, con il T.U.B. n°385/93.
Invero, con la legge sulla trasparenza si è posto un primo limite all'uso, non sempre conforme a buona fede oggettiva, che le banche facevano di tale strumento.
L'art. 7 prevede infatti che “gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento”.
Nel T.U.B. (art. 116, comma 1) viene anche introdotto, in ossequio ad un principio di trasparenza, la previsione per la quale la valuta deve formare oggetto di adeguata pubblicità nei confronti della clientela.
È evidente come questo meccanismo sia idoneo a consentire alla banca la maturazione di competenze fittizie in proprio favore e, ovviamente, a discapito del cliente che, se da un lato, vede moltiplicarsi i giorni banca a suo sfavore nei conti attivi per la banca, li vede diminuire in quelli attivi a suo favore, o nell'ambito dello stesso rapporto tra operazioni di versamento o prelievo, con l'inammissibile effetto di protrazione fittizia del presunto debito o decurtazione del periodo di durata del credito.
Lo scarto in più od in meno rappresenta rispettivamente il presunto credito su cui la banca calcola delle fittizie competenze in quanto in effetti non ha mai concesso detto credito, ovvero il predetto scarto costituisce una quota di franchigia a favore della banca sul credito ricevuto dal cliente su cui non viene calcolato alcun interesse a suo favore.
Ritiene il giudicante che in difetto di redazione per iscritto della relativa clausola, sia illegittima l'applicazione de facto da parte della – come evincibile dagli estratti conto - dei CP_2
c.d.d. giorni banca ( “giorni valuta” ) a norma degli artt. 117 e 119 TUB.
In applicazione dei principi innanzi espressi, il giudicante ritiene di dover far proprie le conclusioni cui è giunto il CTU - sulla base di un accertamento tecnico contabile rigorosamente aderente ai quesiti posti e dunque esaustivo nonché scevro da vizi logici e metodologici, pagina 5 della consulenza tecnica e 12 dei chiarimenti, e optandosi, per quanto già innanzi esposto, per la rielaborazione partendo dal saldo debitore di lire 35.186.475 (pari ad €. 18.172,30) alla data del
31.12.1990 di cui al primo estratto conto.
In particolare il CTU, a fronte di un apparente saldo debitore alla chiusura del conto al 13 febbraio 2013 di €. 18,71, ha rideterminato il saldo in una posta attiva per il correntista di €.
293.833,76, che al netto delle rimesse solutorie calcolate sul saldo ricalcolato prescritte siccome effettuate nel periodo dal 31.12.1990-25.05.1990 ed ammontanti ad €. 195.222,92, ha ricalcolato un saldo creditore a favore dei correntisti ed odierni attori in €.98.610,84.
Per tutte le considerazioni che precedono, rideterminato come innanzi il saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto e in considerazione delle rimesse prescritte e dunque non ripetibili, la banca convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della somma di
€.98.610,84 a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto a norma dell'art. 2033 c.c., oltre agli interessi legali dalla domanda, non essendo stata fornita la prova della malafede della banca.
Va invece rigettata la domanda volta al risarcimento dei danni in difetto di alcuna allegazione e tantomeno prova in ordine al patimento di alcuna forma di danno, né avendo parte attrice in alcun modo dedotto sul comportamento illecito posto in essere dalla banca.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri medi previste dal D.M. 55/2014 e ss. tenuto conto del valore della domanda nei limiti del riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda giudiziaria proposta da Parte_1
, , , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_8 [...] , in persona del legale rapp.te, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di , , e nella qualità in atti, della Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3 somma di €. 98.610,84 oltre agli interessi legali dalla domanda;
2. condanna altresì al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese processuali che si liquidano in €. 1740,00 per le borsuali ed Parte_5 Parte_3
€. 14.103,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, con distrazione in favore dell'avv.
Giorgio Sardella dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di CTU interamente e definitivamente a carico della banca convenuta.
Così deciso in Brindisi in data 7 settembre 2025 .
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.