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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 816/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Quinto Bertano, presso Parte_1 il cui studio in Favria (TO), via C. Cattaneo n. 6, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Bersano, Controparte_1 presso il cui studio sito in Ivrea (TO, Piazza Lamarmora 24 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellato
avverso la sentenza n. 699/2024 emessa in data 05.06.2024, (dep. in data 06.06.2024) dal Tribunale Ordinario di Ivrea (R.G. 751/2021), in ordine alle questioni patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha dichiarato di non intervenire nel presente procedimento;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 14.03.2025, in particolare:
Parte Appellante: “in riforma avverso la sentenza n. 699/24 del Tribunale di Ivrea emessa in data 6.6.24 pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 751/21 e promossa da , ella disponga assegno alimentare a Controparte_1 favore di euro 400,00 alla SI.ra , in quanto economicamente non Parte_1 autosufficiente, da aumentarsi an ndo gli indici Istat. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Parte Appellata: “- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Signora Parte_1 avverso la sentenza n. 699/2021 del Tribunale di Ivrea
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.a come per legge.”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 05.06.2024 il Tribunale Ordinario di Ivrea pronunciando definitivamente – dato atto della già intervenuta pronuncia sul vincolo - ha disposto, fermo il pregresso e con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione del provvedimento, che il SI. corrispondesse alla SI.ra CP_1
un assegno divorzile di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Pt_1
ISTAT.
Nella parte motivazionale della sentenza appellata – relativa alla questione qui devoluta –, il Giudice di prime cure ha determinato l'ammontare dell'assegno divorzile, tenuto conto della funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno (come da orientamento della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287 del 2018); della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, fortemente squilibrata in favore della SI.ra ; della durata del matrimonio di circa Pt_1
38 anni, di cui quasi 20 fino alla sentenza di separazione del 26.06.2004; dell'età delle parti (il SI. è nato il [...] e la SI.ra il CP_1 Pt_1
24.06.1960); e, infine, del fatto che la moglie non avesse provato di essersi attivata per la ricerca di un'attività lavorativa dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la SI.ra , chiedendo, Pt_1 in riforma della sentenza, di porre a carico del SI. un assegno di € CP_1
400,00 da versare in suo favore, in quanto parte economicamente non autosufficiente. L'appellante lamentava la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 400,00 a € 250,00, rispetto a quanto disposto con sentenza di separazione del Tribunale di Torino in data 26.06.2004 e poi confermato con provvedimento provvisorio e urgente dal Presidente del Tribunale di Ivrea nell'ambito del giudizio di primo grado (in realtà, in sede di separazione venne disposto un contributo di € 250,00 mensili, poi ridotto concordemente in grado di appello della separazione ad € 200,00; in sede di udienza Presidenziale divorzile venne disposto un contributo di € 400,00, poi ridotto all'importo attuale con la pronuncia definitiva qui appellata;
n.d.e.). Nello specifico, la SI.ra lamentava che la Pt_1 decisione del Primo Giudice fosse determinata unicamente dalla circostanza che la donna non avesse provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro dopo la pronuncia di separazione, nonostante la situazione reddituale tra le parti fosse immutata. Precisava, inoltre, che dal 2004 ad oggi il reddito del SI. era CP_1 aumentato, come da dimostrato dalla dichiarazione in atti, tenuto conto che godeva di una pensione di quasi € 3.000 mensili, possedeva notevoli risparmi in banca e non era più tenuto a mantenere le figlie, in quanto maggiorenni e autosufficienti;
d'altra parte, invece, la SI.ra era ormai anziana;
era Pt_1 colpita da patologie – documentalmente provate – che le impedivano di lavorare e per le quali aveva fatto domanda di assegno di invalidità (con esito negativo); abitava in un alloggio popolare ereditato con i fratelli dalla madre, per il quale pagava ogni spesa condominiale e non possedeva quasi alcun risparmio in banca.
Si è costituito l'appellato, chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese di lite. L'appellato evidenziava come le condizioni economiche dell'appellante fossero notevolmente migliorate rispetto alla pronuncia di separazione dei coniugi: invero, la SI.ra ad oggi viveva in un Pt_1 appartamento ricevuto in eredità (senza dover quindi sostenere spese di locazione) ed era comproprietaria di altre unità immobiliari anch'esse ereditate dalla propria madre;
non aveva più a carico i figli e conviveva con la figlia PE
(cl'94) che lavorava, contribuendo alle spese domestiche e condominiali;
dagli estratti conti bancari del 2020 risulterebbe percepire una pensione PS (accredito in allora di € 150,38) di cui attualmente non si conosceva l'esatto importo, non essendo stata dichiarata dall'appellante. In ultimo, il SI. CP_1 sottolineava che l'appellante aveva lamentato, erroneamente, una riduzione del contributo al mantenimento rispetto all'importo percepito in sede di separazione, che la controparte sosteneva ammontasse ad € 400,00 mensili: l'appellato precisava, sul punto, che, in realtà, l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ammontava ad € 200,00 mensili e che l'importo di € 400,00 cui farebbe riferimento la SI.ra sarebbe, invece, quello stabilito nel Pt_1 provvedimento provvisorio dal Presidente del Tribunale di Ivrea, a seguito della comparizione delle parti all'udienza tenutasi il 12.10.2021. L'appellato, quindi, riteneva l'appello infondato, oltreché pretestuoso, avendo il Primo Giudice aumentato da € 200,00 a € 250,00 mensili l'importo che egli era obbligato attualmente a versare a titolo di assegno divorzile.
La Corte, all'udienza dell'11.10.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2025. A tale udienza entrambe le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello è infondato e deve essere quindi respinto. In primo luogo, si osserva che la situazione complessiva della SI.ra dal Pt_1 punto di vista economico, è sostanzialmente migliorata rispetto all'epoca della separazione (si ricorda, peraltro, che nell'anno 2005, in sede di appello, le parti concordarono un contributo del marito per la moglie di € 200,00, così riducendo di € 50,00 quanto già stabilito dal Giudice della separazione in primo grado nel 2004): l'odierna appellante vive adesso in alloggio ereditato dalla madre (ne è comproprietaria con i fratelli), senza quindi né oneri di mutuo né di locazione. Ella abita con la figlia , nata nel 1994, che attualmente lavora e concorre PE pertanto nella divisione degli oneri di coabitazione (proprio in ragione del reddito annuo di , di circa € 17.000,00, il Tribunale di Ivrea ha revocato alla SI.ra PE
l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del primo grado di Pt_1 giudizio, con provvedimento datato 8.1.2025). L'appellante non è gravata da patologie gravemente invalidanti, essendo certificata dall' una percentuale CP_2 del 40% e non essendo stato né dedotto né provato che vi siano patologie che incidono SInificativamente su una capacità lavorativa, quantomeno generica, della stessa. Deve ancora osservarsi, ed è un elemento assai SInificativo, già rilevato, condivisibilmente, dal Giudice a quo, che le parti sono addivenute a separazione legale nel 2004 (allorché la SI.ra aveva 44 anni e le figlie, Pt_1 rispettivamente (cl' 89) 15 anni ed (cl' 94) 10 anni, dunque non in Per_2 PE tenera età) e ciononostante la SI.ra non ha provato di essersi mai Pt_1 adoperata per reperire una attività lavorativa, neppure all'epoca, quando era in età ancora giovanile e pienamente lavorativa. Per contro, la situazione del SI. ex dipendente di una ditta CP_1 metalmeccanica ed ora pensionato (con pensione di circa € 2.900,00 mensili), è gravata da nuovi oneri familiari, in quanto vive con una compagna, in alloggio condotto in locazione (con canone di circa € 250,00 mensili) e ha avuto un'ulteriore figlia da quest'ultima nel 2009, dunque ancora minore d'età e non economicamente autonoma. Gli ex coniugi hanno pari età anagrafica (cl' 60) ed hanno di fatto convissuto dal matrimonio, celebrato nel 1984, al 1998 (separazione legale intervenuta nel 2004). Alla luce di questi dati fattuali e della natura assistenziale e compensativa -perequativa dell'assegno divorzile, dovendosi sotto tale secondo profilo tenere conto, da un lato, della circostanza che per circa 20 anni la SI.ra ha evidentemente svolto i compiti di Pt_1 moglie e madre in favore del nucleo ma, dall'altro, che ella non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa personale e professionale, atteso che anche dopo la separazione, quanto aveva 44 anni, non si è adoperata per reperire un lavoro per rendersi autonoma e per realizzare una vita professionale personale, ciò rilevato, l'importo stabilito dal Giudice a quo, tenuto conto di tutti gli indici indicati appare congruo e da confermarsi, con consequenziale rigetto dell'appello proposto dalla SI.ra Pt_1
Conclusivamente, quindi, tenuto conto degli elementi tutti sopra rilevati, appare da confermarsi la sentenza appellata sotto ogni suo profilo, in merito all'an e quantum dell'assegno divorzile, disposto in favore dell'attuale appellante. Deve pertanto respingersi l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto spese di lite del primo grado.
In punto spese del presente grado la parte appellante, SI.ra Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellato, SI. spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 150,00 x 24 = 3.600,00), da € 1.100.01 ad € 5.200,00, pari a euro € 2.884,50 (ossia conteggiando € 804,00 per fase studio, già aumentata del 50%, € 804,00 per fase introduttiva, già aumentata del 50% ed € 1.276,50 per fase decisoria, già aumentata del 50%), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuta la parte appellante, SI.ra , a versare un Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia processuale sia di merito sia istruttoria;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 699/2024 emessa in data 05.06.2024, (dep. in data 06.06.2024) dal Tribunale Ordinario di Ivrea, proposto da (appellante) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellato) in ordine alle questioni patrimoniali conseguenti alla Controparte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata, anche in punto spese di lite del grado.
Condanna la parte appellante, SI.ra , al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite nel presente grado dall'appellato, SI. Controparte_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 150,00 x 24 = 3.600,00), da € 1.100.01 ad € 5.200,00, pari a euro € 2.884,50 (ossia conteggiando € 804,00 per fase studio, già aumentata del 50%, € 804,00 per fase introduttiva, già aumentata del 50% ed € 1.276,50 per fase decisoria, già aumentata del 50%), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuta la parte appellante, SI.ra , a versare un Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 16.7.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 816/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Quinto Bertano, presso Parte_1 il cui studio in Favria (TO), via C. Cattaneo n. 6, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Bersano, Controparte_1 presso il cui studio sito in Ivrea (TO, Piazza Lamarmora 24 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellato
avverso la sentenza n. 699/2024 emessa in data 05.06.2024, (dep. in data 06.06.2024) dal Tribunale Ordinario di Ivrea (R.G. 751/2021), in ordine alle questioni patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha dichiarato di non intervenire nel presente procedimento;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 14.03.2025, in particolare:
Parte Appellante: “in riforma avverso la sentenza n. 699/24 del Tribunale di Ivrea emessa in data 6.6.24 pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 751/21 e promossa da , ella disponga assegno alimentare a Controparte_1 favore di euro 400,00 alla SI.ra , in quanto economicamente non Parte_1 autosufficiente, da aumentarsi an ndo gli indici Istat. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Parte Appellata: “- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Signora Parte_1 avverso la sentenza n. 699/2021 del Tribunale di Ivrea
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.a come per legge.”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 05.06.2024 il Tribunale Ordinario di Ivrea pronunciando definitivamente – dato atto della già intervenuta pronuncia sul vincolo - ha disposto, fermo il pregresso e con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione del provvedimento, che il SI. corrispondesse alla SI.ra CP_1
un assegno divorzile di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Pt_1
ISTAT.
Nella parte motivazionale della sentenza appellata – relativa alla questione qui devoluta –, il Giudice di prime cure ha determinato l'ammontare dell'assegno divorzile, tenuto conto della funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno (come da orientamento della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287 del 2018); della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, fortemente squilibrata in favore della SI.ra ; della durata del matrimonio di circa Pt_1
38 anni, di cui quasi 20 fino alla sentenza di separazione del 26.06.2004; dell'età delle parti (il SI. è nato il [...] e la SI.ra il CP_1 Pt_1
24.06.1960); e, infine, del fatto che la moglie non avesse provato di essersi attivata per la ricerca di un'attività lavorativa dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la SI.ra , chiedendo, Pt_1 in riforma della sentenza, di porre a carico del SI. un assegno di € CP_1
400,00 da versare in suo favore, in quanto parte economicamente non autosufficiente. L'appellante lamentava la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 400,00 a € 250,00, rispetto a quanto disposto con sentenza di separazione del Tribunale di Torino in data 26.06.2004 e poi confermato con provvedimento provvisorio e urgente dal Presidente del Tribunale di Ivrea nell'ambito del giudizio di primo grado (in realtà, in sede di separazione venne disposto un contributo di € 250,00 mensili, poi ridotto concordemente in grado di appello della separazione ad € 200,00; in sede di udienza Presidenziale divorzile venne disposto un contributo di € 400,00, poi ridotto all'importo attuale con la pronuncia definitiva qui appellata;
n.d.e.). Nello specifico, la SI.ra lamentava che la Pt_1 decisione del Primo Giudice fosse determinata unicamente dalla circostanza che la donna non avesse provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro dopo la pronuncia di separazione, nonostante la situazione reddituale tra le parti fosse immutata. Precisava, inoltre, che dal 2004 ad oggi il reddito del SI. era CP_1 aumentato, come da dimostrato dalla dichiarazione in atti, tenuto conto che godeva di una pensione di quasi € 3.000 mensili, possedeva notevoli risparmi in banca e non era più tenuto a mantenere le figlie, in quanto maggiorenni e autosufficienti;
d'altra parte, invece, la SI.ra era ormai anziana;
era Pt_1 colpita da patologie – documentalmente provate – che le impedivano di lavorare e per le quali aveva fatto domanda di assegno di invalidità (con esito negativo); abitava in un alloggio popolare ereditato con i fratelli dalla madre, per il quale pagava ogni spesa condominiale e non possedeva quasi alcun risparmio in banca.
Si è costituito l'appellato, chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese di lite. L'appellato evidenziava come le condizioni economiche dell'appellante fossero notevolmente migliorate rispetto alla pronuncia di separazione dei coniugi: invero, la SI.ra ad oggi viveva in un Pt_1 appartamento ricevuto in eredità (senza dover quindi sostenere spese di locazione) ed era comproprietaria di altre unità immobiliari anch'esse ereditate dalla propria madre;
non aveva più a carico i figli e conviveva con la figlia PE
(cl'94) che lavorava, contribuendo alle spese domestiche e condominiali;
dagli estratti conti bancari del 2020 risulterebbe percepire una pensione PS (accredito in allora di € 150,38) di cui attualmente non si conosceva l'esatto importo, non essendo stata dichiarata dall'appellante. In ultimo, il SI. CP_1 sottolineava che l'appellante aveva lamentato, erroneamente, una riduzione del contributo al mantenimento rispetto all'importo percepito in sede di separazione, che la controparte sosteneva ammontasse ad € 400,00 mensili: l'appellato precisava, sul punto, che, in realtà, l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ammontava ad € 200,00 mensili e che l'importo di € 400,00 cui farebbe riferimento la SI.ra sarebbe, invece, quello stabilito nel Pt_1 provvedimento provvisorio dal Presidente del Tribunale di Ivrea, a seguito della comparizione delle parti all'udienza tenutasi il 12.10.2021. L'appellato, quindi, riteneva l'appello infondato, oltreché pretestuoso, avendo il Primo Giudice aumentato da € 200,00 a € 250,00 mensili l'importo che egli era obbligato attualmente a versare a titolo di assegno divorzile.
La Corte, all'udienza dell'11.10.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2025. A tale udienza entrambe le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello è infondato e deve essere quindi respinto. In primo luogo, si osserva che la situazione complessiva della SI.ra dal Pt_1 punto di vista economico, è sostanzialmente migliorata rispetto all'epoca della separazione (si ricorda, peraltro, che nell'anno 2005, in sede di appello, le parti concordarono un contributo del marito per la moglie di € 200,00, così riducendo di € 50,00 quanto già stabilito dal Giudice della separazione in primo grado nel 2004): l'odierna appellante vive adesso in alloggio ereditato dalla madre (ne è comproprietaria con i fratelli), senza quindi né oneri di mutuo né di locazione. Ella abita con la figlia , nata nel 1994, che attualmente lavora e concorre PE pertanto nella divisione degli oneri di coabitazione (proprio in ragione del reddito annuo di , di circa € 17.000,00, il Tribunale di Ivrea ha revocato alla SI.ra PE
l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del primo grado di Pt_1 giudizio, con provvedimento datato 8.1.2025). L'appellante non è gravata da patologie gravemente invalidanti, essendo certificata dall' una percentuale CP_2 del 40% e non essendo stato né dedotto né provato che vi siano patologie che incidono SInificativamente su una capacità lavorativa, quantomeno generica, della stessa. Deve ancora osservarsi, ed è un elemento assai SInificativo, già rilevato, condivisibilmente, dal Giudice a quo, che le parti sono addivenute a separazione legale nel 2004 (allorché la SI.ra aveva 44 anni e le figlie, Pt_1 rispettivamente (cl' 89) 15 anni ed (cl' 94) 10 anni, dunque non in Per_2 PE tenera età) e ciononostante la SI.ra non ha provato di essersi mai Pt_1 adoperata per reperire una attività lavorativa, neppure all'epoca, quando era in età ancora giovanile e pienamente lavorativa. Per contro, la situazione del SI. ex dipendente di una ditta CP_1 metalmeccanica ed ora pensionato (con pensione di circa € 2.900,00 mensili), è gravata da nuovi oneri familiari, in quanto vive con una compagna, in alloggio condotto in locazione (con canone di circa € 250,00 mensili) e ha avuto un'ulteriore figlia da quest'ultima nel 2009, dunque ancora minore d'età e non economicamente autonoma. Gli ex coniugi hanno pari età anagrafica (cl' 60) ed hanno di fatto convissuto dal matrimonio, celebrato nel 1984, al 1998 (separazione legale intervenuta nel 2004). Alla luce di questi dati fattuali e della natura assistenziale e compensativa -perequativa dell'assegno divorzile, dovendosi sotto tale secondo profilo tenere conto, da un lato, della circostanza che per circa 20 anni la SI.ra ha evidentemente svolto i compiti di Pt_1 moglie e madre in favore del nucleo ma, dall'altro, che ella non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa personale e professionale, atteso che anche dopo la separazione, quanto aveva 44 anni, non si è adoperata per reperire un lavoro per rendersi autonoma e per realizzare una vita professionale personale, ciò rilevato, l'importo stabilito dal Giudice a quo, tenuto conto di tutti gli indici indicati appare congruo e da confermarsi, con consequenziale rigetto dell'appello proposto dalla SI.ra Pt_1
Conclusivamente, quindi, tenuto conto degli elementi tutti sopra rilevati, appare da confermarsi la sentenza appellata sotto ogni suo profilo, in merito all'an e quantum dell'assegno divorzile, disposto in favore dell'attuale appellante. Deve pertanto respingersi l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto spese di lite del primo grado.
In punto spese del presente grado la parte appellante, SI.ra Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellato, SI. spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 150,00 x 24 = 3.600,00), da € 1.100.01 ad € 5.200,00, pari a euro € 2.884,50 (ossia conteggiando € 804,00 per fase studio, già aumentata del 50%, € 804,00 per fase introduttiva, già aumentata del 50% ed € 1.276,50 per fase decisoria, già aumentata del 50%), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuta la parte appellante, SI.ra , a versare un Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia processuale sia di merito sia istruttoria;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 699/2024 emessa in data 05.06.2024, (dep. in data 06.06.2024) dal Tribunale Ordinario di Ivrea, proposto da (appellante) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellato) in ordine alle questioni patrimoniali conseguenti alla Controparte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata, anche in punto spese di lite del grado.
Condanna la parte appellante, SI.ra , al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite nel presente grado dall'appellato, SI. Controparte_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 150,00 x 24 = 3.600,00), da € 1.100.01 ad € 5.200,00, pari a euro € 2.884,50 (ossia conteggiando € 804,00 per fase studio, già aumentata del 50%, € 804,00 per fase introduttiva, già aumentata del 50% ed € 1.276,50 per fase decisoria, già aumentata del 50%), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuta la parte appellante, SI.ra , a versare un Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 16.7.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello