Art. 1. Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315 .
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315 .