CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Paola Barracchia Presidente dott. Antonello Vitale Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 865/2023 alla quale è stato riunito quello iscritto al RGN.
872/ 2023, promossa da:
C.F.: , e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
con gli avv.ti Michelangelo Rucci (C.F.: - pec: C.F._2 C.F._3
e Anna Ruggiero (C.F.: -pec: Email_1 C.F._4
Email_2
APPELLANTI (RGN. 865/2023)
(C.F.: , con l'Avv. Angelica Piacente, (C.F.: Parte_3 C.F._5
- pec: C.F._6 Email_3
(APPELLANTE RG. 872/ 2023)
Contro
: ( ), con l'Avv. Alberto Muschitiello (C.F.: Parte_4 C.F._7
- Pec: , C.F._8 Email_4
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 2076/2023 del Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, pubblicata il
25.05.2023, resa nel giudizio RGN. 9785/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , sull'assunto di essere proprietario di un immobile sito in Bitonto alla Via P. Parte_4
Mirabella n. 12, posto al primo piano sul rialzato;
che sono comproprietari delle parti comuni dello pagina 1 di 5 stabile su cui insiste la proprietà attorea i Sigg.ri , Parte_2 Parte_5 [...]
e ; e che da diverso tempo tale immobile era oggetto di infiltrazioni di Parte_1 Parte_3
acque meteoriche provenienti dal lastrico solare;
e che dopo aver dedotto di aver già azionato procedimento per ATP innanzi il Giudice di Pace (RGN. 4680/18) volto alla quantificazione dei danni riportati all'immobile di sua proprietà, svolto dal CTU Ing. , all'esito del quale veniva introdotto Per_1
il giudizio iscritto al RGN 11759/2019, nei confronti dei summenzionati comproprietari per il ristoro dei danni già subiti, espletato inutilmente il tentativo di mediazione, con atto di citazione del
23.07.2020 conveniva in giudizio i Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_5 Parte_1
avanti il Tribunale di Bari per sentir: previa declaratoria di responsabilità delle Parte_3
lamentate infiltrazioni di tutti i convenuti risultanti comproprietari -in base alle loro quote di proprietà- delle parti comuni dell'edificio di Via Mirabella nn. 12-14-16, in Bitonto, condannare i convenuti tutti in solido tra loro alla realizzazione di tutti i lavori e le opere necessarie per eliminare i lamentati fenomeni di infiltrazione, nonché condannare i convenuti al risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'appartamento dell'attore, diversi da quelli già individuati e quantificati dalla prima CTU da quantificarsi in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano la domanda;
i sigg.ri e Parte_2 [...]
, eccepivano, anche la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della Parte_5
domanda; eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva in quanto non erede Parte_1
della signora;
eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva Persona_2 Parte_3
essendo il terrazzo, dal quale traevano origine le infiltrazioni dedotte in giudizio, di proprietà esclusiva dei GE . Pt_2
All'esito dell'istruttoria sostanzialmente documentale il Tribunale così statuiva: 1) Accoglie la domanda proposta da e condanna i convenuti all'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico Parte_4 solare, analiticamente indicati nella relazione del C.T.U. geom. Giancarlo Attolico, i cui sosti andranno ripartiti per due terzi a carico del condominio e per un terzo a carico dei condomini , Parte_2 [...]
, , in quanto proprietari esclusivi;
2) Condanna il condominio nonché i sigg.ri Parte_5 Parte_1
, , , per due terzi a carico del primo ed un terzo a carico dei Parte_2 Parte_5 Parte_1 secondi, al risarcimento in favore dell'attore , del danno subito pari ad € 4.315,76 oltre iva;
Parte_4
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate nel complessivo importo di € 265,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge;
4) Pone le spese della C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti, a carico dei convenuti, in solido tra loro”.
pagina 2 di 5 Giova precisare che nelle more del giudizio veniva emessa dal Giudice di Pace di Bari, in data
04.04.2023, la sentenza n. 838/2023 inerente al summenzionato giudizio iscritto al RGN. 11759/2019 proposto dal sig. per il risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti Parte_4
all'appartamento di sua proprietà conclusosi con la condannava dei sigg.ri , Parte_2 [...]
, e al pagamento “pro quota” della somma di € Parte_5 Parte_1 Parte_3
2.605,55 + IVA in favore dell'attore.
Censuravano la sentenza, con atto di appello notificato il 24.06.2023 ed iscritto al RGN. 865/2023 i sigg.ri e per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE AI Parte_1 Parte_2
SENSI DELL'ART.339 C.P.C. COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 40 / 2006: ERRONEA INTERPRETAZIONE
ED APPLICAZIONE DELL'ART. 1126 C.C, nonché CONTRADDITTORIETÀ ED INSUFFICIENZA DELLA
MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART.339 C.P.C. : NON SONO STATE CONSIDERATE LE PROVE DO CUMENTALI
DEPOSITATE E FORNITE DAI CONVENUTI E NON SONO STATE AMMESSE SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LE
RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI CONVENUTE, e concludevano per sentir: “In via preliminare:
Sospendere l'esecutorietà della sentenza num. 2076/2023 emessa dal Tribunale di Bari per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto di appello;
Nel merito: Riformare l'impugnata sentenza accogliendo le motivazioni sopra dedotte anche in ordine all'entità della condanna alle spese in primo grado;
condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria si insiste affinchè l'ECC.ma Corte d'Appello Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti dai convenuti in primo grado.”
Censurava la sentenza, con altro atto di appello notificato il 24.06.2023 ed iscritto al RGN. 872/2023 anche la sig.ra per “Erronea, ingiusta e carente motivazione della sentenza in ordine Parte_3
alla condanna della signora;
erronea applicazione dell'art.1126 c.c. Ingiustizia, illogicità e Parte_3 carenza di motivazione in ordine alla condanna relativa al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento del signor violazione dell'art. 112 c.p.c.; Erronea, ingiusta e carente motivazione della sentenza in ordine Pt_4 alla condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese legali e di C.T.U.”, e concludeva per sentir:
“a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta signora Parte_3
b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande cosi come proposte e formulate dal signor Parte_4
nell'atto di citazione perché non provate e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
c)
[...] in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal signor , ridurre le somme e/o spese eventualmente dovute dalla convenuta signora Parte_4
per tutti i motivi meglio esposti e specificati nel giudizio di primo grado;
e conseguentemente Parte_3 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle altre parti di causa per tutti i motivi meglio esposti nel
pagina 3 di 5 presente atto e nel giudizio di primo grado. 3) con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio”
Resisteva il sig. che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del Parte_4
gravame con vittoria di spese.
La Corte, dopo aver riunito i procedimenti e sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentano gli appellanti e che il primo giudice non ha Parte_1 Parte_2 tenuto conto nella stesura dell'impugnata sentenza della rinunzia all'eredità da parte dei GE
della quota pari al 50% del lastrico solare sovrastante l'immobile dell'attore ogni Pt_2 Pt_4
compartecipazione alle spese e ad ogni altro onere derivante dalla conservazione dell'indicato lastrico solare è e deve essere quantificata per i sigg.ri in ragione della loro quota di proprietà di diritti Pt_2
immobiliari e precisamente quelli pari al 50% derivanti dalla successione legittima alla madre
, ed erroneamente applicato l'art. 1226 cc Persona_2
La censura è fondata per quanto di ragione.
Come documentato dai GE questi ultimi hanno rinunciato (unitamente alla madre Pt_2
, come da dichiarazione resa in data 10.05.1999 e registrata presso l'Ufficio Persona_2
delle Entrate di Bari il 19.05.1999, alla eredità del padre nato a [...] il [...] e Persona_3
deceduto in Bari il 12.12.1998.
Tale allegazione documentale (depositata con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) effettivamente non è stata vagliata dal Tribunale che ha esaminato esclusivamente l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato da , dichiaratosi non erede della signora Parte_1 Persona_2
(ritenendo infondata l'eccezione per aver rinvenuto nella condotta tenuta quest'ultimo gli estremi di un
[...] atto di accettazione dell'eredità, sia espressa che tacita e, comunque, incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità).
Indi gli odierni appellanti sono comproprietari del 50% (e non dell'intero) del lastrico solare sovrastante l'unità immobiliare di proprietà del Sig. , in quanto eredi della sola quota di Parte_4
proprietà della madre;
né dalla condotta di questi ultimi è possibile rinvenire condotte Persona_2
incompatibili con la dichiarata volontà di rinunciare all'eredità del padre.
Gli odierni appellanti, infatti, si sono sempre dichiarati comproprietari del lastrico solari in ragione della metà dello stesso.
pagina 4 di 5 A questo punto deve, però, rilevarsi d'ufficio la non integrità del contraddittorio per non essere stati evocati in giudizio i chiamati di ordine e grado ulteriore all'eredità di;
la violazione del Persona_3
precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale.
Nel caso di specie giova evidenziare che il primo giudice ha statuito non solo sulla domanda spiegata dall'odierno appellato, per il ristoro dei “soli ed ulteriori” danni subiti dal proprio appartamento,
“diversi da quelli già individuati e quantificati dalla prima CTU” (svoltasi avanti il GdP e già liquidati con la sentenza n. n. 838/2023, e che il Tribunale ha integralmente ristorato senza tener conto di quanto già riconosciuto nel precedente giudizio), ma anche sull'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico solare, quantificati dal CTU in € 20.638,52 oltre iva, in difetto del contraddittorio con “la proprietà del
50%” dello stesso.
Consegue, disattesa e/o assorbita ogni altra questione, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al Tribunale di Bari ex art. 354 cpc.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 865/2023 al quale è riunito il RGN.872/2023, promosso da e Parte_1 Pt_2
e da contro , avverso la sentenza n. 2076/2023
[...] Parte_3 Parte_4
del Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, pubblicata il 25.05.2023, resa nel giudizio RGN.
9785/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la non integrità del contraddittorio dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette parti e causa al primo giudice;
2. compensa le spese legali del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 18.12.2024
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
pagina 5 di 5