CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/08/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
APPELLO D'CORTE D I L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 318\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
28.05.2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Carpineta, in forza di procura Parte_1 allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gigliotti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di
Avezzano in data 23.02.2022 nel procedimento portante n. r.g. 741\2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, perché affetta dal vizio di omessa e/o carente e/o apodittica e/o apparente motivazione;
- nel merito, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, accertata e dichiarata la condotta professionale colposa tenuta dai
1 sanitari della che ebbero in cura il sig. Controparte_1 Parte_1 dal 22 giugno al 3 luglio 2015 – sotto il profilo dell'errore di gestione del percorso
[...] diagnostico in merito alla patologia tumorale, cui è conseguito l'errato trattamento chirurgico di una patologia inesistente (erronea asportazione di un organo non affetto da colelitiasi) ed un ingiustificato prolungamento dei tempi per giungere alla diagnosi effettiva, rimandando di oltre tre mesi l'inizio delle terapie attese in simili casi, così come stabilito dalla CTU espletata dal
Prof. nell'ambito del giudizio per ATP iscritto al n. 831/2017 R.G., Pres. Persona_1
Istr. Dott. – anche a seguito di idonea CTU in rinnovazione delle precedenti, per Per_2
l'effetto, condannarla al risarcimento in favore del di tutti i danni subiti e Parte_1 subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 40.574,00, oltre personalizzazione del danno, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da valutarsi anche secondo il prudente apprezzamento equitativo dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto”.
Per l'appellata:
“respingere il proposto appello in quanto inammissibile ed integralmente infondato, per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria del 22 febbraio 2022 comunicata a mezzo pec in data
23 febbraio 2022 resa dal Tribunale Civile di Avezzano, nella persona della dott.ssa Roberta
Mastropietro, a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis iscritto con numero di Rg.741/2019. In via subordinata e per scrupolo difensivo si ripropongono le conclusioni rassegnate in primo grado, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: - nel merito respingere la domanda attrice perché infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità, anche parziale, della convenuta e Controparte_1 dell' e per esso della si chiede Controparte_2 Controparte_3 ci sia la pronuncia sulla graduazione delle responsabilità indicando le percentuali a ciascuno ascrivibili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La impugnata ordinanza ha respinto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e volta alla declaratoria di Controparte_4 responsabilità della struttura sanitaria ed alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento di colecistectomia laparoscopia cui era stato sottoposto nel 2015, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico di entrambe, al 50% ciascuno, le spese delle espletate CTU.
1.1 I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti.
2 L'attore esponeva che, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2015, accedeva presso l'Ospedale di , una prima volta al Pronto Soccorso, accusando forte addominalgia;
CP_2 venivano eseguiti, in presenza di segno di Murphy positivo, ecografia e RX addome che evidenziava distensione marcata del colon fino alla fessura splenica e livelli idroaerei e la diagnosi di dimissioni era posta nel senso di addominalgia, subocclusione intestinale, colecistite;
una seconda volta, in ripresa dei sintomi con peggioramento dato dal vomito, veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di colelitiasi e colecistite acuta e di dimissioni di colecistite acuta alitiasica.
Tra il 19 ed il 22 giugno 2015 veniva ricoverato, con accesso programmato per ulteriori accertamenti, presso la e veniva eseguita una ecografia epatobiliare;
Controparte_1 in data 29.06.2015 veniva sottoposto a colecistectomia laparoscopica con referto istologico deponente per colecistite cronica ed assenza di calcoli e dimesso il 03.07.2015.
Per persistenza di disturbi, si sottoponeva, successivamente, a consulto specialistico con prescrizione di ulteriori esami clinici e, in data 01.09.2015, veniva ricoverato presso la
[...] di Celano ove venivano espletati colonscopia e TAC e diagnosticata Controparte_5 neoplasia dell'angolo splenico del colon per la quale veniva sottoposto, in data 08.09.2015, ad intervento di emicolectomia sinistra e diagnosi di adenocarcinoma scarsamente differenziato
G3 con interessamento di linfonodi metastatici;
iniziava, per questo, trattamento di chemioterapia adiuvante nell'ottobre del 2015.
Riteneva, pertanto, sussistere la responsabilità della struttura sanitaria privata “ ” per CP_1 il ritardo diagnostico nella rilevazione della neoplasia, per l'inadeguatezza del percorso terapeutico (inutilità dell'intervento di colecistectomia) e per le conseguenze dannose sia sul piano fisico che sul piano psichico per lo sviluppatosi disturbo post-traumatico da stress, e per questo introduceva il procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale con il dott. , il quale, pur esclusi i ritardi Persona_1 diagnostici quanto alla neoplasia e le conseguenze psichiche (diversamente ricondotti alla presa di coscienza della patologia oncologica), aveva concluso per l'esistenza di un danno, patito dal ricorrente, da inabilità temporanea e da postumi permanenti dovuti al non necessario intervento di colecistectomia con asportazione di organo ancora funzionante.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, respinta l'istanza avanzata dalla Cont costituitasi di chiamata in causa della e, al contempo, ritenute rilevanti le CP_1 contestazioni operate dalla resistente alle risultanze peritali, ha disposto approfondimento peritale con la nomina di uno specialista chirurgo, dott. per le delucidazioni Persona_3 sul valore da attribuire ai risultati clinici e strumentali in possesso della struttura sanitaria al momento dei fatti.
3 2. All'esito, ha pronunciato l'ordinanza qui impugnata sulla base delle seguenti sintetizzate motivazioni:
- in iure, il Tribunale ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo dell'art. 1218 c.c. e richiamato i principi di distribuzione degli oneri probatori tra il creditore (paziente)
e la struttura (debitore), dando contezza della regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta professionale negligente e l'evento dannoso secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”;
- in facto, ha condiviso gli esiti dell'approfondimento tecnico peritale che ha espressamente citato, chiarendo essersi fatto luogo a nomina di specialista in chirurgia non tanto per colmare lacune e vizi della precedente procedura peritale, di cui la resistente aveva infondatamente eccepito la non collegialità essendosi avvalso il CTU, dott. , dell'ausilio di un chirurgo, Per_1 quanto per acquisire riscontro sui rilievi posti dalla resistente, rimasti privi di esauriente risposta da parte dell'officiato consulente.
Ha, pertanto, rilevato come quelle indagini strumentali, effettuate prima dell'intervento di colecistectomia, fossero altamente suggestive della patologia biliare - poi, peraltro, confermata e per questo non sussistendo danni biologici da ciò dipendenti - e non evidenziassero elementi significativi tali da far pensare ad una patologia neoplastica, la cui diagnosi e prognosi in nessun caso era stata compromessa.
Ha, dunque, escluso potersi imputare alla resistente colpevole inesatto adempimento delle prestazioni dovute in favore del paziente.
3. ha avversato l'ordinanza e, a fini di integrale riforma, l'ha censurata per i Parte_1 seguenti motivi:
a) error in procedendo - nullità dell'ordinanza decisoria per omessa e\o apodittica e\o apparente motivazione sia quanto alla preferenza accordata, in acritico recepimento, alla CTU espletata dal dott. in luogo della CTU del dott. , sia quanto alla mancata costituzione Per_3 Per_1 di un collegio peritale;
b) error in procedendo - ultroneità della integrazione peritale del dott. in violazione degli Per_3 artt. 62, 191 e 196 c.p.c., per essere stata espletata la CTU in ATP già in forma collegiale per la presenza dell'ausiliario chirurgo del dott. , a tale nomina autorizzato dal giudice;
per Per_1 non essere stato chiamato a chiarimenti il CTU dell'ATP, in luogo dell'affidamento del nuovo incarico peritale, così in violazione dei principi di economia processuale;
per non essere stato il dott. affiancato da un medico-legale nell'espletamento dell'approfondimento; per non Per_3 avere il dott. indicato quali fossero le carenze e\o le omissioni nell'elaborato del dott. Per_3
; Per_1
4 c) error in procedendo - nullità della CTU per sconfinamento ultrapetita rispetto ai quesiti formulati, essendo stata limitata l'indagine demandata al dott. alla spiegazione del Per_3 valore da attribuirsi ad alcuni degli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati sul danneggiato, mentre l'ausiliario ha svolto critica alle risultanze dell'accertamento del dott.
, spingendosi ad escludere non solo la responsabilità della struttura sanitaria privata, Per_1
Cont ma anche della non chiamata in giudizio;
d) error in iudicando – illegittimità del rigetto nel merito sull'assunto della insussistente condotta colposa della , diversamente dimostrato l'errore di gestione Controparte_1 del percorso diagnostico sulla patologia tumorale, l'errato trattamento chirurgico e l'ingiustificato prolungamento dei tempi di diagnosi con ritardo nelle terapie utili;
grossolani errori commessi dal CTU dott. nella lettura e valutazione degli accertamenti clinici Per_3 posti alla sua attenzione.
4. Si è costituita la la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello e, in via subordinata e per l'ipotesi di accertamento della responsabilità anche solo parziale a proprio carico e della per la graduazione delle Controparte_3 responsabilità con indicazione delle percentuali da porsi a carico di ciascuno.
5. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 13.09.2023, per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 07.06.2024, con cui la Corte ha disposto nuova
CTU, finalizzata ad integrare gli elementi su cui fondare la decisione sia sotto il profilo medico-specialistico che medico-legale, ed ha designato un collegio peritale, nominando i dottori e cui sono stati sottoposti i quesiti in atti. Persona_4 Persona_5
6. Depositato l'elaborato peritale da parte dei Consulenti d'Ufficio, disposta trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed a venti giorni per le memorie di replica.
7. L'appello è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, con riferimento al solo quarto motivo, dovendo considerarsi superate le prime tre articolate censure afferenti a profili di invalidità della CTU espletata in primo grado per avere questa Corte, in corso di giudizio, provveduto alla totale rinnovazione del mezzo istruttorio.
8. Alla riforma dell'ordinanza impugnata ed al parziale accoglimento della domanda proposta da deve farsi luogo sulla base della relazione peritale dei dottori e Parte_1 Per_4
le cui conclusioni, frutto di completi accertamenti sul piano medico-scientifico, coerenti Per_5
– sia nel metodo che nel merito - con le risultanze delle indagini svolte anche con riferimento alla documentazione posta a disposizione degli ausiliari, e sorrette da congrua ed adeguata motivazione, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
5 8.1 La CTU medico-legale rinnovata in tale sede, dando viepiù esauriente e convincente risposta alle osservazioni dei periti delle parti, invero ha:
- accertato, sulla base della documentazione clinica esaminata, la carenza di segni iniziali necessari per una diagnosi di neoplasia colica e la mancanza di segni premonitori di una evoluzione peggiorativa in senso occlusivo (pag. 64 CTU);
- pur tuttavia, ritenuto l'insufficienza della diagnostica preoperatoria dei sanitari della casa di cura “ ” (Rx addome), precisando che già dagli accessi del all'Ospedale di CP_1 Pt_1
era sostanzialmente emersa “una incertezza diagnostica di qualsiasi natura a livello CP_2 intestinale” e che tale incertezza avrebbe dovuto spingere i sanitari della struttura appellata, prima di porre indicazione chirurgica alla VLC (colecistectomia video-laparoscopica) ad approfondimenti a mezzo TAC addominale, tanto più siccome investiti del problema dopo che il aveva accusato, dopo un congruo periodo di latenza, la ripresa dei sintomi, Pt_1 persistenti e di fatto non migliorati con la terapia con acido ursodesossicolico (solubizzante della bile nei confronti del colesterolo); la censurabilità dell'operato dei sanitari, in tal senso, è relativa all'omissione di tali accertamenti clinici e strumentali ed alla focalizzazione dell'attenzione unicamente alla patologia colecistica (pagg. 64, 65 e 99 CTU);
- accertato che la colecistectomia ha comunque riguardato un atto chirurgico eseguito su un organo NON sano, NE' funzionalmente efficiente, giacché affetto da patologia cronica sintomatica e, in particolare, da colecistite cronica alitiasica, foriera, qualora lasciata in sede, di ulteriori complicanze in danno dell'apparato epato-bilio-pancreatico (pagg. 68, 72 e 97 CTU);
- chiarito che l'intervento non ha condizionato, neppure in termini di perdita di chance, la stadiazione del tumore ed il tempestivo e corretto trattamento chemioterapico adiuvante della patologia neoplastica, che pur avrebbe potuto essere diagnosticata prima, giacché “il ritardo diagnostico della malattia neoplastica di cui era portatore , effettuato a distanza di 3 mesi Parte_1 dal ridetto ricovero nella casa di cura di non risulta aver in alcun modo inciso negativamente nel CP_1 decorso della patologia e nel trattamento della stessa, risultando attualmente il paziente libero da malattia neoplastica”, ulteriormente precisando che “allo stato attuale delle conoscenze in campo oncologico, è impossibile dare alla crescita neoplastica un criterio temporale certo e tale da portare alla affermazione che una diagnosi più precoce della malattia neoplastica ne avrebbe ridotto la crescita in soli due mesi” (pag. 76, 81 e
100 CTU);
- ancora in risposta, in particolare, alle osservazioni dei CTP di parte appellante, sottolineato come alla colecistectomia, quale intervento d'elezione nell'ipotesi, come in specie, di organo
“già interessato da flogosi cronica, quindi a pareti non funzionalmente valide”, si sarebbe in ogni caso dovuto far luogo nel corso dell'intervento maggiore per K colico, stante la non trascurabile probabilità scientifica di insorgenza di patologie secondarie a carico dell'apparato bilio-
6 pancreatico ed il pericolo della eventuale necessità di reintervento ed i danni immunologici derivanti dal nuovo stress chirurgico ove considerata la patologia neoplastica (pag. 68 e 72
CTU);
- escluso, da ultimo, che il disturbo post-traumatico da stress (PTS) sofferto dall'appellato sia correlabile causalmente ai fatti di causa, diversamente essendo riconducibile “agli aspetti satelliti della infermità neoplastica, insorta in un soggetto di giovane età, nonché ai trattamenti connessi a tale patologia, unitamente alla necessità dei controlli successivi all'intervento chirurgico di asportazione della neoplasia maligna”; in merito, ha puntualizzato sul fatto che i Consulenti di parte non abbiano mai richiesto effettuazione di indagini psichiatriche e che la mera “reazione emotiva” avuta da nel corso delle operazioni peritali non può assurgere a patologia psichiatrica. (pag. 79 Pt_1
CTU).
8.3 A tale ultimo proposito, la Corte qui intende soggiungere che l'insorgenza del disturbo neppure si evince in maniera incontrovertibile dalla documentazione in atti (doc. 15 fascicolo appellante): contrariamente, infatti, a quanto affermato in gravame, nella cartella clinica del Part
(Centro di Salute Mentale di ) si rileva che nel corso del primo colloquio del CP_2
27.07.2015 (effettivamente di poco successivo all'intervento di colecistectomia) è il a Pt_1 lamentare determinati disturbi, nondimeno risultando egli essersi sottoposto ad ulteriori incontri ed a sedute di psicoterapia solo a far data dal gennaio 2016, ossia in periodo ben successivo alla diagnosi di K colico ed alle intraprese (ed anzi terminate) cure chemioterapiche, così corroborandosi anche fattualmente quanto dai CTU evidenziato in termini di nesso causale del disturbo PTS con la patologia oncologica.
8.4 Tanto premesso, la CTU, in risposta al quesito in merito all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite dall'appellante in rapporto causale con l'evento per cui è causa, della durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, e della sussistenza di postumi permanenti, ha così concluso: “...l'intervento chirurgico di video-laparo-colecistectomia poteva e doveva certamente essere eseguito nel corso dell'intervento chirurgico maggiore di asportazione della neoplasia colica, qualora questa fosse stata tempestivamente diagnosticata. Pertanto, possiamo affermare che, a seguito della necessità del reintervento chirurgico per asportazione della neoplasia colica, a è conseguita Parte_1 una inabilità temporanea totale, riferibile esclusivamente al prolungamento della degenza, della durata di 30 giorni (trenta); la inabilità temporanea parziale, con compromissione delle attività della vita quotidiana, per la persistenza della sintomatologia lamentata dal paziente in assenza della dovuta diagnosi di neoplasia colica, può essere stimata in ulteriori 90 giorni (novanta) in misura del 50% di inabilità temporanea parziale”; “Con riferimento al danno da reintervento, possiamo certamente affermare che esso non ha determinato un aggravamento permanente dell'integrità psicofisica, ma unicamente un danno temporaneo, non essendo esso conseguenza diretta del precedente intervento chirurgico di colecistectomia ma necessario per l'asportazione della
7 malattia neoplastica. Si ravvisa unicamente una percentuale di danno biologico permanente in misura del 2%
(due per cento), con riferimento agli esiti cicatriziali per l'accesso laparoscopico effettuato per l'intervento di colecistectomia, in assenza di qualsiasi incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Il
Disturbo post traumatico da stress, cronico, di cui periziato attualmente è portatore, non risulta causalmente riconducibile all'intervento di colecistectomia operato presso la casa di cura privata “ , essendo esso CP_1 riconducibile alla difficoltà di elaborazione della sussistenza di patologia neoplastica in un soggetto di giovane età, condizione questa frequentemente riscontrata in casi consimili”.
9. Alla luce delle suddette conclusioni, ritenuta la responsabilità della Controparte_6 nella gestione della vicenda nei sopra accertati limiti, può procedersi alla
[...] liquidazione del danno non patrimoniale riportato da Parte_1
10. L'entità dell'invalidità permanente, inferiore al 9%, rende evidente come si rientri nella fattispecie regolata – sotto il profilo liquidatorio – dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, direttamente applicabile anche nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria per espressa previsione dell'art. 3, comma 3, d.l. 138/2012, convertito nella legge 189/2012 (nonché dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017).
Di entrambe le disposizioni, deve ritenersi, aderendo il Collegio alle motivazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto esse, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non attingono situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolgono direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (così
Cass. 28990/2019, ma anche Cass. n. 28994\2019 e Cass. Ord. n. 31868\2024 che, nell'escludere la applicabilità retroattiva delle norme “sostanziali” contenute nelle leggi
189/2012 e 24/2017, ha precisato che, diversamente, le norme che richiamano gli artt. 138 e
139 cod. ass. privata in punto di liquidazione del danno “sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”).
10.1 Ciò posto, nel sistema di liquidazione del danno biologico per invalidità da micropermanenti, come delineato dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, la esigenza di liquidazione integrale del danno non patrimoniale non esclude la personalizzazione del risarcimento, finalizzata a ristorare conseguenze delle lesioni che, in concreto, esplichino incidenza non ordinaria sulle condizioni di vita anche relazionale del danneggiato, nonchè la valorizzazione della sofferenza interiore di particolare intensità che sia tuttavia accertata (fosse pure in via
8 presuntiva). L'aumento della somma liquidato a titolo di danno biologico non può, però, eccedere la misura di un quinto, cioè, del 20% (come indicato dal comma 3 della norma nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 124\2017).
11. Applicando al caso di specie i principi appena riassunti, deve tenersi in conto, da un lato, la natura delle lesioni riportate dall'appellante e costituite dagli esiti cicatriziali, sull'addome, dell'accesso laparoscopico che, tuttavia, non hanno inciso su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, dall'altro, dalla persistenza di sintomatologia specifica che ha compromesso le attività della vita quotidiana, causando una sofferenza psico-fisica che ben può presumersi essere derivata a dalla dolorabilità e dalla addominalgia Parte_1 persistente, suscettibile di apprezzamento risarcitorio cui la Corte ritiene di poter far luogo mediante aumento del 10% dell'importo da liquidare a titolo di danno biologico (per invalidità permanente e temporanea).
12. Nella rideterminazione del danno non patrimoniale risarcibile - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, dei periodi di invalidità temporanea e della percentuale di invalidità permanente accertati dalla CTU e già sopra precisati e dell'aumento del 10%, nei termini appena visti – va fatta applicazione dei valori fissati dal d.m. 16.07.2024, attualmente in vigore (data l'acquisita natura di credito di valuta delle poste risarcitorie liquidate).
Si perviene, così, all'importo di € 6.620,52 (di cui € 4.143,00 per danno biologico temporaneo,
€ 1.875,65 per danno biologico permanente ed € 601,87 per personalizzazione e danno morale), come da prospetto che segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 30 anni
Percentuale di invalidità permanente: 2%
Punto base danno permanente: € 947,20
Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 90
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 1.875,65
Invalidità temporanea totale: € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.485,80
Danno morale e personalizzazione (10%): € 601,87
Totale generale: € 6.620,52.
12.1 Su tale importo competono all'appellante gli interessi legali compensativi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, decorrono dal giorno dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma capitale periodicamente rivalutata. Pertanto,
9 previa devalutazione dell'importo sopra indicato alla data del 29.06.2015 (data dell'intervento di colecistectomia) sulla somma capitale originaria e poi annualmente rivalutata debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
12.2 Dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
13. Infine, vanno delibate le conclusioni subordinate formulate dall'appellata, richiamando, ex art. 346 c.p.c., quelle spiegate in primo grado: la per l'ipotesi di dichiarata propria CP_1 responsabilità anche parziale ne ha chiesto una graduazione in concorso con la
[...]
e l'indicazione delle percentuali ascrivibili a ciascuno. Parte_3
13.1 Dette conclusioni, tuttavia, sono inammissibili, non avendo l'appellata formulato domanda di regresso nei confronti dell' peraltro, non parte del Controparte_7 giudizio (Cass. n. 5475\2023).
14. Nei limiti di cui sopra, in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere riformata e ciò impone (ex art. 336 c.p.c.) di regolare secondo l'esito risultante dalla riforma le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m.
n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia, in base al decisum dato dal credito risarcitorio accertato ed assunto a parametro, e delle attività processuali svolte.
15. Le spese delle espletate CTU vengono confermate (quanto al mezzo esperito in primo grado e nella fase di istruzione preventiva) e poste (quanto alla CTU disposta nel presente grado) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata ordinanza pronunciata, ex art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Avezzano in data
23.02.2022, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere a a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni, la somma di € 6.620,52, oltre interessi da calcolare secondo i criteri precisati in motivazione;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_8
e per esso al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio e del procedimento ex art. 669-bis c.p.c., liquidate:
a) quanto al procedimento di istruzione preventiva in € 291,00 per esborsi ed in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
10 b) quanto al primo grado, in € 294,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
c) quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi ed in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di tutte le espletate CTU.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
APPELLO D'CORTE D I L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 318\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
28.05.2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Carpineta, in forza di procura Parte_1 allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gigliotti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di
Avezzano in data 23.02.2022 nel procedimento portante n. r.g. 741\2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, perché affetta dal vizio di omessa e/o carente e/o apodittica e/o apparente motivazione;
- nel merito, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, accertata e dichiarata la condotta professionale colposa tenuta dai
1 sanitari della che ebbero in cura il sig. Controparte_1 Parte_1 dal 22 giugno al 3 luglio 2015 – sotto il profilo dell'errore di gestione del percorso
[...] diagnostico in merito alla patologia tumorale, cui è conseguito l'errato trattamento chirurgico di una patologia inesistente (erronea asportazione di un organo non affetto da colelitiasi) ed un ingiustificato prolungamento dei tempi per giungere alla diagnosi effettiva, rimandando di oltre tre mesi l'inizio delle terapie attese in simili casi, così come stabilito dalla CTU espletata dal
Prof. nell'ambito del giudizio per ATP iscritto al n. 831/2017 R.G., Pres. Persona_1
Istr. Dott. – anche a seguito di idonea CTU in rinnovazione delle precedenti, per Per_2
l'effetto, condannarla al risarcimento in favore del di tutti i danni subiti e Parte_1 subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 40.574,00, oltre personalizzazione del danno, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da valutarsi anche secondo il prudente apprezzamento equitativo dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto”.
Per l'appellata:
“respingere il proposto appello in quanto inammissibile ed integralmente infondato, per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria del 22 febbraio 2022 comunicata a mezzo pec in data
23 febbraio 2022 resa dal Tribunale Civile di Avezzano, nella persona della dott.ssa Roberta
Mastropietro, a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis iscritto con numero di Rg.741/2019. In via subordinata e per scrupolo difensivo si ripropongono le conclusioni rassegnate in primo grado, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: - nel merito respingere la domanda attrice perché infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità, anche parziale, della convenuta e Controparte_1 dell' e per esso della si chiede Controparte_2 Controparte_3 ci sia la pronuncia sulla graduazione delle responsabilità indicando le percentuali a ciascuno ascrivibili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La impugnata ordinanza ha respinto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e volta alla declaratoria di Controparte_4 responsabilità della struttura sanitaria ed alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento di colecistectomia laparoscopia cui era stato sottoposto nel 2015, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico di entrambe, al 50% ciascuno, le spese delle espletate CTU.
1.1 I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti.
2 L'attore esponeva che, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2015, accedeva presso l'Ospedale di , una prima volta al Pronto Soccorso, accusando forte addominalgia;
CP_2 venivano eseguiti, in presenza di segno di Murphy positivo, ecografia e RX addome che evidenziava distensione marcata del colon fino alla fessura splenica e livelli idroaerei e la diagnosi di dimissioni era posta nel senso di addominalgia, subocclusione intestinale, colecistite;
una seconda volta, in ripresa dei sintomi con peggioramento dato dal vomito, veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di colelitiasi e colecistite acuta e di dimissioni di colecistite acuta alitiasica.
Tra il 19 ed il 22 giugno 2015 veniva ricoverato, con accesso programmato per ulteriori accertamenti, presso la e veniva eseguita una ecografia epatobiliare;
Controparte_1 in data 29.06.2015 veniva sottoposto a colecistectomia laparoscopica con referto istologico deponente per colecistite cronica ed assenza di calcoli e dimesso il 03.07.2015.
Per persistenza di disturbi, si sottoponeva, successivamente, a consulto specialistico con prescrizione di ulteriori esami clinici e, in data 01.09.2015, veniva ricoverato presso la
[...] di Celano ove venivano espletati colonscopia e TAC e diagnosticata Controparte_5 neoplasia dell'angolo splenico del colon per la quale veniva sottoposto, in data 08.09.2015, ad intervento di emicolectomia sinistra e diagnosi di adenocarcinoma scarsamente differenziato
G3 con interessamento di linfonodi metastatici;
iniziava, per questo, trattamento di chemioterapia adiuvante nell'ottobre del 2015.
Riteneva, pertanto, sussistere la responsabilità della struttura sanitaria privata “ ” per CP_1 il ritardo diagnostico nella rilevazione della neoplasia, per l'inadeguatezza del percorso terapeutico (inutilità dell'intervento di colecistectomia) e per le conseguenze dannose sia sul piano fisico che sul piano psichico per lo sviluppatosi disturbo post-traumatico da stress, e per questo introduceva il procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale con il dott. , il quale, pur esclusi i ritardi Persona_1 diagnostici quanto alla neoplasia e le conseguenze psichiche (diversamente ricondotti alla presa di coscienza della patologia oncologica), aveva concluso per l'esistenza di un danno, patito dal ricorrente, da inabilità temporanea e da postumi permanenti dovuti al non necessario intervento di colecistectomia con asportazione di organo ancora funzionante.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, respinta l'istanza avanzata dalla Cont costituitasi di chiamata in causa della e, al contempo, ritenute rilevanti le CP_1 contestazioni operate dalla resistente alle risultanze peritali, ha disposto approfondimento peritale con la nomina di uno specialista chirurgo, dott. per le delucidazioni Persona_3 sul valore da attribuire ai risultati clinici e strumentali in possesso della struttura sanitaria al momento dei fatti.
3 2. All'esito, ha pronunciato l'ordinanza qui impugnata sulla base delle seguenti sintetizzate motivazioni:
- in iure, il Tribunale ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo dell'art. 1218 c.c. e richiamato i principi di distribuzione degli oneri probatori tra il creditore (paziente)
e la struttura (debitore), dando contezza della regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta professionale negligente e l'evento dannoso secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”;
- in facto, ha condiviso gli esiti dell'approfondimento tecnico peritale che ha espressamente citato, chiarendo essersi fatto luogo a nomina di specialista in chirurgia non tanto per colmare lacune e vizi della precedente procedura peritale, di cui la resistente aveva infondatamente eccepito la non collegialità essendosi avvalso il CTU, dott. , dell'ausilio di un chirurgo, Per_1 quanto per acquisire riscontro sui rilievi posti dalla resistente, rimasti privi di esauriente risposta da parte dell'officiato consulente.
Ha, pertanto, rilevato come quelle indagini strumentali, effettuate prima dell'intervento di colecistectomia, fossero altamente suggestive della patologia biliare - poi, peraltro, confermata e per questo non sussistendo danni biologici da ciò dipendenti - e non evidenziassero elementi significativi tali da far pensare ad una patologia neoplastica, la cui diagnosi e prognosi in nessun caso era stata compromessa.
Ha, dunque, escluso potersi imputare alla resistente colpevole inesatto adempimento delle prestazioni dovute in favore del paziente.
3. ha avversato l'ordinanza e, a fini di integrale riforma, l'ha censurata per i Parte_1 seguenti motivi:
a) error in procedendo - nullità dell'ordinanza decisoria per omessa e\o apodittica e\o apparente motivazione sia quanto alla preferenza accordata, in acritico recepimento, alla CTU espletata dal dott. in luogo della CTU del dott. , sia quanto alla mancata costituzione Per_3 Per_1 di un collegio peritale;
b) error in procedendo - ultroneità della integrazione peritale del dott. in violazione degli Per_3 artt. 62, 191 e 196 c.p.c., per essere stata espletata la CTU in ATP già in forma collegiale per la presenza dell'ausiliario chirurgo del dott. , a tale nomina autorizzato dal giudice;
per Per_1 non essere stato chiamato a chiarimenti il CTU dell'ATP, in luogo dell'affidamento del nuovo incarico peritale, così in violazione dei principi di economia processuale;
per non essere stato il dott. affiancato da un medico-legale nell'espletamento dell'approfondimento; per non Per_3 avere il dott. indicato quali fossero le carenze e\o le omissioni nell'elaborato del dott. Per_3
; Per_1
4 c) error in procedendo - nullità della CTU per sconfinamento ultrapetita rispetto ai quesiti formulati, essendo stata limitata l'indagine demandata al dott. alla spiegazione del Per_3 valore da attribuirsi ad alcuni degli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati sul danneggiato, mentre l'ausiliario ha svolto critica alle risultanze dell'accertamento del dott.
, spingendosi ad escludere non solo la responsabilità della struttura sanitaria privata, Per_1
Cont ma anche della non chiamata in giudizio;
d) error in iudicando – illegittimità del rigetto nel merito sull'assunto della insussistente condotta colposa della , diversamente dimostrato l'errore di gestione Controparte_1 del percorso diagnostico sulla patologia tumorale, l'errato trattamento chirurgico e l'ingiustificato prolungamento dei tempi di diagnosi con ritardo nelle terapie utili;
grossolani errori commessi dal CTU dott. nella lettura e valutazione degli accertamenti clinici Per_3 posti alla sua attenzione.
4. Si è costituita la la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello e, in via subordinata e per l'ipotesi di accertamento della responsabilità anche solo parziale a proprio carico e della per la graduazione delle Controparte_3 responsabilità con indicazione delle percentuali da porsi a carico di ciascuno.
5. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 13.09.2023, per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 07.06.2024, con cui la Corte ha disposto nuova
CTU, finalizzata ad integrare gli elementi su cui fondare la decisione sia sotto il profilo medico-specialistico che medico-legale, ed ha designato un collegio peritale, nominando i dottori e cui sono stati sottoposti i quesiti in atti. Persona_4 Persona_5
6. Depositato l'elaborato peritale da parte dei Consulenti d'Ufficio, disposta trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed a venti giorni per le memorie di replica.
7. L'appello è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, con riferimento al solo quarto motivo, dovendo considerarsi superate le prime tre articolate censure afferenti a profili di invalidità della CTU espletata in primo grado per avere questa Corte, in corso di giudizio, provveduto alla totale rinnovazione del mezzo istruttorio.
8. Alla riforma dell'ordinanza impugnata ed al parziale accoglimento della domanda proposta da deve farsi luogo sulla base della relazione peritale dei dottori e Parte_1 Per_4
le cui conclusioni, frutto di completi accertamenti sul piano medico-scientifico, coerenti Per_5
– sia nel metodo che nel merito - con le risultanze delle indagini svolte anche con riferimento alla documentazione posta a disposizione degli ausiliari, e sorrette da congrua ed adeguata motivazione, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
5 8.1 La CTU medico-legale rinnovata in tale sede, dando viepiù esauriente e convincente risposta alle osservazioni dei periti delle parti, invero ha:
- accertato, sulla base della documentazione clinica esaminata, la carenza di segni iniziali necessari per una diagnosi di neoplasia colica e la mancanza di segni premonitori di una evoluzione peggiorativa in senso occlusivo (pag. 64 CTU);
- pur tuttavia, ritenuto l'insufficienza della diagnostica preoperatoria dei sanitari della casa di cura “ ” (Rx addome), precisando che già dagli accessi del all'Ospedale di CP_1 Pt_1
era sostanzialmente emersa “una incertezza diagnostica di qualsiasi natura a livello CP_2 intestinale” e che tale incertezza avrebbe dovuto spingere i sanitari della struttura appellata, prima di porre indicazione chirurgica alla VLC (colecistectomia video-laparoscopica) ad approfondimenti a mezzo TAC addominale, tanto più siccome investiti del problema dopo che il aveva accusato, dopo un congruo periodo di latenza, la ripresa dei sintomi, Pt_1 persistenti e di fatto non migliorati con la terapia con acido ursodesossicolico (solubizzante della bile nei confronti del colesterolo); la censurabilità dell'operato dei sanitari, in tal senso, è relativa all'omissione di tali accertamenti clinici e strumentali ed alla focalizzazione dell'attenzione unicamente alla patologia colecistica (pagg. 64, 65 e 99 CTU);
- accertato che la colecistectomia ha comunque riguardato un atto chirurgico eseguito su un organo NON sano, NE' funzionalmente efficiente, giacché affetto da patologia cronica sintomatica e, in particolare, da colecistite cronica alitiasica, foriera, qualora lasciata in sede, di ulteriori complicanze in danno dell'apparato epato-bilio-pancreatico (pagg. 68, 72 e 97 CTU);
- chiarito che l'intervento non ha condizionato, neppure in termini di perdita di chance, la stadiazione del tumore ed il tempestivo e corretto trattamento chemioterapico adiuvante della patologia neoplastica, che pur avrebbe potuto essere diagnosticata prima, giacché “il ritardo diagnostico della malattia neoplastica di cui era portatore , effettuato a distanza di 3 mesi Parte_1 dal ridetto ricovero nella casa di cura di non risulta aver in alcun modo inciso negativamente nel CP_1 decorso della patologia e nel trattamento della stessa, risultando attualmente il paziente libero da malattia neoplastica”, ulteriormente precisando che “allo stato attuale delle conoscenze in campo oncologico, è impossibile dare alla crescita neoplastica un criterio temporale certo e tale da portare alla affermazione che una diagnosi più precoce della malattia neoplastica ne avrebbe ridotto la crescita in soli due mesi” (pag. 76, 81 e
100 CTU);
- ancora in risposta, in particolare, alle osservazioni dei CTP di parte appellante, sottolineato come alla colecistectomia, quale intervento d'elezione nell'ipotesi, come in specie, di organo
“già interessato da flogosi cronica, quindi a pareti non funzionalmente valide”, si sarebbe in ogni caso dovuto far luogo nel corso dell'intervento maggiore per K colico, stante la non trascurabile probabilità scientifica di insorgenza di patologie secondarie a carico dell'apparato bilio-
6 pancreatico ed il pericolo della eventuale necessità di reintervento ed i danni immunologici derivanti dal nuovo stress chirurgico ove considerata la patologia neoplastica (pag. 68 e 72
CTU);
- escluso, da ultimo, che il disturbo post-traumatico da stress (PTS) sofferto dall'appellato sia correlabile causalmente ai fatti di causa, diversamente essendo riconducibile “agli aspetti satelliti della infermità neoplastica, insorta in un soggetto di giovane età, nonché ai trattamenti connessi a tale patologia, unitamente alla necessità dei controlli successivi all'intervento chirurgico di asportazione della neoplasia maligna”; in merito, ha puntualizzato sul fatto che i Consulenti di parte non abbiano mai richiesto effettuazione di indagini psichiatriche e che la mera “reazione emotiva” avuta da nel corso delle operazioni peritali non può assurgere a patologia psichiatrica. (pag. 79 Pt_1
CTU).
8.3 A tale ultimo proposito, la Corte qui intende soggiungere che l'insorgenza del disturbo neppure si evince in maniera incontrovertibile dalla documentazione in atti (doc. 15 fascicolo appellante): contrariamente, infatti, a quanto affermato in gravame, nella cartella clinica del Part
(Centro di Salute Mentale di ) si rileva che nel corso del primo colloquio del CP_2
27.07.2015 (effettivamente di poco successivo all'intervento di colecistectomia) è il a Pt_1 lamentare determinati disturbi, nondimeno risultando egli essersi sottoposto ad ulteriori incontri ed a sedute di psicoterapia solo a far data dal gennaio 2016, ossia in periodo ben successivo alla diagnosi di K colico ed alle intraprese (ed anzi terminate) cure chemioterapiche, così corroborandosi anche fattualmente quanto dai CTU evidenziato in termini di nesso causale del disturbo PTS con la patologia oncologica.
8.4 Tanto premesso, la CTU, in risposta al quesito in merito all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite dall'appellante in rapporto causale con l'evento per cui è causa, della durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, e della sussistenza di postumi permanenti, ha così concluso: “...l'intervento chirurgico di video-laparo-colecistectomia poteva e doveva certamente essere eseguito nel corso dell'intervento chirurgico maggiore di asportazione della neoplasia colica, qualora questa fosse stata tempestivamente diagnosticata. Pertanto, possiamo affermare che, a seguito della necessità del reintervento chirurgico per asportazione della neoplasia colica, a è conseguita Parte_1 una inabilità temporanea totale, riferibile esclusivamente al prolungamento della degenza, della durata di 30 giorni (trenta); la inabilità temporanea parziale, con compromissione delle attività della vita quotidiana, per la persistenza della sintomatologia lamentata dal paziente in assenza della dovuta diagnosi di neoplasia colica, può essere stimata in ulteriori 90 giorni (novanta) in misura del 50% di inabilità temporanea parziale”; “Con riferimento al danno da reintervento, possiamo certamente affermare che esso non ha determinato un aggravamento permanente dell'integrità psicofisica, ma unicamente un danno temporaneo, non essendo esso conseguenza diretta del precedente intervento chirurgico di colecistectomia ma necessario per l'asportazione della
7 malattia neoplastica. Si ravvisa unicamente una percentuale di danno biologico permanente in misura del 2%
(due per cento), con riferimento agli esiti cicatriziali per l'accesso laparoscopico effettuato per l'intervento di colecistectomia, in assenza di qualsiasi incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Il
Disturbo post traumatico da stress, cronico, di cui periziato attualmente è portatore, non risulta causalmente riconducibile all'intervento di colecistectomia operato presso la casa di cura privata “ , essendo esso CP_1 riconducibile alla difficoltà di elaborazione della sussistenza di patologia neoplastica in un soggetto di giovane età, condizione questa frequentemente riscontrata in casi consimili”.
9. Alla luce delle suddette conclusioni, ritenuta la responsabilità della Controparte_6 nella gestione della vicenda nei sopra accertati limiti, può procedersi alla
[...] liquidazione del danno non patrimoniale riportato da Parte_1
10. L'entità dell'invalidità permanente, inferiore al 9%, rende evidente come si rientri nella fattispecie regolata – sotto il profilo liquidatorio – dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, direttamente applicabile anche nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria per espressa previsione dell'art. 3, comma 3, d.l. 138/2012, convertito nella legge 189/2012 (nonché dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017).
Di entrambe le disposizioni, deve ritenersi, aderendo il Collegio alle motivazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto esse, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non attingono situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolgono direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (così
Cass. 28990/2019, ma anche Cass. n. 28994\2019 e Cass. Ord. n. 31868\2024 che, nell'escludere la applicabilità retroattiva delle norme “sostanziali” contenute nelle leggi
189/2012 e 24/2017, ha precisato che, diversamente, le norme che richiamano gli artt. 138 e
139 cod. ass. privata in punto di liquidazione del danno “sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”).
10.1 Ciò posto, nel sistema di liquidazione del danno biologico per invalidità da micropermanenti, come delineato dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, la esigenza di liquidazione integrale del danno non patrimoniale non esclude la personalizzazione del risarcimento, finalizzata a ristorare conseguenze delle lesioni che, in concreto, esplichino incidenza non ordinaria sulle condizioni di vita anche relazionale del danneggiato, nonchè la valorizzazione della sofferenza interiore di particolare intensità che sia tuttavia accertata (fosse pure in via
8 presuntiva). L'aumento della somma liquidato a titolo di danno biologico non può, però, eccedere la misura di un quinto, cioè, del 20% (come indicato dal comma 3 della norma nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 124\2017).
11. Applicando al caso di specie i principi appena riassunti, deve tenersi in conto, da un lato, la natura delle lesioni riportate dall'appellante e costituite dagli esiti cicatriziali, sull'addome, dell'accesso laparoscopico che, tuttavia, non hanno inciso su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, dall'altro, dalla persistenza di sintomatologia specifica che ha compromesso le attività della vita quotidiana, causando una sofferenza psico-fisica che ben può presumersi essere derivata a dalla dolorabilità e dalla addominalgia Parte_1 persistente, suscettibile di apprezzamento risarcitorio cui la Corte ritiene di poter far luogo mediante aumento del 10% dell'importo da liquidare a titolo di danno biologico (per invalidità permanente e temporanea).
12. Nella rideterminazione del danno non patrimoniale risarcibile - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, dei periodi di invalidità temporanea e della percentuale di invalidità permanente accertati dalla CTU e già sopra precisati e dell'aumento del 10%, nei termini appena visti – va fatta applicazione dei valori fissati dal d.m. 16.07.2024, attualmente in vigore (data l'acquisita natura di credito di valuta delle poste risarcitorie liquidate).
Si perviene, così, all'importo di € 6.620,52 (di cui € 4.143,00 per danno biologico temporaneo,
€ 1.875,65 per danno biologico permanente ed € 601,87 per personalizzazione e danno morale), come da prospetto che segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 30 anni
Percentuale di invalidità permanente: 2%
Punto base danno permanente: € 947,20
Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 90
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 1.875,65
Invalidità temporanea totale: € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.485,80
Danno morale e personalizzazione (10%): € 601,87
Totale generale: € 6.620,52.
12.1 Su tale importo competono all'appellante gli interessi legali compensativi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, decorrono dal giorno dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma capitale periodicamente rivalutata. Pertanto,
9 previa devalutazione dell'importo sopra indicato alla data del 29.06.2015 (data dell'intervento di colecistectomia) sulla somma capitale originaria e poi annualmente rivalutata debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
12.2 Dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
13. Infine, vanno delibate le conclusioni subordinate formulate dall'appellata, richiamando, ex art. 346 c.p.c., quelle spiegate in primo grado: la per l'ipotesi di dichiarata propria CP_1 responsabilità anche parziale ne ha chiesto una graduazione in concorso con la
[...]
e l'indicazione delle percentuali ascrivibili a ciascuno. Parte_3
13.1 Dette conclusioni, tuttavia, sono inammissibili, non avendo l'appellata formulato domanda di regresso nei confronti dell' peraltro, non parte del Controparte_7 giudizio (Cass. n. 5475\2023).
14. Nei limiti di cui sopra, in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere riformata e ciò impone (ex art. 336 c.p.c.) di regolare secondo l'esito risultante dalla riforma le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m.
n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia, in base al decisum dato dal credito risarcitorio accertato ed assunto a parametro, e delle attività processuali svolte.
15. Le spese delle espletate CTU vengono confermate (quanto al mezzo esperito in primo grado e nella fase di istruzione preventiva) e poste (quanto alla CTU disposta nel presente grado) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata ordinanza pronunciata, ex art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Avezzano in data
23.02.2022, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere a a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni, la somma di € 6.620,52, oltre interessi da calcolare secondo i criteri precisati in motivazione;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_8
e per esso al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio e del procedimento ex art. 669-bis c.p.c., liquidate:
a) quanto al procedimento di istruzione preventiva in € 291,00 per esborsi ed in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
10 b) quanto al primo grado, in € 294,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
c) quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi ed in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di tutte le espletate CTU.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
11