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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
RG N.6362 DEL RUOLO GENERALE ANNO 2023
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro di Nola, dott.ssa Filomena Naldi;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposta da c.f. ) Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'Avv. VECCHIONE EMMA
nei confronti dell;
CP_1
vista la CTU depositata;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
DOMANDA AMMINISTRATIVA: 03.05.2023
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DAL: DICEMBRE 2023
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (ART. 3 COMMA 3 L.104/92)
DOMANDA AMMINISTRATIVA: 03.05.2023
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DAL: DICEMBRE 2023 Lo spostamento della decorrenza da data successiva alla domanda amministrativa nonché al deposito del ricorso per ATP, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato con separato CP_1 decreto
Nola, 30.03.2025 Il Giudice del lavoro
(dr. Filomena Naldi)
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro di Nola, dott.ssa Filomena Naldi;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposta da c.f. ) Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'Avv. VECCHIONE EMMA
nei confronti dell;
CP_1
vista la CTU depositata;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
DOMANDA AMMINISTRATIVA: 03.05.2023
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DAL: DICEMBRE 2023
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (ART. 3 COMMA 3 L.104/92)
DOMANDA AMMINISTRATIVA: 03.05.2023
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DAL: DICEMBRE 2023 Lo spostamento della decorrenza da data successiva alla domanda amministrativa nonché al deposito del ricorso per ATP, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato con separato CP_1 decreto
Nola, 30.03.2025 Il Giudice del lavoro
(dr. Filomena Naldi)