Decreto cautelare 14 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2025, proposto da:
LE SO, DO TE, EL ME, NN TI, FA AL, ON EL, Condominio Parco Trapanese - Fabbricato 2, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del permesso di costruire in sanatoria n. 4633 del 23 settembre 2025 (prot. n. 46696 del 2025) rilasciato dal Comune di Cava de' Tirreni, nella parte in cui viene evidenziato che: "ART. 2 - Prescrizioni speciali: Il presente permesso a costruire è rilasciato con l'espressa prescrizione che venga attivata, entro 60 gg dal rilascio del presente titolo edilizio, ulteriore e separata istanza di sanatoria tesa a legittimare le difformità originariamente contestate con l'ordinanza di demolizione n. 309 (reg. gen. n. 489) caducata dal TAR Salerno con sentenza n. 1921/2024 perché emessa in pendenza del presente procedimento di sanatoria-. Avvertendo fin d'ora che la mancata presentazione del nuovo procedimento di sanatoria comporterà la riattivazione delle procedure sanzionatorie";
- dell'art. 26 del P.U.T., ove si consideri non assentibile ogni intervento che sia diverso "da quelli tradizionali e originali" anche in presenza di nuove tecnologie edilizie venute ad esistenza in data successiva rispetto all'approvazione del citato Piano;
- dell'art. 101 del P.R.G., ove si consideri vigente, in quanto ostativo all'utilizzo di nuove tecnologie in ambito edilizio;
- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ivi incluse le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza n. 309 del 29.11.2019 (n. 489 del 2019).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il permesso di costruire in sanatoria n. 4633 del 23 settembre 2025 (prot. n. 46696 del 2025) rilasciato dal Comune di Cava de’Tirreni, nella parte in cui viene evidenziato che: “ART. 2 – Prescrizioni speciali: Il presente permesso a costruire è rilasciato con l’espressa prescrizione che venga attivata, entro 60 gg dal rilascio del presente titolo edilizio, ulteriore e separata istanza di sanatoria tesa a legittimare le difformità originariamente contestate con l’ordinanza di demolizione n. 309 (reg. gen. n. 489) caducata dal TAR Salerno con sentenza n. 1921/2024 perché emessa in pendenza del presente procedimento di sanatoria-. Avvertendo fin d’ora che la mancata presentazione del nuovo procedimento di sanatoria comporterà la riattivazione delle procedure sanzionatorie”;
il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso con sentenza semplificata;
ed infatti, come precisato dal Comune resistente a pag. 7 e ss. della sua memoria, trattandosi di opere di finitura esterna del fabbricato, la conseguenza della violazione della prescrizione “non è la decadenza del titolo edilizio rilasciato, ma solo la ripartenza della procedura sanzionatoria”;
l’interesse a ricorrere scatterà, pertanto, solo al momento dell’eventuale applicazione della sanzione;
le spese del giudizio possono essere compensate per la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NA EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO