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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunciato e la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2021 promossa da:
BRUNELLO dr. GIAMPIETRO,
con l'avvocato Maurizio Visconti,
co n t r o
SEGRE prof. , CP_1
con gli avvocati prof. Marcello Maggiolo e Alessia De Pra
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
piaccia al Tribunale di Venezia, contrariis reiectis,
nel merito: a) condannare il convenuto prof. a risarcire all'attore il danno non CP_2 patrimoniale sofferto per effetto dei fatti di cui in premesse, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali dal 2 dicembre 2020 sino alla data di proposizione del presente ricorso, interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso al soddisfo, e rivalutazione dal
2.12.2020 al soddisfo;
b) condannare il convenuto a versare al ricorrente somma, da quantificare equitativamente, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12. Legge 47/1948;
c) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sul Corriere del Veneto, sul Gazzettino di
Venezia e sulla Nuova Venezia, a cura e spese del convenuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso spese generali 15% e accessori di legge;
in via istruttoria: dichiarare la inammissibilità delle produzioni avversarie rese in fregio alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.
1
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Nel merito
1) rigettare le domande formulate dal dott. nei confronti del prof. Parte_1 CP_2
in quanto manifestamente infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati;
e,
[...] per l'effetto,
2) disporsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni contenute in ricorso:
- che, durante la sua presidenza, il dott. avrebbe sacrificato “una parte dei compensi che Pt_1 il suo predecessore (cioè il prof. si elargiva” (ricorso, p. 13); CP_2
- che il prof. avrebbe espresso il suo giudizio “in totale mala fede” (ricorso, p. 14); CP_2
- che nella condotta del prof. ricorrerebbe “il requisito della consapevole maliziosa CP_2 alterazione della verità” (ricorso, p. 14);
- che il prof. avrebbe abusato della sua “appariscenza mediatica” in danno al dott. CP_2 Pt_1
(ricorso, p. 6).
in ogni caso
3) con vittoria nelle spese di giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il prof. , subentrato al prof. Parte_1 CP_2
nella presidenza della negli anni 2015-2020, evocava in giudizio quest'ultimo, Controparte_3
chiedendo la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, soprattutto quella professionale, causato dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano (pagina locale del Parte_2
Corriere della Sera) dell'edizione 2 dicembre 2020, che, nel riportare la notizia di voci circa la dismissione di elementi del patrimonio immobiliare di dava spazio a Controparte_4 un'intervista del prof. nella quale la gestione di ad opera del suo CP_2 CP_3 successore, prof. , veniva definita “pessima”, con la chiosa del rammarico per cui nessuno Pt_1 chiedesse ragione a quest'ultimo di tale sua “pessima gestione”.
Evidenziava l'attore la portata letterale del pensiero espresso dal dichiarante prof. nei CP_2
seguenti termini: “presi contatti con esponenti di fondi immobiliari di cassa Depositi e Prestiti e
Imi, poi diventato un ramo immobiliare di Intesa San Paolo. Ma il presidente Giampiero Brunello respingeva ogni ipotesi venisse da me. Ora sono sorpreso dal fatto che le ipotesi di vendita siano maturate a tal punto da essere presentato (sic) al consiglio generale. Una necessità di fare cassa che è esito della sua pessima gestione della quale nessuno gli chiede ragione”.
L'attore chiedeva altresì la pubblicazione, a spese del prof. della sentenza integrale sui CP_2
quotidiani nonché, infine, la condanna del convenuto a versare al prof. una somma, da Pt_1 quantificare equitativamente, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 Legge 47/1948.
Si costituiva in giudizio il convenuto prof. intervistato dal quotidiano citato, che CP_2
contestava la domanda e richiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto invocando in particolare il proprio diritto di critica, legittimamente esercitato nel caso di specie. Il convenuto insisteva anche per la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcuni passaggi del ricorso introduttivo.
Mutato il rito da sommario a ordinario, concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
È noto che la diffamazione a mezzo stampa costituisce, oltre che un reato, un illecito civile, come tale produttivo dell'obbligo di risarcire i danni in forza dell'art. 2043 c.c.
Come nel diritto penale, anche in materia di illecito extracontrattuale, il fatto è scriminato ove sia stato commesso nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. È l'art. 51 c.p. che prevede espressamente che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, sancendo un principio che ha portata generale (le scriminanti o cause di giustificazione, qual è l'esercizio del diritto, valgono a escludere la generale illiceità dei fatti, quindi hanno valore in ogni ramo del diritto).
È altrettanto noto, in quanto espresso da una giurisprudenza penale e civile che può dirsi granitica, che il diritto di manifestazione del pensiero, munito di garanzia costituzionale (art. 21Cost.), non è tutelato in ogni sua forma di manifestazione, ma sottostà ad un duplice limite interno di contenuto
(rilevanza pubblico-sociale e verità storica dei fatti riferiti), ad un duplice limite, sempre interno, ma di forma (linguaggio di per sé non offensivo e continente), a limiti esterni, dati dalla tutela di altri interessi prevalenti, quali il segreto a salvaguardia della difesa nazionale o dell'interesse della giustizia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11004 del
19/05/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28411 del 28/11/2008; Cass. Sez. III, Sent., 28.09.2011, n.
19808). Solo quando la manifestazione del pensiero sia stata contenuta entro i predetti limiti,
l'obiettiva lesione della reputazione e dell'onorabilità di una persona va esente da pena e non dà luogo all'obbligo di risarcire i danni.
Fermo quanto sopra in punto di diritto, nel caso di specie occorre preventivamente osservare che l'affermazione resa dall'attore al giornalista che lo intervistava “Una necessità di fare cassa che è esito della sua pessima gestione della quale nessuno gli chiede ragione” ha in sé una certa,
obiettiva, carica di lesività, perché esprime un giudizio di disapprovazione;
in particolare l'uso della locuzione “esito della sua pessima gestione” implica un disvalore morale e sociale ricollegato all'operato del prof. , idoneo ad offendere il senso della sua reputazione. Il fatto poi che Pt_1
l'attore sia esplicitamente menzionato nell'intervista, addirittura nel titolo dell'articolo (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) rileva oltremodo, perché il dibattito pubblico sviluppatosi sulla vicenda e di cui è menzione negli articoli depositati dall'attore hanno consentito di individuarlo esplicitamente anche e soprattutto in ragione della funzione da lui esercitata nell'ambito della di cui Controparte_3
risultava Presidente.
Data la configurabilità della diffamazione occorre verificare se effettivamente possa dirsi scriminata in quanto fatto commesso nell'esercizio del diritto di critica. È evidente che nella fattispecie in esame vengono in considerazione solo possibili limiti interni.
Ebbene, ritiene questo Giudice come la considerazione resa dal convenuto di non adeguata gestione del patrimonio immobiliare (“pessima gestione”), esprime senz'altro una valutazione negativa che, al di là della verità dei fatti, non era necessaria per l'esercizio del diritto di critica così eccedendo i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Deve, invero, rammentarsi che l'esercizio del diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, può sì manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio pungente, ma è pur sempre condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse e non può trascendere in affermazioni inutilmente ingiuriose e denigratorie.
Affermata la lesività dei fatti denigratori e l'esclusione dell'operatività del diritto di manifestazione del pensiero, va ora verificato se sussistano concretamente i danni allegati dall'attore, precisando che il danno all'onore ed alla reputazione non può ritenersi “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.
La sussistenza del danno deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
L'attore afferma che in conseguenza dell'illecito ha subito disagi e ripercussioni nella sfera della sua vita professionale, facendo altresì riferimento alla notorietà della sua posizione, ampiamente descritta in atti e riassunta nel doc. 1 fasc. attoreo, ai protagonisti della vicenda, alla delicatezza e alla rilevanza del tema trattato nonché alla diffusione dell'articolo nel quale era contenuta l'intervista; si è rimesso però a una valutazione equitativa del giudice.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la vicenda riguardante la dismissione dei beni immobili facenti capo alla ha avuto in effetti una certo eco in ambito locale, come Controparte_3
testimoniamo i numerosi articoli che sono stati pubblicati sul tema dimessi dalla parte attrice a cui si aggiunge la centralità delle parti nel dibattito pubblico che ha esposto certamente l'attore ad un danno da immagine, accentrando la polemica sulla sua figura. Sussiste, dunque, un effettivo danno.
Per la concreta liquidazione dei danni si ritiene, per ragioni di uniformità, di far riferimento ai parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che prevedono, sulla base dell'esame comparativo dei precedenti della giurisprudenza di merito, cinque scaglioni di valori articolati in base alla gravità delle diffamazioni.
Si è già detto che il caso di specie è caratterizzato da una diffusione locale della diffamazione;
inoltre, per la specificità del tema, dismissione di elementi del patrimonio immobiliare di l'articolo non ha potuto suscitare l'attenzione di tutti i possibili lettori del Controparte_3
quotidiano locale su cui è stato pubblicato, vuoi soprattutto per il tema trattato. Parte_2
Ciò vale a ridimensionare l'entità del danno, che va pertanto inquadrato nel primo scaglione, che prevede un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00. Dunque, in considerazione della notorietà del diffamante e del soggetto leso, noti soprattutto ad un pubblico di professionisti in ambito politico, finanziario e gestorio, e della tenuità dell'offesa, poiché contenuta in espressioni limitate a poche righe nell'ambito di un articolo giornalistico dal contesto più ampio, viene scelto il valore di euro 7.000,00.
Poiché gli importi di cui sopra sono stati determinati sulla base di attuali parametri, non si fa luogo alla rivalutazione monetaria.
Fondata risulta altresì l'ulteriore domanda ex art. 12 legge n. 47/48.
Tale norma prevede che “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
Trattasi di riparazione pecuniaria avente natura di sanzione civilistica che può essere chiesta anche al giudice civile, che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29640 del 12/12/2017). La riparazione pecuniaria è determinata, nel caso di specie, nella misura di euro 500,00.
Poiché i fatti di cui è causa sono accaduti ormai nel dicembre del 2020 e, come ripetutamente sopra esposto, hanno avuto una risonanza modesta, non si dispone la pubblicazione della sentenza, perché viene giudicato che questa non possa più contribuire a riparare il danno.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi processuali, valore indeterminabile, complessità bassa, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Venezia così provvede:
1. Accerta e dichiara che le dichiarazioni del prof. , contenute nell'articolo “Tre Oci CP_2
– Levata di Scudi – Le accuse di Segre” pubblicato sul Corriere del Veneto (pagina locale del
Corriere della Sera) dell'edizione 2 dicembre 2020 hanno leso il diritto all'onore e alla reputazione del prof. ; Parte_1
2. Per l'effetto condanna il prof. a pagare all'attore la somma di euro 7.000,00 a CP_2
titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre a interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo;
3. Condanna il prof. ex art. 12 legge n. 47/48 al pagamento di € 500,00 a favore CP_2 dell'attore;
4. Rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza;
5. Condanna il prof. al pagamento delle spese processuali di lite, liquidate in euro CP_2
3.809,00 per competenze di avvocato ed € 555,41 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunciato e la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2021 promossa da:
BRUNELLO dr. GIAMPIETRO,
con l'avvocato Maurizio Visconti,
co n t r o
SEGRE prof. , CP_1
con gli avvocati prof. Marcello Maggiolo e Alessia De Pra
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
piaccia al Tribunale di Venezia, contrariis reiectis,
nel merito: a) condannare il convenuto prof. a risarcire all'attore il danno non CP_2 patrimoniale sofferto per effetto dei fatti di cui in premesse, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali dal 2 dicembre 2020 sino alla data di proposizione del presente ricorso, interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso al soddisfo, e rivalutazione dal
2.12.2020 al soddisfo;
b) condannare il convenuto a versare al ricorrente somma, da quantificare equitativamente, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12. Legge 47/1948;
c) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sul Corriere del Veneto, sul Gazzettino di
Venezia e sulla Nuova Venezia, a cura e spese del convenuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso spese generali 15% e accessori di legge;
in via istruttoria: dichiarare la inammissibilità delle produzioni avversarie rese in fregio alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.
1
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Nel merito
1) rigettare le domande formulate dal dott. nei confronti del prof. Parte_1 CP_2
in quanto manifestamente infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati;
e,
[...] per l'effetto,
2) disporsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni contenute in ricorso:
- che, durante la sua presidenza, il dott. avrebbe sacrificato “una parte dei compensi che Pt_1 il suo predecessore (cioè il prof. si elargiva” (ricorso, p. 13); CP_2
- che il prof. avrebbe espresso il suo giudizio “in totale mala fede” (ricorso, p. 14); CP_2
- che nella condotta del prof. ricorrerebbe “il requisito della consapevole maliziosa CP_2 alterazione della verità” (ricorso, p. 14);
- che il prof. avrebbe abusato della sua “appariscenza mediatica” in danno al dott. CP_2 Pt_1
(ricorso, p. 6).
in ogni caso
3) con vittoria nelle spese di giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il prof. , subentrato al prof. Parte_1 CP_2
nella presidenza della negli anni 2015-2020, evocava in giudizio quest'ultimo, Controparte_3
chiedendo la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, soprattutto quella professionale, causato dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano (pagina locale del Parte_2
Corriere della Sera) dell'edizione 2 dicembre 2020, che, nel riportare la notizia di voci circa la dismissione di elementi del patrimonio immobiliare di dava spazio a Controparte_4 un'intervista del prof. nella quale la gestione di ad opera del suo CP_2 CP_3 successore, prof. , veniva definita “pessima”, con la chiosa del rammarico per cui nessuno Pt_1 chiedesse ragione a quest'ultimo di tale sua “pessima gestione”.
Evidenziava l'attore la portata letterale del pensiero espresso dal dichiarante prof. nei CP_2
seguenti termini: “presi contatti con esponenti di fondi immobiliari di cassa Depositi e Prestiti e
Imi, poi diventato un ramo immobiliare di Intesa San Paolo. Ma il presidente Giampiero Brunello respingeva ogni ipotesi venisse da me. Ora sono sorpreso dal fatto che le ipotesi di vendita siano maturate a tal punto da essere presentato (sic) al consiglio generale. Una necessità di fare cassa che è esito della sua pessima gestione della quale nessuno gli chiede ragione”.
L'attore chiedeva altresì la pubblicazione, a spese del prof. della sentenza integrale sui CP_2
quotidiani nonché, infine, la condanna del convenuto a versare al prof. una somma, da Pt_1 quantificare equitativamente, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 Legge 47/1948.
Si costituiva in giudizio il convenuto prof. intervistato dal quotidiano citato, che CP_2
contestava la domanda e richiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto invocando in particolare il proprio diritto di critica, legittimamente esercitato nel caso di specie. Il convenuto insisteva anche per la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcuni passaggi del ricorso introduttivo.
Mutato il rito da sommario a ordinario, concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
È noto che la diffamazione a mezzo stampa costituisce, oltre che un reato, un illecito civile, come tale produttivo dell'obbligo di risarcire i danni in forza dell'art. 2043 c.c.
Come nel diritto penale, anche in materia di illecito extracontrattuale, il fatto è scriminato ove sia stato commesso nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. È l'art. 51 c.p. che prevede espressamente che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, sancendo un principio che ha portata generale (le scriminanti o cause di giustificazione, qual è l'esercizio del diritto, valgono a escludere la generale illiceità dei fatti, quindi hanno valore in ogni ramo del diritto).
È altrettanto noto, in quanto espresso da una giurisprudenza penale e civile che può dirsi granitica, che il diritto di manifestazione del pensiero, munito di garanzia costituzionale (art. 21Cost.), non è tutelato in ogni sua forma di manifestazione, ma sottostà ad un duplice limite interno di contenuto
(rilevanza pubblico-sociale e verità storica dei fatti riferiti), ad un duplice limite, sempre interno, ma di forma (linguaggio di per sé non offensivo e continente), a limiti esterni, dati dalla tutela di altri interessi prevalenti, quali il segreto a salvaguardia della difesa nazionale o dell'interesse della giustizia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11004 del
19/05/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28411 del 28/11/2008; Cass. Sez. III, Sent., 28.09.2011, n.
19808). Solo quando la manifestazione del pensiero sia stata contenuta entro i predetti limiti,
l'obiettiva lesione della reputazione e dell'onorabilità di una persona va esente da pena e non dà luogo all'obbligo di risarcire i danni.
Fermo quanto sopra in punto di diritto, nel caso di specie occorre preventivamente osservare che l'affermazione resa dall'attore al giornalista che lo intervistava “Una necessità di fare cassa che è esito della sua pessima gestione della quale nessuno gli chiede ragione” ha in sé una certa,
obiettiva, carica di lesività, perché esprime un giudizio di disapprovazione;
in particolare l'uso della locuzione “esito della sua pessima gestione” implica un disvalore morale e sociale ricollegato all'operato del prof. , idoneo ad offendere il senso della sua reputazione. Il fatto poi che Pt_1
l'attore sia esplicitamente menzionato nell'intervista, addirittura nel titolo dell'articolo (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) rileva oltremodo, perché il dibattito pubblico sviluppatosi sulla vicenda e di cui è menzione negli articoli depositati dall'attore hanno consentito di individuarlo esplicitamente anche e soprattutto in ragione della funzione da lui esercitata nell'ambito della di cui Controparte_3
risultava Presidente.
Data la configurabilità della diffamazione occorre verificare se effettivamente possa dirsi scriminata in quanto fatto commesso nell'esercizio del diritto di critica. È evidente che nella fattispecie in esame vengono in considerazione solo possibili limiti interni.
Ebbene, ritiene questo Giudice come la considerazione resa dal convenuto di non adeguata gestione del patrimonio immobiliare (“pessima gestione”), esprime senz'altro una valutazione negativa che, al di là della verità dei fatti, non era necessaria per l'esercizio del diritto di critica così eccedendo i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Deve, invero, rammentarsi che l'esercizio del diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, può sì manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio pungente, ma è pur sempre condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse e non può trascendere in affermazioni inutilmente ingiuriose e denigratorie.
Affermata la lesività dei fatti denigratori e l'esclusione dell'operatività del diritto di manifestazione del pensiero, va ora verificato se sussistano concretamente i danni allegati dall'attore, precisando che il danno all'onore ed alla reputazione non può ritenersi “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.
La sussistenza del danno deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
L'attore afferma che in conseguenza dell'illecito ha subito disagi e ripercussioni nella sfera della sua vita professionale, facendo altresì riferimento alla notorietà della sua posizione, ampiamente descritta in atti e riassunta nel doc. 1 fasc. attoreo, ai protagonisti della vicenda, alla delicatezza e alla rilevanza del tema trattato nonché alla diffusione dell'articolo nel quale era contenuta l'intervista; si è rimesso però a una valutazione equitativa del giudice.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la vicenda riguardante la dismissione dei beni immobili facenti capo alla ha avuto in effetti una certo eco in ambito locale, come Controparte_3
testimoniamo i numerosi articoli che sono stati pubblicati sul tema dimessi dalla parte attrice a cui si aggiunge la centralità delle parti nel dibattito pubblico che ha esposto certamente l'attore ad un danno da immagine, accentrando la polemica sulla sua figura. Sussiste, dunque, un effettivo danno.
Per la concreta liquidazione dei danni si ritiene, per ragioni di uniformità, di far riferimento ai parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che prevedono, sulla base dell'esame comparativo dei precedenti della giurisprudenza di merito, cinque scaglioni di valori articolati in base alla gravità delle diffamazioni.
Si è già detto che il caso di specie è caratterizzato da una diffusione locale della diffamazione;
inoltre, per la specificità del tema, dismissione di elementi del patrimonio immobiliare di l'articolo non ha potuto suscitare l'attenzione di tutti i possibili lettori del Controparte_3
quotidiano locale su cui è stato pubblicato, vuoi soprattutto per il tema trattato. Parte_2
Ciò vale a ridimensionare l'entità del danno, che va pertanto inquadrato nel primo scaglione, che prevede un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00. Dunque, in considerazione della notorietà del diffamante e del soggetto leso, noti soprattutto ad un pubblico di professionisti in ambito politico, finanziario e gestorio, e della tenuità dell'offesa, poiché contenuta in espressioni limitate a poche righe nell'ambito di un articolo giornalistico dal contesto più ampio, viene scelto il valore di euro 7.000,00.
Poiché gli importi di cui sopra sono stati determinati sulla base di attuali parametri, non si fa luogo alla rivalutazione monetaria.
Fondata risulta altresì l'ulteriore domanda ex art. 12 legge n. 47/48.
Tale norma prevede che “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
Trattasi di riparazione pecuniaria avente natura di sanzione civilistica che può essere chiesta anche al giudice civile, che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29640 del 12/12/2017). La riparazione pecuniaria è determinata, nel caso di specie, nella misura di euro 500,00.
Poiché i fatti di cui è causa sono accaduti ormai nel dicembre del 2020 e, come ripetutamente sopra esposto, hanno avuto una risonanza modesta, non si dispone la pubblicazione della sentenza, perché viene giudicato che questa non possa più contribuire a riparare il danno.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi processuali, valore indeterminabile, complessità bassa, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Venezia così provvede:
1. Accerta e dichiara che le dichiarazioni del prof. , contenute nell'articolo “Tre Oci CP_2
– Levata di Scudi – Le accuse di Segre” pubblicato sul Corriere del Veneto (pagina locale del
Corriere della Sera) dell'edizione 2 dicembre 2020 hanno leso il diritto all'onore e alla reputazione del prof. ; Parte_1
2. Per l'effetto condanna il prof. a pagare all'attore la somma di euro 7.000,00 a CP_2
titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre a interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo;
3. Condanna il prof. ex art. 12 legge n. 47/48 al pagamento di € 500,00 a favore CP_2 dell'attore;
4. Rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza;
5. Condanna il prof. al pagamento delle spese processuali di lite, liquidate in euro CP_2
3.809,00 per competenze di avvocato ed € 555,41 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno