Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/08/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2021, proposto da
IS CR, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto dalla ricorrente al Comune di Milano a titolo di conguaglio del contributo di costruzione per l'intervento edilizio eseguito sull'immobile in Milano, Via Viminale n. 6/a e della non debenza di sanzioni e interessi per ritardato pagamento;
nonché per l’annullamento
- dell'atto in data 13.10.2021 P.G. 35429.176/00 - 4772.176/2002 (doc. 1), con cui il Comune di Milano, dopo istruttoria su impulso della sig.ra CR, ha stabilito la validità e la correttezza dell'importo determinato in € 22.858,71 con atto di rettifica del 6.9.2021 P.G. 473938 (doc. 2) come dovuto dalla ricorrente per la causale “Ingiunzione di pagamento P.G. 75279/2017 del 14 febbraio 2017 e ingiunzione di pagamento P.G. 0408741/2019 del 16 settembre 2019 - Rettifica importo dovuto come disposto dalla sentenza del TAR Lombardia n. 271/2021” e ha contestualmente respinto l'atto di significazione e diffida inviato a mezzo pec in data 27.9.2021 dalla sig.ra CR, con cui si invitava l'Amministrazione a rideterminare l'importo predetto nella diversa e minore somma di € 15.032,28 (doc. 3);
- in parte qua, della conseguente ingiunzione di pagamento dell'importo di € 17.181,35 di cui all'atto che precede, dedotta la rifusione delle spese legali determinate a carico del Comune dalla sentenza T.A.R. Lombardia, II, 271 del 28.1.2021;
- di ogni atto preordinato, presupposto, conseguenziale e comunque connesso e, in particolare,
- dell'atto di rettifica 6.9.2021 P.G. 35429.176/00 - 4772.176/2002 e, per quanto di interesse, dell'atto di ingiunzione così rettificato P.G. 35429.176/00 - 4772.176/2002 dell'8 giugno 2021 (doc. 4);
- della nota di chiarimenti in data 31.8.2021 (doc. 5);
con la condanna del Comune di Milano alla rifusione in favore della ricorrente dei maggiori importi dalla stessa corrisposti e non dovuti per i titoli e per le causali di cui agli atti di ingiunzione del Comune e che saranno accertati all'esito del giudizio, maggiorati di rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del loro pagamento al Comune al saldo effettivo in restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il presente giudizio verte sulla rideterminazione degli oneri per un intervento di restauro conservativo e di ristrutturazione su un immobile sito in via Viminale n. 6 a Milano.
Ai fini della decisione, è opportuno ripercorrere le fasi principali del procedimento di determinazione degli oneri relativi all’intervento edilizio interessante l’immobile suddetto.
In data 31.10.2000 il sig. DD AN, al tempo proprietario dell’immobile, ha presentato una DIA per la realizzazione di un intervento di restauro conservativo che interessava il piano rialzato e il primo piano, consistente nel cambio di destinazione d’uso, modifiche esterne e interne e opere di ristrutturazione del piano sottotetto mediante traslazione di slp.
La ricorrente, divenuta proprietaria di parte delle unità immobiliari realizzate in forza dei suddetti interventi edilizi in data 3.10.2001, chiedeva la voltura del titolo edilizio iniziale e presentava poi, in data 7.02.2002, una DIA in variante al progetto iniziale.
A seguito dell’istruttoria, l’intervento veniva riqualificato come “ ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 66 RE”, con la conseguente nuova determinazione del costo di costruzione, sia per la DIA presentata il 31.10.2000 e sia per la variante del 2002, con richiesta di pagamento di € 31.134,47 a titolo di saldo, di cui € 3.964,83 per oneri di urbanizzazione primaria, € 4.594,76 per oneri di urbanizzazione secondaria e € 22.574, 88 per costo di costruzione.
Dopo la contestazione stragiudiziale presentata dalla ricorrente ma non accolta dal Comune, gli uffici determinavano le sanzioni per il ritardo del pagamento ed emettevano le ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’art. 2 RD 639/1910, P.G. 75279/2017 del 14.2.2017 e P.G. 0408741/2019 del 16.9.2019, per l’importo totale di € 47.402,34 a titolo di contributo di costruzione, annullate da questa Sezione con sentenza n. 271 del 28.1.2021, passata in giudicato.
L’8.6.2021 il Comune rideterminava il costo di costruzione in € 13.234,98, notificando una nuova ingiunzione di pagamento per l’importo di € 26.412,65, così composta:
€ 3.964,83 per oneri di urbanizzazione primaria,
€ 4.594,76 per oneri di urbanizzazione secondaria,
€ 9.681,04 per costo di costruzione (cioè € 13.234,982 meno 3.553,94 già versati),
€ 3.423,84 per sanzioni sulle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
€ 395,12 a titolo di interessi sugli oneri di urbanizzazione primaria calcolati dal 30.6.2010 al 8.6.2021;
€ 457,89 a titolo di interessi legali sugli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati dal 30.6.2010 all’8.6.21.
Con ricorso notificato in data 6.12.2021 la sig.ra CR ha chiesto l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo di costruzione nella “ misura complessiva massima di € 15.032,28 ” e la conseguente restituzione dei maggiori importi già corrisposti maggiorati di rivalutazione e interessi, nonché l’annullamento dell'atto di rettifica 6.9.2021 P.G. 35429.176/00 - 4772.176/2002 e, per quanto di interesse, dell'atto di ingiunzione così rettificato P.G. 35429.176/00 - 4772.176/2002 dell'8 giugno 2021.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Parte ricorrente contesta la rideterminazione dell’importo dovuto per l’intervento edilizio realizzato sull’immobile di Via Viminale n. 6 a Milano, effettuata in esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 271/2021, che ha annullato le precedenti determinazioni relative al calcolo degli oneri e ordinato al Comune di “ provvedere ad un nuovo computo del quantum debeatur alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza ”.
2.2 Nel primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3 e 48, comma 7 L.R. 12/2005, sotto due profili: in data 31.10.2000 il sig. AN ha versato £ 13.411.378 (corrispondenti a € 6.926,40), somma che deve essere detratta da quanto dovuto dalla ricorrente. Al contrario il Comune di Milano ha imputato metà di questa di somma alla sig. ra MU, acquirente dell’altra porzione di stabile, venduta a seguito del frazionamento dell’unica proprietà originaria, mentre avrebbe dovuto scomputare l’intero importo di € 6.926,40, a favore della ricorrente.
Sotto ulteriore profilo, parte ricorrente afferma che l’importo suddetto è stato versato con imputazione sia agli oneri di urbanizzazione, sia al costo di costruzione, per cui andava scomputato anche dagli importi dovuti a titolo di urbanizzazioni primarie e secondarie, con un calcolo differente degli interessi.
Il motivo è in parte fondato.
Osserva il Collegio che il pagamento della somma è stata effetto effettuato dal precedente proprietario, riferito all’intervento edilizio relativo all’immobile di Via Vitruvio e nella ricevuta viene indiata come causale versamento “ costi di costruzione e oneri di urbanizzazione ”.
Il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo edilizio (ed in relazione al quale intercorre il rapporto pubblicistico con il comune) è stato il Sig. DD AN, titolare del titolo edilizio e allora proprietario, mentre non rileva da quale soggetto pervenga il finanziamento, che attiene ad un rapporto di natura privatistica.
Per tale ragione, poiché la somma è stata versata in relazione all’intervento di recupero dell’immobile, considerato unitariamente, che solo successivamente è stato frazionato, risulta corretta la scelta del Comune di dividere la somma introitata e imputarla alle due unità e quindi di scomputare solo metà della somma già versata, in quanto riferita ad una delle due unità.
La tesi di parte ricorrente, che ritiene sia stato fatto un “ indebito riconoscimento a un terzo ” di un credito della ricorrente, omette di considerare che il versamento è sempre correlato alla realizzazione dell’intervento edilizio, per cui anche la somma da scomputare doveva essere determinata solo in relazione all’unità immobiliare della richiedente.
Sotto altro profilo, sempre nel primo motivo, parte ricorrente afferma che l’importo di € 6.926,40 è stato a suo tempo versato con imputazione sia agli oneri di urbanizzazione che al costo di costruzione, con la conseguenza che doveva essere scomputato dagli importi dovuti al medesimo titolo di urbanizzazioni primarie e secondarie sin dalla data di insorgenza del credito comunale, o quantomeno dalla data della determinazione di tali importi, con conseguente differente calcolo degli interessi decorrenti dal 30.6.2010.
Questo motivo è fondato, in quanto, come emerge anche dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 17 di parte ricorrente), gli importi sono stati imputati sia agli oneri di urbanizzazione sia al costo di costruzione, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto scomputare proporzionalmente le somme versate dagli importi dovuto a diverso titolo, anche con un differente calcolo degli interessi decorrenti dal 30.6.2010.
2.3 Nella seconda censura la ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 DPR 380/2001, affermando che nulla sarebbe dovuto a titolo di sanzione da ritardato pagamento per il costo di costruzione, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale che decorreva per gli oneri concessori dal 7.2.2002 e dalla data di ultimazione lavori per il costo di costruzione, cioè il 29.1.2003, mentre la prima ingiunzione è del 14.2.2017.
Il motivo è fondato.
In base al combinato disposto degli art. 42 del d.P.R. 380/2001 e art. 28 della legge 689/1981 il termine di prescrizione della sanzione per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’articolo 42 del d.P.R. 380/2001 disciplina le sanzioni per ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione e prevede che:
“Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.”
Ai sensi del comma 5 “ Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.”
Il dies a quo per la prescrizione delle sanzioni è connesso pertanto alle menzionate scadenze.
Infatti ai sensi dell’art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Secondo l’orientamento consolidato il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, in applicazione della normativa dettata dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, la quale è estesa, dall'art. 12 della stessa legge, a tutte le violazioni per le quali è contemplata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ( ex multis T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 30/11/2018, n.749 TAR Lazio, Sez. II bis, 67/2025 Tar Trento n. 950/2025).
Sostiene la difesa del Comune di aver ingiunto il pagamento della somma per il contributo di costruzione in data 24.9.2009, indicando il 30.10.2009 come termine di pagamento e da tale data, trascorsi 240 giorni, le sanzioni sono maturate automaticamente.
Tuttavia la difesa del Comune non ha provato né durante il procedimento né in questa sede, la presenza di un atto interruttivo della prescrizione dalla data di scadenza del pagamento fino all’ingiunzione del 14.2.2017.
Pertanto il motivo deve essere accolto.
III) Il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, con il conseguente annullamento in parte in qua degli atti di determinazione delle somme da pagare e obbligo del Comune di Milano di rideterminarsi sulle somme dovute dalla ricorrente.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità del procedimento, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’obbligo del Comune di Milano di rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO