Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06689/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6689 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
-OMISSIS-- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- adottato nei confronti della Società, recante informativa antimafia interdittiva nonché la cancellazione dell’impresa dalla white list tenuta dalla Prefettura di Napoli;
- della nota della Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS- di comunicazione e trasmissione del provvedimento interdittivo;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare degli atti istruttori del procedimento, richiamati nel provvedimento impugnato e, in particolare:
- della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli n.-OMISSIS-
- delle note della DIA – Centro operativo di Napoli prot. n. -OMISSIS- e prot. n.-OMISSIS-
- della nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-;
- delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Gruppo Castello di Cisterna, prot. n.-OMISSIS-
- dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze (da ultimo quello del-OMISSIS-);
- di ogni altro atto istruttorio di estremi e contenuto sconosciuti;
- del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n.-OMISSIS-, recante “cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori”;
- del provvedimento di sospensione delle qualificazioni-OMISSIS- adottato da -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-\-OMISSIS-\P\2024\-OMISSIS-
- del provvedimento di revoca delle autorizzazioni al subappalto adottato da -OMISSIS-in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS-OMISSIS-\-OMISSIS-\P\2024\0-OMISSIS-in relazione a tre specifici provvedimenti autorizzativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
È impugnata l’informativa ostativa antimafia del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS- denunciando preliminarmente la violazione del principio del contradditorio di cui all’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159/2011, contestando la valutazione degli elementi riscontrati a delineare un concreto e attuale pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa ricorrente e, ulteriormente, deducendo che erratamente non sia stata presa in considerazione la possibilità di far luogo ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
È dedotta l’illegittimità in via derivata degli impugnati provvedimento con cui, in dipendenza dell’interdittiva emessa, il Ministero dell’Interno ha cancellato l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori e -OMISSIS-- -OMISSIS- ha disposto la revoca di tre autorizzazioni al subappalto, con contestuale allontanamento dal cantiere dell’impresa, e la sospensione dell’efficacia delle qualificazioni-OMISSIS-.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio per resistere e hanno prodotto memoria difensiva.
La ricorrente ha depositato l’istanza rivolta al Tribunale di Napoli - sezione Misure di Prevenzione -OMISSIS-, per l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis , co. 6, del d.lgs. n. 159/2011, oltre ad una relazione tecnica.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 16/1/2025 n. 119, sospendendo l’efficacia del provvedimento della Prefettura e degli impugnati atti susseguenti.
Per l’udienza di merito la ricorrente ha prodotto memoria.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- L’impugnata l’informativa ostativa antimafia del Prefetto di Napoli premette che la Società ricorrente, svolgente attività di realizzazione di opere edilizie, stradali, ecc., è amministrata da -OMISSIS-, socia detentrice a titolo di usufrutto del 90% del capitale sociale (€ -OMISSIS-), di cui è nudo proprietario -OMISSIS-, detentore anche del restante 10% del capitale sociale (€ -OMISSIS-), con direttore tecnico -OMISSIS- e preposta alla gestione tecnica-OMISSIS-
È indicato che la Società è iscritta nella White list della Prefettura di Napoli-OMISSIS-, ha richiesto l’aggiornamento e l’iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli esecutori in data 2/2/2021, con 9 richieste in BDNA pendenti.
Ciò posto, viene rappresentato che i suddetti -OMISSIS- e -OMISSIS- sono coniugati e genitori di-OMISSIS-.
È evidenziato, sulla scorta della nota del -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che -OMISSIS- i Carabinieri del Reparto Anticrimine hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell’ambito dell’attività di indagine denominata “-OMISSIS-”, nei confronti di 57 soggetti indiziati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, traffico di influenze illecite e favoreggiamento, aggravata dalla finalità di agevolare il clan -OMISSIS- operante ad Afragola e nei Comuni limitrofi, con la riconducibilità alle persone coinvolte o ai loro familiari di diverse società.
Tra gli imprenditori a cui si fa riferimento è compreso -OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, “ storicamente legato al clan “-OMISSIS-” ”, direttore tecnico della Società ricorrente di proprietà della moglie, aggiudicataria di commesse della -OMISSIS- che risulta:
- arrestato il -OMISSIS-(a bordo del -OMISSIS-, in compagnia tra l’altro di due latitanti);
- condannato dal Tribunale di Napoli il-OMISSIS-(poi assolto in appello il-OMISSIS-) per rissa, lesioni, porto e detenzione di armi, unitamente a -OMISSIS- “ storico esponente del clan -OMISSIS- ”, in rapporti di affinità parentale con altri esponenti di spicco e con condanne per omicidio, alla pena dell’ergastolo per uno di esse ed attualmente detenuto;
- controllato in Afragola il -OMISSIS- in compagnia di persona di fiducia della famiglia -OMISSIS-;
- in rapporti di frequentazione, assieme alla moglie -OMISSIS-, con -OMISSIS-- e la sua famiglia (tra l’altro, organizzando nel 2014 un viaggio -OMISSIS-);
- in stretta relazione con -OMISSIS--, entrambi villeggianti in -OMISSIS-;
- invitato al matrimonio di -OMISSIS-;
- partecipante ad una camera ardente nel 2017 presso l’abitazione dei -OMISSIS-, per il decesso di -OMISSIS- visto uscire dal servizio di video osservazione assieme alla moglie;
- emergente, dalla succitata indagine “-OMISSIS-”, quale parte attiva nel meccanismo di aggiudicazione e spartizione dei lavori di -OMISSIS-
È ancora affermato che i rapporti di -OMISSIS- con le organizzazioni criminali sono documentabili anche prima dell’operazione “-OMISSIS-”, per gli indicati fatti -OMISSIS- (sottoposizione all’ordine di cattura per associazione di tipo mafioso), -OMISSIS- (identificazione nella villa bunker -OMISSIS- (condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) e -OMISSIS- (controllato dalla -OMISSIS-con -OMISSIS--, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, esponente apicale del clan).
Il provvedimento valuta che -OMISSIS-, spesso richiamato nell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- è di fatto il dominus della Società ricorrente, in relazione agli appalti della -OMISSIS- coinvolto con -OMISSIS- sottoposto alla custodia cautelare in carcere, nell’ambito della più volte menzionata indagine “-OMISSIS-”, ritenuto imprenditore di riferimento del clan -OMISSIS-.
È fatto riferimento alla nota -OMISSIS- con cui il Gruppo di Castello di Cisterna del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli evidenziava che -OMISSIS- è “ considerato deus ex machina della -OMISSIS- ”, “ vicino alla famiglia -OMISSIS-, tanto da condividerne anche i momenti liberi, come emerge nell’indagine-OMISSIS- ”, con rapporti documentabili anche prima, “ in considerazione della sua personalità, del suo carisma dell’attività imprenditoriale esercitata … ”.
Sulla scorta della valutazione resa dal GIA con verbale del-OMISSIS- è stata dunque rinvenuta la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti interdittivo, senza attivare il contraddittorio procedimentale (è richiamata, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato del 15/2/2024 n. 1517, in ordine alla “ esistenza di un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta comunicazione sono foriera di un inutile rallentamento nella definizione del procedimento ”).
2.- Va dapprima vagliata la censura con cui è lamentato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata pretermessa.
Sotto questo aspetto, la motivazione del provvedimento si fonda sulla sussistenza di ragioni di urgenza, per “ evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infiltrazione e tenuto conto che la stessa è iscritta nella White list tenuta dalla Prefettura di Napoli ”.
Osserva il Collegio che l’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, nella versione originaria, così come inserito dall’art. 3, co. 1, lett. b), n. 2), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, prevedeva che: « L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ».
Sul punto il Consiglio di Stato, pur negando l’obbligatorietà del contraddittorio e della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito delle informative antimafia sulla base della lettera dell’art. 92, co. 2-bis, citato aveva sollecitato il legislatore a potenziare le garanzie partecipative, in quanto ciò « consentirebbe all'impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di self cleaning, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un'apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia » (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979); in tale pronuncia si è prospettato de iure condendo l’opportunità di una riforma in grado di relegare l’interdittiva ad extrema ratio , solo a fronte di situazioni chiare ed inequivocabili.
Coerente con tali indicazioni della citata giurisprudenza è la successiva sostituzione dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, operata dall'articolo 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
Alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2- bis , occorre che l’Amministrazione dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò non esclude comunque che la scelta circa l’ an ed il quomodo della comunicazione informativa contenga margini di discrezionalità, potendo l’amministrazione derogare alla regola della garanzia della partecipazione procedimentale in presenza di « particolari esigenze di celerità del procedimento », dovendosi inoltre precisare che « non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ».
Quindi, alla luce di tale nuovo quadro normativo, l’Amministrazione deve valutare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili.
È evidente che la citata novella del 2021, che ha inciso sul citato comma 2- bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, ha capovolto il previgente principio generale, in forza del quale, nei procedimenti interdittivi, l’obbligo del contraddittorio partecipativo era o escluso, o confinato ad ipotesi eventuali e non obbligatorie come quella dell’art. 93, co. 7, in tema di accesso nei cantieri.
Quindi in materia di informative antimafia il contraddittorio, anche con la previa comunicazione di avvio del procedimento, diventa non più residuale e meramente facoltativo, ma regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame.
In particolare, il contraddittorio procedimentale, come risultante dalla citata riforma del 2021, ha non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione proattiva, in ragione dello stretto collegamento funzionale con altri strumenti ora predisposti dal legislatore, quali le misure di self - cleaning e l’istituto di prevenzione collaborativa, funzionali a prevedere strumenti alternativi all’informazione interdittiva e meno impattanti, i quali devono essere impiegati dall’Amministrazione se sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione (cfr. art. 92, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, in relazione all’art. 94-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011), sulla base dei principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità (cfr. Cons. Stato - sez. III, 27/2/2025 n. 1709: “ Il tema del contraddittorio in relazione alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della novella normativa summenzionata secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano “particolari esigenze di celerità del procedimento”. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, questa disposizione non è indirizzata unicamente al soggetto interessato e al suo diritto di difesa ma ha un respiro più ampio. Abbraccia una serie di valori fondamentali nella materia di che trattasi. La norma è infatti posta a presidio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione in un’ottica ex ante e del giusto processo ex post. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, invero, la misura “è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza ”).
Svolte tali premesse, va evidenziato che nell’interdittiva impugnata l’omissione della comunicazione prevista dal citato art. 92, co. 2- bis , motivata nei suesposti termini, si correla all’addotta ricorrenza di esigenze di celerità del procedimento, per “ evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infiltrazione ”.
La ricorrente ha censurato la motivazione e confutato nel merito la rilevanza degli elementi rinvenuti, rappresentando (in sintesi) che gli elementi indiziari attengono a procedimenti conclusi favorevolmente, i rapporti con -OMISSIS-, da anni detenuti, non hanno riguardato logiche affaristiche, mentre la Società opera senza controindicazioni, ha fatto ricorso autonomo a finanziamenti mediante operazioni bancarie e non è riconducibile a -OMISSIS-.
Dalle censure prospettate si può ricavare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, la Società ricorrente avrebbe comunque potuto introdurre propri elementi di valutazione del quadro indiziario.
Il Collegio rileva che nell’impugnato provvedimento interdittivo è contenuta una motivazione stereotipata in ordine alla giustificazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non indicandosi alcuna specifica, concreta e circostanziata esigenza di celerità o di segretezza che precluda la partecipazione dell’interessato, non essendo a ciò sufficiente una non meglio precisata urgenza di « evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infiltrazione ».
Qualora l’Amministrazione avessero garantito il contraddittorio procedimentale, oggi obbligatoriamente previsto dall’art. 92, co. 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 così come novellato nel 2021, come anticipato parte ricorrente avrebbe potuto contraddire, nei termini sopra descritti, in ordine agli elementi indiziari posti dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento interdittivo, anche nell’ottica dell’applicazione delle meno afflittive misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. 159/2011.
Nella fattispecie all’esame, non è trascurabile affatto la rilevanza e gravità degli elementi circostanziati valutati dalla Prefettura.
Tuttavia, va pur sempre affermato che, sul diverso piano dell’obbligo di esternare compiutamente le ragioni che presiedono alla necessità di omettere la fase del contraddittorio, occorre l’esplicitazione di una motivazione che ne dia effettivamente conto, sulla base di fattori che non possono risolversi nella generica indicazione (valevole in ogni caso) della necessità di impedire la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
Neppure può disconoscersi che Consiglio di Stato abbia ritenuto che, in presenza di un quadro fattuale chiaro, l’omissione della fase partecipativa è giustificata (cfr. Cons. Stato - sez. III, 15/2/2024 n. 1517, citata nel provvedimento).
Sennonché, l’attenzione deve essere rivolta non tanto alla consistenza del quadro iniziale (come detto, nient’affatto trascurabile), quanto alla ricorrenza delle ragioni di urgenza che consentano l’omissione della fase partecipativa generalmente prescritta.
In tale ottica, deve essere valorizzato il principio dello “ specifico ” onere motivazionale (Cons. Stato - sez. III, 27/2/2025 n. 1709, cit.), non assolvibile attraverso il ricorso a formule che finirebbero con l’essere applicabili in qualunque caso, essendo sempre implicito che l’adozione di un’interdittiva antimafia si rende necessaria per impedire la prosecuzione dell’attività dell’impresa controindicata.
In questi termini, si registra la rivisitazione del tema da parte della giurisprudenza, la quale ha anche precisato che l’omissione non è suscettibile di sanatoria (cfr. Cons. Stato - sez. III, 27/2/2025 n. 1709, cit.: “ L’omessa ostensione nell’avviso di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate nel provvedimento conclusivo non può neppure refluire, come reiteratamente chiarito dalla recente giurisprudenza nell’effetto sanante di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. N. 241/1990, in quanto: i. al di là della tematica più generale dell’estensione al procedimento ex art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dei principi generali del procedimento amministrativo, il primo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere “vincolato”, e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia ”).
Il provvedimento interdittivo impugnato viola quindi l’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, così come sostituito dall’art. 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non avendo l’Amministrazione motivato adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione di cui alla citata norma.
L’accoglimento della censura per il descritto profilo procedimentale comporta che sono assorbite le altre censure concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
3.- Hanno fatto seguito all’adozione dell’interdittiva, su di essa unicamente motivati, gli impugnati provvedimenti con cui:
- il Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione antimafia ha disposto la cancellazione dell’iscrizione della Società ricorrente nell’Anagrafe antimafia (provvedimento prot. -OMISSIS-);
- -OMISSIS--OMISSIS- ha sospeso le qualificazioni -OMISSIS- i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie, -OMISSIS-, per l’esecuzione di lavori civili su linee in esercizio (provvedimento -OMISSIS-);
- -OMISSIS--OMISSIS- ha revocato le tre indicate autorizzazioni al subappalto (provvedimento -OMISSIS-).
Dall’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato consegue l’illegittimità, e quindi l’annullamento, anche di questi provvedimenti, non più sorretti dal presupposto giustificativo che ne aveva fondato l’adozione.
4.- Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, nei sensi di cui in motivazione, conseguendone l’annullamento agli effetti che ne conseguono, come illustrato, del provvedimento del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS- e, altresì, degli impugnati richiamati provvedimenti del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, recante “cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori”, e di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- (di sospensione delle qualificazioni-OMISSIS-) e -OMISSIS- (di revoca delle indicate autorizzazioni al subappalto).
Per la natura dell’interesse pubblico sotteso all’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-, non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS-, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Annulla, altresì, il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- e i provvedimenti di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della parte non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.