Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG. nr. 456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione depositato in data 17 settembre 2024, da
(CF: ), rappresentato e difeso giusta mandato a margine del ricorso Parte_1 C.F._1 in riassunzione dall'avv. Sossio Vitale (pec: , Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio in CP_1 Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024 dall'avv. Filippo Doni (pec:
t), Email_2 convenuto in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 509/2016 d.d.
22.11.2016 riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza Cass. n. 23414/2024 d.d.
30.08.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza della Sezione Lavoro della Corte
d'Appello di Venezia n. 395/2019 d.d. 19.09.2019.-
In punto: diritto pensione con salvaguardia c.d. esodati a seguiti di licenziamento collettivo ex art. 1 comma 194 lett. d) della l. n. 147/2013.-
CONCLUSIONI:
: Parte_1
1
Con vittoria di spese, anche generali, e di compenso professionale di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. CP_
“In riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, ed a conferma della decisione d'appello già resa dall'intestata Corte, previa proposizione di questione di legittimità costituzionale:
NEL MERITO: rigettarsi l'avvero ricorso in primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto, o comunque non provato. Spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame ha accolto il primo motivo del ricorso (assorbito il secondo), evidenziando, “la salvaguardia di cui all'art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147/2013, va applicata anche ai lavoratori che siano stati destinatari di un licenziamento collettivo e il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4.12.2011, data di entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n.
214/2011), non potendo negarsi, in difetto dei presupposti per l'applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e), che anche il licenziamento collettivo costituisca una ipotesi di 'risoluzione unilaterale' del rapporto di lavoro”.
2. L'assicurato con l'originario ricorso ex art. 442 c.p.c. aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione a partire dal 01.01.2014, ai sensi dell'art. 1 comma 194 lett. d) della l. n. 147/2013.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso aveva inizialmente accolto la richiesta dichiarando il diritto alla pensione, con compensazione delle spese di causa.
L' aveva appellato la sentenza, sostenendo che la norma non si applica ai CP_1 licenziamenti collettivi, ma solo ai licenziamenti individuali.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello dell' , rigettando la domanda del CP_1 ricorrente, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizi.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, che ha portato alla riassunzione del giudizio.
3. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., ripercorso lo svolgimento del processo, ha Pt_2 chiesto la conferma della sentenza di primo grado del giudice del lavoro del
Tribunale di Treviso e dunque il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico fin dalla data del 1° gennaio 2014.
2 4. Si è costituito l' , il quale pur prendendo atto del principio di diritto enucleato CP_1 dalla Suprema Corte eccepisce l'incostituzionalità dell'interpretazione fornita laddove la norma – l'art. 1 comma 194 lett. d) della l. n 147/2013 - prevede la salvaguardia solo per i licenziamenti individuali.
5. La causa – tentata invano la composizione bonaria della vertenza- è stata discussa e decisa all'udienza 24 aprile 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso in riassunzione va accolto per quanto in motivazione.
7. Applicando i principi fatti propri dalla Suprema Corte l'originario ricorso merita accoglimento laddove si deve ritenere che il licenziamento collettivo è da considerare una "risoluzione unilaterale" del rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione della salvaguardia di cui all'art. 1 comma 194 lett. d) della l. n.
147/2013.
8. La disposizione in scrutinio stabilisce che “d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”.
9. Invero l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata laddove l'istituto non solo non indica il parametro costituzionale presunto violato ma anche confonde la nozione di “licenziamento individuale” con quella di “risoluzione unilaterale” del rapporto di lavoro.
Invero anche l'istituto del licenziamento collettivo - pur nella sua autonomia rispetto al licenziamento individuale - rientra quale species nel genus della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro ex parte debitoris e dunque nella lettera - senza che soccorra l'esegesi estensiva, analogica o costituzionalmente orientata - della norma previdenziale di favore in esame.
Infatti, il licenziamento collettivo - quale forma di recesso derivante pur sempre da giustificato motivo oggettivo - si differenza dai singoli licenziamenti individuali in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell'azienda, pur non 3 comportando la speciale disciplina alcuna deroga all'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento , nel rispetto dei termini di preavviso, a ciascun lavoratore.
10. Le spese di tutte le fasi e gradi del giudizio vanno integralmente compensate (già il giudice dice di prime cure e del gravame aveva in tal senso disposto per la difficoltà e novità della materia nonché per l'assenza di precedenti di legittimità), tenuto conto altresì dell'assoluta novità della pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte.
11. Per il rigetto integrale dell'originario appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato da porre a carico dell' . CP_1
p.q.m.
La Corte, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento del ricorso in riassunzione, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 309/2016;
2) per l'effetto dichiara il diritto di di percepire la pensione a far Parte_1 data dal 1° gennaio 2014;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di primo grado, di appello, del giudizio di Cassazione nonché della presente fase di rinvio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24.04.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
4