Art. 281.
(Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra).
I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorche' abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o comunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra.
La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 37.
(Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra).
I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorche' abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o comunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra.
La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 37.