Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 6-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3167/2022
TRA
e , quali genitori del minore Parte_1 Controparte_1
(13-9-2010), rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Toscano, e Persona_1
con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con CP_2
la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15-6-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, i ricorrenti in epigrafe, nella spiegata qualità, esponevano che il figlio minore , già fruitore di indennità di frequenza, in data 3-8-2021 veniva Persona_1
sottoposto a visita di revisione e all'esito veniva riconosciuto “non invalido”; in data 3-
9-2021 l revocava la prestazione in godimento;
di aver proposto ricorso per ATP CP_2
innanzi al Tribunale di Nola, che veniva dichiarato improponibile per carenza della domanda amministrativa in data 6-5-2022.
Ciò premesso, i ricorrenti deducevano che in caso di revoca di una prestazione assistenziale non fosse necessario presentare una nuova domanda amministrativa, e chiedevano dichiararsi che il figlio minore possiede il requisito medico Persona_1
legale per fruire dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della revoca.
Con memoria difensiva del 19-2-2023 si costituiva l' che chiedeva dichiararsi CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 1-2-2024 il Giudice nominava CTU il dott. e gli Persona_2
conferiva incarico come da verbale.
Le parti depositavano le note scritte per l'odierna udienza del 6-3-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la proponibilità del ricorso, atteso quanto stabilito dall'ordinanza Cass. Sez. L - , n. 10753 del 04/04/2022: “In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto”.
Inoltre, la sentenza Cass. S.U. n. 14561 del 09/05/2022, dispone: “In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.
Nel caso in esame si è proceduto all'accertamento del requisito sanitario nominando CTU medico legale, il quale, con la relazione depositata in data 1-2-2025 ha affermato che il minore risulta affetto da: “Disturbo specifico dell'apprendimento Persona_1
(DSA): Dislessia e Disortografia in soggetto con atteggiamento oppositivo e riferite atipie comportamentali … La valutazione delle risultanze dell'esame clinico- anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale della patologia presentata dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che la patologia riscontrata non integri i requisiti di legge per il riconoscimento della indennità di frequenza (L. 11/10/90 n. 289).”
Tali considerazioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate, e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, inducono al rigetto del ricorso. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 6-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza