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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 37/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 37/2025 promosso da: Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) nata ad [...] il
09/11/1979 e residente in [...] Avezzano (AQ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Antidormi (c.f. Codice Fiscale_2 ) del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avezzano in Via Corradini, 225 giusta procura in atti;
e nato ad [...] il [...], ivi CP_1 C. F.: C.F. 3
residente in [...] fraz. Paterno di Avezzano (AQ), ed elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), in Via XX Settembre n.67 presso lo studio dell'Avv. Luca
Casciere (C.F. ) del foro di Avezzano che lo rappresenta e difende, inC.F._4
virtù di procura alle liti in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concordemente chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore nata fuori dal matrimonio, alle seguentiPersona_1
CONDIZIONI
(depositate in data 01.07.2025)
Art.
1-Affidamento
La minore AL AN sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, secondo quanto previsto dagli articoli 337- ter e seguenti del Codice Civile.
Art.
2 - Collocamento prevalente
La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza abituale sita in Via Sant'Onofrio n. 13 Avezzano (AQ).
Art.
3- Diritto di visita del padre
Il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, il sabato o la domenica mattina (da concordare settimanalmente con la madre) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00;
Eventuali variazioni potranno essere concordate di comune accordo tra le parti, anche in funzione delle esigenze scolastiche o extracurriculari del minore.
Art.
4- Festività
Le principali festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori.
A titolo esemplificativo:
24 dicembre (Vigilia di Natale): con il padre
25 dicembre (Natale): con la madre
26 dicembre (Santo Stefano): con il padre 31 dicembre (Vigilia di Capodanno): con la madre
-
1 gennaio (Capodanno): con il padre
-
Pasqua: con la madre
-
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta): con il padre
- principio dellaLe parti stabiliscono altresì che finché il padre non avrà la condizione di pernotto della piccola BI presso la sua abitazione la bambina trascorrerà preferibilmente, per rispettare bigenitorialità, la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 stesso dicasi per la giornata del 1° gennaio.
La suddivisione precisa e i relativi orari verranno concordati in modo dettagliato all'approssimarsi delle festività, nel rispetto del superiore interesse del minore.
Art.
5-Assegno di mantenimento Il padre si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del 15.04.2025 (Ordinanza del Giudice Dottoressa Martina Di Fonzo).
Art.
6-Spese straordinarie Le spese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura (50%
ciascuno), previo accordo scritto o documentato. Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire idonea documentazione, e l'altro genitore si impegna a rimborsare la quota entro 15 giorni dalla ricezione.
Art.
7-Assegno unico universale L'assegno unico universale per il figlio minore sarà intestato alla madre al 100%, che ne curerà la gestione nell'interesse esclusivo del minore.
Art.
8- Obblighi di comunicazione e spostamenti all'estero
Entrambi i genitori si impegnano a:
1. Comunicare tempestivamente per iscritto all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza propria o del minore, con un preavviso minimo di 30 giorni, indicando il nuovo indirizzo e i recapiti di riferimento.
2. Non condurre la minore fuori dal territorio dello Stato italiano (anche per brevi periodi, viaggi o vacanze) senza il previo consenso scritto dell'altro genitore, da rilasciarsi in forma libera (es. e- mail, messaggio, PEC o altro mezzo tracciabile).
3. Entrambi i genitori prestano fin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore della figlia minore autorizzando la sottoscrizione della relativa modulistica presso la Questura o altro ufficio competente. Resta fermo che l'utilizzo del passaporto per l'espatrio sarà comunque subordinato al consenso preventivo dell'altro genitore come previsto al punto 2.
La violazione di tali obblighi sarà valutata come inadempienza rispetto all'affidamento condiviso e potrà essere oggetto di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Art.
9-Disposizioni finali Le parti si impegnano a collaborare lealmente e con spirito costruttivo per assicurare al figlio un ambiente sereno e stabile, mettendo al centro il suo benessere psico-fisico e lo sviluppo armonico della sua personalità.
1. Con ricorso ex art. 473 bis. C.p.c., depositato in data 16.01.2025, Parte_1
[...] ha adito l'intestato tribunale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, Persona_1 nata il 31.01.2023 dalla relazione con CP_1 'alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente, in particolare, ha chiesto l'affido esclusivo della figlia, con diritto di visita del padre nei modi e tempi ritenuti più opportuni, e obbligo a carico dello stesso di provvedere al mantenimento della minore con il versamento di un assegno di € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
chiedendo l'affido condiviso della minore e Si è costituito in giudizio CP_1 '
la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa entro un importo di euro 100,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2025, il Giudice istruttore ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti: l'affidamento condiviso ai genitori della minore ed il suo collocamento presso la madre, la disciplina puntuale del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 in favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore.
All'udienza del 14 luglio 2025, dinanzi al Giudice delegato, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 01.07.2025, relativo a tutte le questioni di cui alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il giudice delegato ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nell'accordo (e sopra riportate) siano congrue, alla luce della documentazione depositata in atti, rispetto alle condizioni economiche delle parti, che non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse della minore e che, pertanto, possano essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e della figlia delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento della figlia:
Art.
1-Affidamento
La minore AL AN sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, secondo quanto previsto dagli articoli 337- ter e seguenti del Codice Civile.
-Art. 2 Collocamento prevalente
La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza abituale sita in Via Sant'Onofrio n. 13 Avezzano (AQ).
-al diritto di visita paterno:
Art.
3 - Diritto di visita del padre
Il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, il sabato o la domenica mattina (da concordare settimanalmente con la madre) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00;
Eventuali variazioni potranno essere concordate di comune accordo tra le parti, anche in funzione delle esigenze scolastiche o extracurriculari del minore.
Art. 4 Festività
-
Le principali festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori.
A titolo esemplificativo:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale): con il padre
25 dicembre (Natale): con la madre
26 dicembre (Santo Stefano): con il padre 31 dicembre (Vigilia di Capodanno): con la madre
1 gennaio (Capodanno): con il padre Pasqua: con la madre
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta): con il padre Le parti stabiliscono altresì che finché il padre non avrà la condizione di pernotto della piccola BI presso la sua abitazione la bambina trascorrerà preferibilmente, per rispettare il principio della bigenitorialità, la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 stesso dicasi per la giornata del 1° gennaio.
La suddivisione precisa e i relativi orari verranno concordati in modo dettagliato all'approssimarsi delle festività, nel rispetto del superiore interesse del minore.
-all'assegno di mantenimento a favore della figlia:
Art.
5-Assegno di mantenimento Il padre si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del 15.04.2025 (Ordinanza del Giudice Dottoressa Martina Di Fonzo).
Art.
6-Spese straordinarie Lespese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura (50%
ciascuno), previo accordo scritto o documentato. Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire idonea documentazione, e l'altro genitore si impegna a rimborsare la quota entro 15 giorni dalla ricezione.
Art.
7-Assegno unico universale L'assegno unico universale per il figlio minore sarà intestato alla madre al 100%, che ne curerà la gestione nell'interesse esclusivo del minore.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 37/2025 promosso da: Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) nata ad [...] il
09/11/1979 e residente in [...] Avezzano (AQ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Antidormi (c.f. Codice Fiscale_2 ) del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avezzano in Via Corradini, 225 giusta procura in atti;
e nato ad [...] il [...], ivi CP_1 C. F.: C.F. 3
residente in [...] fraz. Paterno di Avezzano (AQ), ed elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), in Via XX Settembre n.67 presso lo studio dell'Avv. Luca
Casciere (C.F. ) del foro di Avezzano che lo rappresenta e difende, inC.F._4
virtù di procura alle liti in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concordemente chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore nata fuori dal matrimonio, alle seguentiPersona_1
CONDIZIONI
(depositate in data 01.07.2025)
Art.
1-Affidamento
La minore AL AN sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, secondo quanto previsto dagli articoli 337- ter e seguenti del Codice Civile.
Art.
2 - Collocamento prevalente
La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza abituale sita in Via Sant'Onofrio n. 13 Avezzano (AQ).
Art.
3- Diritto di visita del padre
Il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, il sabato o la domenica mattina (da concordare settimanalmente con la madre) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00;
Eventuali variazioni potranno essere concordate di comune accordo tra le parti, anche in funzione delle esigenze scolastiche o extracurriculari del minore.
Art.
4- Festività
Le principali festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori.
A titolo esemplificativo:
24 dicembre (Vigilia di Natale): con il padre
25 dicembre (Natale): con la madre
26 dicembre (Santo Stefano): con il padre 31 dicembre (Vigilia di Capodanno): con la madre
-
1 gennaio (Capodanno): con il padre
-
Pasqua: con la madre
-
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta): con il padre
- principio dellaLe parti stabiliscono altresì che finché il padre non avrà la condizione di pernotto della piccola BI presso la sua abitazione la bambina trascorrerà preferibilmente, per rispettare bigenitorialità, la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 stesso dicasi per la giornata del 1° gennaio.
La suddivisione precisa e i relativi orari verranno concordati in modo dettagliato all'approssimarsi delle festività, nel rispetto del superiore interesse del minore.
Art.
5-Assegno di mantenimento Il padre si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del 15.04.2025 (Ordinanza del Giudice Dottoressa Martina Di Fonzo).
Art.
6-Spese straordinarie Le spese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura (50%
ciascuno), previo accordo scritto o documentato. Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire idonea documentazione, e l'altro genitore si impegna a rimborsare la quota entro 15 giorni dalla ricezione.
Art.
7-Assegno unico universale L'assegno unico universale per il figlio minore sarà intestato alla madre al 100%, che ne curerà la gestione nell'interesse esclusivo del minore.
Art.
8- Obblighi di comunicazione e spostamenti all'estero
Entrambi i genitori si impegnano a:
1. Comunicare tempestivamente per iscritto all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza propria o del minore, con un preavviso minimo di 30 giorni, indicando il nuovo indirizzo e i recapiti di riferimento.
2. Non condurre la minore fuori dal territorio dello Stato italiano (anche per brevi periodi, viaggi o vacanze) senza il previo consenso scritto dell'altro genitore, da rilasciarsi in forma libera (es. e- mail, messaggio, PEC o altro mezzo tracciabile).
3. Entrambi i genitori prestano fin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore della figlia minore autorizzando la sottoscrizione della relativa modulistica presso la Questura o altro ufficio competente. Resta fermo che l'utilizzo del passaporto per l'espatrio sarà comunque subordinato al consenso preventivo dell'altro genitore come previsto al punto 2.
La violazione di tali obblighi sarà valutata come inadempienza rispetto all'affidamento condiviso e potrà essere oggetto di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Art.
9-Disposizioni finali Le parti si impegnano a collaborare lealmente e con spirito costruttivo per assicurare al figlio un ambiente sereno e stabile, mettendo al centro il suo benessere psico-fisico e lo sviluppo armonico della sua personalità.
1. Con ricorso ex art. 473 bis. C.p.c., depositato in data 16.01.2025, Parte_1
[...] ha adito l'intestato tribunale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, Persona_1 nata il 31.01.2023 dalla relazione con CP_1 'alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente, in particolare, ha chiesto l'affido esclusivo della figlia, con diritto di visita del padre nei modi e tempi ritenuti più opportuni, e obbligo a carico dello stesso di provvedere al mantenimento della minore con il versamento di un assegno di € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
chiedendo l'affido condiviso della minore e Si è costituito in giudizio CP_1 '
la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa entro un importo di euro 100,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2025, il Giudice istruttore ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti: l'affidamento condiviso ai genitori della minore ed il suo collocamento presso la madre, la disciplina puntuale del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 in favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore.
All'udienza del 14 luglio 2025, dinanzi al Giudice delegato, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 01.07.2025, relativo a tutte le questioni di cui alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il giudice delegato ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nell'accordo (e sopra riportate) siano congrue, alla luce della documentazione depositata in atti, rispetto alle condizioni economiche delle parti, che non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse della minore e che, pertanto, possano essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e della figlia delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento della figlia:
Art.
1-Affidamento
La minore AL AN sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, secondo quanto previsto dagli articoli 337- ter e seguenti del Codice Civile.
-Art. 2 Collocamento prevalente
La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza abituale sita in Via Sant'Onofrio n. 13 Avezzano (AQ).
-al diritto di visita paterno:
Art.
3 - Diritto di visita del padre
Il padre avrà il diritto di tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, il sabato o la domenica mattina (da concordare settimanalmente con la madre) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00;
Eventuali variazioni potranno essere concordate di comune accordo tra le parti, anche in funzione delle esigenze scolastiche o extracurriculari del minore.
Art. 4 Festività
-
Le principali festività (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori.
A titolo esemplificativo:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale): con il padre
25 dicembre (Natale): con la madre
26 dicembre (Santo Stefano): con il padre 31 dicembre (Vigilia di Capodanno): con la madre
1 gennaio (Capodanno): con il padre Pasqua: con la madre
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta): con il padre Le parti stabiliscono altresì che finché il padre non avrà la condizione di pernotto della piccola BI presso la sua abitazione la bambina trascorrerà preferibilmente, per rispettare il principio della bigenitorialità, la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 stesso dicasi per la giornata del 1° gennaio.
La suddivisione precisa e i relativi orari verranno concordati in modo dettagliato all'approssimarsi delle festività, nel rispetto del superiore interesse del minore.
-all'assegno di mantenimento a favore della figlia:
Art.
5-Assegno di mantenimento Il padre si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del 15.04.2025 (Ordinanza del Giudice Dottoressa Martina Di Fonzo).
Art.
6-Spese straordinarie Lespese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura (50%
ciascuno), previo accordo scritto o documentato. Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire idonea documentazione, e l'altro genitore si impegna a rimborsare la quota entro 15 giorni dalla ricezione.
Art.
7-Assegno unico universale L'assegno unico universale per il figlio minore sarà intestato alla madre al 100%, che ne curerà la gestione nell'interesse esclusivo del minore.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo