Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 febbraio
2025, a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2964/2020 R.G. e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ravidà, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Colletti
-resistente-
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 luglio 2020, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del comune di Rometta, con la qualifica di autista di automezzi pesanti e conduttore di mezzi meccanici, rivestendo svariate mansioni dal carattere usurante;
- avendo riportato “spondilodiscopatie del tratto lombare ed ernia discale L2-L3”, con una invalidità non inferiore al 12%, in data 18 dicembre 2018, aveva presentato domanda all' di Messina CP_1 per il riconoscimento della malattia professionale ma l' con provvedimento del 3 settembre CP_1
2019, aveva rigettato la domanda, ritenendo la documentazione acquisita insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale e l'opposizione da lui presentata aveva avuto esito negativo.
condannato a liquidare, in suo favore, quanto dovuto, mediante costituzione di apposita rendita, ovvero, qualora fosse stata riconosciuta una percentuale invalidante compresa tra il 6% e il 15%, mediante liquidazione in conto capitale, con interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1
vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e veniva disposta ed espletata ctu medico legale.
4. - Con provvedimento del 3 novembre 2023, tenuto conto che era stato comunicato a questo Ufficio il pensionamento dell'avv. procuratore dell' , a decorrere dall' 1 Controparte_2 CP_1 maggio 2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
5. - Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023 parte ricorrente riassumeva il giudizio insistendo nelle domande formulate e l' si costituiva insistendo in atti. CP_1
6. – L'udienza del 17 febbraio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa
7. - La domanda appare in parte fondata e va, pertanto, parzialmente accolta avendo gli esiti della prova testimoniale e le risultanze della ctu medico-legale confermato l'origine tecnopatica dell'affezione denunciata.
In particolare, in esito all'all'istruttoria, da cui sono emerse le mansioni svolte dal ricorrente, è stata disposta ctu medico legale ed il ctu nominato nel corso del giudizio, dopo attenta indagine, sulla cui completezza e accuratezza non vi è ragione di dubitare, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da
“Spondilodiscopatie del rachide lombare, ernia discale L2- L3” .
In particolare, il ctu ha osservato che “le infermità denunziate dal periziando sono da ascrivere, in rapporto di causa ed effetto, a malattia professionale, considerato che l'attività lavorativa svolta di cui si discute, per come rilevato dalla lettura degli atti acclusi al fascicolo di causa, comportava un impegno significativo sulla colonna vertebrale e lo costringeva al mantenimento di posture obbligate per periodi particolarmente prolungati, ed a ripetitivi sforzi fisici innescando nel contempo i meccanismi fisiopatologici precedentemente descritti responsabili della affezione osteoarticolare.”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono riconducibili a malattia professionale e determinano una invalidità a carattere permanente da quantificarsi nella misura del 10% (diecipercento) a partire con ragionevole approssimazione dalla domanda in via amministrativa”. Le conclusioni della C.T.U. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, si presentano pienamente condivisibili.
Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, riconosciuto in favore dell'istante il diritto al conseguimento dell'indennizzo nella misura del 10%, in relazione alla patologia “Spondilodiscopatie del rachide lombare, ernia discale L2- L3”, con condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
somma dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale.
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vanno compensate per metà e la restante quota va posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
va, altresì, posto a carico dell' il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate separatamente, atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per malattia professionale nella misura del 10% in relazione alla malattia professionale “Spondilodiscopatie del rachide lombare, ernia discale L2- L3” e condanna l' ad erogare i relativi ratei con rivalutazione monetaria e CP_1 interessi legali, salva l'applicazione dell'art. 16 L. 412/91 con decorrenza dalla data della domanda;
b) condanna l' resistente al pagamento di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, di cui € 492,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario Fabrizio Ravidà e € 855,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Ravidà e dichiara compensata la restante quota;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U., separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga