Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 517 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLINI FILIPPO giusta procura in atti;
Pt_11
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
BUZZELLI ALESSANDRA giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 109/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il
20/06/2024
Con ricorso depositato il 18.12.2024 gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a loro favore per la somma di euro 12.845,33 (distinta pro quota per i ricorrenti) a titolo di indennità di terapia intensiva per il periodo tra il 2014 ed il 2018.
Gli appellanti sono infermieri, addetti alla UOC Controparte_2 Pt_1
, , , , alla UOC Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6 Pt_8 Parte_9 CP_3
Ambulatorio ( ), UOC 118 ( ), Controparte_4 Pt_11 Parte_7 CP_5 Pt_2
UOC ( e UOC . CP_2 Pt_10 Controparte_6
Con ricorso per decreto ingiuntivo avevano richiesto ed ottenuto il pagamento dell'indennità di terapia intensiva prevista dall'art. dall'art. 44 comma 6 CCNL del 01.09.1995 per il personale infermieristico (euro 4,13 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie), deducendo di avere svolto nel corso del rapporto di lavoro, turni di servizio nelle terapie intensive e nelle sale operatorie evincibili dalle buste paga e dalle timbrature allegate al ricorso.
Contr Opponendosi al decreto ingiuntivo la ha eccepito l'insussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità in questione, evidenziando che la struttura aziendale presso la quale i ricorrenti prestano la propria attività lavorativa è la che è derivata, a Parte_12 seguito della previsione dell'atto aziendale DG 97 del 24.01.2012, dalla unione di due precedenti Unità complesse, la e la (Unità di Terapia Parte_13 Parte_14
Intensiva Cardiologica).
Ha evidenziato che l'art. 44, comma 6, CCNL 01.09.1995 è erogabile al personale infermieristico solo se è assegnato alle strutture ivi indicate per una intera “giornata di effettivo servizio prestato”. Ciò non avverrebbe nel caso di specie, in quanto, la
[...]
è promiscua, ed i posti letto di sono maggiori (12) rispetto a quelli Parte_12 CP_2
destinati alla Utic (8), dunque il personale è impegnato in attività diverse (e non prettamente di terapia intensiva) nell'intera giornata di effettivo servizio prestato. Conseguentemente la Contr avrebbe provveduto al frazionamento dell'indennità in questione.
I lavoratori hanno contestato tale lettura della norma, evidenziando che le mansioni sono svolte in maniera promiscua in un reparto che include la terapia intensiva e, pertanto, ogni turno di lavoro configura necessariamente una prestazione in terapia intensiva. Il CCNL prevederebbe il pagamento dell'indennità non per “intera giornata di servizio” svolta in terapia intensiva, ma per giorno solare in cui si è svolta attività in un reparto di terapia intensiva. Contr Il giudice di primo grado ha accolto la tesi della ritenendo che dalla giurisprudenza di legittimità si ricavi l'esclusione del diritto all'emolumento in questione nel caso in cui l'attività di terapia intensiva non sia svolta in maniera esclusiva, e che il riferimento alla giornata di servizio nella norma del CCNL vada inteso come all' “intera giornata di servizio”.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i lavoratori sulla scorta dei seguenti motivi:
1) “violazione ed errata applicazione dell'art. 44 comma 6 CCNL del 01.09.1995”
Gli appellanti hanno evidenziato che nella norma richiamata, art.44 c.6 CCNL, è scritto “per ogni giornata di servizio...” senza alcun riferimento al concetto di “intera giornata” utilizzato dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado avrebbe altresì erroneamente ritenuto che il presupposto per l'erogazione dell'indennità richiesta dai ricorrenti fosse quello di aver svolto servizio presso strutture dedicate non solo in modo specifico alle terapie intensive (o sub intensive o alle malattie infettive o in sale operatorie), come avvenuto nel caso in esame, ma, anche, destinate in via esclusiva a tali servizi quando, invece, nella norma richiamata, art. 44 c.6 CCNL, non vi è alcun riferimento al concetto di “esclusività “ delle strutture ma solo a quello di specificità.
Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che dal momento in cui, a seguito dell'atto aziendale
DG 97 del 24.01.2012, all'unità operativa complessa di terapia intensiva sia stata aggiunta l'unità operativa complessa di cardiologia, la prima abbia perduto la propria “specificità” e, di conseguenza, non abbia più i requisiti necessari per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art.44 c.6 del CCNL Comparto sanità dell'1.9.1995. Il giudice non avrebbe inoltre Contr valutato il comportamento delle parti e, in particolare, della appellata che, a seguito dell'atto aziendale DG 97 del 24.01.2012, ha, in prima battuta, riconosciuto persistere i presupposti per l'erogazione piena dell'indennità richiesta, poi, dal 2014, ha preso a corrisponderla in misura ridotta e, infine, a partire dall'ottobre 2018, ha correttamente ripreso ad erogarla per intero.
2) “omessa motivazione - violazione ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c., 132 n.4
c.p.c.”
Il primo giudice avrebbe inoltre erroneamente affermato che “non è stata fornita alcuna allegazione, né tanto meno dimostrazione, delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni di terapia intensiva all'interno del reparto promiscuo al quale erano adibiti.”
Tuttavia gli appellanti avrebbero specificamente allegato di aver reso prestazioni in terapia intensiva in ciascuno dei turni per cui hanno chiesto l'indennità e oggetto delle timbrature allegate, e tale circostanza non sarebbe stata in alcun modo contestata dall'appellata. Lo stesso giudice avrebbe contraddittoriamente respinto la richiesta di prova orale ritenendo
“inammissibile in quanto superflua la prova orale articolata nella memoria di costituzione, Contr non avendo la contestato il tipo di attività svolta dai resistenti”. Contr La si è costituita eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, che avrebbe effettuato un'interpretazione corretta e conforme alla legge e alla giurisprudenza della norma contrattualcollettiva.
L'appello è parzialmente fondato.
Occorre preliminarmente ricapitolare i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di indennità di terapia intensiva per gli infermieri, prima prevista dall'art. 44, comma 6, CCNL
01.09.1995, poi confermata (sostanzialmente in termini) dal l'art. 86, comma 6 del successivo ccnl 2016/2018 del 21 maggio 2018, secondo cui “Al personale infermieristico competono le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie etc…”.
Secondo, tra le altre, Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017, Cass. n. 1615/2018, Cass. n.
550/2021 Cass. n. 8794/2022 e Cass.n. 9781/2024. il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive , piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie.
Sulla scorta di tale consolidato principio la Cassazione ha escluso, ad esempio, il riconoscimento di tale indennità a soggetti che svolgevano mansioni di autista di ambulanza, per le funzioni svolte, accanto a quelle di guida e di cura del funzionamento del mezzo e di assistenza mediante prestazione di soccorso in supporto del personale medico e paramedico,
a soggetti che svolgevano servizio presso il pronto soccorso, a soggetti che svolgevano servizio presso la divisione di chirurgia vascolare, e ad un soggetto che prestava attività in un servizio pediatrico non esclusivamente dedicato alla cura delle malattie infettive (quest'ultimo caso è stato esaminato da Cass. n. 550/202, richiamato dal giudice di prime cure).
Il caso che ci occupa è tuttavia diverso.
Difatti è pacifico che gli infermieri , , Pt_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
, prestano servizio presso la Pt_8 Parte_9 CP_3 Controparte_7
, mentre gli altri appellanti, come risulta dai tabulati depositati, pur essendo
[...]
Parte_ formalmente assegnati ad altre unità, hanno prestato servizio presso la
[...]
nelle giornate in relazione alle quali hanno richiesto l'indennità in Controparte_2
questione.
A tale UOC istituzionalmente, a seguito dell'atto aziendale DG 97 del 24.01.2012 che ha determinato l'unione della con la Parte_13 Controparte_8
è demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-
[...]
intensive, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della disciplina contrattual-collettiva. La circostanza che a tale compito istituzionale se ne Contr affianchino altri non appare dirimente, posto che è pacifico (perché non contestato dalla che durante lo svolgimento del turno nelle giornate indicate dagli appellanti essi hanno prestato servizio in terapia intensiva.
L'art. 44 comma 6 CCNL del 01.09.1995, ai fini dell'attribuzione dell'indennità in questione, fa riferimento ai giorni di effettivo servizio presso la terapia intensiva, senza indicare un numero minimo di ore, dovendosi pertanto intendere il riferimento al termine “giornata” come al “giorno in cui viene svolta l'attività”. Diversamente, in un reparto istituito come terapia Contr intensiva, sebbene accorpato ad altro reparto, la sarebbe chiamata a tenere un registro delle ore di servizio che gli infermieri prestano presso la terapia intensiva, non potendosi neppure escludere che – in una UOC di tale natura – vi siano giornate in cui il servizio è reso interamente nei confronti di pazienti in terapia intensiva, ed altre in cui è reso interamente nei confronti di altri pazienti in cardiologia. A ben vedere, tuttavia, tale distinzione è proprio ciò che la norma contrattual-colletiva, come interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione, è volta ad evitare, avendo la Suprema Corte evidenziato che non rileva la tipologia di pazienti ai quali è destinata la prestazione ma rileva unicamente che il personale infermieristico sia stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative a cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive. Il caso citato dal giudice di prime cure per escludere il riconoscimento dell'indennità in reparti con mansioni promiscue non appare dunque pertinente, perché nel caso dell'infermiere di pediatria non vi era una destinazione istituzionale dell'articolazione organizzativa né alla terapia intensiva né alla cura delle malattie infettive.
Peraltro, come evidenziato dagli appellanti senza che tale circostanza sia stata contestata dalla controparte, a partire da ottobre 2018 (prima liquidazione gennaio 2019), e senza che sia mutato sostanzialmente il quadro normativo (riproponendo il nuovo CCNL la stessa dicitura del vecchio quanto a “giornata di servizio”) ed organizzativo (essendo rimasti gli appellanti as, l'indennità in questione è stata integralmente pagata.In applicazione di tali principi l'appello deve essere quindi accolto.
Le spese di lite sono da compensarsi per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della controvertibilità della questione.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata respinge l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 23/22 emesso dal Tribunale Parte_15
di Avezzano, che dichiara esecutivo.
- Compensa le spese del doppio grado
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19/06/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga