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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Ausiliario Dottoressa Maria Forno, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1067/2024 V.G.,
avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
n. il 27.9.1962 ad Avola ed ivi residente in [...]
Chiesa n. 47 CF , elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
via Dalmazia n. 57 presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Caruso dalla quale è
rapp. e difesa per procura in atti, CF , indirizzo CodiceFiscale_2
PEC n. fax. ; Email_1 P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ope legis;
RESISTENTE
---------------
La Corte, visto il ricorso a mezzo del quale la ricorrente ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento civile svoltosi in secondo grado dinanzi
1 la Corte di Appello di Catania, in grado di legittimità avanti la Corte di
Cassazione; stabilita la tempestività e l'ammissibilità della domanda;
rilevato che, ai fini della corretta determinazione della effettiva durata irragionevole del processo presupposto è necessario esaminare singolarmente i gradi del processo e segnatamente:
1) Secondo grado.
Il giudizio ebbe inizio con atto del 10.07.2014 e fu definito con sentenza depositata in data 13.03.2019, dunque con una durata complessiva di anni 5;
2) Giudizio di Cassazione.
Il giudizio di legittimità ebbe inizio atto dell'11.07.2019 e si concluse con sentenza depositata il 9.07.2024, dunque ebbe una durata di anni 5;
con una durata complessiva di anni 10; preciisato che, tenuto conto della vicenda controversa, la durata ragionevole dell'intero giudizio deve determinarsi in anni 3 ( 2 per l'appello, 1 per la
Cassazione) con un'eccedenza ingiustificata complessiva pari ad anni 7
stimato che tenuto conto degli interessi coinvolti, del valore del giudizio presupposto e dell'esito della pronuncia appare equo ex art. 2056 c.c.
riconoscere al ricorrente, nella qualità, la somma di € 400,00 annui, sicché
l'importo complessivo da riconoscersi a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, ammonta, a favore del ricorrente ad € 2.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
affermato che le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate in relazione ai giudizi monitori e alla relativa tabella vigente;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
2 Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento senza dilazione, in favore della ricorrente della somma di €
2.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo,
autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Condanna altresì il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 55,60 per spese vive documentate, € 300,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente.
Si proceda alle prescritte comunicazioni di legge.
Così deciso in Catania in data 23 febbraio 2024.
Il Giudice Ausiliario
Dott.ssa Maria Forno
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