Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
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OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di ER IN, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4599/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in NOCERA INFERIORE, PIAZZA D'AMORA 3, presso lo studio dell'Avv. MONTELLA LUIGI MARIA (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in vistu di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
, in proprio e quale legale rapp.te p.t. dell'omonima ditta, Controparte_1 con sede in ER IN alla via P. Lamberti n. 33 (C.F.: C.F._2
- P.I.: , rappresentata e difesa in virtù della procura in calce all'atto di P.IVA_2 costituzione di nuovo difensore dall'avv. Teresa D'Alessandro (C.F.
), con la quale elett.te domicilia in ER IN alla via A. C.F._3
Barbarulo, 71 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2017 del
[...]
29/6/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.387,12, oltre interessi e spese, per lavori edili per la ristrutturazione di un locale terraneo condotto in locazione, sito in ER IN alla via Martinez Cabrera 43, per l'allestimento di un'attività di ristorazione. Parte opponente eccepiva gravi imperfezioni nell'esecuzione dei lavori che riguarderebbero lesioni alla parete del bagno, crepe nella parete dove posta la cappa, squadro del muro piastrellato non eseguito a regola d'arte, piastrelle lato cucina
N.R.G. 4599/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1
nella chiusura dei lavori si dichiarava la non variazione catastale, era avvenuta per la diversa distribuzione degli spazi interni;
l'agibilità incompleta. Tali difformità avrebbero comportato: la necessità di presentazione di una SCIA o CILA in sanatoria con costi stimati in € 2000.00; una procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni;
danni economici per la mancata agibilità. Eccepiva che l'importo richiesto col decreto ingiuntivo era derivante da un computo metrico estimativo preventivo e non consuntivo e la mancanza del collaudo. Eccepiva altresì che l'opposta non aveva fatto alcun cenno all' acconto versato da a , marito di come da ricevute in Parte_1 Persona_1 Controparte_1 atti. Evidenziava, inoltre, che la direzione dei lavori avrebbe dovuto conteggiare una penale di € 150,00 almeno, da detrarre dall'importo finale. Chiedeva dunque di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposta al risarcimento dei danni. Si costituiva in proprio e quale legale rapp.te p.t. dell'omonima Controparte_1 ditta che evidenziava di aver prontamente riscontrato la raccomandata a/r del 19/10/2016 con cui venivano denunciati i vizi delle opere, provvedendo prontamente ad adoperarsi a rimediare i danni lamentati in ordine al “montaggio dell'infisso … e all'incasso della porta a soffietto”, ovvero, limitatamente a quanto si sua spettanza in virtù degli accordi sottesi. Evidenziava che, nell'occasione, le stesse parti congiuntamente appuravano e riconoscevano che, le restanti rimostranze certamente non potevano essere ascritte all'opposta, giacché provocate dall'istallazione della ad opera del relativo CP_2 fornitore, prescelto dalla medesima Società opponente e, peraltro, completamente estraneo all'attività di impresa della ditta Tali doglianze (emerse Controparte_1 per la prima volta con l'atto di opposizione e a distanza di oltre 1 anno dalla chiusura lavori), non potevano ricadere sull'opposta, mera esecutrice dei lavori edili commissionati dalla Società opponente, e sotto la direzione affidata ad un tecnico di fiducia dalla medesima prescelto, peraltro, unico soggetto abilitato a rimediare ai danni lamentati. Aggiungeva, poi che non vi era alcuna corrispondenza della pratica edilizia richiamata con quella agli atti dell'Amministrazione comunale, come pure assolutamente indimostrati si rivelavano gli assunti avversi, dal momento che la diversa distribuzione degli spazi interni non aveva comportato alcuna variazione dell'originaria categoria catastale (“uso commerciale”) e, con riferimento alla agibilità emergerebbe dalla stessa documentazione prodotta, con nota assunta al prot. gen. del Comune di ER IN, sub n. 49167 del 3/10/2016, l'arch. , direttore dei lavori Controparte_3 individuato dalla stessa Società opponente, aveva inoltrato formale segnalazione certificata di agibilità, ex art. 24, D.P.R. n. 380/2001, che, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c. 4, D.P.R. n. 380/2001, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame,
N.R.G. 4599/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 si intenderebbe attestata per silenzio – assenso trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda. Aggiungeva che gli ipotetici costi stimati in € 2.000,00, quali danni derivanti dalle predette difformità al titolo abilitativo, non potevano essere imputati all'opposta, ma, al più, ai soggetti abilitati e all'uopo nominati dalla stessa Società opponente. Con riferimento all'importo ingiunto, evidenziava l'irrilevanza dei richiami alle disposizioni del contratto di appalto (art. 4 e 5), non essendosi verificata, nella specie, alcuna ipotesi ivi contemplata, cioè: “variazione in aumento e/o diminuzione dei lavori maggiore del quinto dell'importo contrattuale indicato”. Con riguardo all'eccepita mancanza di collaudo, la nota assunta al prot. gen. del Comune di ER IN, sub n. 48184 del 26.9.2016, recava, oltre la comunicazione di fine lavori, anche la certificazione del collaudo finale del designato direttore dei lavori, laddove, in calce, l'opponente previa verifica, aveva espressamente riconosciuto ed accettato “che tutti i lavori edili ed impiantistici sono stati eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza”. Con riguardo. Poi. al pagamento di un acconto di € 5.600,00, contestava la conformità all'originale, nonché, l'estrema genericità degli stessi, per mancanza di luogo, data e causale e, tra l'altro, sottoscritta da terza persona non riconducibile al rapporto sottostante tra le parti. Si disconosceva poi la firma apposta in calce alle stesse, riservandosi, all'uopo, di disconoscerla, altresì, al momento dell'eventuale esibizione in originale. Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Parte opponente eccepisce preliminarmente di aver tempestivamente richiesto la chiamata in causa del terzo, arch. e, che il giudice, erroneamente, ha Controparte_3 ritenuto non tempestiva la richiesta di autorizzazione alla chiamata. Sebbene debba ritenersi che erroneamente il giudice abbia ritenuto tardiva la richiesta di autorizzazione alla chiamata, la stessa andava comunque rigettata, trattandosi di un soggetto terzo prescelto dalla stessa Società opponente, estraneo al rapporto di credito tra le parti, e in alcun modo riconducibile all'attività di impresa dell'opposta.
2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata. Risulta documentalmente provato che Parte_1 per l'insediamento della propria attività commerciale (somministrazione di alimenti e bevande), con “atto di nomina” del 22/7/2016, commissionava alla ditta CP_1
l'esecuzione di lavori edili, eseguiti con la assunta al prot. gen. del
[...] CP_4
Comune di ER IN, sub n. 38190 del 27.7.2016. Risulta altresì prodotto in atti il contratto di appalto sottoscritto in data 1/8/2016, avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nuova impiantistica tecnica (elettrico, idrico e gas) oltre che di arredamento del locale commerciale”. Come emerge dal computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto, redatto dal direttore dei lavori, arch. , prescelto dalla stessa Società opponete, Controparte_3
N.R.G. 4599/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 l'arredo commissionato ha riguardato esclusivamente “porte interne, impianto condizionatori e banco vendita al pubblico”. Risulta documentalmente provato che la ditta esecutrice, al fine di intraprendere i lavori commissionati, con verbale dell'1/8/2016, prendeva in consegna l'immobile oggetto di intervento, verbale nel quale era precisato il corrispettivo dovuto in € 16.000,00. Come risulta dalla dichiarazione di fine lavori, risulta che gli stessi terminavano in data 26/9/2016, come dalla comunicazione assunta al prot. gen. del Comune di ER IN, sub n. 48184 del 26/9/2016, cui era allegato il certificato di collaudo redatto dall'Arch. . Controparte_3
Risulta dunque provata l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto per i quali viene richiesto il pagamento. Con riguardo alle eccepite gravi imperfezioni delle opere eseguite contestata dalla raccomandata a/r del 19/10/2016, va rilevato che risulta provato che parte opposta prontamente si adoperava a rimediare i danni lamentati in ordine al “montaggio dell'infisso
… e all'incasso della porta a soffietto”, ovvero, limitatamente a quanto di sua spettanza in virtù degli accordi sottesi, come risulta dal computo metrico estimativo. Le restanti rimostranze non possono essere ascritte alla ditta opposta, giacché provocate dall'istallazione della ad opera del relativo fornitore, prescelto dalla CP_2 medesima Società opponente e, peraltro, completamente estraneo all'attività di impresa della ditta come confermato dal teste escusso all'udienza del Controparte_1
10/10/2019 arch. , quale D.L. incaricato e prescelto dalla stessa parte Controparte_3 opponente. Con riguardo alle presunte difformità dal titolo abilitativo, le stesse non sono certamente imputabili alla ditta opposta, mera esecutrice dei lavori edili commissionati dalla Società opponente, e sotto la direzione affidata ad un tecnico di fiducia dalla medesima prescelto, peraltro, unico soggetto abilitato a rimediare agli eventuali errori lamentati. Con riguardo, poi all'agibilità, risulta prodotta in atti nota assunta al prot. gen. del
Comune di ER IN sub n. 49167 del 3.10.2016, il D.L. arch. CP_3
che inoltrava formale segnalazione certificata di agibilità, ex art. 24, D.P.R.
[...]
n. 380/2001, perfezionatasi per silenzio assenso ex art. 25, c. 4, D.P.R. n. 380/2001. Né risulta fondata l'eccezione relativa alla presunta mancanza di collaudo, essendo depositata in atti nota assunta al prot. gen. del Comune di ER IN, sub n. 48184 del 26/9/2016, recante oltre la comunicazione di fine lavori, anche la certificazione del collaudo finale del designato direttore dei lavori. In tale atto l'opponente ha espressamente riconosciuto ed accettato “che tutti i lavori edili ed impiantistici sono stati eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza”. Né risulta provato l'asserito versamento dell'acconto di € 5600,00, dal momento che, le ricevute versate non contengono l'indicazione di luogo, data e causale e risultano, tra l'altro, sottoscritte da una terza persona, , non riconducibile al Persona_1 rapporto sottostante tra le parti. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto,
N.R.G. 4599/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 che va dichiarato esecutivo. 3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4599/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, in proprio Parte_1 Controparte_1
e quale legale rapp.te p.t. dell'omonima ditta, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1161/2017 del 29/6/2017, che va dichiarato esecutivo;
P
3. condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore di , in Controparte_1 proprio e quale legale rapp.te p.t. dell'omonima ditta, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in ER IN , il 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4599/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5