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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3757/2023 r.g.
da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dal prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, dall'Avv. Maria Valentina Di Fazio e dall'Avv. Gabriella Magarotto, domiciliata presso lo studio dei primi due, in virtù di mandato in atti;
-opponente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Valzano, domiciliataria, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 notificato il
22/4/2022.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
13/11/2024 che si intendono integralmente richiamate. pagina 1 di 5 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- A seguito di diniego dell'istanza di sospensione ex art. 624, co. I, c.p.c. dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa da a mezzo di pignoramento ex art. Controparte_2
72 bis del d.P.R. n. 602/1973 per l'importo di €124.319,20 euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del
22/04/2022, nonché degli accessori di legge, ha Parte_1 riassunto il giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. contestando la legittimità del pignoramento sotto i seguenti profili:
1) assenza di valida sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto munito di valido potere;
2) violazione del divieto di abuso del processo;
violazione degli artt. 2 e 11 Cost. e violazione dei principi di correttezza e buona fede;
3) violazione dell'art. 97, co. II, Cost., nonché degli artt. 67
– bis e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il pignoramento è illegittimo nella parte in cui pone in riscossione la maggiore IRAP accertata con l'avviso n. TVF030102678/2017 per il periodo di imposta 2013 in contrasto con le conclusioni espresse da nella sentenza n. 1061/11/2019; Pt_2
4) violazione dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, in quanto ha erroneamente calcolato la frazione della CP_3 sanzione da riscuotere irrogata con l'avviso di accertamento n.
TVF030102677/2017 (periodo di imposta 2012);
5) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi moratori e degli oneri di riscossione.
Ha così concluso per l'accoglimento della spiegata opposizione e pagina 2 di 5 la declaratoria di inefficacia e nullità dell'atto di pignoramento opposto, con ulteriore condanna dell'Agente della Riscossione al risarcimento dei danni da stimarsi in via equitativa;
vinte le spese di giudizio (atto di citazione in opposizione notificato il
27/2/2023).
I.2.- Costituendosi in giudizio, Controparte_1
ha, in via preliminare, eccepito la improcedibilità della
[...] domanda in quanto l'iscrizione a ruolo risulta essere avvenuta oltre i dieci giorni dalla notifica;
nonché l'inammissibilità della stessa per tardività in quanto proposta oltre i venti giorni dalla notifica del pignoramento eseguita il 22/4/2022 ed, in aggiunta, l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 57 comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto dal 1°luglio 1999, dall'art. 16 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999. Nel merito, ha evidenziato la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione, in quanto effettuato sulla scorta di titoli esecutivi definitivi.
I.3.- Con nota difensiva del 21/9/2023, la ha Parte_1 dato atto, con riferimento a due degli avvisi di accertamento presupposti al pignoramento (avviso di accertamento n. TVF0E0102680 per IRES 2014, all. 4 atto di citazione;
avviso di accertamento n.
TVF030102677 per IRAP-IVA 2012, all. 2 atto di citazione), di avere versato integralmente le somme dovute a titolo di definizione pari, rispettivamente, ad €44.275,00 e ad €29.938,00; nonché con riferimento ai restanti due avvisi di accertamento, di avere presentato il 7 agosto 2023 domanda di definizione della lite fiscale ai sensi della l. n. 197/2022 (all. 3 e all. 4), versando le somme dovute come di seguito:
- € 12.224,00 in relazione all'avviso di accertamento n.
TVF030102679 per IRAP-IVA 2014 (avviso all. 5 atto di citazione)
(quietanza di pagamento, all. 5);
- € 4.539,00 in relazione all'avviso di accertamento n.
TVF030102678 (IRAP-IVA 2013; all. 3 atto di citazione) (quietanza pagina 3 di 5 di pagamento, all. 6); concludendo per la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai senis dell'art. 1, co. 198, della l. n. 197/2022 con compensazione delle spese.
I.4.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 13/11/2024 in cui l' ha aderito Controparte_1 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come da istanza della parte opponente, a spese compensate.
II.- Com'è noto, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi, come verificatosi nella fattispecie in esame.
Peraltro, proprio l'esistenza di allegazioni concordi esclude la necessità della valutazione del giudice circa la caducazione di qualsivoglia apprezzabile interesse sostanziale alla decisione;
sicché il giudice, in tali circostanze, non può che limitarsi ad una mera presa d'atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale (così, ex multis, Cass. n. 5188/2015; ed ancora Cass. n. 2063 del 30/01/2014; nonché Cass. n. 19568 del 4/8/2017, in base alla quale “nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse”).
La circostanza che l' , nel presente giudizio, abbia aderito CP_3
alla declaratoria di cessata materia del contendere della parte opponente, anche relativamente alla pronuncia in ordine alla compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, induce a superare la questione, invero, logicamente subordinata, sottoposta dalla specifica istanza dell'opponente dell'ipotesi alternativa di pagina 4 di 5 estinzione ex lege derivante dall'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi
231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater),
peraltro, di recente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione con riguardo allo specifico profilo del se il giudizio resti sospeso fino a quando l'interessato non abbia pagato tutte le rate della definizione oppure se si possa definire, sin da subito,
con la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 27/2/2023 da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
così provvede:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere;
b) Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Bari, 29/3/2024 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3757/2023 r.g.
da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dal prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, dall'Avv. Maria Valentina Di Fazio e dall'Avv. Gabriella Magarotto, domiciliata presso lo studio dei primi due, in virtù di mandato in atti;
-opponente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Valzano, domiciliataria, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 notificato il
22/4/2022.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
13/11/2024 che si intendono integralmente richiamate. pagina 1 di 5 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- A seguito di diniego dell'istanza di sospensione ex art. 624, co. I, c.p.c. dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa da a mezzo di pignoramento ex art. Controparte_2
72 bis del d.P.R. n. 602/1973 per l'importo di €124.319,20 euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del
22/04/2022, nonché degli accessori di legge, ha Parte_1 riassunto il giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. contestando la legittimità del pignoramento sotto i seguenti profili:
1) assenza di valida sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto munito di valido potere;
2) violazione del divieto di abuso del processo;
violazione degli artt. 2 e 11 Cost. e violazione dei principi di correttezza e buona fede;
3) violazione dell'art. 97, co. II, Cost., nonché degli artt. 67
– bis e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il pignoramento è illegittimo nella parte in cui pone in riscossione la maggiore IRAP accertata con l'avviso n. TVF030102678/2017 per il periodo di imposta 2013 in contrasto con le conclusioni espresse da nella sentenza n. 1061/11/2019; Pt_2
4) violazione dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, in quanto ha erroneamente calcolato la frazione della CP_3 sanzione da riscuotere irrogata con l'avviso di accertamento n.
TVF030102677/2017 (periodo di imposta 2012);
5) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi moratori e degli oneri di riscossione.
Ha così concluso per l'accoglimento della spiegata opposizione e pagina 2 di 5 la declaratoria di inefficacia e nullità dell'atto di pignoramento opposto, con ulteriore condanna dell'Agente della Riscossione al risarcimento dei danni da stimarsi in via equitativa;
vinte le spese di giudizio (atto di citazione in opposizione notificato il
27/2/2023).
I.2.- Costituendosi in giudizio, Controparte_1
ha, in via preliminare, eccepito la improcedibilità della
[...] domanda in quanto l'iscrizione a ruolo risulta essere avvenuta oltre i dieci giorni dalla notifica;
nonché l'inammissibilità della stessa per tardività in quanto proposta oltre i venti giorni dalla notifica del pignoramento eseguita il 22/4/2022 ed, in aggiunta, l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 57 comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto dal 1°luglio 1999, dall'art. 16 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999. Nel merito, ha evidenziato la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione, in quanto effettuato sulla scorta di titoli esecutivi definitivi.
I.3.- Con nota difensiva del 21/9/2023, la ha Parte_1 dato atto, con riferimento a due degli avvisi di accertamento presupposti al pignoramento (avviso di accertamento n. TVF0E0102680 per IRES 2014, all. 4 atto di citazione;
avviso di accertamento n.
TVF030102677 per IRAP-IVA 2012, all. 2 atto di citazione), di avere versato integralmente le somme dovute a titolo di definizione pari, rispettivamente, ad €44.275,00 e ad €29.938,00; nonché con riferimento ai restanti due avvisi di accertamento, di avere presentato il 7 agosto 2023 domanda di definizione della lite fiscale ai sensi della l. n. 197/2022 (all. 3 e all. 4), versando le somme dovute come di seguito:
- € 12.224,00 in relazione all'avviso di accertamento n.
TVF030102679 per IRAP-IVA 2014 (avviso all. 5 atto di citazione)
(quietanza di pagamento, all. 5);
- € 4.539,00 in relazione all'avviso di accertamento n.
TVF030102678 (IRAP-IVA 2013; all. 3 atto di citazione) (quietanza pagina 3 di 5 di pagamento, all. 6); concludendo per la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai senis dell'art. 1, co. 198, della l. n. 197/2022 con compensazione delle spese.
I.4.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 13/11/2024 in cui l' ha aderito Controparte_1 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come da istanza della parte opponente, a spese compensate.
II.- Com'è noto, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi, come verificatosi nella fattispecie in esame.
Peraltro, proprio l'esistenza di allegazioni concordi esclude la necessità della valutazione del giudice circa la caducazione di qualsivoglia apprezzabile interesse sostanziale alla decisione;
sicché il giudice, in tali circostanze, non può che limitarsi ad una mera presa d'atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale (così, ex multis, Cass. n. 5188/2015; ed ancora Cass. n. 2063 del 30/01/2014; nonché Cass. n. 19568 del 4/8/2017, in base alla quale “nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse”).
La circostanza che l' , nel presente giudizio, abbia aderito CP_3
alla declaratoria di cessata materia del contendere della parte opponente, anche relativamente alla pronuncia in ordine alla compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, induce a superare la questione, invero, logicamente subordinata, sottoposta dalla specifica istanza dell'opponente dell'ipotesi alternativa di pagina 4 di 5 estinzione ex lege derivante dall'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi
231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater),
peraltro, di recente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione con riguardo allo specifico profilo del se il giudizio resti sospeso fino a quando l'interessato non abbia pagato tutte le rate della definizione oppure se si possa definire, sin da subito,
con la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 27/2/2023 da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
così provvede:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere;
b) Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Bari, 29/3/2024 Il Giudice - Valentina D'Aprile
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