Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 6Articolo 8
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12 aprile 1963
Art. 7. Norme per l'avanzamento

L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza, delle seguenti norme:
a) al grado di guardia scelta, per anzianita', alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
b) al grado di brigadiere, per anzianita', ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei.
Nulla e' innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.
Il giudizio per la idoneita' e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963