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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 1366/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cucurachi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Scafati (Sa), alla Via
Giovanni XXIII, C.le Cosenza 5, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Valentino
Zona Industriale ASI AZ 5, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.1.2024, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 7350/2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.375,85, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo derivante dalla somministrazione di gas naturale.
In particolare l'opponente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza nel merito, per non essere provati i consumi.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (24.10.2024) lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
- considerato che il riferimento al c.d. T.I.C.O. è un fuor d'opera, in la presente controversia verte in una delle materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 3 responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura), per le quali chi intende esercitare un'azione in giudizio e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato ed innovato dal d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, nonché dal d.lgs.
149/2022);
osservato che nelle controversie di cui al punto precedente
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato che per assolvere alla condizione di procedibilità suddetta le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
osservato che la medesima disposizione prevede che, a pena di decadenza entro la prima udienza del procedimento giudiziale, la carenza di tale condizione di procedibilità possa essere eccepita dal convenuto o debba essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
rilevato che nel presente giudizio il procedimento obbligatorio di mediazione non è stato esperito e che la citata disposizione di legge sancisce che il Giudice fissi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 4 giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”);
- osservato che il credito è fondato su una transazione e riconoscimento del debito, ex art. 1988 c.c. (doc. 6 fascicolo monitorio), neppure contestato dall'opponente, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i.
n. 7350/2023;
- rilevata l'assenza di istanze istruttorie;
P.Q.M.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 7350/2023;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, con termine per note fino al 15/05/2025, nell'attesa dell'espletamento della procedura di mediazione, come indicato in parte motiva”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Invero parte opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, si è limitata a depositare note, in data odierna, con le quali ha chiesto semplicemente la decisione
L'opponente, dunque, non ha introdotto alcun elemento, alcuna valutazione, idonea, in ipotesi, a far mutare convincimento a questo giudicante.
6.2. Deve inoltre darsi atto del deposito, da parte dell'opposta, del verbale negativo di mediazione per mancata comparizione dell'opponente, senza giustificato motivo.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
10. L'opponente, infine, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 12-bis, comma 2 d.lgs. n. 28/2010)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per
[...]
compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
Adiutrice Barretta, anticipatario;
3) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12-bis, comma 2 d.lgs. n.
28/2010.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 1366/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cucurachi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Scafati (Sa), alla Via
Giovanni XXIII, C.le Cosenza 5, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Valentino
Zona Industriale ASI AZ 5, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.1.2024, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 7350/2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.375,85, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo derivante dalla somministrazione di gas naturale.
In particolare l'opponente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza nel merito, per non essere provati i consumi.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (24.10.2024) lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
- considerato che il riferimento al c.d. T.I.C.O. è un fuor d'opera, in la presente controversia verte in una delle materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 3 responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura), per le quali chi intende esercitare un'azione in giudizio e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato ed innovato dal d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, nonché dal d.lgs.
149/2022);
osservato che nelle controversie di cui al punto precedente
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato che per assolvere alla condizione di procedibilità suddetta le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
osservato che la medesima disposizione prevede che, a pena di decadenza entro la prima udienza del procedimento giudiziale, la carenza di tale condizione di procedibilità possa essere eccepita dal convenuto o debba essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
rilevato che nel presente giudizio il procedimento obbligatorio di mediazione non è stato esperito e che la citata disposizione di legge sancisce che il Giudice fissi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 4 giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”);
- osservato che il credito è fondato su una transazione e riconoscimento del debito, ex art. 1988 c.c. (doc. 6 fascicolo monitorio), neppure contestato dall'opponente, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i.
n. 7350/2023;
- rilevata l'assenza di istanze istruttorie;
P.Q.M.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 7350/2023;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, con termine per note fino al 15/05/2025, nell'attesa dell'espletamento della procedura di mediazione, come indicato in parte motiva”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Invero parte opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, si è limitata a depositare note, in data odierna, con le quali ha chiesto semplicemente la decisione
L'opponente, dunque, non ha introdotto alcun elemento, alcuna valutazione, idonea, in ipotesi, a far mutare convincimento a questo giudicante.
6.2. Deve inoltre darsi atto del deposito, da parte dell'opposta, del verbale negativo di mediazione per mancata comparizione dell'opponente, senza giustificato motivo.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
10. L'opponente, infine, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 12-bis, comma 2 d.lgs. n. 28/2010)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per
[...]
compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
Adiutrice Barretta, anticipatario;
3) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12-bis, comma 2 d.lgs. n.
28/2010.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 6