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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4522/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4522/2020 promossa da:
(C.F. , elettivamente dom.ta in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Falcone e Borsellino n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Pier Michele Quarta
( – PEC e Daniele Quarta C.F._2 Email_1
( – PEC che la rappresentano e difendono C.F._3 Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
Avv.ti Marco Giammaria (C.F. ed Alessia Chiarieri (C.F. CodiceFiscale_5
) entrambi del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6
presso lo Studio dei suddetti Avvocati, in Pescara, alla Via Ravenna n. 98 ( telefax 085-
21.20.946, PEC: Email_3 Email_4
CONVENUTA ( ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE)
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._7
Guglielmo Santella del Foro di L'Aquila (C.F. , elettivamente C.F._8 domiciliata in L'Aquila, alla Via Francesco Paolo Tosti, 17, presso lo studio di detto pagina 1 di 5 Avvocato (PEC Fax: ) Email_5 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: declaratoria nullità atto
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025 le parti hanno concluso, come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24 novembre 2020 adiva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel CP_1 CP_2
merito e nei confronti di entrambe le convenute – in via principale accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa del contratto concluso tra la sig.ra , in Controparte_1 rappresentanza del sig. e la sig.ra con l'atto del notaio Parte_2 CP_2
sottoscritto in data 08 marzo 2017, Repertorio n. 5204 – Raccolta n. 4789, trascritto Per_1
il 28 marzo 2018 al n. 3877 R.G. e n. 2697 R.P. per i motivi dedotti sub. A.1; - in subordine, accertare e dichiarare la nullità dello stesso atto su indicato, previo accertamento e dichiarazione della nullità e dell'annullamento degli atti di liberalità in favore di
[...]
, per i motivi sopra dedotti sub A.2 ed A.3; - in ulteriore subordine accertare e CP_1
dichiarare che il contratto concluso tra quale procuratrice del sig. Controparte_1 [...]
e quale acquirente, per i motivi dedotti sub. A.4 ed A.5 dissimula Parte_2 CP_2 una donazione, la quale deve essere dichiarata nulla per la violazione dell'art. 48 legge notarile;
nel merito e nei confronti di – dichiarare aperta la successione Controparte_1
di - nel caso in cui il Tribunale ritenesse che l'atto impugnato dissimuli una Parte_2
donazione valida ed efficace, previa collazione imputare tale donazione alla quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota riservata all'attrice come legittimaria, considerando anche gli atti di liberalità di cui ha beneficiato l'altra erede;
- nel caso in cui venisse ritenuta infondata l'impugnazione dell'atto del Notaio Per_1
pagina 2 di 5 dell'8.03.2018 per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare che , per Controparte_1
effetto del suddetto atto, ha comunque beneficiato degli atti di liberalità sopra descritti sub
B.2; - accertare il valore di quanto già ricevuto da per effetto dei due Controparte_1
suddetti atti di liberalità; - disporre la collazione di tale valore con il valore dei beni caduti in successione alla morte di meglio descritti sub B.2; - ordinare, ex art. 1713 Parte_2
c.c., alla convenuta il rendiconto dell'amministrazione dei beni del de Controparte_1
cuius, compresi i fondi transitati sul conto corrente e sul libretto di risparmio intestati al de cuius presso Poste Italiane S.p.A. fino alla data del decesso;
- accertare e dichiarare le quote spettanti a e a titolo di successione, sia come successori Parte_1 Controparte_1
legittimi sia come legittimari;
- accertato il valore complessivo dell'asse ereditario, disporre l'eventuale riduzione della quota già ricevuta da rispetto al valore della Controparte_1
quota a lei spettante quale erede legittima e legittimaria, se necessaria al fine di garantire la quota di legittima riservata all'attrice; - procedere alla divisione dei beni caduti in successione con attribuzione degli stessi alle due eredi legittime secondo le rispettive quote ad esse attribuibili in relazione alle decisioni che il Tribunale vorrà adottare in riferimento alle domande formulate, disponendo eventuali conguagli anche in relazione alla eventuale necessità di ridurre il valore delle liberalità di cui ha beneficiato in Controparte_1 eccedenza rispetto alla quota a lei spettante e per garantire l'integrità della quota riservata all'attrice; - condannare al rimborso della somma di € 844,21 pari alla Controparte_1
metà dei costi sostenuti da per la denuncia di successione presentata Parte_1 all'Agenzia delle Entrate”.
Le convenute si costituivano separatamente contestando l'avversa domanda.
In particolare, la chiedeva : dichiarare aperta la successione del Sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Pescara il 10 Parte_2 maggio 2020, accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, come in premessa specificatamente descritti ed elencati, con attribuzione degli stessi alle eredi, secondo le quote di loro diritto;
n via subordinata, per la non creduta ipotesi in cui il Giudicante
pagina 3 di 5 dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le avverse istanze in relazione alla cessione a titolo oneroso dell'8 marzo 2018 di cui all'atto per TA Dott. (rep. 5204, Persona_2
racc. 4789), dichiarare aperta la successione ex lege del Sig. nato a [...] Parte_2
NO (PE) il 18 aprile 1937 e deceduto in Pescara il 10 maggio 2020, accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, con attribuzione degli stessi alle eredi secondo le quote di loro competenza, e riconoscendo alla Sig.ra ogni diritto alla stessa spettante, Controparte_1
anche nella qualità di coniuge del de cuius;
) sempre nel merito, ma in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra a rimborsare alla Sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 15.400,00 per le ragioni esposte in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo il deposito delle memorie ex art 186 bis cpc, le parti non comparivano, per cui era disposto rinvio dell'udienza ai sensi dell'art
309 cpc.
All'udienza del 15/1/2025 comparivano i procuratori delle parti i quali rappresentavano che e avevano raggiunto un'intesa Parte_1 Controparte_1 CP_2
conciliativa su ogni aspetto della vicenda, riconoscendo la piena e legittima Parte_1 validità dell'atto pubblico stipulato per TA oggetto di causa, con Persona_2 rinuncia all'impugnazione. In ragione di detto riconoscimento, le parti chiedevano che il
Tribunale pronunci sentenza di cessata la materia del contendere con spese e competenze integralmente compensate tra le parti.
La causa veniva trattenuta in decisione nella stessa udienza con concessione di termine di
20 giorni per eventuali comparse conclusionali.
In sede di decisione non resta che dare atto che, alla luce di sopravvenuti accordi tra le pagina 4 di 5 parti, che è cessata la materia del contendere e va dunque emessa pronuncia in tali sensi.
Infatti, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale ( cass. Sez II 21757 del
29/7/2021)
Nel caso di specie non solo le parti hanno rappresentato che è venuta meno ogni ragione oggetto di contesa ma si sono anche espresse favorevolmente alla compensazione delle spese.
Va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Pescara, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4522/2020 promossa da:
(C.F. , elettivamente dom.ta in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Falcone e Borsellino n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Pier Michele Quarta
( – PEC e Daniele Quarta C.F._2 Email_1
( – PEC che la rappresentano e difendono C.F._3 Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
Avv.ti Marco Giammaria (C.F. ed Alessia Chiarieri (C.F. CodiceFiscale_5
) entrambi del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6
presso lo Studio dei suddetti Avvocati, in Pescara, alla Via Ravenna n. 98 ( telefax 085-
21.20.946, PEC: Email_3 Email_4
CONVENUTA ( ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE)
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._7
Guglielmo Santella del Foro di L'Aquila (C.F. , elettivamente C.F._8 domiciliata in L'Aquila, alla Via Francesco Paolo Tosti, 17, presso lo studio di detto pagina 1 di 5 Avvocato (PEC Fax: ) Email_5 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: declaratoria nullità atto
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025 le parti hanno concluso, come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24 novembre 2020 adiva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel CP_1 CP_2
merito e nei confronti di entrambe le convenute – in via principale accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa del contratto concluso tra la sig.ra , in Controparte_1 rappresentanza del sig. e la sig.ra con l'atto del notaio Parte_2 CP_2
sottoscritto in data 08 marzo 2017, Repertorio n. 5204 – Raccolta n. 4789, trascritto Per_1
il 28 marzo 2018 al n. 3877 R.G. e n. 2697 R.P. per i motivi dedotti sub. A.1; - in subordine, accertare e dichiarare la nullità dello stesso atto su indicato, previo accertamento e dichiarazione della nullità e dell'annullamento degli atti di liberalità in favore di
[...]
, per i motivi sopra dedotti sub A.2 ed A.3; - in ulteriore subordine accertare e CP_1
dichiarare che il contratto concluso tra quale procuratrice del sig. Controparte_1 [...]
e quale acquirente, per i motivi dedotti sub. A.4 ed A.5 dissimula Parte_2 CP_2 una donazione, la quale deve essere dichiarata nulla per la violazione dell'art. 48 legge notarile;
nel merito e nei confronti di – dichiarare aperta la successione Controparte_1
di - nel caso in cui il Tribunale ritenesse che l'atto impugnato dissimuli una Parte_2
donazione valida ed efficace, previa collazione imputare tale donazione alla quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota riservata all'attrice come legittimaria, considerando anche gli atti di liberalità di cui ha beneficiato l'altra erede;
- nel caso in cui venisse ritenuta infondata l'impugnazione dell'atto del Notaio Per_1
pagina 2 di 5 dell'8.03.2018 per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare che , per Controparte_1
effetto del suddetto atto, ha comunque beneficiato degli atti di liberalità sopra descritti sub
B.2; - accertare il valore di quanto già ricevuto da per effetto dei due Controparte_1
suddetti atti di liberalità; - disporre la collazione di tale valore con il valore dei beni caduti in successione alla morte di meglio descritti sub B.2; - ordinare, ex art. 1713 Parte_2
c.c., alla convenuta il rendiconto dell'amministrazione dei beni del de Controparte_1
cuius, compresi i fondi transitati sul conto corrente e sul libretto di risparmio intestati al de cuius presso Poste Italiane S.p.A. fino alla data del decesso;
- accertare e dichiarare le quote spettanti a e a titolo di successione, sia come successori Parte_1 Controparte_1
legittimi sia come legittimari;
- accertato il valore complessivo dell'asse ereditario, disporre l'eventuale riduzione della quota già ricevuta da rispetto al valore della Controparte_1
quota a lei spettante quale erede legittima e legittimaria, se necessaria al fine di garantire la quota di legittima riservata all'attrice; - procedere alla divisione dei beni caduti in successione con attribuzione degli stessi alle due eredi legittime secondo le rispettive quote ad esse attribuibili in relazione alle decisioni che il Tribunale vorrà adottare in riferimento alle domande formulate, disponendo eventuali conguagli anche in relazione alla eventuale necessità di ridurre il valore delle liberalità di cui ha beneficiato in Controparte_1 eccedenza rispetto alla quota a lei spettante e per garantire l'integrità della quota riservata all'attrice; - condannare al rimborso della somma di € 844,21 pari alla Controparte_1
metà dei costi sostenuti da per la denuncia di successione presentata Parte_1 all'Agenzia delle Entrate”.
Le convenute si costituivano separatamente contestando l'avversa domanda.
In particolare, la chiedeva : dichiarare aperta la successione del Sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Pescara il 10 Parte_2 maggio 2020, accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, come in premessa specificatamente descritti ed elencati, con attribuzione degli stessi alle eredi, secondo le quote di loro diritto;
n via subordinata, per la non creduta ipotesi in cui il Giudicante
pagina 3 di 5 dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le avverse istanze in relazione alla cessione a titolo oneroso dell'8 marzo 2018 di cui all'atto per TA Dott. (rep. 5204, Persona_2
racc. 4789), dichiarare aperta la successione ex lege del Sig. nato a [...] Parte_2
NO (PE) il 18 aprile 1937 e deceduto in Pescara il 10 maggio 2020, accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, con attribuzione degli stessi alle eredi secondo le quote di loro competenza, e riconoscendo alla Sig.ra ogni diritto alla stessa spettante, Controparte_1
anche nella qualità di coniuge del de cuius;
) sempre nel merito, ma in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra a rimborsare alla Sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 15.400,00 per le ragioni esposte in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo il deposito delle memorie ex art 186 bis cpc, le parti non comparivano, per cui era disposto rinvio dell'udienza ai sensi dell'art
309 cpc.
All'udienza del 15/1/2025 comparivano i procuratori delle parti i quali rappresentavano che e avevano raggiunto un'intesa Parte_1 Controparte_1 CP_2
conciliativa su ogni aspetto della vicenda, riconoscendo la piena e legittima Parte_1 validità dell'atto pubblico stipulato per TA oggetto di causa, con Persona_2 rinuncia all'impugnazione. In ragione di detto riconoscimento, le parti chiedevano che il
Tribunale pronunci sentenza di cessata la materia del contendere con spese e competenze integralmente compensate tra le parti.
La causa veniva trattenuta in decisione nella stessa udienza con concessione di termine di
20 giorni per eventuali comparse conclusionali.
In sede di decisione non resta che dare atto che, alla luce di sopravvenuti accordi tra le pagina 4 di 5 parti, che è cessata la materia del contendere e va dunque emessa pronuncia in tali sensi.
Infatti, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale ( cass. Sez II 21757 del
29/7/2021)
Nel caso di specie non solo le parti hanno rappresentato che è venuta meno ogni ragione oggetto di contesa ma si sono anche espresse favorevolmente alla compensazione delle spese.
Va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Pescara, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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