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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA ES De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2458/2019 del Ruolo Generale per l'anno 2019,
TRA
Il , con sede in Via San Francesco, n. 441, c.f. Parte_1 Pt_1
, in persona del Sindaco per tempore, rappresentato e difesogiusta C.F._1 delibera autorizzava della Giunta Comunale n. 184 dell'01.8.2019 ed in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Donato Ivo Tiri (
[...]
) presso e nello studio del quale, in Taggia (IM), in via Stazione, C.F._2
51, elegge domicilio (PEC , Email_1
Parte Attrice
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede legale in Camporosso (IM) Via Braie n. 81 (P.IVA
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Sandro Lorenzi P.IVA_2
(C.F.: ) del Foro di Imperia, inVentimiglia (IM) Via CodiceFiscale_3 della Repubblica n. 1 che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione;
Parte Convenuta
CONCLUSIONI:
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che con il ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio, svoltosi a seguito di mutamento del rito nelle forme ordinarie, il Parte_1
ha domandato in via principale la risoluzione contrattual
[...] inadempimento ex art. 1453 ss c.c. del contratto di cottimo fiduciario dei lavori di ripristino, a seguito degli eventi calamitosi del gennaio 2010, delle condotte di sfioro a mare e di riparazione dei manufatti di presa/prelievo presso lo stabilimento balneare Idelmary, di importo pari a € 159.820,00 (Iva inclusa), che con verbale di somma urgenza n. 8 del 12.1.2010 sottoscritto ai sensi dell'art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999 erano stati affidati alla ditta
[...] di (approvati dalla giunta Controparte_1 Controparte_1 comunale in data 14.1.2010 e seguiti da deliberazione n. 33 del 29.7.2010 del consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191 co. 4 , deducendo il grave inadempimento della parte convenuta per via Pt_2
d cata asportazione della vecchia condotta e della inidoneità della nuova condotta con richiesta di condanna della impresa esecutrice alla restituzione del prezzo corrispostole pari ad € 153.360,oo e al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal consistenti nel costo delle perizie Pt_1 commissionate all'Ing. e/o nelle diverse somme che dovessero Persona_1 risultare in corso di c ressi legali dalla domanda e vittorie di spese, incluso il rimborso delle spese di C.t.u. e C.t.p.; in via subordinata è stata proposta domanda di risarcimento dei danni che in virtù del riferimento alla derivazione dei danni dal contratto è qualificabile come domanda di garanzia ex art. 1668 c.c.;
Rilevato che parte attrice ha prodotto accordo scritto (all. 2) recante l'espressione contestuale della volontà delle parti, ossia del tecnico comunale che ha emesso ex art. 147, d.P.R. 21.12.1999, n. 554 (c.d. regolamento l'ordine di immediata esecuzione dei lavori (autorizzati dalla giunta Pt_3 comunale) e della ditta affidataria degli stessi per l'importo di € 159.820,00 (Iva inclusa),
Osservato che è incontestata tra le parti l'esistenza di un valido contratto;
Osservato che parte attrice lamenta l'inadempimento parziale del contratto di cottimo, per mancata rimozione della vecchia condotta;
Che dagli atti (vd. sentenza definitiva n. 202/2024 C. Conti, Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello – nota deposito 8.10.24 di parte attrice) risulta che il Geom. con la Determinazione n. 169 dell'11.10.2010 dava CP_2 atto che “(...) per m re materiale tra gli atti contabili approvati è stato richiamato anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori che allo stato attuale non risulta ancora emesso, dando atto, altresì, che i lavori di cui trattasi verranno collaudati successivamente, al rientro in servizio del R.U.P. incaricato, ing. ”; che siffatto collaudo non risulta essere Controparte_3 intervenuto;
Ritenuto che
possano conseguentemente operare i principi della generale responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.;
Considerato che, alla luce delle acquisite risultanze processuali ed in particolare del computo metrico estimativo dei lavori di progetto e del verbale di somma urgenza, come anche evidenziato dal C.t.u., emerge che “L'opera che la ebbe l'incarico di realizzare (..) prevedeva in sintesi:- La CP_1 rimozione con eventuale recupero della condotta di scarico a mare esistente (nel prosieguo denominata “vecchia condotta”);- La posa di una “nuova condotta” in sostituzione della precedente dotata di nuove opere di presa;
- Il ripristino della funzionalità della tombinatura in cls e della scogliera antistante con sistemazione dei luoghi ammalorati dalle mareggiate”; che con riferimento all'effettiva realizzazione dell'intervento di rimozione della vecchia condotta, il Ctu, dopo aver identificato la “vecchia condotta”, attraverso un progetto a firma Ing. degli anni 90 reperito presso gli Per_2 uffici comunali, in una tubazione in acciaio DN500 con allaccio ubicato in corrispondenza dello sbocco dell'attuale tombinatura (o canale) ed il recapito a mare a circa 150 m dalla suddetta tombinatura, ha proceduto con scavi di sondaggi alla sua ricerca, rinvenendo effettivamente sul lato di levante della tombinatura una condotta definita “per caratteristiche ed ubicazione (..) assolutamente compatibile” con la vecchia condotta;
Considerato che a fronte di ciò la convenuta non ha dimostrato né di aver parzialmente rimosso come asserito la condotta anzidetta, né di aver fatto constare alla direzione lavori l'impossibilità per il resto della sua rimozione, né ha dimostrato che il corrispettivo pattuito ed effettivamente percepito in € 15.200,00 (160 ml x € 95), come da computo metrico a misura del 14.1.2010, non corrispondesse alla rimozione dell'intera condotta;
osservato in ogni caso che la circostanza che la non fosse fornita CP_1 di sommozzatori è confutata dalla previsione nel computo metrico dei costi di n. 30 ore per operaio sommozzatore e di n. 20 ore per operaio palombaro con assistenza e che non è stato provato che le quantità stimate per scavo non fossero dirette a coprire anche i costi di scavo per la rimozione della vecchia condotta;
rilevato che la parte attrice ha altresì contestato che la nuova condotta e annessi manufatti realizzati dalla convenuta non erano adatti alla CP_1 propria funzione;
osservato che la perizia di parte del 7.3.2011 (allegato 8 al ricorso) contiene videoclip della ispezione subacquea condotta dalla Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto sulle opere in oggetto il 18.11.2010 che raffigurano la tubazione libera a sbalzo per 10 ml sotto il livello medio del mare di 1,20 m (c.f.r. altresì decreto di rinvio a giudizio, doc.10), non protetta nel suo attraversamento della scogliera, solo parzialmente interrata e con i blocchi in calcestruzzo appoggiati direttamente sulla tubazione;
considerato che
tale difetto è idoneo a rendere particolarmente vulnerabile la condotta in caso di mareggiata per via delle oscillazioni che possono portarla al collasso con totale rottura della stessa;
che parte convenuta non ha contestato le circostanze di fatto anzidette limitandosi ad affermare che i lavori erano errati in impostazione tecnica sin dal principio;
ritenuto che
la relazione del 26.11.2010 del D.L. geom. , Controparte_4 redatta su espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessore ai lavori pubblici, è successiva alla conclusione del contratto e allo stesso pagamento dei lavori di modo che non può modificare il contenuto del contratto, che va letto, in coerenza con l'autorizzazione demaniale marittima rilasciata il 15.3.2010 dal Responsabile della struttura demaniale Geom. Parte_4 come intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere a modificare” il progetto a suo tempo approvato caratterizzato dalle prescrizioni per cui la tubazione deve attraversare la scogliera alla base e proseguire sul fondo oltre la scogliera per 15 metri;
a ciò aggiungasi che, anche a voler ipotizzare che il direttore dei lavori avesse dato indicazioni tecniche erronee, nella specie i difetti rilevabili dagli atti danno conto della responsabilità della impresa esecutrice dei lavori alla stregua del CP_1 principio enunciato da consolidata giurisprudenza se ui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017);
Ritenuto pertanto che la domanda proposta in via principale dall'attore sia fondata e debba essere accolta;
Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda per carenza di interesse non sia fondata in quanto l'interesse del creditore a conseguire un titolo giudiziale di condanna nei riguardi di uno dei debitori in solido non è escluso dal possesso di autonomo titolo verso altro obbligato (non opponibile al primo ex art. 1306 c.c.) salvo che risulti che il creditore sia già stato soddisfatto per l'intero credito;
considerato che
nella specie l'unico elemento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei Conti di condanna per responsabilità amministrativo contabile dei due pubblici dipendenti del non prova il totale pagamento del credito portato da Pt_1 tale sentenza;
Ritenuto che debba essere disposta pertanto la risoluzione del contratto di cottimo fiduciario, con diritto alla restituzione della somma di € 153.360,00 oltre interessi legali dal pagamento (5.8.2011), nonchè al riconoscimento a titolo risarcitorio ex art. 1223 c.c. della somma di € 6.744,00 per rimborso dei costi della prestazione professionale conferita all'Ing. (doc.ti 17 Persona_1
e 18 : € 2376,00 come da determina 174/2011, € 4368,00 come da determina 430/2011);
Le spese di Ctu già liquidate come da decreto del 7.7.2023 (compenso di € 3.157,69 oltre accessori e € 2.796,01 per spese) vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Spetta al Comune attore il rimborso delle spese anticipate per la C.t.u. desumibili dagli atti in € 3.273,64 (fattura 9PA del 29.5.2023 a favore della ed € 1611,86 (fattura 9/23 del 19.7.2023 a favore dell'Ing. Parte_5
), nonché il rimborso delle spese di CTP pari ad € Persona_3
4.347,20 (fattura n. 23/2024 a favore dell'Ing. . Per_4
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito alla parte convenuta e liquidazione, per l'importo dettato in dispositivo, in favore del ricorrente, comprensive anche di quelle della sub procedura Pt_1 cau etta al sequestro conservativo ante causam e definita con ordinanza di accoglimento del 27.09.2019 (nell'ambito del procedimento n. RG. 1981/2019); graveranno, infine, sul convenuto in via definitiva gli oneri per l'espletata c.t.u..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara risolto il contratto di cottimo fiduciario di cui al verbale di somma urgenza n. 8 del 12.1.2010 per grave inadempimento della impresa convenuta;
condanna la ditta individuale in persona del Controparte_1 titolare alla rest in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco p.t., della somma di € 153.360,00 oltre interessi legali dalla data del 5.8.2011, nonchè al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 6.744,00 per rimborso dei costi di perizia (di cui € 2376,00 come da determina 174/2011 ed € 4368,00 come da determina 430/2011) oltre interessi e rivalutazione su tale importo dalla data dei relativi esborsi alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la ditta , in persona Controparte_1 del suo titolare, al pagamento, in favore del Comune, delle spese processuali che determina: in euro 406,50 per esborsi ed euro 9.870,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m. oltre ad € 4.347,20 per spese di Ctp per il presente giudizio e in euro 4.031,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 s.m. per la procedura cautelare definita con ordinanza del 27.09.2019. pone a definitivo onere della parte convenuta gli esborsi di c.t.u..
Imperia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. IA ES De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA ES De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2458/2019 del Ruolo Generale per l'anno 2019,
TRA
Il , con sede in Via San Francesco, n. 441, c.f. Parte_1 Pt_1
, in persona del Sindaco per tempore, rappresentato e difesogiusta C.F._1 delibera autorizzava della Giunta Comunale n. 184 dell'01.8.2019 ed in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Donato Ivo Tiri (
[...]
) presso e nello studio del quale, in Taggia (IM), in via Stazione, C.F._2
51, elegge domicilio (PEC , Email_1
Parte Attrice
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede legale in Camporosso (IM) Via Braie n. 81 (P.IVA
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Sandro Lorenzi P.IVA_2
(C.F.: ) del Foro di Imperia, inVentimiglia (IM) Via CodiceFiscale_3 della Repubblica n. 1 che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione;
Parte Convenuta
CONCLUSIONI:
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che con il ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio, svoltosi a seguito di mutamento del rito nelle forme ordinarie, il Parte_1
ha domandato in via principale la risoluzione contrattual
[...] inadempimento ex art. 1453 ss c.c. del contratto di cottimo fiduciario dei lavori di ripristino, a seguito degli eventi calamitosi del gennaio 2010, delle condotte di sfioro a mare e di riparazione dei manufatti di presa/prelievo presso lo stabilimento balneare Idelmary, di importo pari a € 159.820,00 (Iva inclusa), che con verbale di somma urgenza n. 8 del 12.1.2010 sottoscritto ai sensi dell'art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999 erano stati affidati alla ditta
[...] di (approvati dalla giunta Controparte_1 Controparte_1 comunale in data 14.1.2010 e seguiti da deliberazione n. 33 del 29.7.2010 del consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191 co. 4 , deducendo il grave inadempimento della parte convenuta per via Pt_2
d cata asportazione della vecchia condotta e della inidoneità della nuova condotta con richiesta di condanna della impresa esecutrice alla restituzione del prezzo corrispostole pari ad € 153.360,oo e al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal consistenti nel costo delle perizie Pt_1 commissionate all'Ing. e/o nelle diverse somme che dovessero Persona_1 risultare in corso di c ressi legali dalla domanda e vittorie di spese, incluso il rimborso delle spese di C.t.u. e C.t.p.; in via subordinata è stata proposta domanda di risarcimento dei danni che in virtù del riferimento alla derivazione dei danni dal contratto è qualificabile come domanda di garanzia ex art. 1668 c.c.;
Rilevato che parte attrice ha prodotto accordo scritto (all. 2) recante l'espressione contestuale della volontà delle parti, ossia del tecnico comunale che ha emesso ex art. 147, d.P.R. 21.12.1999, n. 554 (c.d. regolamento l'ordine di immediata esecuzione dei lavori (autorizzati dalla giunta Pt_3 comunale) e della ditta affidataria degli stessi per l'importo di € 159.820,00 (Iva inclusa),
Osservato che è incontestata tra le parti l'esistenza di un valido contratto;
Osservato che parte attrice lamenta l'inadempimento parziale del contratto di cottimo, per mancata rimozione della vecchia condotta;
Che dagli atti (vd. sentenza definitiva n. 202/2024 C. Conti, Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello – nota deposito 8.10.24 di parte attrice) risulta che il Geom. con la Determinazione n. 169 dell'11.10.2010 dava CP_2 atto che “(...) per m re materiale tra gli atti contabili approvati è stato richiamato anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori che allo stato attuale non risulta ancora emesso, dando atto, altresì, che i lavori di cui trattasi verranno collaudati successivamente, al rientro in servizio del R.U.P. incaricato, ing. ”; che siffatto collaudo non risulta essere Controparte_3 intervenuto;
Ritenuto che
possano conseguentemente operare i principi della generale responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.;
Considerato che, alla luce delle acquisite risultanze processuali ed in particolare del computo metrico estimativo dei lavori di progetto e del verbale di somma urgenza, come anche evidenziato dal C.t.u., emerge che “L'opera che la ebbe l'incarico di realizzare (..) prevedeva in sintesi:- La CP_1 rimozione con eventuale recupero della condotta di scarico a mare esistente (nel prosieguo denominata “vecchia condotta”);- La posa di una “nuova condotta” in sostituzione della precedente dotata di nuove opere di presa;
- Il ripristino della funzionalità della tombinatura in cls e della scogliera antistante con sistemazione dei luoghi ammalorati dalle mareggiate”; che con riferimento all'effettiva realizzazione dell'intervento di rimozione della vecchia condotta, il Ctu, dopo aver identificato la “vecchia condotta”, attraverso un progetto a firma Ing. degli anni 90 reperito presso gli Per_2 uffici comunali, in una tubazione in acciaio DN500 con allaccio ubicato in corrispondenza dello sbocco dell'attuale tombinatura (o canale) ed il recapito a mare a circa 150 m dalla suddetta tombinatura, ha proceduto con scavi di sondaggi alla sua ricerca, rinvenendo effettivamente sul lato di levante della tombinatura una condotta definita “per caratteristiche ed ubicazione (..) assolutamente compatibile” con la vecchia condotta;
Considerato che a fronte di ciò la convenuta non ha dimostrato né di aver parzialmente rimosso come asserito la condotta anzidetta, né di aver fatto constare alla direzione lavori l'impossibilità per il resto della sua rimozione, né ha dimostrato che il corrispettivo pattuito ed effettivamente percepito in € 15.200,00 (160 ml x € 95), come da computo metrico a misura del 14.1.2010, non corrispondesse alla rimozione dell'intera condotta;
osservato in ogni caso che la circostanza che la non fosse fornita CP_1 di sommozzatori è confutata dalla previsione nel computo metrico dei costi di n. 30 ore per operaio sommozzatore e di n. 20 ore per operaio palombaro con assistenza e che non è stato provato che le quantità stimate per scavo non fossero dirette a coprire anche i costi di scavo per la rimozione della vecchia condotta;
rilevato che la parte attrice ha altresì contestato che la nuova condotta e annessi manufatti realizzati dalla convenuta non erano adatti alla CP_1 propria funzione;
osservato che la perizia di parte del 7.3.2011 (allegato 8 al ricorso) contiene videoclip della ispezione subacquea condotta dalla Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto sulle opere in oggetto il 18.11.2010 che raffigurano la tubazione libera a sbalzo per 10 ml sotto il livello medio del mare di 1,20 m (c.f.r. altresì decreto di rinvio a giudizio, doc.10), non protetta nel suo attraversamento della scogliera, solo parzialmente interrata e con i blocchi in calcestruzzo appoggiati direttamente sulla tubazione;
considerato che
tale difetto è idoneo a rendere particolarmente vulnerabile la condotta in caso di mareggiata per via delle oscillazioni che possono portarla al collasso con totale rottura della stessa;
che parte convenuta non ha contestato le circostanze di fatto anzidette limitandosi ad affermare che i lavori erano errati in impostazione tecnica sin dal principio;
ritenuto che
la relazione del 26.11.2010 del D.L. geom. , Controparte_4 redatta su espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessore ai lavori pubblici, è successiva alla conclusione del contratto e allo stesso pagamento dei lavori di modo che non può modificare il contenuto del contratto, che va letto, in coerenza con l'autorizzazione demaniale marittima rilasciata il 15.3.2010 dal Responsabile della struttura demaniale Geom. Parte_4 come intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere a modificare” il progetto a suo tempo approvato caratterizzato dalle prescrizioni per cui la tubazione deve attraversare la scogliera alla base e proseguire sul fondo oltre la scogliera per 15 metri;
a ciò aggiungasi che, anche a voler ipotizzare che il direttore dei lavori avesse dato indicazioni tecniche erronee, nella specie i difetti rilevabili dagli atti danno conto della responsabilità della impresa esecutrice dei lavori alla stregua del CP_1 principio enunciato da consolidata giurisprudenza se ui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017);
Ritenuto pertanto che la domanda proposta in via principale dall'attore sia fondata e debba essere accolta;
Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda per carenza di interesse non sia fondata in quanto l'interesse del creditore a conseguire un titolo giudiziale di condanna nei riguardi di uno dei debitori in solido non è escluso dal possesso di autonomo titolo verso altro obbligato (non opponibile al primo ex art. 1306 c.c.) salvo che risulti che il creditore sia già stato soddisfatto per l'intero credito;
considerato che
nella specie l'unico elemento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei Conti di condanna per responsabilità amministrativo contabile dei due pubblici dipendenti del non prova il totale pagamento del credito portato da Pt_1 tale sentenza;
Ritenuto che debba essere disposta pertanto la risoluzione del contratto di cottimo fiduciario, con diritto alla restituzione della somma di € 153.360,00 oltre interessi legali dal pagamento (5.8.2011), nonchè al riconoscimento a titolo risarcitorio ex art. 1223 c.c. della somma di € 6.744,00 per rimborso dei costi della prestazione professionale conferita all'Ing. (doc.ti 17 Persona_1
e 18 : € 2376,00 come da determina 174/2011, € 4368,00 come da determina 430/2011);
Le spese di Ctu già liquidate come da decreto del 7.7.2023 (compenso di € 3.157,69 oltre accessori e € 2.796,01 per spese) vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Spetta al Comune attore il rimborso delle spese anticipate per la C.t.u. desumibili dagli atti in € 3.273,64 (fattura 9PA del 29.5.2023 a favore della ed € 1611,86 (fattura 9/23 del 19.7.2023 a favore dell'Ing. Parte_5
), nonché il rimborso delle spese di CTP pari ad € Persona_3
4.347,20 (fattura n. 23/2024 a favore dell'Ing. . Per_4
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito alla parte convenuta e liquidazione, per l'importo dettato in dispositivo, in favore del ricorrente, comprensive anche di quelle della sub procedura Pt_1 cau etta al sequestro conservativo ante causam e definita con ordinanza di accoglimento del 27.09.2019 (nell'ambito del procedimento n. RG. 1981/2019); graveranno, infine, sul convenuto in via definitiva gli oneri per l'espletata c.t.u..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara risolto il contratto di cottimo fiduciario di cui al verbale di somma urgenza n. 8 del 12.1.2010 per grave inadempimento della impresa convenuta;
condanna la ditta individuale in persona del Controparte_1 titolare alla rest in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco p.t., della somma di € 153.360,00 oltre interessi legali dalla data del 5.8.2011, nonchè al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 6.744,00 per rimborso dei costi di perizia (di cui € 2376,00 come da determina 174/2011 ed € 4368,00 come da determina 430/2011) oltre interessi e rivalutazione su tale importo dalla data dei relativi esborsi alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la ditta , in persona Controparte_1 del suo titolare, al pagamento, in favore del Comune, delle spese processuali che determina: in euro 406,50 per esborsi ed euro 9.870,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m. oltre ad € 4.347,20 per spese di Ctp per il presente giudizio e in euro 4.031,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 s.m. per la procedura cautelare definita con ordinanza del 27.09.2019. pone a definitivo onere della parte convenuta gli esborsi di c.t.u..
Imperia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. IA ES De Sanctis