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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6260 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: responsabilità medica e della struttura sanitaria
T R A
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Costanzo Parte_1 in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Frattamaggiore alla via Carmelo Pezzullo n. 53
-attrice- E
, in persona Controparte_1 de legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in alla via CP_1
Fracanzano n. 20
-convenuta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p. la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 27.12.2016, e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, a causa della condotta colposa del personale sanitario, il tutto con vittoria di spese di lite. In particolare l'istante esponeva che in data 27.12.2016, essendo affetta da frattura sottotrocanterica del femore sinistro (da caduta accidentale), veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare presso la Divisione di Ortopedia del P.O. di Nola, e che dopo essere stata dimessa e aver svolto non solo successivi controlli presso il
1 medico curante ma anche cicli di terapia riabilitativa, in data 07.06.2017, a causa del persistere del dolore all'anca sinistra, si recava presso il Pronto Soccorso del P.O. di Nola, ove le veniva riscontrata la rottura dei mezzi di sintesi, e in particolare sia la rottura del chiodo gamma a livello dell'inserzione della vite cefalica, sia la rottura della vite distale di stabilizzazione infundibolare. Aggiungeva che in conseguenza di ciò veniva sottoposta in data 19.06.2017, al fine di rimuovere il chiodo lesionato, per re-inchiodamento e triplo cerchiaggio, e in data 18.12.2017, ad un ulteriore intervento chirurgico per dinamizzazione del chiodo. Per tali motivi essa istante aveva depositato ricorso per ATP (R.G. 1323/2019) che vedeva anche la costituzione della
[...]
ed all'esito del quale veniva nominato CTU che CP_1 depositava il proprio elaborato. Poiché non si era riusciti a giungere a soluzione bonaria chiedeva che fosse accertata la responsabilità dell' CP_1 per i danni di cui sopra e che la stessa fosse condannata al
[...] risarcimento dei danni nell'importo accertato dal CTU. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva CP_1 che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle
[...]
e con contestuale richiesta di mutamento del rito. Nel merito contestava la fondatezza della domanda sulla base della consulenza espletata in sede di ATP e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Mutato il rito in ordinario, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., la causa veniva riservata in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
2 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati. È dato pacifico tra le parti che è stata Parte_1 sottoposta ad un intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare presso l' , nonché la circostanza Controparte_3 che a causa della rottura del mezzo di sintesi la stessa veniva in data 19.6.2017, nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione del chiodo gamma lesionato, re inchiodamento e triplo cerchiaggio. A sostegno della domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti della , l'attrice ha allegato che tale CP_4 rottura sarebbe stata causata da un errore nell'applicazione del mezzo di sintesi, nonché da una scarsa e inadeguata riduzione della frattura, con ritardata consolidazione della stessa. In primo luogo, in diritto, occorre premettere che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico della casa di cura (o dell'ente), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, nonché adeguato vitto e alloggio, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze. L'accettazione del paziente nella struttura, sia essa casa di cura privata o ospedale pubblico, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti di terzo: il c.d. contratto di spedalità dal quale sorgono a carico dell'ente ospedaliero, accanto agli obblighi primari di prestazione di carattere medico- chirurgico, anche quelli accessori suddetti. Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, al contrario, al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; Cass. 18610/2015; Cass. Civ., sez. III, 13/11/2015, n. 23198). Sul punto, va, poi, aggiunto che
3 affinché possa richiamarsi l'art. 1228 c.c., è necessario e sufficiente che il medico operi all'interno della struttura, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, data la palese esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l'organizzazione, della struttura sanitaria medesima. Dunque, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (cfr. Cass. civ., n. 6436/2015) e qualora la struttura sanitaria volesse essere dichiarata esente da tale responsabilità, dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi richiestile, e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente: ciò che, come si vedrà, non si è verificato nel caso concreto. Quanto alla responsabilità del medico, da oltre un decennio la Suprema Corte qualifica la responsabilità professionale del medico di natura contrattuale, pur fondandola, ove manchi il rapporto contrattuale diretto, sul solo contatto sociale (cfr. Cass. sez. III, n. 589/1999; id. n. 11488/2004; id. 12362/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007; Cass. S.U. n. 577/2008); invero la Cassazione ha specificato che la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2011, n. 11005). Il contatto sociale è, inoltre, la fonte di un rapporto che non ha ad oggetto la protezione del paziente, bensì una prestazione che si modella su quella propria del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto contatto e in ragione della prestazione medica da eseguirsi. In sostanza, in assenza di vincolo, il paziente non può pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene, perché tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, l'esercizio della sua attività sanitaria non può essere differente nel contenuto da quello che ha come fonte un contratto fra paziente e medico. Il contatto sociale è fonte quindi di responsabilità contrattuale per non avere il soggetto fatto ciò cui era tenuto. Tale inquadramento ha conseguenze importanti sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere probatorio, nonché sulla disciplina applicabile in tema di prescrizione. Nell'ambito della responsabilità professionale del medico la giurisprudenza delle sezioni semplici ha, infatti, ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del
4 nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 12362/2006; n. 9085/2006; n. 22894/2005; n. 10297/2004). In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale viene quindi delineato il seguente principio: ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'insorgere ovvero l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di altro postumo ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ovvero collegabile all'attività medica correttamente espletata secondo la migliore scienza e conoscenza del momento storico. Di recente la Suprema Corte ha affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/10/2012, n. 17143). Quanto al nesso di causalità, agli inizi del 2000 prevaleva l'orientamento della certezza, che riteneva accertato il rapporto di causalità solo in presenza di una legge scientifica che statisticamente prevedesse che nella totalità o quasi totalità dei casi a quell'antecedente conseguisse quell'esito (Cass. pen., sez. IV, 1/10/1998 n. 1957). Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, in tema di reato omissivo, che non è sufficiente la probabilità statistica per attribuire la causa di un evento ad una determinata condotta, essendo necessario tenere conto di tutte le caratteristiche del caso singolo che possono influenzarne l'esito (cfr. S.U. n. 30328/2002). Tale indirizzo, basato sulla probabilità logica e su soglie elevate di accertamento controfattuale, è stato inizialmente condiviso dalla III Sezione Civile del Supremo Collegio, che ha affermato il principio secondo il quale il giudice deve fare una valutazione globale che possa consentire di arrivare ad un giudizio di elevata credibilità razionale, al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero compiere un giudizio controfattuale per verificare se, da quell'antecedente, in specie la prestazione sanitaria colposa, sia derivato quell'esito, sicché nella causalità omissiva, se l'evento
5 non era comunque evitabile, non si può ricollegare la condotta all'esito negativo che ne è sopravvenuto (cfr. Cass. n.4400/2004). Negli ultimi tempi, invece, la Suprema Corte è ritornata a valutazioni più probabilistiche del nesso causale in campo civile, ravvisandone la ricorrenza in presenza di "soglie meno elevate di accertamento controfattuale". In particolare, nella pronuncia n.7997 del 18/4/2005, la III Sezione Civile della Suprema Corte ha statuito che la valutazione del nesso causale "va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se non appare praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura". In sostanza l'accertamento del nesso causale, che indica la relazione oggettiva fra comportamento ed evento, indipendentemente da qualunque giudizio di prevedibilità soggettiva, rilevante ai fini della diversa valutazione della colpa, va compiuto secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche ed, in difetto, sulla logica aristotelica secondo cui è probabile quello che avviene nella maggior parte dei casi. La sufficienza di soglie meno elevate di accertamento controfattuale è stata poi ribadita anche dalla pronuncia n. 11755 del 19/5/2006 della III Sezione Civile. Sull'argomento va richiamata altresì Cass. sez. III, n. 21619/2007, che, con decisa presa di posizione, fondata su articolate e complesse riflessioni, non solo giuridiche, distingue nettamente il nesso causale in ambito civile, ispirato alla regola della normalità causale, ovvero al "più probabile che non", da quello in ambito penale, ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza. La tematica del nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stata poi affrontata dalle S.U. con la sentenza n. 576/2008 e le successive n. 581 e 584/2008, nelle quali è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Si può quindi sostenere che l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. Da ultimo, sul tema del nesso di causalità, è intervenuta ulteriore pronuncia della Cassazione, la quale ha sostenuto che
“in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della
6 cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123). Alla luce dei principi sin ora enunciati, nel caso in esame a parere di tale giudicante, non è possibile, sulla base degli elementi assunti in corso di causa (procedimento per Atp Rg 1323/2019) imputare alcuna condotta colposa, commissiva ovvero omissiva, alla struttura resistente e, dunque, anche ai sanitari operanti in essa dalla quale sarebbero derivate le lesioni denunciate dalla ricorrente. In particolare, la consulenza espletata nel corso di giudizio per ATP, assunta nel relativo giudizio, ha provveduto ad evidenziare come la condotta dei sanitari che ebbero a prendere in cura l'istante, dal primo ricovero fino all'ultimo intervento, sia da considerarsi esente “scevra di elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia etiologicamente efficienti nei riguardi dell'evento per cui è causa”, nemmeno sotto il dato temporale, essendo stata effettuata, a differenza di quanto affermato dall'istante e dalla relativa consulenza di parte, la riduzione e la sintesi ossea in tempi ritenuti congrui. Più precisamente, la relazione tecnica (compiutamente motivata nonché fondata sulla analisi della documentazione clinica in atti), rapportata alla concreta condotta espletata sulla ricorrente dai sanitari, non ha evidenziato che la condotta tenuta dai sanitari sia stata causa dell'evento secondo il criterio del “più probabile che non”, ma al contrario i consulenti hanno ritenuto che, secondo tale criterio, la rottura del mezzo di sintesi sia attribuibile a quattro fattori in concorso o presi singolarmente, quali: il peso della ricorrente (alla data del 16/10/2017, Kg. 95); il non rispetto dei tempi di carico (10-15 gg.), errata fisioterapia, e infine un possibile difetto di fabbricazione (difetto di elementi del chiodo).
7 Il collegio tecnico, poi, ha anche adeguatamente confutato i rilievi e le osservazioni mossi alla relazione dalle parti in causa (cfr. pag.
6-7 cit. ATP), per cui il Tribunale non può, ancor di più e maggiormente, che condividerne l'operato e le relative conclusioni. Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il consulente d'ufficio sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla sua specifica competenza tecnica (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”). In definitiva, va evidenziato, come accertato in corso di causa, che alcuna responsabilità, è imputabile alla condotta dei sanitari (rectius, della struttura resistente) e che i danni patiti dalla ricorrente (esposti ed illustrati nel ricorso), sono stati determinati da cause non imputabili ai sanitari, i quali, svolgendo adeguatamente e diligentemente la loro professione, hanno cercato, secondo la migliore scienza e conoscenza dell'arte medica del tempo in cui hanno eseguito gli interventi (peraltro riscontrati dal collegio medico come idonei ed esattamente eseguiti), secondo metodologie adeguati ed anzi consigliati dalla letteratura medico-scientifica del periodo per casi analoghi. Per tali motivi la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ATP sono poste a carico dell'attrice soccombente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna al re dell' Parte_1 CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di
[...] lite che si liquidano in euro 14.103,00 per competenze, oltre accessori come per legge;
- condanna , ed in favore della resistente, al Parte_1 pagamento delle spese di ATP e si liquidano in euro 4.180,00 per competenze, oltre accessori come per legge. Torre Annunziata. 27.10.25.
Il Giudice Onorario di Tribunale
8 dott. Ambrosino Luigi
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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T R A
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Costanzo Parte_1 in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Frattamaggiore alla via Carmelo Pezzullo n. 53
-attrice- E
, in persona Controparte_1 de legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in alla via CP_1
Fracanzano n. 20
-convenuta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p. la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 27.12.2016, e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, a causa della condotta colposa del personale sanitario, il tutto con vittoria di spese di lite. In particolare l'istante esponeva che in data 27.12.2016, essendo affetta da frattura sottotrocanterica del femore sinistro (da caduta accidentale), veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare presso la Divisione di Ortopedia del P.O. di Nola, e che dopo essere stata dimessa e aver svolto non solo successivi controlli presso il
1 medico curante ma anche cicli di terapia riabilitativa, in data 07.06.2017, a causa del persistere del dolore all'anca sinistra, si recava presso il Pronto Soccorso del P.O. di Nola, ove le veniva riscontrata la rottura dei mezzi di sintesi, e in particolare sia la rottura del chiodo gamma a livello dell'inserzione della vite cefalica, sia la rottura della vite distale di stabilizzazione infundibolare. Aggiungeva che in conseguenza di ciò veniva sottoposta in data 19.06.2017, al fine di rimuovere il chiodo lesionato, per re-inchiodamento e triplo cerchiaggio, e in data 18.12.2017, ad un ulteriore intervento chirurgico per dinamizzazione del chiodo. Per tali motivi essa istante aveva depositato ricorso per ATP (R.G. 1323/2019) che vedeva anche la costituzione della
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ed all'esito del quale veniva nominato CTU che CP_1 depositava il proprio elaborato. Poiché non si era riusciti a giungere a soluzione bonaria chiedeva che fosse accertata la responsabilità dell' CP_1 per i danni di cui sopra e che la stessa fosse condannata al
[...] risarcimento dei danni nell'importo accertato dal CTU. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva CP_1 che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle
[...]
e con contestuale richiesta di mutamento del rito. Nel merito contestava la fondatezza della domanda sulla base della consulenza espletata in sede di ATP e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Mutato il rito in ordinario, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., la causa veniva riservata in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
2 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati. È dato pacifico tra le parti che è stata Parte_1 sottoposta ad un intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare presso l' , nonché la circostanza Controparte_3 che a causa della rottura del mezzo di sintesi la stessa veniva in data 19.6.2017, nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione del chiodo gamma lesionato, re inchiodamento e triplo cerchiaggio. A sostegno della domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti della , l'attrice ha allegato che tale CP_4 rottura sarebbe stata causata da un errore nell'applicazione del mezzo di sintesi, nonché da una scarsa e inadeguata riduzione della frattura, con ritardata consolidazione della stessa. In primo luogo, in diritto, occorre premettere che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico della casa di cura (o dell'ente), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, nonché adeguato vitto e alloggio, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze. L'accettazione del paziente nella struttura, sia essa casa di cura privata o ospedale pubblico, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti di terzo: il c.d. contratto di spedalità dal quale sorgono a carico dell'ente ospedaliero, accanto agli obblighi primari di prestazione di carattere medico- chirurgico, anche quelli accessori suddetti. Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, al contrario, al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; Cass. 18610/2015; Cass. Civ., sez. III, 13/11/2015, n. 23198). Sul punto, va, poi, aggiunto che
3 affinché possa richiamarsi l'art. 1228 c.c., è necessario e sufficiente che il medico operi all'interno della struttura, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, data la palese esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l'organizzazione, della struttura sanitaria medesima. Dunque, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (cfr. Cass. civ., n. 6436/2015) e qualora la struttura sanitaria volesse essere dichiarata esente da tale responsabilità, dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi richiestile, e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente: ciò che, come si vedrà, non si è verificato nel caso concreto. Quanto alla responsabilità del medico, da oltre un decennio la Suprema Corte qualifica la responsabilità professionale del medico di natura contrattuale, pur fondandola, ove manchi il rapporto contrattuale diretto, sul solo contatto sociale (cfr. Cass. sez. III, n. 589/1999; id. n. 11488/2004; id. 12362/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007; Cass. S.U. n. 577/2008); invero la Cassazione ha specificato che la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2011, n. 11005). Il contatto sociale è, inoltre, la fonte di un rapporto che non ha ad oggetto la protezione del paziente, bensì una prestazione che si modella su quella propria del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto contatto e in ragione della prestazione medica da eseguirsi. In sostanza, in assenza di vincolo, il paziente non può pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene, perché tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, l'esercizio della sua attività sanitaria non può essere differente nel contenuto da quello che ha come fonte un contratto fra paziente e medico. Il contatto sociale è fonte quindi di responsabilità contrattuale per non avere il soggetto fatto ciò cui era tenuto. Tale inquadramento ha conseguenze importanti sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere probatorio, nonché sulla disciplina applicabile in tema di prescrizione. Nell'ambito della responsabilità professionale del medico la giurisprudenza delle sezioni semplici ha, infatti, ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del
4 nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 12362/2006; n. 9085/2006; n. 22894/2005; n. 10297/2004). In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale viene quindi delineato il seguente principio: ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'insorgere ovvero l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di altro postumo ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ovvero collegabile all'attività medica correttamente espletata secondo la migliore scienza e conoscenza del momento storico. Di recente la Suprema Corte ha affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/10/2012, n. 17143). Quanto al nesso di causalità, agli inizi del 2000 prevaleva l'orientamento della certezza, che riteneva accertato il rapporto di causalità solo in presenza di una legge scientifica che statisticamente prevedesse che nella totalità o quasi totalità dei casi a quell'antecedente conseguisse quell'esito (Cass. pen., sez. IV, 1/10/1998 n. 1957). Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, in tema di reato omissivo, che non è sufficiente la probabilità statistica per attribuire la causa di un evento ad una determinata condotta, essendo necessario tenere conto di tutte le caratteristiche del caso singolo che possono influenzarne l'esito (cfr. S.U. n. 30328/2002). Tale indirizzo, basato sulla probabilità logica e su soglie elevate di accertamento controfattuale, è stato inizialmente condiviso dalla III Sezione Civile del Supremo Collegio, che ha affermato il principio secondo il quale il giudice deve fare una valutazione globale che possa consentire di arrivare ad un giudizio di elevata credibilità razionale, al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero compiere un giudizio controfattuale per verificare se, da quell'antecedente, in specie la prestazione sanitaria colposa, sia derivato quell'esito, sicché nella causalità omissiva, se l'evento
5 non era comunque evitabile, non si può ricollegare la condotta all'esito negativo che ne è sopravvenuto (cfr. Cass. n.4400/2004). Negli ultimi tempi, invece, la Suprema Corte è ritornata a valutazioni più probabilistiche del nesso causale in campo civile, ravvisandone la ricorrenza in presenza di "soglie meno elevate di accertamento controfattuale". In particolare, nella pronuncia n.7997 del 18/4/2005, la III Sezione Civile della Suprema Corte ha statuito che la valutazione del nesso causale "va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se non appare praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura". In sostanza l'accertamento del nesso causale, che indica la relazione oggettiva fra comportamento ed evento, indipendentemente da qualunque giudizio di prevedibilità soggettiva, rilevante ai fini della diversa valutazione della colpa, va compiuto secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche ed, in difetto, sulla logica aristotelica secondo cui è probabile quello che avviene nella maggior parte dei casi. La sufficienza di soglie meno elevate di accertamento controfattuale è stata poi ribadita anche dalla pronuncia n. 11755 del 19/5/2006 della III Sezione Civile. Sull'argomento va richiamata altresì Cass. sez. III, n. 21619/2007, che, con decisa presa di posizione, fondata su articolate e complesse riflessioni, non solo giuridiche, distingue nettamente il nesso causale in ambito civile, ispirato alla regola della normalità causale, ovvero al "più probabile che non", da quello in ambito penale, ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza. La tematica del nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stata poi affrontata dalle S.U. con la sentenza n. 576/2008 e le successive n. 581 e 584/2008, nelle quali è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Si può quindi sostenere che l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. Da ultimo, sul tema del nesso di causalità, è intervenuta ulteriore pronuncia della Cassazione, la quale ha sostenuto che
“in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della
6 cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123). Alla luce dei principi sin ora enunciati, nel caso in esame a parere di tale giudicante, non è possibile, sulla base degli elementi assunti in corso di causa (procedimento per Atp Rg 1323/2019) imputare alcuna condotta colposa, commissiva ovvero omissiva, alla struttura resistente e, dunque, anche ai sanitari operanti in essa dalla quale sarebbero derivate le lesioni denunciate dalla ricorrente. In particolare, la consulenza espletata nel corso di giudizio per ATP, assunta nel relativo giudizio, ha provveduto ad evidenziare come la condotta dei sanitari che ebbero a prendere in cura l'istante, dal primo ricovero fino all'ultimo intervento, sia da considerarsi esente “scevra di elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia etiologicamente efficienti nei riguardi dell'evento per cui è causa”, nemmeno sotto il dato temporale, essendo stata effettuata, a differenza di quanto affermato dall'istante e dalla relativa consulenza di parte, la riduzione e la sintesi ossea in tempi ritenuti congrui. Più precisamente, la relazione tecnica (compiutamente motivata nonché fondata sulla analisi della documentazione clinica in atti), rapportata alla concreta condotta espletata sulla ricorrente dai sanitari, non ha evidenziato che la condotta tenuta dai sanitari sia stata causa dell'evento secondo il criterio del “più probabile che non”, ma al contrario i consulenti hanno ritenuto che, secondo tale criterio, la rottura del mezzo di sintesi sia attribuibile a quattro fattori in concorso o presi singolarmente, quali: il peso della ricorrente (alla data del 16/10/2017, Kg. 95); il non rispetto dei tempi di carico (10-15 gg.), errata fisioterapia, e infine un possibile difetto di fabbricazione (difetto di elementi del chiodo).
7 Il collegio tecnico, poi, ha anche adeguatamente confutato i rilievi e le osservazioni mossi alla relazione dalle parti in causa (cfr. pag.
6-7 cit. ATP), per cui il Tribunale non può, ancor di più e maggiormente, che condividerne l'operato e le relative conclusioni. Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il consulente d'ufficio sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla sua specifica competenza tecnica (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”). In definitiva, va evidenziato, come accertato in corso di causa, che alcuna responsabilità, è imputabile alla condotta dei sanitari (rectius, della struttura resistente) e che i danni patiti dalla ricorrente (esposti ed illustrati nel ricorso), sono stati determinati da cause non imputabili ai sanitari, i quali, svolgendo adeguatamente e diligentemente la loro professione, hanno cercato, secondo la migliore scienza e conoscenza dell'arte medica del tempo in cui hanno eseguito gli interventi (peraltro riscontrati dal collegio medico come idonei ed esattamente eseguiti), secondo metodologie adeguati ed anzi consigliati dalla letteratura medico-scientifica del periodo per casi analoghi. Per tali motivi la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ATP sono poste a carico dell'attrice soccombente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna al re dell' Parte_1 CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di
[...] lite che si liquidano in euro 14.103,00 per competenze, oltre accessori come per legge;
- condanna , ed in favore della resistente, al Parte_1 pagamento delle spese di ATP e si liquidano in euro 4.180,00 per competenze, oltre accessori come per legge. Torre Annunziata. 27.10.25.
Il Giudice Onorario di Tribunale
8 dott. Ambrosino Luigi
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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