Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere relatore
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 03.02.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2305/2022 R.G., tra
(C.F. e P. IVA ) Società con socio unico in persona del Vice Parte_1 P.IVA_1
Direttore e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Vittoria
Colonna n. 40, c/o lo Studio degli Avv.ti Damiano Lipani e Luigi Mazzoncini che la rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente (nonché domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.
[...]
, come procura allegata all'atto di citazione del presente Email_1 giudizio.
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , partita IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Commissario Straordinario, Dott. , elett.te dom.to in Roma Via CP_2
Barnaba Oriani 85, c/o lo Studio degli Avv.ti Prof. Valerio Di Gravio e Chiara Rudel che lo rappresentano anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
- APPELLATO-
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 19.04.2022 ha Pt_1 impugnato la sentenza n. 16402/2021, con cui il Tribunale Ordinario di Roma rigettando le domande attoree, confermava il Decreto Ingiuntivo n. n. 30302/2016 emesso a carico di che la vedeva condannata al pagamento in favore della ricorrente, Pt_1 [...]
, di una somma pari a € 15.258.705,00, oltre interessi moratori, Controparte_1 spese e competenze del procedimento monitorio.
Il suddetto Decreto Ingiuntivo veniva emesso sulla base delle fatture delle prestazioni eseguite dalla ricorrente in ottemperanza all'accordo operativo del 17.04.2024, con cui veniva determinata una tariffa pari a € 175 per tonnellata per i servizi di smaltimento rifiuti svolti dalla CP_1
Il Tribunale, previa concessione di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, con ordinanza del 29.09.2017, così statuiva:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; d) condanna “ , in persona del Parte_2 legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
23.670,00 per compensi ed euro 900,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”
L'appellante ha affidato il gravame a cinque motivi:
1. Erroneità ed illogicità della sentenza in ordine alla pretesa efficacia del c.d. accordo operativo: errata interpretazione dell'art. 2, lett. B). violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
2. Erroneità ed illogicità della sentenza in ordine alla pretesa efficacia del c.d. accordo operativo: l'interpretazione della condizione risolutiva prevista dall'art.
4.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353 E 1360, comma 2 c.c. Parte_
3. La condanna di alla restituzione degli importi corrisposti da per effetto CP_1 dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo.
pag. 2/10 4. In via istruttoria – reiterazione dell'istanza di ammissione della CTU.
5. Riproposizione di tutte le eccezioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.
Ha pertanto concluso a seguito di comparsa conclusionale e memoria di replica, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e, quindi, in totale riforma della Sentenza n.
16402/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione seconda, Giudice Dott. Corrado
Cartoni, pubblicata in data 20 ottobre 2021, non notificata, resa nel giudizio contraddistinto con R.G. n. 19150/2017 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvedere:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che, alla data odierna la tariffa applicabile per le attività di trattamento rifiuti dell'impianto di c.d. tritovagliatura del sito di
Via di Rocca Cencia, n. 273 di è indeterminata e/o indeterminabile e, per l'effetto, CP_1 revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
30302 del 29 dicembre 2016; Parte_
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve a per nessun titolo e/o CP_1 ragione per tutti i motivi indicati nel presente atto;
- in ogni caso, altresì, condannare il a restituire ad la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
17.471.200,25, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo, importo pagato dall'odierna appellante in esecuzione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29 settembre 2017;
- con integrale vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: - si chiede volersi disporre CTU per i motivi e sui quesiti di cui al precedente paragrafo 4 nonché agli atti e scritti di primo grado di Parte_1
Si è costituita la quale nel richiedere il rigetto del Controparte_1 presente gravame in quanto inammissibile nonché infondato, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da - anche Parte_1 rispetto alle domande istruttorie - in quanto inammissibile e/o infondato per tutti i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 16402/2021 resa dal pag. 3/10 Tribunale di Roma e dunque il Decreto Ingiuntivo n. 30302/2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
In particolare, parte appellata ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo d'appello in quanto avente ad oggetto una domanda, ovvero la rideterminazione della tariffa, proposta per la prima volta in secondo grado. In ogni caso essa sarebbe infondata a fronte della pattuizione e, quindi, della determinatezza e validità della tariffa prevista dall'accordo operativo.
In secondo luogo, ha contestato l'ammissibilità, nonché la fondatezza, anche del secondo motivo d'appello, essendo stata la relativa domanda sollevata in primo grado solo con memoria 183, comma 6 n.1, ampliandosi così illegittimamente thema decidendum.
Verificata la regolare costituzione delle parti, a seguito di rimessione sul ruolo, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del giorno 8.10.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 e 352 c.p.c..
1. In via preliminare Questa Corte ritiene opportuno per motivi di logicità, esaminare Parte_ dapprima il secondo motivo di gravame, con il quale contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto l'operatività della condizione risolutiva prevista all'art.
4.2 dell'accordo operativo del 17.04.2014, che testualmente così recita: “l'Accordo cesserà di essere efficace nel momento, in cui, nelle more dell'efficacia dell'Ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 37 del 21 febbraio 2014, o sue eventuali proroghe o reiterazioni, il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma in data 24 gennaio 2014 (c.d. informativa antimafia) dovesse per qualsiasi causa diventare inefficace, come a mero titolo esemplificativo, in caso di revoca o annullamento da parte dell'Autorità Amministrativa competente ovvero da parte del Giudice Amministrativo” Parte_ Nello specifico rileva che l'accordo suddetto si sarebbe risolto ai sensi dell'art. 1353 e
1360 c.c. per il verificarsi della condizione risolutiva venuta ad esistenza a seguito della revoca da parte del TAR Lazio dell'informativa antimafia emessa dal Prefetto di Roma in data 21.01.2014.
Il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento per i motivi che seguono.
pag. 4/10 Parte_ In primo luogo, il motivo così esposto da risulta sollevato in primo grado, in questi specifici termini, solo con memoria 183, comma 6 n. 1, con la quale la società chiedeva al
Giudice di prime cure di rilevare la inefficacia della predetta informativa a seguito della
Sentenza del TAR del 15 luglio 2014, che nell'accogliere il ricorso della società e CP_1 consorziate aveva provveduto ad annullarla.
In sostanza, parte attrice chiedeva e chiede tutt'ora di rilevare l'inefficacia dell'accordo operativo perché risolto per l'avverarsi della condizione risolutiva nello stesso prevista.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, la questione non attiene ad una ipotesi di riviviscenza della interdittiva antimafia, prevista quale condizione risolutiva dell'accordo operativo, in quanto la stessa in virtù degli accadimenti processuali non ha mai cessato di avere efficacia.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Roma, la Sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso contro la suddetta informativa proposto dalla società concessionaria dei servizi di smaltimento, era stata prontamente impugnata dalle Amministrazioni e annullata dal Consiglio di Stato che, al contrario, aveva confermato l'efficacia del provvedimento del
Prefetto.
Per tali ragioni, la Sentenza del Tribunale Amministrativo non ha mai acquisito efficacia di giudicato e quindi, sebbene potenzialmente esecutiva, non può dirsi che l'accertamento in essa contenuto avesse raggiunto i requisiti di certezza e definitività necessari ai fini dell'avveramento della condizione de qua.
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale, in tema di condizione, sospensiva o risolutiva che sia, si impone come necessario distinguere a seconda che l'evento condizionale sia costituito da un fatto o da un atto giuridico, in quanto in questo secondo caso le vicende che rimuovo l'atto incidono sull'avveramento della condizione stessa.
Va peraltro evidenziato come dallo stesso tenore della disciplina richiamata nell'accordo sottoscritto dalle parti della normativa antimafia e citata dall'odierna appellante fin dal primo grado del giudizio (art. 94 del codice antimafia), si ricava che “se il Prefetto non rilascia l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, co. 3, qualora la sussistenza di una causa pag. 5/10 di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 co. 4 e all'articolo 91 co. 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite”.
Nel caso di specie, l'accordo, risulta essere stato sottoscritto in data 17 Aprile 2014, ovvero in epoca successiva alla stessa interdittiva prefettizia del gennaio 2014 e ciò, in quanto trattavasi di attività urgente disposta in virtù di ordinanza sindacale, come effettivamente già ricordato dal giudice di prime cure.
Dunque, in parte effettivamente la esecuzione delle prestazioni è avvenuta dopo la citata informativa stante la urgenza conclamata come riconosciuta pacificamente in base alla suddetta ordinanza sindacale, e in parte nella pendenza degli effetti sospensivi della stessa in virtù della pronuncia del TAR Lazio che aveva inizialmente accolto il ricorso avverso la detta interdittiva da parte delle società interessate.
La appellata aveva, pertanto, pieno diritto a percepire le somme per le prestazioni svolte in Parte_ favore di
Ogni altra questione avanzata sulla validità dell'accordo risulta generica e non sufficientemente argomentata e, pertanto, non meritevole di specifica statuizione.
Parte_
2. Con il primo motivo di appello contesta al Giudice di prime cure di aver erroneamente qualificato la tariffa prevista per le prestazioni eseguite come determinata, in violazione dei principi in materia di interpretazione del contratto.
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Parte Le prestazioni eseguite dalla società e non contestate da traggono origine, CP_1 oltre che da diversi provvedimenti dell'Autorità Amministrativa competente
(Determinazione Dirigenziale 7.5.2013; Ordinanza n. 80 del giorno 11.4.2013 e ss. emesse durante un periodo emergenziale per lo smaltimento rifiuti), dall'accordo operativo del
17.04.2014 con cui le parti hanno stabilito le modalità di svolgimento dell'attività di tritovagliatura dei rifiuti nonché le condizioni economiche della stessa.
pag. 6/10 Come risulta all'art. 2 del medesimo accordo, a seguito di un precedente diniego della
Regione Lazio e della Provincia di Roma di fissarne l'importo specifico, le parti si sono accordate per una tariffa provvisoria pari a € 175,00 per tonnellata di rifiuti smaltiti, da poter rideterminare secondo tre modalità consistenti, rispettivamente, in uno specifico provvedimento della Regione o della Provincia, ovvero in caso di mancata emissione, nella decisione di un terzo arbitratore “ma solo su specifico accordo tra le parti in ordine alla suddetta nomina”.
Come rilevato dal Giudice di primo grado, anche Questa Corte non può non constatare come nessuna di queste tre condizioni si sia verificata.
Tale circostanza non può certamente indurre a ritenere nulla la tariffa comunque prevista, ma al contrario, deve intendersi quale volontà delle parti di sottomettere una eventuale modifica della stessa a delle specifiche procedure che coinvolgessero se non le Autorità
Amministrative competenti almeno la comune e concorde volontà delle parti di attivare la procedura di cui all'art. 1349 c.c.
Risulta evidente che la ratio sottesa a dette previsioni fosse quella di sottrarre la determinazione della tariffa ad una decisione unilaterale di una sola parte del rapporto. Parte_ Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da dalla lettura del predetto accordo operativo non si rinviene alcuna clausola che ponga a carico della società un dovere CP_1 di attivare la procedura di arbitraggio in qualità di soggetto titolare, risultando, al contrario, espressamente previsto che tale iter dovesse intervenire solo su specifico accordo degli interessati.
Ebbene, dalla documentazione in atti nonché sulla base di quanto affermato dalle parti Parte stesse, un simile accordo non risulta mai venuto ad esistenza, né tantomeno o CP_1 si sono attivati per instaurare una trattativa finalizzata all'avvio della suddetta procedura. Parte_ La nota del 6.10.2014 con cui ritiene di aver comunicato alla controparte un nuovo ammontare della tariffa in oggetto non assume alcun valore in tal senso, non essendo la società legittimata a mutare in via unilaterale l'importo previsto nell'accordo, così come la stessa riconosce anche nell'atto di citazione in appello laddove afferma che “Scrivendo quanto disposto dall'art. 2 lett. b), le parti hanno, infatti, all'evidenza pattuito che o la
Regione oppure la Provincia sarebbero dovute intervenire a stabilire la tariffa definitiva, in quanto unici soggetti legittimati per legge a farlo, essendo la materia sottratta alla libera pag. 7/10 disponibilità dei contraenti. Soltanto nell'ipotesi in cui detti enti territoriali fossero rimasti inerti, allora la tariffa – sempre poiché provvisoria – sarebbe stata necessariamente quantificata da un arbitratore.” Parte_ Ebbene, anche in tale occasione nell'indicare un diverso prezzo per le attività coinvolte, non manifesta alcuna volontà di addivenire ad un accordo per la nomina di un arbitratore che ridetermini la tariffa.
Non può, pertanto, giungersi, sull'assunto della mancata rideterminazione della tariffa secondo una delle modalità previste, alla conclusione per cui la stessa in quanto provvisoria dovrebbe considerarsi come non determinata e certa, anche in considerazione del fatto che,
a seguito dell'inizio della esecuzione delle prestazioni da parte della società concessionaria, Parte_ ha proceduto a pagare i primi corrispettivi nella misura di € 175,00 per tonnellata. Parte_ A fronte della esecuzione delle prestazioni e del parziale pagamento da parte di della previsione di una iniziale tariffa che le parti si riservavano di modificare al verificarsi di specifiche condizioni, tuttavia mai verificatesi, la tariffa pari ad € 175,00 per tonnellata non può che ritenersi determinata dalle parti e quindi legittima.
Sul tema, la Determinazione della Regione Lazio del 10.07.2017, che prevede un prezzo pari a € 146,86 per tonnellata, non si inserisce nel quadro oggetto dell'accordo suddetto.
La stessa, infatti, emessa in data successiva alla gestione eseguita da si riferisce CP_1 all'attività di tritovagliatura eseguita da altra società, precisamente la Controparte_3
a cui era stato ceduto in affitto il ramo d'azienda interessato.
[...]
In ragione di ciò, la Regione Lazio giustifica il prezzo di € 146,86 in considerazione del fatto che “Essendo noto che il sito è stato affittato come ramo d'azienda alla soc.
[...]
e che pertanto gli investimenti al momento non saranno presi in CP_3 considerazione ma considerato solo i costi di godimento per beni di terzi”.
Appare evidente, pertanto, che la Determinazione in questione si riferisce ad altro soggetto e che la valutazione economica si base su dei presupposti e dei riferimenti diversi che non possono estendersi alla gestione eseguita da altra società, che in ragione di una differente posizione si trovava a sostenere dei costi differenti e più ingenti.
Ciò trova conferma nella copiosa documentazione che analizza le varie fasi della procedura di smaltimento de quo, tra queste in primis la relazione tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento penale Rg. 16006/2014 promosso a carico di a seguito di un CP_1
pag. 8/10 Parte esposto di in cui la tariffa di € 175,00 per tonnellata viene ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto determinata la tariffa originaria, in quanto non è ravvisabile alcun intervento successivo delle autorità competenti o secondo la procedura ex art. 1349 c.c., che sia qualificabile nei termini previsti dall'accordo operativo stipulato tra le parti.
Ed invero, la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti antecedentemente alla stipula dell'accordo può assumere un valore meramente interlocutorio, rimanendo la volontà delle stesse concretizzata nell'accordo suddetto, che proprio in virtù delle trattative svoltesi per lungo tempo non può che intendersi quale reale manifestazione della concreta volontà.
Per queste stesse ragioni, medesime conclusioni devono desumersi anche con riferimento alla presunta data di scadenza del rapporto obbligatorio che, sebbene eccepita da parte appellante e emergente da alcune lettere tra le parti, non risulta né esplicitamente né implicitamente riportata nell'accordo operativo, che anzi non fa riferimento alcuno alla corrispondenza anteriore.
Se le parti avessero voluto, avrebbero certamente riportato nel suddetto accordo quanto concordato nelle interlocuzioni antecedenti, non essendovi alcun motivo ostativo in tal senso: al contrario, palesandosi le conversazioni precedenti quali precisazioni delle proprie posizioni, in alcuni casi anche antitetiche a quelle affermate dalla controparte, l'accordo Parte operativo del 17.04.2014 deve ritenersi il primo e vero incontro di volontà tra e tale per cui lo stesso non può essere interpretato in maniera estensiva, e la durata del CP_1 contratto dove ritenersi determinata secondo la natura dell'attività svolta.
Considerato quanto sopra, dalla conferma della efficacia dell'accordo operativo e della determinatezza della tariffa ivi prevista, discende che ogni altra questione circa la restituzione degli importi corrisposti in virtù del Decreto Ingiuntivo e la reiterazione dell'istanza di ammissione CTU non è da accogliersi, restando assorbita dalle motivazioni poc'anzi enunciate.
In conclusione, pertanto, l'appello non risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, trova conferma la sentenza gravata.
pag. 9/10 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla citazione in appello proposta nei confronti Parte_1 della società ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1 disattese, così provvede:
-Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 97.110,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
CU, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 03.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10