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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
2) Dott.ssa Song Damiani Giudice
3) Dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4225 dell'anno 2019 R.G.A.C., vertente tra con sede in Olanda, Parte_1
Naaldwijkseweg 350, 2690 AD 's-Gravenzande, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Denise Parte_2
D'Anniballe ed Ivan Marchetto, come da procura alle liti allegata in atti;
attrice
e
, nato a [...] il [...], titolare della omonima azienda CP_1 agricola con sede in Rizziconi (RC) alla C.da Margi, P.iva , rappresentato e difeso dahli P.IVA_1
Avv.ti Antonio Tripodi e Annalisa Rotolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni come da verbale di causa redatto all'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società attrice (in breve, , con sede in Olanda, Parte_1 CP_2 nella qualità di agente e mandataria di altrettante quattro società olandesi (la società
[...]
, la società la Controparte_3 Controparte_4 società e la società con ricorso cautelare del Controparte_5 Controparte_6
9.10.2017 per sequestro, inibitoria ed ex art. 700 cod. proc. civ. agiva in giudizio nei confronti di pagina 1 di 13 , titolare dell'omonima ditta individuale, innanzi all'intestato Tribunale - Sezione CP_1
Imprese, a tutela dei diritti di proprietà industriale delle mandanti e relativi a diverse varietà vegetali, come meglio indiati nella copia dei certificati di brevetto e schede tecniche (depositate telematicamente il 7.8.2019).
Con tale istanza, premetteva di concedere, dietro pagamento di royalties, il diritto di sfruttamento ai coltivatori di numerose varietà di vegetali (segnatamente “ , , Per_1 Per_2 Per_3
, , , , , , Per_4 Per_5 Per_6 CP_7 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10
, , , , ,
[...] Per_11 Per_12 CP_8 Per_13 Persona_14 Persona_15
Per
, , , CP_9 CP_10 CP_11 Per_17 CP_12 CP_13
CP_
, , , , , , ,
[...] Controparte_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
CP_2
, , , , , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25 CP_26
, , , ,
[...] CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31 [...]
, , , CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 Controparte_36 CP_37
, , , ,
[...] Controparte_38 CP_39 CP_40 CP_41
, , , ,
[...] Controparte_42 CP_42 Controparte_43 CP_44
, ,
[...] CP_10 CP_45 CP_46 CP_47 [...]
) e che, a seguito di informazioni assunte (cfr. doc. 16 dichiarazione di CP_48 CP_49
, consulente della , le risultava che nella zona di Rizziconi (RC), nei terreni Testimone_1 CP_2 identificati in atti e presso la ditta del convenuto, queste piante venivano coltivate, prodotte e fatte moltiplicare liberamente, senza aver versato le royalties all'attrice, in un numero compreso tra le
80.000 e 150.000 unità.
Otteneva, quindi, decreto del 9.10.2017, pronunciato inaudita altera parte dal Tribunale adito con il quale - respinta la richiesta inibitoria dell'uso del brevetto ex art. 122 e ss. c.p.i. - veniva autorizzata la descrizione giudiziale delle varietà vegetali coltivate e commercializzate dall'impresa individuale del convenuto, anche mediante prelievo di campioni per la verifica comparativa del DNA, a mezzo di
Ufficiale Giudiziario, con autorizzazione degli interessati ad assistere alle operazioni di descrizione, anche a mezzo di rappresentanti o tecnici.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva, ai fini che qui rilevano, la CP_1 violazione del proprio diritto di difesa, e dunque la nullità e inutilizzabilità delle operazioni di campionamento, in quanto l'Ufficiale Giudiziario e il C.T.U. nominato non avevano consentito il contraddittorio nella ricerca e nella formazione delle prove e in quanto il resistente non aveva potuto farsi assistere da un proprio tecnico durante le operazioni di campionamento;
ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda di sequestro, in quanto tutela sussidiaria rispetto ad pagina 2 di 13 altre azioni previste dall'ordinamento oltre che la inammissibilità e infondatezza della domanda volta ad inibire la coltivazione e commercializzazione delle varietà vegetali, in quanto queste erano state acquistate regolarmente presso la società Euroflor S.R.L.S. (cfr. all. 3-7), intendo per il rigetto dell'invocata cautela.
La consulenza (cfr. doc. 3 della costituzione attorea) dava atto che, sui 19 campioni prelevati nell'azienda del resistente, 12 campioni (par al 41,92% del totale di piante rinvenute nel vivaio del potevano essere ritenuti ascrivibili alle specie brevettate dalla CP_1 Parte_1
i restanti 7 campioni, invece, corrispondenti al 58,08% del totale di piante
[...] rinvenute, non potevano ritenersi ascrivibili alle specie brevettate dalla R.A.I.
All'esito del giudizio, con ordinanza del 19.9.2019 veniva confermato il decreto pronunciato inaudita, con rigetto della richiesta di sequestro e dell'inibitoria, comunque avanzate con il ricorso introduttivo, con compensazione delle spese di lite;
in particolare, il giudice della cautela respingeva la domanda di inibizione alla coltivazione e alla commercializzazione delle varietà vegetali rinvenute nell'azienda del convenuto (il cui D.N.A. risultava compatibile con le specie vegetali brevettate), avendo il prodotto fatture, documenti di trasporto e passaporto vegetale della maggior parte CP_1 delle coltivazioni, certificandone la regolarità, risultando sfornito di documenti di acquisto per una percentuale minima delle specie rinvenute;
pregiudizio, quest'ultimo, ristorabile con il rimedio risarcitorio.
L'ordinanza cautelare, tempestivamente reclamata, veniva successivamente confermata anche dal
Collegio.
Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo il 2.8.2019, la nel CP_2 proporre giudizio di merito, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, CP_1 sezione specializzata imprese, chiedendo di “accertare e dichiarare che l'attività di produzione, moltiplicazione e coltivazione posta in essere dal convenuto relativamente alle varietà vegetali di cui ai brevetti allegati, costituisce violazione dei diritti di proprietà industriale della società attrice;
- disporre a carico del convenuto l'inibitoria ex art. 124 comma 1 C.P.I. alla moltiplicazione e al commercio delle varietà vegetali di cui alla premesse, fissando una penale ex art. 124 comma 2
C.P.I. per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successivamente contestata, nella misura pari ad € 500,00ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
-disporre a carico del convenuto l'ordine di ritiro definitivo dal commercio e la distruzione delle varietà tutt'oggi esistenti ex art. 124 comma 1 e 3 C.P.I.; - condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza degli illeciti di cui è causa, anche di carattere non patrimoniale, da liquidarsi in questo giudizio in base all'art. 125 comma 1-2-3 C.P.I., stimati in € 105.000,00 o pagina 3 di 13 nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione da quando dovuti al saldo effettivo;
- ordinare ex art. 126 C.P.I. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, su un quotidiano e su almeno 4 riviste internazionali di settore a scelta di parte attrice, in caratteri doppi del normale e comunque non inferiori a quaranta moduli, a spese dei convenuti ed a cura dell'attrice, con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture”.
A fondamento della violazione dei diritti di privativa industriale del titolare del brevetto, evidenziava la “condotta” confessoria del convenuto - considerato che durante le operazioni peritali veniva accertato che nelle serre del erano presenti dei cartellini identificativi delle varietà vegetali CP_1 tutelate dai brevetti della R.A.I., come accertato e dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario e dal C.T.U. (“Si precisa che in corrispondenza delle varietà erano presenti dei cartoncini identificativi posti dall'azienda e recanti il nome delle varietà, la quantità e una data come da allegate fotografie”, all. 2 fascicolo di parte attrice) - oltre che le “dichiarazioni” confessorie del convenuto che, con mail del
26.02.18 (cfr. doc. 17) avrebbe confessato come il 35% di tutte le varietà vegetali in suo possesso fossero tra quelle brevettate in favore dell'attrice.
Inoltre, sottolineava l'illegalità della coltivazione del contestando la documentazione allegata da CP_1 quest'ultimo in sede cautelare e volta a provare la regolarità dell'acquisto delle specie vegetali da altra società; in particolare: a) con riferimento alla fattura del 10.01.2017 (doc. 3) e fattura del 23.01.18
(doc. 4), i D.T.T. non sarebbero corredati da alcuna firma, né del trasportatore, né di colui che avrebbe ricevuto la merce, difetta il registro fatture di acquisto e il passaporto vegetale, trattandosi, quindi, di fatture riferibili a vegetali diversi da quelli rinvenuti nelle serre il 18.10.2017 (deduceva che, occorrendo al massimo quattro mesi ad un fiore di TE per fiorire, le talee di TE indicate nelle fatture avrebbero, al più, prodotto fiori venduti prima del 10.05.2017 e del 23.5.2017, quindi non potevano riferirsi ai vegetali descritti il 18.10.2017); b) analoghe considerazioni con riguardo alla fattura n. 36 del 22.02.2017 (doc. 5), mancando il DDT firmato, il registro fatture e il passaporto vegetale (in ragione del tempo dell'acquisto, i fiori sarebbero stati sicuramente venduti prima del
22.06.2017); c) con riferimento alle fatture n. 249/17 e 265 del 2017 (doc. 6 e 7), quanto alla prima maccherebbe il registro fatture di vendita e il D.T.T. non sarebbe sottoscritto né dal vettore né dal ricevente, mentre con riferimento alla seconda il DTT sarebbe estraneo alla fornitura poiché riportante una data precedente alla sua emissione (06.10.17) e privo di specifica (“talee di TE non radicate”). In relazione a tale ultima fattura, evidenziava la sua natura artefatta atteso che la stessa - relativa all'eventuale acquisto di semi di piante e talee rinvenute relative ai crisantemi presenti in azienda dal CT - non veniva fornita nemmeno dopo le operazioni peritali;
circostanza da cui se ne pagina 4 di 13 dovrebbe dedurre la sua falsità, sottolineando, peraltro, come il D.D.T. relativo alla fattura n. 249/17 prodotta in fase di costituzione cautelare era diverso rispetto al medesimo documento prodotto in data
14.02.2018 con la memoria di replica in sede cautelare.
La falsità e non pertinenza dei citati documenti contabili sarebbe, nondimeno, evincibile – secondo la tesi attorea - anche da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali;
invero, il C.T.U. e l'Ufficiale Giudiziario avrebbero accertato che, rispetto ai luoghi di accesso, nella serra n. 1 del convenuto vi erano circa 100.000 piante di TE in fase di proliferazioni già indotte a fiore dell'altezza di circa 50 cm, trapiantate da circa sette settimane;
pertanto, nessuna di queste troverebbe giustificazione nei vegetali consegnati con il DDT del 23.09.2017 ed elencate nella relativa, considerato anche che la coltivazione era iniziata circa sette settimane prima rispetto all'accesso del
18.10.2017.
Analoga considerazione, inoltre, veniva sollevata per la serra n. 7, dove i crisantemi risultavano coltivati da quattro settimane, quando la fattura e i DDT risalivano a tre settimane prima dell'accesso del 18.10.17.
Alla luce di tali allegazioni, quindi, la chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_2 danni, da quantificarsi in € 70.000,00 a titolo di danno emergente (relativo ai costi delle procedure di accertamento e a tutte le attività di indagine attivate per porre rimedio all'attività illecita), € 20.000,00 per lucro cessante, consistente nel mancato pagamento delle royalties relative ai brevetti violati, ed €
15.000,00 per danno all'immagine e discredito commerciale, avendo il convenuto indotto la comune opinione che sia assolutamente lecita e priva di rischio l'attività di moltiplicazione delle varietà vegetali protette dai brevetti di cui alle premesse.
Con comparsa del 20.11.2019 il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in ragione della pendenza di un procedimento penale avviato su impulso dell'attrice nei suoi confronti e per i medesimi fatti oggetto di giudizio;
contestava la richiesta di inibitoria in ragione della prova - ribadita in questa sede - in ordine agli acquisti delle talee (come da fatture prodotte) presso la società Euroflor s.r.l.s. di Monasterace (RC) e di avere corrisposto le royalties richieste, documentati da fatture, DDT e passaporto vegetale.
Con particolare riferimento alla fattura n. 249 del 23.09.2017, evidenziava che la stessa farebbe riferimento alle varietà rinvenute nell'azienda, risulterebbe abbinata ad un documento di trasporto emesso nella stessa data e che i vegetali sarebbero muniti del relativo passaporto vegetale, rimarcando come l'attrice non avrebbe mai contestato l'autorizzazione alla commercializzazione e produzione delle varietà vegetali da parte della Euroflor S.r.l.s., che rifornisce l'azienda del CP_1
pagina 5 di 13 Ancora, con riguardo al tempo trascorso dal trapianto in relazione all'altezza delle piante di TE rinvenute a dimora, richiamava la propria c.t.p. laddove si accerterebbe che il tempo per coltivare un TE dipenderebbe da diversi fattori, non ultimo o meno importante la tecnica del fiore reciso;
sul punto, evidenziava come la propria azienda si limitasse esclusivamente a coltivare fiori di TE, restando il medesimo ignaro della provenienza delle talee;
peraltro, sottolineava come all'interno dell'azienda non esistesse alcuna forma di radicazione e/o produzione in grado di violare le norme poste a tutela degli ibridatori.
Con riguardo all'esito della C.T.U., evidenziava che dall'esame del DNA sarebbe emerso che le varietà vegetali non avrebbero piena corrispondenza con quelle brevettate mentre, con riguardo alla condotta confessoria, affermava di non aver posizionato nella serra i cartoncini identificativi rinvenuti durante le operazioni peritali mentre con riferimento alla mail eccepiva di non aver mai sottoscritto alcuna comunicazione, non essendo in grado di utilizzare il pc.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Respinta con ordinanza del 9.9.2020 l'istanza di sospensione del processo, venivano concesse, su richiesta delle parti, le memorie ex art. 183, c. 6 cod. proc. civ., nelle quali articolavano richieste di prova orale e depositavano ulteriore documentazione;
in particolare, il convenuto produceva fatture aggiuntive di acquisto crisantemi emesse dalla società Coop. Sant'Angelo, oltre che l'estratto del registro IVA.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), cod. proc. civ., dedicata alla prova contraria, parte attrice contestava, in primo luogo, le suddette fatture, trattandosi di acquisti di meri “Fiori di CR (e non di vegetali), diverse da quelle emesse da Euroflor S.r.l.s. e già prodotte, mai citate prima e, quindi, inammissibili;
in ogni caso, rilevava la parzialità e non autenticità del registro fatture.
Rigettate tutte le richieste istruttorie con ordinanza del 20.11.2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
assegnato il fascicolo ad altro giudice istruttore, all'udienza del
6.5.2025 - rigettata la richiesta di ulteriore produzione documentale (verbale GdF, deposizioni testimoniali e sentenza del procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Palmi per i medesimi fatti) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
La domanda attorea è in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che parte attrice ha agito un giudizio nella qualità di mandataria di diverse società olandesi (la società Controparte_3
, la società la società e la società
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 6 di 13 destinataria anche del potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale, come CP_6 emerge dalle procure speciali depositate in atti (all. 7 a 10); la stessa, quindi, risulta avere la titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, consistente nel diritto di proprietà industriale su numerose specie di vegetali, meglio indicate in premessa, realizzate mediante ibridatori e in favore delle quali risulta rilasciato brevetto (all. 11).
Nello specifico, su tale ultimo aspetto, avendone potere, l'attrice ha richiesto la tutela, cautelare e di merito, in relazione alla violazione del diritto di privativa industriale che sarebbe stato commesso dal convenuto mediante detenzione - finalizzata alla successiva commercializzazione - di vegetali brevettati senza aver corrisposto alle titolari le royalites.
Ciò posto, va rilevato che nella fase cautelare il Tribunale, con provvedimento inaudita altera parte, ha ammesso la descrizione dei vegetali detenuti dal convenuto nominando, all'uopo, un CT, oltre che l'Ufficiale Giudiziario per consentirne l'esecuzione; all'esito di tale accertamento (compiuto mediante prelievo di campioni biologici e successivo esame del DNA, confrontato con le diverse specie vegetali dell'attrice coperte da brevetto), è emerso indubitabilmente che l'impresa di CP_1 era in possesso, all'interno dei propri impianti serricoli, di circa 21.370 piante con coefficiente
[...] di identità genetica del 100% rispetto a sette specie brevettate e generate dall'attrice ( Per_18
Per CP_3
, , , , , indicate ai nella relazione nn. 1, 2, 3, 4, CP_10 Parte_3 Per_3 CP_7
5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, cfr. pag 6), pari al 29,35% delle piante presenti nel vivaio.
Inoltre, sull'esame di ulteriori tre campioni, erano emerse anche alcune piante (pari al 12,57% dell'intero vivaio) con coefficiente di identità genetica tra il 91 e il 97%.
A fronte di tale accertamento - acquisito al fascicolo di merito e, quindi, certamente valutabile in questa fase - parte convenuta ha prodotto diverse fatture al fine di dimostrare l'acquisto di tali dei suddetti vegetali da altra società rivenditrice, la Euroflor s.r.l.s., nei confronti della quale aveva corrisposto le royalites, oltre che la Cooperativa Sant'Angelo, con sede in Reggio Calabria;
fatture che, tuttavia, l'attrice ha contestato non solo in ordine alla loro originalità (essendo prodotte in copia e, comunque, non esibite nell'immediatezza in sede cautelare) ma anche con riguardo alla corrispondenza delle medesime con quelle rinvenute in sede di accertamento effettuato il 18.10.2017.
Ebbene, in disparte la contestazione sulla originalità o meno delle fatture e dei DDT - essendo prodotti in giudizio mediante deposito telematico (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200) – si osserva, in primo luogo, che i documenti contabili allegati con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, cod. proc. civ. relativi alla Cooperativa Sant'Angelo non possono essere valutati ai fini del decidere poiché posti a fondamento di eccezioni in senso stretto inammissibilmente proposte nella suddetta memoria. pagina 7 di 13 Invero, parte convenuta non ha mai allegato, per tutto il corso del processo, di aver acquistato vegetali
(nella specie talee di crisantemi rientranti tra le piante brevettate) dalla cooperativa citata;
tale allegazione (supportata da documentazione contabile) ha ingresso nel processo per la prima volta con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2), cod. proc. civ., la quale (nella versione applicabile ratione temporis) attribuiva alle parti, a pena di decadenza, la facoltà di “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Ne deriva che l'indicazione di altra impresa agricola fornitrice dei vegetali poteva essere dedotta con la precisazione della domanda alla prima udienza o, al più tardi, con la memoria istruttoria prevista dal primo termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (che consentiva di “le sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”); infatti, trattasi di allegazione di altro e diverso fatto impeditivo del diritto vantato dall'attrice con la domanda introduttiva (e non con un'eccezione), mirando lo stesso a giustificare la riscontrata detenzione di vegetali appartenenti a quelli tutelati dal brevetto.
Conseguentemente, l'eccezione in esame non può essere esaminata poiché tardivamente dedotta oltre i termini preclusivi.
Con riferimento, invece, alla deduzione in ordine agli acquisti effettuati presso la Euroflor s.r.l.s., tempestivamente allegati già con la comparsa costitutiva, gli stessi non possono ritenersi giustificativi delle varietà di vegetali identici rinvenuti nel corso dell'indagine peritale.
Sul punto, osserva il Collegio che il convenuto, nel dettaglio, ha depositato le fatture (all. da 3 a 7 della comparsa costitutiva) n. 4 del 10.1.2017, n. 14 del 23.1.2017, n. 36 del 22.2.2017 e n. 239 del
23.9.2017.
A tal proposito, si evidenzia che, com'è noto, la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione - indirizzata all'altra parte - di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015).
Nell'ipotesi al vaglio, va anche sottolineato che, a fronte di tale produzione e della contestazione specifica dell'attore, il convenuto ha comprovato l'effettivo acquisto di diverse varietà di vegetali CP_1 indicate nelle fatture (invero, corrispondenti alle specie ritenute con identità genetica al 100% a quelle tutelate dall'attore) mediante il deposito del registro I.V.A., nel quale le suddette fatture risultano effettivamente registrate.
pagina 8 di 13 Tuttavia, di dirimente rilievo è la circostanza – accertata al momento del sopralluogo dal CT dott.
, nominato dal Tribunale in sede cautelare – secondo cui le varietà di crisantemi rinvenuti e Per_19 campionati (successivamente analizzati) risultavano trapiantate nei terreni del convenuto da circa due, quattro o, al più, sette settimane (cfr. verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dal . CP_1
Appare, quindi, evidente che i vegetali rinvenuti nelle serre del convenuto il 18.10.2017 (giorno del sopralluogo del CT), dell'età biologica di massimo sette settimane e appartenenti alle specie ibridate e brevettate non possono ritenersi le medesime acquistate e consegnate nel gennaio 2017, ovvero oltre nove mesi prima, come risulta dai DDT.
Parimenti, appare inattendibile la documentazione di consegna delle talee allegata alla fattura n.239 del 23.9.2017; invero, il convenuto ha prodotto due diversi DDT, recanti il medesimo passaporto vegetale (n. 378/2016), l'uno del 23.9.2017 e l'altro del 6.10.2017, quest'ultimo privo di descrizione delle varietà che sarebbero acquistate.
Risulta, pertanto, più che verosimile che le piante di TE rinvenute nelle serre del convenuto
(con riguardo a quelle geneticamente corrispondenti al 100% con quelle brevettate) siano state generate dal mediante la tecnica dell'impianto a talea, ovvero riproducendo nuovi esemplari di CP_1 vegetali (identici alla “pianta madre”) mediante impianto di corpi ramificati e prelevati dalle specie già acquistate;
riproduzione palesemente destinata alla successiva commercializzazione, considerato l'elevato numero di vegetali rinvenuti.
Trattasi, quindi, di violazione della proprietà industriale perpetrata mediante contraffazione;
chiara lesione del diritto, riconosciuto al titolare del brevetto, di vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato (cfr. art. 66 del c.p.i.); contraffazione che, come è noto, può realizzarsi anche con l'equivalenza della soluzione tecnica riprodotta rispetto a quella tutelata (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/11/2015, n.22351) e, quindi, come nella specie, mediante riproduzione di talee di TE estratte dalla pianta madre (quest'ultima regolarmente acquistata) per la generazione di ulteriori vegetali di identica specie.
In ragione dell'accertamento della violazione del brevetto perpetrata dal convenuto, ritiene il
Collegio, in accoglimento della domanda, di dover disporre, nei confronti del predetto, nella qualità di titolare dell'omonima impresa, l'inibitoria dalla produzione e commercializzazione di esemplari di vegetali con identità genetica pari al 100% con quelli protetti, come accertati dalla CT e, in Per CP_3 particolare, delle specie di TE brevettate EM , , , , CP_12 CP_10 Parte_3
. Per_3 CP_7
pagina 9 di 13 A tale statuizione non osta – come osservato in sede cautelare – la bassa percentuale di beni contraffatti rinvenuti, essendo questo un chiaro indice, in ogni caso, di pericolo di una commercializzazione futura.
Va, invece, respinta la richiesta di previsione di una astreinte (art. 124, comma 2, c.p.i.) per ogni successiva violazione, tenuto conto, da un lato, del lasso temporale intercorso tra la violazione e il presente provvedimento e, dall'altro, l'assenza di prove circa la commercializzazione dei beni contraffatti;
ragione che giustifica anche il rigetto della domanda di pubblicazione del presente provvedimento ex art. 126 c.p.i.
Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria.
Nel dettaglio, parte attrice ha chiesto il riconoscimento del diritto di credito risarcitorio assumendo la verificazione – da imputarsi alla condotta del convenuto – di un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale così determinato:
-Danno emergente: “relativo ai costi delle procedure di accertamento e a tutte le attività di indagine che la stessa è costretta ad attivare per porre rimedio alla diffusa attività illecita posta in essere nelle zone de quibus, danni che possono di certo essere fin d'ora quantificati in una somma non minore di €
70.000,00”
-Lucro cessante: “relativo al mancato pagamento delle royalties relative ai brevetti violati atteso altresì che l'attività posta in essere dal convenuto presenta dimensioni ben più vaste di quelle potute accertare con la predetta azione cautelare, che può fin d'ora essere quantificato nella somma non inferiore di € 20.000,00”.
-Danno all'immagine: “i danni maggiori per la sono connessi Parte_1 al danno all'immagine, al discredito commerciale, che ha indotto nella zona di riferimento la comune opinione che sia assolutamente lecita e priva di rischio l'attività di moltiplicazione delle varietà vegetali protette dai brevetti di cui alle premesse. Tale situazione, ha permesso una capillare diffusione del fenomeno tanto da costringere parte attrice ad intraprendere costose e impegnative azioni di accertamento al fine di tutelare il proprio patrimonio e i propri interessi. Danno che può fin d'ora essere quantificato nella somma non inferiore di € 15.000,00” (cfr. pag. 15 atto di citazione).
Ebbene, con riguardo al danno emergente (di natura patrimoniale), a prescindere dalla non provata dimostrazione del pregiudizio quantificato, deve rilevarsi che lo stesso, per come descritto dalla società attrice, non può che corrispondere alle spese di lite, stante il chiaro riferimento alle procedure di accertamento e di indagine necessitate;
peraltro, non vi è alcuna dimostrazione di diffusione illecita dei beni contraffatti.
Tali costi, quindi, verranno considerati nelle determinazioni concernenti le spese di lite. pagina 10 di 13 Con riferimento al lucro cessante, l'attrice ha fatto riferimento al costo delle royalties.
Si osserva, sul punto, che l'art. 125 del c.p.i. prevede che “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. (comma 1) La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. (comma 2) In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.” (comma 3).
Ebbene, nella specie, considerato che l'attrice non ha richiesto la ripetizione degli utili realizzati dal convenuto (del tutto indimostrati), difetta la prova di un pregiudizio economico valutabile secondo le disposizioni del codice civile richiamate dalla norma menzionata.
Invero, tenuto conto della finalità dello strumento risarcitorio – destinato a reintegrare la sfera giuridica del danneggiato dalle conseguenze dannose derivanti dall'illecito – l'attrice avrebbe dovuto dimostrare o, quantomeno, allegare specificamente le conseguenze economiche causalmente ricollegabili all'accertata attività di contraffazione.
Sul punto, occorre in primo luogo osservare che, in tema di contraffazione di brevetto, la determinazione del danno emergente mediante i parametri della redditività e delle royalties che il titolare del diritto di privativa contraffatto avrebbe ragionevolmente percepito esclude la possibilità di richiedere il risarcimento per lucro cessante e la retroversione degli utili, al fine di evitare effetti duplicativi del risarcimento e il fenomeno della overcompensation (Cassazione civile sez. I,
09/11/2023, n.31170).
Ancora, è stato acutamente osservato che la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione, dal momento che anche in un contesto in cui il titolare del diritto registri in generale un andamento positivo delle sue vendite l'effetto pregiudizievole della condotta contraffattoria ben può esplicarsi nel senso che essa sia risultata idonea a limitare e deprimere l'incremento che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire dalla sua attività incentrata nel pacifico e normale sfruttamento pagina 11 di 13 della sua privativa ove la condotta perturbativa del mercato non fosse stata posta in essere dal contraffattore (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 05/07/2022, n.5877).
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato né allegato una contrazione del proprio fatturato dovuta all'attività illecita dell'impresa convenuta;
peraltro, al di là della detenzione e della destinazione evidente dei beni contraffatti al commercio, non ha nemmeno comprovato il costo di ciascuna royalties, né tale dato risulta evincibile dalle fatture prodotte dal convenuto, emesse da diversa società.
Difetta, quindi, la prova di un pregiudizio economico sub specie di mancato incremento patrimoniale.
Da ultimo, con riguardo al danno all'immagine, deve rilevarsi preliminarmente che tale voce di danno non patrimoniale risulta ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza anche nei confronti di enti immateriali;
quanto alla dimostrazione del medesimo, si afferma che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del
10/07/2023).
Orbene, nel caso in esame l'attrice si è limitata ad allegare il discredito commerciale nella zona di riferimento, omettendo non solo di delimitare la zona medesima, ma anche di allegare indici o indizi da cui poter inferire, anche mediante ragionamento per presunzioni, il pregiudizio subito;
a ben vedere, inoltre, non appare nemmeno configurabile un danno-evento, dal momento che non rientra nemmeno tra le doglianze la diffusione – nello specifico settore – della condotta contraffattrice dell'impresa convenuta.
Per tali ragioni, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto della soccombenza dell'attore su gran parte delle domande proposte, del tutto sfornite di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la violazione del diritto di privativa industriale commessa dal convenuto inibendo al medesimo la produzione CP_1
e commercializzazione di esemplari di vegetali (crisantemi) con identità genetica pari al 100% con Per CP_3 quelli protetti , , , , ); Per_18 CP_10 Parte_3 Per_3 CP_7
pagina 12 di 13 2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Adele Ferraro
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
2) Dott.ssa Song Damiani Giudice
3) Dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4225 dell'anno 2019 R.G.A.C., vertente tra con sede in Olanda, Parte_1
Naaldwijkseweg 350, 2690 AD 's-Gravenzande, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Denise Parte_2
D'Anniballe ed Ivan Marchetto, come da procura alle liti allegata in atti;
attrice
e
, nato a [...] il [...], titolare della omonima azienda CP_1 agricola con sede in Rizziconi (RC) alla C.da Margi, P.iva , rappresentato e difeso dahli P.IVA_1
Avv.ti Antonio Tripodi e Annalisa Rotolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni come da verbale di causa redatto all'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società attrice (in breve, , con sede in Olanda, Parte_1 CP_2 nella qualità di agente e mandataria di altrettante quattro società olandesi (la società
[...]
, la società la Controparte_3 Controparte_4 società e la società con ricorso cautelare del Controparte_5 Controparte_6
9.10.2017 per sequestro, inibitoria ed ex art. 700 cod. proc. civ. agiva in giudizio nei confronti di pagina 1 di 13 , titolare dell'omonima ditta individuale, innanzi all'intestato Tribunale - Sezione CP_1
Imprese, a tutela dei diritti di proprietà industriale delle mandanti e relativi a diverse varietà vegetali, come meglio indiati nella copia dei certificati di brevetto e schede tecniche (depositate telematicamente il 7.8.2019).
Con tale istanza, premetteva di concedere, dietro pagamento di royalties, il diritto di sfruttamento ai coltivatori di numerose varietà di vegetali (segnatamente “ , , Per_1 Per_2 Per_3
, , , , , , Per_4 Per_5 Per_6 CP_7 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10
, , , , ,
[...] Per_11 Per_12 CP_8 Per_13 Persona_14 Persona_15
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, , , CP_9 CP_10 CP_11 Per_17 CP_12 CP_13
CP_
, , , , , , ,
[...] Controparte_14 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
CP_2
, , , , , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25 CP_26
, , , ,
[...] CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31 [...]
, , , CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 Controparte_36 CP_37
, , , ,
[...] Controparte_38 CP_39 CP_40 CP_41
, , , ,
[...] Controparte_42 CP_42 Controparte_43 CP_44
, ,
[...] CP_10 CP_45 CP_46 CP_47 [...]
) e che, a seguito di informazioni assunte (cfr. doc. 16 dichiarazione di CP_48 CP_49
, consulente della , le risultava che nella zona di Rizziconi (RC), nei terreni Testimone_1 CP_2 identificati in atti e presso la ditta del convenuto, queste piante venivano coltivate, prodotte e fatte moltiplicare liberamente, senza aver versato le royalties all'attrice, in un numero compreso tra le
80.000 e 150.000 unità.
Otteneva, quindi, decreto del 9.10.2017, pronunciato inaudita altera parte dal Tribunale adito con il quale - respinta la richiesta inibitoria dell'uso del brevetto ex art. 122 e ss. c.p.i. - veniva autorizzata la descrizione giudiziale delle varietà vegetali coltivate e commercializzate dall'impresa individuale del convenuto, anche mediante prelievo di campioni per la verifica comparativa del DNA, a mezzo di
Ufficiale Giudiziario, con autorizzazione degli interessati ad assistere alle operazioni di descrizione, anche a mezzo di rappresentanti o tecnici.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva, ai fini che qui rilevano, la CP_1 violazione del proprio diritto di difesa, e dunque la nullità e inutilizzabilità delle operazioni di campionamento, in quanto l'Ufficiale Giudiziario e il C.T.U. nominato non avevano consentito il contraddittorio nella ricerca e nella formazione delle prove e in quanto il resistente non aveva potuto farsi assistere da un proprio tecnico durante le operazioni di campionamento;
ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda di sequestro, in quanto tutela sussidiaria rispetto ad pagina 2 di 13 altre azioni previste dall'ordinamento oltre che la inammissibilità e infondatezza della domanda volta ad inibire la coltivazione e commercializzazione delle varietà vegetali, in quanto queste erano state acquistate regolarmente presso la società Euroflor S.R.L.S. (cfr. all. 3-7), intendo per il rigetto dell'invocata cautela.
La consulenza (cfr. doc. 3 della costituzione attorea) dava atto che, sui 19 campioni prelevati nell'azienda del resistente, 12 campioni (par al 41,92% del totale di piante rinvenute nel vivaio del potevano essere ritenuti ascrivibili alle specie brevettate dalla CP_1 Parte_1
i restanti 7 campioni, invece, corrispondenti al 58,08% del totale di piante
[...] rinvenute, non potevano ritenersi ascrivibili alle specie brevettate dalla R.A.I.
All'esito del giudizio, con ordinanza del 19.9.2019 veniva confermato il decreto pronunciato inaudita, con rigetto della richiesta di sequestro e dell'inibitoria, comunque avanzate con il ricorso introduttivo, con compensazione delle spese di lite;
in particolare, il giudice della cautela respingeva la domanda di inibizione alla coltivazione e alla commercializzazione delle varietà vegetali rinvenute nell'azienda del convenuto (il cui D.N.A. risultava compatibile con le specie vegetali brevettate), avendo il prodotto fatture, documenti di trasporto e passaporto vegetale della maggior parte CP_1 delle coltivazioni, certificandone la regolarità, risultando sfornito di documenti di acquisto per una percentuale minima delle specie rinvenute;
pregiudizio, quest'ultimo, ristorabile con il rimedio risarcitorio.
L'ordinanza cautelare, tempestivamente reclamata, veniva successivamente confermata anche dal
Collegio.
Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo il 2.8.2019, la nel CP_2 proporre giudizio di merito, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, CP_1 sezione specializzata imprese, chiedendo di “accertare e dichiarare che l'attività di produzione, moltiplicazione e coltivazione posta in essere dal convenuto relativamente alle varietà vegetali di cui ai brevetti allegati, costituisce violazione dei diritti di proprietà industriale della società attrice;
- disporre a carico del convenuto l'inibitoria ex art. 124 comma 1 C.P.I. alla moltiplicazione e al commercio delle varietà vegetali di cui alla premesse, fissando una penale ex art. 124 comma 2
C.P.I. per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successivamente contestata, nella misura pari ad € 500,00ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
-disporre a carico del convenuto l'ordine di ritiro definitivo dal commercio e la distruzione delle varietà tutt'oggi esistenti ex art. 124 comma 1 e 3 C.P.I.; - condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza degli illeciti di cui è causa, anche di carattere non patrimoniale, da liquidarsi in questo giudizio in base all'art. 125 comma 1-2-3 C.P.I., stimati in € 105.000,00 o pagina 3 di 13 nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione da quando dovuti al saldo effettivo;
- ordinare ex art. 126 C.P.I. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, su un quotidiano e su almeno 4 riviste internazionali di settore a scelta di parte attrice, in caratteri doppi del normale e comunque non inferiori a quaranta moduli, a spese dei convenuti ed a cura dell'attrice, con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture”.
A fondamento della violazione dei diritti di privativa industriale del titolare del brevetto, evidenziava la “condotta” confessoria del convenuto - considerato che durante le operazioni peritali veniva accertato che nelle serre del erano presenti dei cartellini identificativi delle varietà vegetali CP_1 tutelate dai brevetti della R.A.I., come accertato e dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario e dal C.T.U. (“Si precisa che in corrispondenza delle varietà erano presenti dei cartoncini identificativi posti dall'azienda e recanti il nome delle varietà, la quantità e una data come da allegate fotografie”, all. 2 fascicolo di parte attrice) - oltre che le “dichiarazioni” confessorie del convenuto che, con mail del
26.02.18 (cfr. doc. 17) avrebbe confessato come il 35% di tutte le varietà vegetali in suo possesso fossero tra quelle brevettate in favore dell'attrice.
Inoltre, sottolineava l'illegalità della coltivazione del contestando la documentazione allegata da CP_1 quest'ultimo in sede cautelare e volta a provare la regolarità dell'acquisto delle specie vegetali da altra società; in particolare: a) con riferimento alla fattura del 10.01.2017 (doc. 3) e fattura del 23.01.18
(doc. 4), i D.T.T. non sarebbero corredati da alcuna firma, né del trasportatore, né di colui che avrebbe ricevuto la merce, difetta il registro fatture di acquisto e il passaporto vegetale, trattandosi, quindi, di fatture riferibili a vegetali diversi da quelli rinvenuti nelle serre il 18.10.2017 (deduceva che, occorrendo al massimo quattro mesi ad un fiore di TE per fiorire, le talee di TE indicate nelle fatture avrebbero, al più, prodotto fiori venduti prima del 10.05.2017 e del 23.5.2017, quindi non potevano riferirsi ai vegetali descritti il 18.10.2017); b) analoghe considerazioni con riguardo alla fattura n. 36 del 22.02.2017 (doc. 5), mancando il DDT firmato, il registro fatture e il passaporto vegetale (in ragione del tempo dell'acquisto, i fiori sarebbero stati sicuramente venduti prima del
22.06.2017); c) con riferimento alle fatture n. 249/17 e 265 del 2017 (doc. 6 e 7), quanto alla prima maccherebbe il registro fatture di vendita e il D.T.T. non sarebbe sottoscritto né dal vettore né dal ricevente, mentre con riferimento alla seconda il DTT sarebbe estraneo alla fornitura poiché riportante una data precedente alla sua emissione (06.10.17) e privo di specifica (“talee di TE non radicate”). In relazione a tale ultima fattura, evidenziava la sua natura artefatta atteso che la stessa - relativa all'eventuale acquisto di semi di piante e talee rinvenute relative ai crisantemi presenti in azienda dal CT - non veniva fornita nemmeno dopo le operazioni peritali;
circostanza da cui se ne pagina 4 di 13 dovrebbe dedurre la sua falsità, sottolineando, peraltro, come il D.D.T. relativo alla fattura n. 249/17 prodotta in fase di costituzione cautelare era diverso rispetto al medesimo documento prodotto in data
14.02.2018 con la memoria di replica in sede cautelare.
La falsità e non pertinenza dei citati documenti contabili sarebbe, nondimeno, evincibile – secondo la tesi attorea - anche da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali;
invero, il C.T.U. e l'Ufficiale Giudiziario avrebbero accertato che, rispetto ai luoghi di accesso, nella serra n. 1 del convenuto vi erano circa 100.000 piante di TE in fase di proliferazioni già indotte a fiore dell'altezza di circa 50 cm, trapiantate da circa sette settimane;
pertanto, nessuna di queste troverebbe giustificazione nei vegetali consegnati con il DDT del 23.09.2017 ed elencate nella relativa, considerato anche che la coltivazione era iniziata circa sette settimane prima rispetto all'accesso del
18.10.2017.
Analoga considerazione, inoltre, veniva sollevata per la serra n. 7, dove i crisantemi risultavano coltivati da quattro settimane, quando la fattura e i DDT risalivano a tre settimane prima dell'accesso del 18.10.17.
Alla luce di tali allegazioni, quindi, la chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_2 danni, da quantificarsi in € 70.000,00 a titolo di danno emergente (relativo ai costi delle procedure di accertamento e a tutte le attività di indagine attivate per porre rimedio all'attività illecita), € 20.000,00 per lucro cessante, consistente nel mancato pagamento delle royalties relative ai brevetti violati, ed €
15.000,00 per danno all'immagine e discredito commerciale, avendo il convenuto indotto la comune opinione che sia assolutamente lecita e priva di rischio l'attività di moltiplicazione delle varietà vegetali protette dai brevetti di cui alle premesse.
Con comparsa del 20.11.2019 il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in ragione della pendenza di un procedimento penale avviato su impulso dell'attrice nei suoi confronti e per i medesimi fatti oggetto di giudizio;
contestava la richiesta di inibitoria in ragione della prova - ribadita in questa sede - in ordine agli acquisti delle talee (come da fatture prodotte) presso la società Euroflor s.r.l.s. di Monasterace (RC) e di avere corrisposto le royalties richieste, documentati da fatture, DDT e passaporto vegetale.
Con particolare riferimento alla fattura n. 249 del 23.09.2017, evidenziava che la stessa farebbe riferimento alle varietà rinvenute nell'azienda, risulterebbe abbinata ad un documento di trasporto emesso nella stessa data e che i vegetali sarebbero muniti del relativo passaporto vegetale, rimarcando come l'attrice non avrebbe mai contestato l'autorizzazione alla commercializzazione e produzione delle varietà vegetali da parte della Euroflor S.r.l.s., che rifornisce l'azienda del CP_1
pagina 5 di 13 Ancora, con riguardo al tempo trascorso dal trapianto in relazione all'altezza delle piante di TE rinvenute a dimora, richiamava la propria c.t.p. laddove si accerterebbe che il tempo per coltivare un TE dipenderebbe da diversi fattori, non ultimo o meno importante la tecnica del fiore reciso;
sul punto, evidenziava come la propria azienda si limitasse esclusivamente a coltivare fiori di TE, restando il medesimo ignaro della provenienza delle talee;
peraltro, sottolineava come all'interno dell'azienda non esistesse alcuna forma di radicazione e/o produzione in grado di violare le norme poste a tutela degli ibridatori.
Con riguardo all'esito della C.T.U., evidenziava che dall'esame del DNA sarebbe emerso che le varietà vegetali non avrebbero piena corrispondenza con quelle brevettate mentre, con riguardo alla condotta confessoria, affermava di non aver posizionato nella serra i cartoncini identificativi rinvenuti durante le operazioni peritali mentre con riferimento alla mail eccepiva di non aver mai sottoscritto alcuna comunicazione, non essendo in grado di utilizzare il pc.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Respinta con ordinanza del 9.9.2020 l'istanza di sospensione del processo, venivano concesse, su richiesta delle parti, le memorie ex art. 183, c. 6 cod. proc. civ., nelle quali articolavano richieste di prova orale e depositavano ulteriore documentazione;
in particolare, il convenuto produceva fatture aggiuntive di acquisto crisantemi emesse dalla società Coop. Sant'Angelo, oltre che l'estratto del registro IVA.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), cod. proc. civ., dedicata alla prova contraria, parte attrice contestava, in primo luogo, le suddette fatture, trattandosi di acquisti di meri “Fiori di CR (e non di vegetali), diverse da quelle emesse da Euroflor S.r.l.s. e già prodotte, mai citate prima e, quindi, inammissibili;
in ogni caso, rilevava la parzialità e non autenticità del registro fatture.
Rigettate tutte le richieste istruttorie con ordinanza del 20.11.2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
assegnato il fascicolo ad altro giudice istruttore, all'udienza del
6.5.2025 - rigettata la richiesta di ulteriore produzione documentale (verbale GdF, deposizioni testimoniali e sentenza del procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Palmi per i medesimi fatti) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
La domanda attorea è in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che parte attrice ha agito un giudizio nella qualità di mandataria di diverse società olandesi (la società Controparte_3
, la società la società e la società
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 6 di 13 destinataria anche del potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale, come CP_6 emerge dalle procure speciali depositate in atti (all. 7 a 10); la stessa, quindi, risulta avere la titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, consistente nel diritto di proprietà industriale su numerose specie di vegetali, meglio indicate in premessa, realizzate mediante ibridatori e in favore delle quali risulta rilasciato brevetto (all. 11).
Nello specifico, su tale ultimo aspetto, avendone potere, l'attrice ha richiesto la tutela, cautelare e di merito, in relazione alla violazione del diritto di privativa industriale che sarebbe stato commesso dal convenuto mediante detenzione - finalizzata alla successiva commercializzazione - di vegetali brevettati senza aver corrisposto alle titolari le royalites.
Ciò posto, va rilevato che nella fase cautelare il Tribunale, con provvedimento inaudita altera parte, ha ammesso la descrizione dei vegetali detenuti dal convenuto nominando, all'uopo, un CT, oltre che l'Ufficiale Giudiziario per consentirne l'esecuzione; all'esito di tale accertamento (compiuto mediante prelievo di campioni biologici e successivo esame del DNA, confrontato con le diverse specie vegetali dell'attrice coperte da brevetto), è emerso indubitabilmente che l'impresa di CP_1 era in possesso, all'interno dei propri impianti serricoli, di circa 21.370 piante con coefficiente
[...] di identità genetica del 100% rispetto a sette specie brevettate e generate dall'attrice ( Per_18
Per CP_3
, , , , , indicate ai nella relazione nn. 1, 2, 3, 4, CP_10 Parte_3 Per_3 CP_7
5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, cfr. pag 6), pari al 29,35% delle piante presenti nel vivaio.
Inoltre, sull'esame di ulteriori tre campioni, erano emerse anche alcune piante (pari al 12,57% dell'intero vivaio) con coefficiente di identità genetica tra il 91 e il 97%.
A fronte di tale accertamento - acquisito al fascicolo di merito e, quindi, certamente valutabile in questa fase - parte convenuta ha prodotto diverse fatture al fine di dimostrare l'acquisto di tali dei suddetti vegetali da altra società rivenditrice, la Euroflor s.r.l.s., nei confronti della quale aveva corrisposto le royalites, oltre che la Cooperativa Sant'Angelo, con sede in Reggio Calabria;
fatture che, tuttavia, l'attrice ha contestato non solo in ordine alla loro originalità (essendo prodotte in copia e, comunque, non esibite nell'immediatezza in sede cautelare) ma anche con riguardo alla corrispondenza delle medesime con quelle rinvenute in sede di accertamento effettuato il 18.10.2017.
Ebbene, in disparte la contestazione sulla originalità o meno delle fatture e dei DDT - essendo prodotti in giudizio mediante deposito telematico (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200) – si osserva, in primo luogo, che i documenti contabili allegati con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, cod. proc. civ. relativi alla Cooperativa Sant'Angelo non possono essere valutati ai fini del decidere poiché posti a fondamento di eccezioni in senso stretto inammissibilmente proposte nella suddetta memoria. pagina 7 di 13 Invero, parte convenuta non ha mai allegato, per tutto il corso del processo, di aver acquistato vegetali
(nella specie talee di crisantemi rientranti tra le piante brevettate) dalla cooperativa citata;
tale allegazione (supportata da documentazione contabile) ha ingresso nel processo per la prima volta con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2), cod. proc. civ., la quale (nella versione applicabile ratione temporis) attribuiva alle parti, a pena di decadenza, la facoltà di “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Ne deriva che l'indicazione di altra impresa agricola fornitrice dei vegetali poteva essere dedotta con la precisazione della domanda alla prima udienza o, al più tardi, con la memoria istruttoria prevista dal primo termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (che consentiva di “le sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”); infatti, trattasi di allegazione di altro e diverso fatto impeditivo del diritto vantato dall'attrice con la domanda introduttiva (e non con un'eccezione), mirando lo stesso a giustificare la riscontrata detenzione di vegetali appartenenti a quelli tutelati dal brevetto.
Conseguentemente, l'eccezione in esame non può essere esaminata poiché tardivamente dedotta oltre i termini preclusivi.
Con riferimento, invece, alla deduzione in ordine agli acquisti effettuati presso la Euroflor s.r.l.s., tempestivamente allegati già con la comparsa costitutiva, gli stessi non possono ritenersi giustificativi delle varietà di vegetali identici rinvenuti nel corso dell'indagine peritale.
Sul punto, osserva il Collegio che il convenuto, nel dettaglio, ha depositato le fatture (all. da 3 a 7 della comparsa costitutiva) n. 4 del 10.1.2017, n. 14 del 23.1.2017, n. 36 del 22.2.2017 e n. 239 del
23.9.2017.
A tal proposito, si evidenzia che, com'è noto, la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione - indirizzata all'altra parte - di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015).
Nell'ipotesi al vaglio, va anche sottolineato che, a fronte di tale produzione e della contestazione specifica dell'attore, il convenuto ha comprovato l'effettivo acquisto di diverse varietà di vegetali CP_1 indicate nelle fatture (invero, corrispondenti alle specie ritenute con identità genetica al 100% a quelle tutelate dall'attore) mediante il deposito del registro I.V.A., nel quale le suddette fatture risultano effettivamente registrate.
pagina 8 di 13 Tuttavia, di dirimente rilievo è la circostanza – accertata al momento del sopralluogo dal CT dott.
, nominato dal Tribunale in sede cautelare – secondo cui le varietà di crisantemi rinvenuti e Per_19 campionati (successivamente analizzati) risultavano trapiantate nei terreni del convenuto da circa due, quattro o, al più, sette settimane (cfr. verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dal . CP_1
Appare, quindi, evidente che i vegetali rinvenuti nelle serre del convenuto il 18.10.2017 (giorno del sopralluogo del CT), dell'età biologica di massimo sette settimane e appartenenti alle specie ibridate e brevettate non possono ritenersi le medesime acquistate e consegnate nel gennaio 2017, ovvero oltre nove mesi prima, come risulta dai DDT.
Parimenti, appare inattendibile la documentazione di consegna delle talee allegata alla fattura n.239 del 23.9.2017; invero, il convenuto ha prodotto due diversi DDT, recanti il medesimo passaporto vegetale (n. 378/2016), l'uno del 23.9.2017 e l'altro del 6.10.2017, quest'ultimo privo di descrizione delle varietà che sarebbero acquistate.
Risulta, pertanto, più che verosimile che le piante di TE rinvenute nelle serre del convenuto
(con riguardo a quelle geneticamente corrispondenti al 100% con quelle brevettate) siano state generate dal mediante la tecnica dell'impianto a talea, ovvero riproducendo nuovi esemplari di CP_1 vegetali (identici alla “pianta madre”) mediante impianto di corpi ramificati e prelevati dalle specie già acquistate;
riproduzione palesemente destinata alla successiva commercializzazione, considerato l'elevato numero di vegetali rinvenuti.
Trattasi, quindi, di violazione della proprietà industriale perpetrata mediante contraffazione;
chiara lesione del diritto, riconosciuto al titolare del brevetto, di vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato (cfr. art. 66 del c.p.i.); contraffazione che, come è noto, può realizzarsi anche con l'equivalenza della soluzione tecnica riprodotta rispetto a quella tutelata (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/11/2015, n.22351) e, quindi, come nella specie, mediante riproduzione di talee di TE estratte dalla pianta madre (quest'ultima regolarmente acquistata) per la generazione di ulteriori vegetali di identica specie.
In ragione dell'accertamento della violazione del brevetto perpetrata dal convenuto, ritiene il
Collegio, in accoglimento della domanda, di dover disporre, nei confronti del predetto, nella qualità di titolare dell'omonima impresa, l'inibitoria dalla produzione e commercializzazione di esemplari di vegetali con identità genetica pari al 100% con quelli protetti, come accertati dalla CT e, in Per CP_3 particolare, delle specie di TE brevettate EM , , , , CP_12 CP_10 Parte_3
. Per_3 CP_7
pagina 9 di 13 A tale statuizione non osta – come osservato in sede cautelare – la bassa percentuale di beni contraffatti rinvenuti, essendo questo un chiaro indice, in ogni caso, di pericolo di una commercializzazione futura.
Va, invece, respinta la richiesta di previsione di una astreinte (art. 124, comma 2, c.p.i.) per ogni successiva violazione, tenuto conto, da un lato, del lasso temporale intercorso tra la violazione e il presente provvedimento e, dall'altro, l'assenza di prove circa la commercializzazione dei beni contraffatti;
ragione che giustifica anche il rigetto della domanda di pubblicazione del presente provvedimento ex art. 126 c.p.i.
Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria.
Nel dettaglio, parte attrice ha chiesto il riconoscimento del diritto di credito risarcitorio assumendo la verificazione – da imputarsi alla condotta del convenuto – di un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale così determinato:
-Danno emergente: “relativo ai costi delle procedure di accertamento e a tutte le attività di indagine che la stessa è costretta ad attivare per porre rimedio alla diffusa attività illecita posta in essere nelle zone de quibus, danni che possono di certo essere fin d'ora quantificati in una somma non minore di €
70.000,00”
-Lucro cessante: “relativo al mancato pagamento delle royalties relative ai brevetti violati atteso altresì che l'attività posta in essere dal convenuto presenta dimensioni ben più vaste di quelle potute accertare con la predetta azione cautelare, che può fin d'ora essere quantificato nella somma non inferiore di € 20.000,00”.
-Danno all'immagine: “i danni maggiori per la sono connessi Parte_1 al danno all'immagine, al discredito commerciale, che ha indotto nella zona di riferimento la comune opinione che sia assolutamente lecita e priva di rischio l'attività di moltiplicazione delle varietà vegetali protette dai brevetti di cui alle premesse. Tale situazione, ha permesso una capillare diffusione del fenomeno tanto da costringere parte attrice ad intraprendere costose e impegnative azioni di accertamento al fine di tutelare il proprio patrimonio e i propri interessi. Danno che può fin d'ora essere quantificato nella somma non inferiore di € 15.000,00” (cfr. pag. 15 atto di citazione).
Ebbene, con riguardo al danno emergente (di natura patrimoniale), a prescindere dalla non provata dimostrazione del pregiudizio quantificato, deve rilevarsi che lo stesso, per come descritto dalla società attrice, non può che corrispondere alle spese di lite, stante il chiaro riferimento alle procedure di accertamento e di indagine necessitate;
peraltro, non vi è alcuna dimostrazione di diffusione illecita dei beni contraffatti.
Tali costi, quindi, verranno considerati nelle determinazioni concernenti le spese di lite. pagina 10 di 13 Con riferimento al lucro cessante, l'attrice ha fatto riferimento al costo delle royalties.
Si osserva, sul punto, che l'art. 125 del c.p.i. prevede che “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. (comma 1) La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. (comma 2) In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.” (comma 3).
Ebbene, nella specie, considerato che l'attrice non ha richiesto la ripetizione degli utili realizzati dal convenuto (del tutto indimostrati), difetta la prova di un pregiudizio economico valutabile secondo le disposizioni del codice civile richiamate dalla norma menzionata.
Invero, tenuto conto della finalità dello strumento risarcitorio – destinato a reintegrare la sfera giuridica del danneggiato dalle conseguenze dannose derivanti dall'illecito – l'attrice avrebbe dovuto dimostrare o, quantomeno, allegare specificamente le conseguenze economiche causalmente ricollegabili all'accertata attività di contraffazione.
Sul punto, occorre in primo luogo osservare che, in tema di contraffazione di brevetto, la determinazione del danno emergente mediante i parametri della redditività e delle royalties che il titolare del diritto di privativa contraffatto avrebbe ragionevolmente percepito esclude la possibilità di richiedere il risarcimento per lucro cessante e la retroversione degli utili, al fine di evitare effetti duplicativi del risarcimento e il fenomeno della overcompensation (Cassazione civile sez. I,
09/11/2023, n.31170).
Ancora, è stato acutamente osservato che la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione, dal momento che anche in un contesto in cui il titolare del diritto registri in generale un andamento positivo delle sue vendite l'effetto pregiudizievole della condotta contraffattoria ben può esplicarsi nel senso che essa sia risultata idonea a limitare e deprimere l'incremento che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire dalla sua attività incentrata nel pacifico e normale sfruttamento pagina 11 di 13 della sua privativa ove la condotta perturbativa del mercato non fosse stata posta in essere dal contraffattore (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 05/07/2022, n.5877).
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato né allegato una contrazione del proprio fatturato dovuta all'attività illecita dell'impresa convenuta;
peraltro, al di là della detenzione e della destinazione evidente dei beni contraffatti al commercio, non ha nemmeno comprovato il costo di ciascuna royalties, né tale dato risulta evincibile dalle fatture prodotte dal convenuto, emesse da diversa società.
Difetta, quindi, la prova di un pregiudizio economico sub specie di mancato incremento patrimoniale.
Da ultimo, con riguardo al danno all'immagine, deve rilevarsi preliminarmente che tale voce di danno non patrimoniale risulta ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza anche nei confronti di enti immateriali;
quanto alla dimostrazione del medesimo, si afferma che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del
10/07/2023).
Orbene, nel caso in esame l'attrice si è limitata ad allegare il discredito commerciale nella zona di riferimento, omettendo non solo di delimitare la zona medesima, ma anche di allegare indici o indizi da cui poter inferire, anche mediante ragionamento per presunzioni, il pregiudizio subito;
a ben vedere, inoltre, non appare nemmeno configurabile un danno-evento, dal momento che non rientra nemmeno tra le doglianze la diffusione – nello specifico settore – della condotta contraffattrice dell'impresa convenuta.
Per tali ragioni, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto della soccombenza dell'attore su gran parte delle domande proposte, del tutto sfornite di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la violazione del diritto di privativa industriale commessa dal convenuto inibendo al medesimo la produzione CP_1
e commercializzazione di esemplari di vegetali (crisantemi) con identità genetica pari al 100% con Per CP_3 quelli protetti , , , , ); Per_18 CP_10 Parte_3 Per_3 CP_7
pagina 12 di 13 2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Adele Ferraro
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