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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2024, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 11426/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11426/2023 promossa da:
(C.F. ) difeso, sia congiuntamente sia _1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Cristina Ceci del Foro di Torino (c.f. , p.e.c. C.F._2
numero di fax 011.19621001) e dall'Avv. Gio Lucas Incorvaia del Foro di Email_1
AV (c.f. , p.e.c. numero di fax C.F._3 Email_2
0195143140) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino, Corso Marconi n. 4, come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SS GIACOMO CP_1 C.F._4
FILIPPO, 19/4 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._5
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 224/2022 pubbl. il 31/01/2022 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento avente R.G. n. 5657/2020,
- previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi di cui alla memoria ex art. 473bis.17, primo comma, c.p.c. del 20.03.2024 e di cui alla memoria ex art. 473bis.17, terzo comma, c.p.c. del 4.04.2024;
- previa conferma:
- dell'affidamento in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della PE responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, del collocamento presso l'abitazione materna, del calendario di frequentazione che si ritrascrive:
dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna) e dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna). Quando il fine settimana sarà di competenza materna, vedrà e starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 14,30 nei PE periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna);
previsione di due telefonate giornaliere (ora di pranzo e ora di cena) garantite al padre nei confronti di
PE
previsione che durante le festività natalizie, pasquali ed estive il calendario ordinario di frequentazione sarà sospeso, e alla fine del periodo di festività, la frequentazione infrasettimanale e il weekend riprenderà secondo il criterio di alternanza afferente all'ultimo fine settimana di turnazione ordinaria;
calendario previsto per le vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre PE alle ore 20,00 e l'anno successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 26 /12 fino alle ore 10,00 del 27/12 e il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Capodanno acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 01/01 alle ore 10,00 del 02/01. Il citato calendario di alternanza si applicherà fino alla quinta elementare di a partire dalla prima media le vacanze di Natale saranno suddivise in due blocchi, da PE seguire secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio;
calendario previsto per le vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione PE scolastica dalle ore 10,00 del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
calendario per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui PE due settimane potranno essere consecutive ed una alternata, fino all'estate della quinta elementare e, dall'estate della prima media almeno due settimane consecutive. I genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare i periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta;
prevedere in modifica alle condizioni di divorzio che:
qualora per motivi di lavoro un genitore non potesse trascorrere con il minore il periodo estivo di propria competenza o parte di esso, tale periodo verrà recuperato, anche nel periodo scolastico, previa congrua comunicazione all'altro genitore;
le giornate di recupero nel caso di malattia del minore o del genitore non collocatario verranno recuperate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore;
qualora il genitore collocatario, per motivi di lavoro, non possa tenere presso di sé il minore, deve privilegiare l'altro genitore nell'accudimento del minore;
sollecitare le parti ad acconsentire di conferire incarico ad un professionista coordinatore genitoriale, al fine di [essere] sostenuti nell'esercizio della propria genitorialità; disporre che il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 13 di ogni mese, per _1 CP_1 dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio minore euro 200,00, oltre rivalutazione PE
Istat di anno in anno. disporre che le spese straordinarie relative a saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del PE
50% (cinquanta per cento);
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Precisa le conclusioni:
Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Genova respinga tutte le domande formulate dal IG. Mandato in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque destituite di elemento probatorio alcuno, con conseguente conferma di tutte le disposizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova n. 224/2022 in data 31/1/2022.
Condanni il IG. alla rifusione delle spese del giudizio oltre al 15% per spese generali oltre Pt_1 CP_ iva e cpa. Condanni altresì il IG. ai sensi dell'art. 96/3 cpc, al pagamento in favore della IG.ra Pt_1 di una somma equitativamente determinata oltre al pagamento ai sensi dell'art. 96/4 cpc di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende. Seguono istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023 il IGnor allegava di aver contratto _1 matrimonio con la IGnora in Tiglieto (GE), in data 27.04.2013 e che dall'unione, in CP_1 data 22.09.2013 era nato il figlio che le parti si erano quindi separate Persona_2 consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 30/11/2017 omologato dal Tribunale di Genova con Decreto del 19/12/2017; che le medesime avevano poi divorziato in forma congiunta alle relative condizioni recepite nella Sentenza emessa da questo TO n. 224/2022 pubblicata il 31/01/2022: “Prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti alle quali conferisce vigore e per l'effetto:
1. affida in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità PE genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
2. dispone il seguente calendario di cure per i genitori: nel fine settimana di competenza paterno, PE vedrà e starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna) e dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna). Quando il fine settimana sarà di competenza materna, vedrà e starà con il padre dal PE giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna).
Al padre saranno garantite verso due telefonate giornaliere (ora di pranzo e ora di cena). PE
Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, il calendario ordinario di frequentazione sarà sospeso, e alla fine del periodo di festività, la frequentazione infrasettimanale e il weekend riprenderà secondo il criterio di alternanza afferente l'ultimo fine settimana di turnazione ordinaria.
Vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 20,00 e l'anno PE successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 26 /12 fino alle ore 10,00 del 27/12 e il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Capodanno acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 01/01 alle ore 10,00 del 02/01. Il citato calendario di alternanza si applicherà fino alla quinta elementare di a partire PE dalla prima media le vacanze di Natale saranno suddivise in due blocchi, da seguire secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Le parti dichiarano e si danno atto che per quanto concerne l'anno 2021 trascorrerà il Natale con la mamma;
PE
Vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione scolastica dalle ore 10,00 PE del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore. Le parti dichiarano e si danno atto che per quanto concerne l'anno 2022 trascorrerà il giorno di Pasqua con papà; PE
Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due settimane PE potranno essere consecutive ed una alternata, fino all'estate della quinta elementare e, dall'estate della prima media almeno due settimane consecutive. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare I periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta. Le giornate di recupero nel caso di malattia del minore o del genitore non collocatario verranno recuperate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore.
3. Mantenimento ordinario: il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni _1 CP_1 mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio minore euro 400,00, oltre PE rivalutazione Istat di anno in anno.
4. Spese straordinarie: il padre verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi CP_1 all'anno, a titolo di rimborso forfettario delle spese straordinarie l'importo di euro 100,00, oltre a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese mediche specialistiche nell'ambito di quelle coperte dalla assicurazione privata del padre, le ulteriori spese mediche specialistiche fuori franchigia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento).”
Che dal mese di aprile 2023, il ricorrente, che fino a quel momento lavorava presso la società
cambiava lavoro e veniva assunto presso la società Controparte_2
Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.; che tale cambiamento si era reso necessario in quanto il precedente datore di lavoro aveva rappresentato al IGnor la necessità di destinarlo Pt_1 alla navigazione, per periodi continuativi di quattro mesi, ciò che avrebbe irrimediabilmente compromesso la relazione genitoriale con il figlio, che attualmente ha dieci anni e vede il padre tutte le settimane e a fine settimana alternati;
che il ricorrente è stato quindi assunto presso tale società con la medesima qualifica di direttore di macchina e con contratti di lavoro a tempo determinato che vengono rinnovati alla loro scadenza;
che a ciò è seguita una diminuzione reddituale di oltre 800,00 euro mensili netti;
che inoltre il predetto è debitore nei confronti dell' di un debito dell'importo di euro 10.297,00 ed ha chiesto, Controparte_3 in data 16.02.2023, di poter aderire alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quater), rateizzando l'importo di euro 4.376,79 in diciotto rate trimestrali da corrispondere fino al 30.11.2023; che pertanto il ricorrente dovrà corrispondere fino al 30.11.2027, l'importo, calcolato su base mensile, di euro 87,53, per fare fronte al debito dovuto nei confronti dell' ; Controparte_4 che il medesimo è inoltre onerato del rimborso, in favore di banca dell'importo Controparte_5 mensile di euro 654,00, derivante dall'accensione di due finanziamenti contratti per fare fronte all'acquisto dell'immobile sito in Genova, via Tortosa 8/8 ed infine, per poter vedere e trascorrere il proprio tempo con il figlio, egli si deve recare nel Comune di Tiglieto, a circa 53 km di distanza da Genova ove vive e lavora, sopportandone in via esclusiva i costi di viaggio.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il IGnor Pt_1 chiedeva, in punto economico, di diminuire ad euro 200,00 mensili il contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
CP_ Si costituiva la IGnora con comparsa del 08.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso, sottolineando anzitutto come fossero trascorsi appena venti mesi dalla sentenza di divorzio, nonché eccependo la incompletezza della documentazione reddituale prodotta dall'attore; che la cifra di euro 200,00 mensili è del tutto irrisoria;
che il cambio di lavoro è stata una libera scelta del predetto, il quale ha peraltro acquistato un immobile in data 10.05.2023, cointestato con la moglie, versando l'importo di euro 52.000,00 ed accendendo relativo mutuo con rata di euro 654,00 mensili;
che la convenuta svolge attività lavorativa di guida turistica, la quale ha essa sì, subìto un IGnificativo decremento soprattutto in conseguenza della pandemia da Covid-19. Sulla base di tutto quanto sopra nonché di quanto meglio argomentato in comparsa, la IGnora CP_ ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
All'udienza del 09.04.2024 venivano sentite le parti ed all'esito, emessa l'Ordinanza ex art. 473- bis.22. c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio
Ut supra visto, in base alla regolamentazione contenuta nella sentenza di divorzio emessa da questo TO n. 224/2022 pubblicata il 31/01/2022 e che ha recepito l'accordo delle parti, l'attore deve versare in favore della convenuta i seguenti importi: “il IG. verserà alla IG.ra _1
, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio CP_1 minore euro 400,00, oltre rivalutazione Istat di anno in anno.
4. Spese straordinarie: il padre PE verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di rimborso CP_1 forfettario delle spese straordinarie l'importo di euro 100,00, oltre a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese mediche specialistiche nell'ambito di quelle coperte dalla assicurazione privata del padre, le ulteriori spese mediche specialistiche fuori franchigia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento).”
Situazione economico reddituale dell'attore:
MOD PF 2020: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 52.469,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.930,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 3.309,16;
Contro
PF 2021: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 72.635,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.850,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 4.229,16;
Contro
PF 2022: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 58.525,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.200,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 3.576,16;
MOD PF 2023: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 60.757,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.350,00. Non compaiono i redditi da cedolare secca.
CU 2024: euro 32.384,66 per 247 giorni di lavoro presso Rimorchiatori riuniti porto Genova s.r.l. + euro 19.182,26 per 107 giorni di lavoro presso ADI Servizi marittimi s.r.l. in a.s. per un totale di euro 51.566,92 da cui al netto delle rispettive imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.290,00. Essendo state prodotte le CCUU si sconoscono eventuali redditi da cedolare secca. La sentenza di divorzio recepisce l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 16.12.2021 per cui si basa sui redditi percepiti dall'attore in tale anno (e cioè euro 3.576,16 di cui redditi da lavoro euro 3.200,00 come si evince dal MOD PF 2022 che si riferisce, appunto, al periodo di imposta 2021) e precedenti (da cui si ricava, ut supra, sempre con riferimento ai redditi da lavoro in quanto su tale dato si basa il ricorso euro 2.930,00 per il periodo di imposta 2019 ed euro 3.850,00 per quello del 2020).
Nei due successivi periodi di imposta il reddito mensile medio dell'attore è stato di euro 3.350,00 per il periodo di imposta 2022 ed euro 3.290,00 per il 2023.
Quindi ante divorzio dai dati di cui sopra si ricava, quanto ai soli redditi da lavoro – posto che, come detto il ricorso non cita i redditi immobiliari - una media mensile annuale di euro 2.930,00 + 3.850,00 + 3.200,00 = 9.980,00 : 3 = 3.326,00.
Mentre la media dei redditi post divorzio risulta essere: 3.350,00 + 3.290,00= 6.640,00 : 2 = 3.320,00.
Dall'analisi della documentazione reddituale prodotta, pertanto, non si evince la asserita differenza reddituale di euro 800,00 mensili onde il ricorso va rigettato.
Va infine precisato che in sede di udienza l'attore ha dichiarato di aver percepito una cifra relativamente modesta a titolo di TRF avendo già beneficiato di alcuni anticipi, cifra non superiore ad euro 4.500,00; nonché ha dichiarato di aver acquistato, in epoca successiva al divorzio, una casa cointestata con la attuale moglie – in stato di disoccupazione con percezione di NASPI e con la quale evidentemente divide le spese correnti della casa - gravata da mutuo intestato unicamente al medesimo, con rata mensile di euro 650,00 laddove al momento del divorzio viveva in un'altra abitazione parimenti gravata da mutuo (poi estinto) con rata inferiore e pari ad euro 500,00 mensili.
Il Collegio peraltro osserva che l'acquisto di un immobile costituisce una forma di investimento in quanto al pagamento delle rate corrisponde – evidentemente – la proprietà dell'immobile per cui tale - ancorchè maggiore - onere non va considerato nella presente sede.
Va altresì rigettata la richiesta di modifica in ordine al regime di frequentazione con il figlio minore non essendo giustificata dalla sopravvenienza di giustificati motivi espressamente richiesti dall'art. 473-bs.29 c.p.c. e del - tuttora in vigore - art. 9 l. 898/70.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore nella misura liquidata nel dispositivo, non ravvisandosi peraltro gli estremi per la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. richiesta dalla parte convenuta.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il IGnor al pagamento, in favore della GN , _1 CP_1 delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 3.397,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova lì 13.09.2024
Il Presidente
Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11426/2023 promossa da:
(C.F. ) difeso, sia congiuntamente sia _1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Cristina Ceci del Foro di Torino (c.f. , p.e.c. C.F._2
numero di fax 011.19621001) e dall'Avv. Gio Lucas Incorvaia del Foro di Email_1
AV (c.f. , p.e.c. numero di fax C.F._3 Email_2
0195143140) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino, Corso Marconi n. 4, come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SS GIACOMO CP_1 C.F._4
FILIPPO, 19/4 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._5
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 224/2022 pubbl. il 31/01/2022 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento avente R.G. n. 5657/2020,
- previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi di cui alla memoria ex art. 473bis.17, primo comma, c.p.c. del 20.03.2024 e di cui alla memoria ex art. 473bis.17, terzo comma, c.p.c. del 4.04.2024;
- previa conferma:
- dell'affidamento in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della PE responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, del collocamento presso l'abitazione materna, del calendario di frequentazione che si ritrascrive:
dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna) e dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna). Quando il fine settimana sarà di competenza materna, vedrà e starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 14,30 nei PE periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna);
previsione di due telefonate giornaliere (ora di pranzo e ora di cena) garantite al padre nei confronti di
PE
previsione che durante le festività natalizie, pasquali ed estive il calendario ordinario di frequentazione sarà sospeso, e alla fine del periodo di festività, la frequentazione infrasettimanale e il weekend riprenderà secondo il criterio di alternanza afferente all'ultimo fine settimana di turnazione ordinaria;
calendario previsto per le vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre PE alle ore 20,00 e l'anno successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 26 /12 fino alle ore 10,00 del 27/12 e il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Capodanno acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 01/01 alle ore 10,00 del 02/01. Il citato calendario di alternanza si applicherà fino alla quinta elementare di a partire dalla prima media le vacanze di Natale saranno suddivise in due blocchi, da PE seguire secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio;
calendario previsto per le vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione PE scolastica dalle ore 10,00 del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
calendario per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui PE due settimane potranno essere consecutive ed una alternata, fino all'estate della quinta elementare e, dall'estate della prima media almeno due settimane consecutive. I genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare i periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta;
prevedere in modifica alle condizioni di divorzio che:
qualora per motivi di lavoro un genitore non potesse trascorrere con il minore il periodo estivo di propria competenza o parte di esso, tale periodo verrà recuperato, anche nel periodo scolastico, previa congrua comunicazione all'altro genitore;
le giornate di recupero nel caso di malattia del minore o del genitore non collocatario verranno recuperate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore;
qualora il genitore collocatario, per motivi di lavoro, non possa tenere presso di sé il minore, deve privilegiare l'altro genitore nell'accudimento del minore;
sollecitare le parti ad acconsentire di conferire incarico ad un professionista coordinatore genitoriale, al fine di [essere] sostenuti nell'esercizio della propria genitorialità; disporre che il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 13 di ogni mese, per _1 CP_1 dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio minore euro 200,00, oltre rivalutazione PE
Istat di anno in anno. disporre che le spese straordinarie relative a saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del PE
50% (cinquanta per cento);
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Precisa le conclusioni:
Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Genova respinga tutte le domande formulate dal IG. Mandato in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque destituite di elemento probatorio alcuno, con conseguente conferma di tutte le disposizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova n. 224/2022 in data 31/1/2022.
Condanni il IG. alla rifusione delle spese del giudizio oltre al 15% per spese generali oltre Pt_1 CP_ iva e cpa. Condanni altresì il IG. ai sensi dell'art. 96/3 cpc, al pagamento in favore della IG.ra Pt_1 di una somma equitativamente determinata oltre al pagamento ai sensi dell'art. 96/4 cpc di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende. Seguono istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023 il IGnor allegava di aver contratto _1 matrimonio con la IGnora in Tiglieto (GE), in data 27.04.2013 e che dall'unione, in CP_1 data 22.09.2013 era nato il figlio che le parti si erano quindi separate Persona_2 consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 30/11/2017 omologato dal Tribunale di Genova con Decreto del 19/12/2017; che le medesime avevano poi divorziato in forma congiunta alle relative condizioni recepite nella Sentenza emessa da questo TO n. 224/2022 pubblicata il 31/01/2022: “Prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti alle quali conferisce vigore e per l'effetto:
1. affida in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità PE genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
2. dispone il seguente calendario di cure per i genitori: nel fine settimana di competenza paterno, PE vedrà e starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna) e dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna). Quando il fine settimana sarà di competenza materna, vedrà e starà con il padre dal PE giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna).
Al padre saranno garantite verso due telefonate giornaliere (ora di pranzo e ora di cena). PE
Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, il calendario ordinario di frequentazione sarà sospeso, e alla fine del periodo di festività, la frequentazione infrasettimanale e il weekend riprenderà secondo il criterio di alternanza afferente l'ultimo fine settimana di turnazione ordinaria.
Vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 20,00 e l'anno PE successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 26 /12 fino alle ore 10,00 del 27/12 e il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Capodanno acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 01/01 alle ore 10,00 del 02/01. Il citato calendario di alternanza si applicherà fino alla quinta elementare di a partire PE dalla prima media le vacanze di Natale saranno suddivise in due blocchi, da seguire secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Le parti dichiarano e si danno atto che per quanto concerne l'anno 2021 trascorrerà il Natale con la mamma;
PE
Vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione scolastica dalle ore 10,00 PE del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore. Le parti dichiarano e si danno atto che per quanto concerne l'anno 2022 trascorrerà il giorno di Pasqua con papà; PE
Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due settimane PE potranno essere consecutive ed una alternata, fino all'estate della quinta elementare e, dall'estate della prima media almeno due settimane consecutive. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare I periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta. Le giornate di recupero nel caso di malattia del minore o del genitore non collocatario verranno recuperate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore.
3. Mantenimento ordinario: il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni _1 CP_1 mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio minore euro 400,00, oltre PE rivalutazione Istat di anno in anno.
4. Spese straordinarie: il padre verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi CP_1 all'anno, a titolo di rimborso forfettario delle spese straordinarie l'importo di euro 100,00, oltre a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese mediche specialistiche nell'ambito di quelle coperte dalla assicurazione privata del padre, le ulteriori spese mediche specialistiche fuori franchigia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento).”
Che dal mese di aprile 2023, il ricorrente, che fino a quel momento lavorava presso la società
cambiava lavoro e veniva assunto presso la società Controparte_2
Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.; che tale cambiamento si era reso necessario in quanto il precedente datore di lavoro aveva rappresentato al IGnor la necessità di destinarlo Pt_1 alla navigazione, per periodi continuativi di quattro mesi, ciò che avrebbe irrimediabilmente compromesso la relazione genitoriale con il figlio, che attualmente ha dieci anni e vede il padre tutte le settimane e a fine settimana alternati;
che il ricorrente è stato quindi assunto presso tale società con la medesima qualifica di direttore di macchina e con contratti di lavoro a tempo determinato che vengono rinnovati alla loro scadenza;
che a ciò è seguita una diminuzione reddituale di oltre 800,00 euro mensili netti;
che inoltre il predetto è debitore nei confronti dell' di un debito dell'importo di euro 10.297,00 ed ha chiesto, Controparte_3 in data 16.02.2023, di poter aderire alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quater), rateizzando l'importo di euro 4.376,79 in diciotto rate trimestrali da corrispondere fino al 30.11.2023; che pertanto il ricorrente dovrà corrispondere fino al 30.11.2027, l'importo, calcolato su base mensile, di euro 87,53, per fare fronte al debito dovuto nei confronti dell' ; Controparte_4 che il medesimo è inoltre onerato del rimborso, in favore di banca dell'importo Controparte_5 mensile di euro 654,00, derivante dall'accensione di due finanziamenti contratti per fare fronte all'acquisto dell'immobile sito in Genova, via Tortosa 8/8 ed infine, per poter vedere e trascorrere il proprio tempo con il figlio, egli si deve recare nel Comune di Tiglieto, a circa 53 km di distanza da Genova ove vive e lavora, sopportandone in via esclusiva i costi di viaggio.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il IGnor Pt_1 chiedeva, in punto economico, di diminuire ad euro 200,00 mensili il contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
CP_ Si costituiva la IGnora con comparsa del 08.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso, sottolineando anzitutto come fossero trascorsi appena venti mesi dalla sentenza di divorzio, nonché eccependo la incompletezza della documentazione reddituale prodotta dall'attore; che la cifra di euro 200,00 mensili è del tutto irrisoria;
che il cambio di lavoro è stata una libera scelta del predetto, il quale ha peraltro acquistato un immobile in data 10.05.2023, cointestato con la moglie, versando l'importo di euro 52.000,00 ed accendendo relativo mutuo con rata di euro 654,00 mensili;
che la convenuta svolge attività lavorativa di guida turistica, la quale ha essa sì, subìto un IGnificativo decremento soprattutto in conseguenza della pandemia da Covid-19. Sulla base di tutto quanto sopra nonché di quanto meglio argomentato in comparsa, la IGnora CP_ ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
All'udienza del 09.04.2024 venivano sentite le parti ed all'esito, emessa l'Ordinanza ex art. 473- bis.22. c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio
Ut supra visto, in base alla regolamentazione contenuta nella sentenza di divorzio emessa da questo TO n. 224/2022 pubblicata il 31/01/2022 e che ha recepito l'accordo delle parti, l'attore deve versare in favore della convenuta i seguenti importi: “il IG. verserà alla IG.ra _1
, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio CP_1 minore euro 400,00, oltre rivalutazione Istat di anno in anno.
4. Spese straordinarie: il padre PE verserà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di rimborso CP_1 forfettario delle spese straordinarie l'importo di euro 100,00, oltre a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese mediche specialistiche nell'ambito di quelle coperte dalla assicurazione privata del padre, le ulteriori spese mediche specialistiche fuori franchigia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento).”
Situazione economico reddituale dell'attore:
MOD PF 2020: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 52.469,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.930,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 3.309,16;
Contro
PF 2021: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 72.635,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.850,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 4.229,16;
Contro
PF 2022: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 58.525,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.200,00 a cui va aggiunto il reddito sottoposto a cedolare secca (euro 5.760,00 – 1.210,00= 4.550,00: 12= 379,16) per cui si ricavano entrate mensili complessive di euro 3.576,16;
MOD PF 2023: reddito imponibile (da lavoro dipendente): euro 60.757,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.350,00. Non compaiono i redditi da cedolare secca.
CU 2024: euro 32.384,66 per 247 giorni di lavoro presso Rimorchiatori riuniti porto Genova s.r.l. + euro 19.182,26 per 107 giorni di lavoro presso ADI Servizi marittimi s.r.l. in a.s. per un totale di euro 51.566,92 da cui al netto delle rispettive imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.290,00. Essendo state prodotte le CCUU si sconoscono eventuali redditi da cedolare secca. La sentenza di divorzio recepisce l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 16.12.2021 per cui si basa sui redditi percepiti dall'attore in tale anno (e cioè euro 3.576,16 di cui redditi da lavoro euro 3.200,00 come si evince dal MOD PF 2022 che si riferisce, appunto, al periodo di imposta 2021) e precedenti (da cui si ricava, ut supra, sempre con riferimento ai redditi da lavoro in quanto su tale dato si basa il ricorso euro 2.930,00 per il periodo di imposta 2019 ed euro 3.850,00 per quello del 2020).
Nei due successivi periodi di imposta il reddito mensile medio dell'attore è stato di euro 3.350,00 per il periodo di imposta 2022 ed euro 3.290,00 per il 2023.
Quindi ante divorzio dai dati di cui sopra si ricava, quanto ai soli redditi da lavoro – posto che, come detto il ricorso non cita i redditi immobiliari - una media mensile annuale di euro 2.930,00 + 3.850,00 + 3.200,00 = 9.980,00 : 3 = 3.326,00.
Mentre la media dei redditi post divorzio risulta essere: 3.350,00 + 3.290,00= 6.640,00 : 2 = 3.320,00.
Dall'analisi della documentazione reddituale prodotta, pertanto, non si evince la asserita differenza reddituale di euro 800,00 mensili onde il ricorso va rigettato.
Va infine precisato che in sede di udienza l'attore ha dichiarato di aver percepito una cifra relativamente modesta a titolo di TRF avendo già beneficiato di alcuni anticipi, cifra non superiore ad euro 4.500,00; nonché ha dichiarato di aver acquistato, in epoca successiva al divorzio, una casa cointestata con la attuale moglie – in stato di disoccupazione con percezione di NASPI e con la quale evidentemente divide le spese correnti della casa - gravata da mutuo intestato unicamente al medesimo, con rata mensile di euro 650,00 laddove al momento del divorzio viveva in un'altra abitazione parimenti gravata da mutuo (poi estinto) con rata inferiore e pari ad euro 500,00 mensili.
Il Collegio peraltro osserva che l'acquisto di un immobile costituisce una forma di investimento in quanto al pagamento delle rate corrisponde – evidentemente – la proprietà dell'immobile per cui tale - ancorchè maggiore - onere non va considerato nella presente sede.
Va altresì rigettata la richiesta di modifica in ordine al regime di frequentazione con il figlio minore non essendo giustificata dalla sopravvenienza di giustificati motivi espressamente richiesti dall'art. 473-bs.29 c.p.c. e del - tuttora in vigore - art. 9 l. 898/70.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore nella misura liquidata nel dispositivo, non ravvisandosi peraltro gli estremi per la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. richiesta dalla parte convenuta.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il IGnor al pagamento, in favore della GN , _1 CP_1 delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 3.397,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova lì 13.09.2024
Il Presidente
Domenico Pellegrini