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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 980 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. FOSCHI VIOLA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/05/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. dare atto che la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido Per_1 condiviso). I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse per la minore aventi carattere di straordinaria amministrazione (riguardanti a titolo esemplificativo, l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia) come previsto anche per legge, congiuntamente di comune accordo tra loro, tenendo sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, potendo invece assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente. I medesimi si impegnano alla collaborazione nell'interesse di una sana crescita psico-fisica della minore:
2. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore in osservanza al principio della bi-genitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la figlia non sia disorientata da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a “coeducare”, ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con la figlia un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio ed i loro ascendenti e parenti nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine della famiglia d'origine dell'altro genitore. Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
3. dare atto che la casa sita in Rimini (RN) alla Via Santa Cristina n. 106 resta nella disponibilità del SI.
; Parte_1
4. dare atto che la SI.ra a decorrere dal 15/04/2025, in accordo con il compagno, ha lasciato Controparte_1
l'abitazione familiare unitamente alla minore per trasferirsi in altra sita in Rimini (RN) Viale Luigi Settembrini
n. 2 lett. K int. 10;
5. dare atto che la nuova casa familiare sita in Rimini (RN) Viale Luigi Settembrini n. 2 lett. K int. 10 viene assegnata alla SI.ra , la quale ivi vivrà con la minore che vi sarà ivi collocata in via Controparte_1 Per_1 prevalente, compresa la residenza anagrafica della stessa;
6. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, il padre ha ampia facoltà di visita della minore, volendo le parti garantire alla minore stessa la possibilità di trascorrere un tempo adeguato con il padre nel pagina 2 di 5 rispetto dei suoi desideri, lasciando spazio a una flessibilità che favorisca la continuità del rapporto e il benessere della bambina. Solo quale indicazione di massima, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quantomeno a weekend alternati oltre ad un giorno infrasettimanale. Per il pernotto, invece, considerando la tenerissima età della minore, la figlia starà con la mamma, e ciò fintanto che la stessa non avrà raggiunto un'età compatibile con il pernotto con il padre, momento che le parti si riservano congiuntamente di valutare.
La minore trascorrerà, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili, religiose e non.
Per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza. Fintanto che la minore non avrà un'età compatibile per pernottare presso il padre, trascorrerà il periodo delle festività a giorni Per_1 alternati con entrambi i genitori.
Allorquando, invece, la minore avrà raggiunto un'età consona per il pernotto insieme al padre
(verosimilmente al raggiungimento dell'età scolare) per le vacanze di Natale la minore rimarrà con un genitore dalla fine dell'asilo/ scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa dell'asilo/scuola. Per le vacanze pasquali, invece, la minore rimarrà con un genitore dalla fine dell'asilo/scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'asilo/ scuola, ferma restando la possibilità di modificare, previo accordo, dette calendarizzazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative e/o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri o diverse volontà.
Durante le vacanze estive, la figlia potrà restare con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che la figlia trascorrerà con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località diversa dal luogo di residenza la figlia per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero coincidere con altri rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede da determinare una sovrapposizione col nomarle calendario di frequentazione, i genitori avranno il diritto di recuperare la/le giornata/e di propria spettanza non godute con la figlia.
Per gli eventi e le ricorrenze riguardanti la figlia (es: compleanni, cresime, lauree, ecc…), le parti dovranno tentare di parteciparvi congiuntamente per evitare duplicazioni di spese;
laddove non fosse possibile, il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Infine, per il giorno del compleanno della madre e per la festa della mamma starà con la SI.ra mentre per Per_1 CP_1 il giorno del compleanno del SI. e per la festa del papà starà con il padre;
Parte_1 Per_1
pagina 3 di 5 7. dare atto che il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore mediante la Parte_1 corresponsione mensile di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 del mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
8. dare atto che la sig.ra genitore collocatario, percepirà per intero al 100% l'assegno Unico ed CP_1
Universale per la figlia, con rinuncia del sig. a richiederne la corresponsione in proprio favore per Parte_1 la quota di sua spettanza pari al 50%. Qualora il SI. dovesse contravvenire a tale impegno Parte_1 richiedendo la corresponsione del 50% in proprio favore, le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento della figlia verrà automaticamente aumentato per il corrispondente importo pari al 50% dell'AA.UU., e ciò fintanto che non verrà ripristinata la relativa intera corresponsione in favore della madre. Nell'eventualità in cui l'assegno unico dovesse essere revocato e non sostituito da ausili statali del medesimo genere, o comunque diminuito nell'ammontare, il SI. si farà carico della differenza, aumentando il mantenimento Parte_1 mensile per l'importo corrispondente a quello che era l'assegno unico percepito dalla SI.ra CP_1
9. dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia così come definite dal Protocollo in materia del Tribunale di Bologna del 9/08/2017 allegato al presente ricorso (doc.12).
La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà a mezzo mail la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie sarà posta in parti uguali tra i due genitori, salvo diverso accordo;
10. dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso reciproco per tutti gli adempimenti burocratici necessari per la figlia minore, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel suo interesse;
11. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione economia accessoria esistente tra loro e con le rispettive famiglie d'origine, e che non hanno, pertanto alcuna pretesa reciproca da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
12. dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto.
13. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc pagina 4 di 5
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 31.10.2024 , si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. FOSCHI VIOLA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/05/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. dare atto che la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido Per_1 condiviso). I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse per la minore aventi carattere di straordinaria amministrazione (riguardanti a titolo esemplificativo, l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia) come previsto anche per legge, congiuntamente di comune accordo tra loro, tenendo sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, potendo invece assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente. I medesimi si impegnano alla collaborazione nell'interesse di una sana crescita psico-fisica della minore:
2. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore in osservanza al principio della bi-genitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la figlia non sia disorientata da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a “coeducare”, ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con la figlia un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio ed i loro ascendenti e parenti nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine della famiglia d'origine dell'altro genitore. Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare alla minore eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
3. dare atto che la casa sita in Rimini (RN) alla Via Santa Cristina n. 106 resta nella disponibilità del SI.
; Parte_1
4. dare atto che la SI.ra a decorrere dal 15/04/2025, in accordo con il compagno, ha lasciato Controparte_1
l'abitazione familiare unitamente alla minore per trasferirsi in altra sita in Rimini (RN) Viale Luigi Settembrini
n. 2 lett. K int. 10;
5. dare atto che la nuova casa familiare sita in Rimini (RN) Viale Luigi Settembrini n. 2 lett. K int. 10 viene assegnata alla SI.ra , la quale ivi vivrà con la minore che vi sarà ivi collocata in via Controparte_1 Per_1 prevalente, compresa la residenza anagrafica della stessa;
6. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, il padre ha ampia facoltà di visita della minore, volendo le parti garantire alla minore stessa la possibilità di trascorrere un tempo adeguato con il padre nel pagina 2 di 5 rispetto dei suoi desideri, lasciando spazio a una flessibilità che favorisca la continuità del rapporto e il benessere della bambina. Solo quale indicazione di massima, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quantomeno a weekend alternati oltre ad un giorno infrasettimanale. Per il pernotto, invece, considerando la tenerissima età della minore, la figlia starà con la mamma, e ciò fintanto che la stessa non avrà raggiunto un'età compatibile con il pernotto con il padre, momento che le parti si riservano congiuntamente di valutare.
La minore trascorrerà, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili, religiose e non.
Per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza. Fintanto che la minore non avrà un'età compatibile per pernottare presso il padre, trascorrerà il periodo delle festività a giorni Per_1 alternati con entrambi i genitori.
Allorquando, invece, la minore avrà raggiunto un'età consona per il pernotto insieme al padre
(verosimilmente al raggiungimento dell'età scolare) per le vacanze di Natale la minore rimarrà con un genitore dalla fine dell'asilo/ scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa dell'asilo/scuola. Per le vacanze pasquali, invece, la minore rimarrà con un genitore dalla fine dell'asilo/scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'asilo/ scuola, ferma restando la possibilità di modificare, previo accordo, dette calendarizzazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative e/o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri o diverse volontà.
Durante le vacanze estive, la figlia potrà restare con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che la figlia trascorrerà con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località diversa dal luogo di residenza la figlia per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero coincidere con altri rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede da determinare una sovrapposizione col nomarle calendario di frequentazione, i genitori avranno il diritto di recuperare la/le giornata/e di propria spettanza non godute con la figlia.
Per gli eventi e le ricorrenze riguardanti la figlia (es: compleanni, cresime, lauree, ecc…), le parti dovranno tentare di parteciparvi congiuntamente per evitare duplicazioni di spese;
laddove non fosse possibile, il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Infine, per il giorno del compleanno della madre e per la festa della mamma starà con la SI.ra mentre per Per_1 CP_1 il giorno del compleanno del SI. e per la festa del papà starà con il padre;
Parte_1 Per_1
pagina 3 di 5 7. dare atto che il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore mediante la Parte_1 corresponsione mensile di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 del mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
8. dare atto che la sig.ra genitore collocatario, percepirà per intero al 100% l'assegno Unico ed CP_1
Universale per la figlia, con rinuncia del sig. a richiederne la corresponsione in proprio favore per Parte_1 la quota di sua spettanza pari al 50%. Qualora il SI. dovesse contravvenire a tale impegno Parte_1 richiedendo la corresponsione del 50% in proprio favore, le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento della figlia verrà automaticamente aumentato per il corrispondente importo pari al 50% dell'AA.UU., e ciò fintanto che non verrà ripristinata la relativa intera corresponsione in favore della madre. Nell'eventualità in cui l'assegno unico dovesse essere revocato e non sostituito da ausili statali del medesimo genere, o comunque diminuito nell'ammontare, il SI. si farà carico della differenza, aumentando il mantenimento Parte_1 mensile per l'importo corrispondente a quello che era l'assegno unico percepito dalla SI.ra CP_1
9. dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia così come definite dal Protocollo in materia del Tribunale di Bologna del 9/08/2017 allegato al presente ricorso (doc.12).
La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà a mezzo mail la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie sarà posta in parti uguali tra i due genitori, salvo diverso accordo;
10. dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso reciproco per tutti gli adempimenti burocratici necessari per la figlia minore, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel suo interesse;
11. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione economia accessoria esistente tra loro e con le rispettive famiglie d'origine, e che non hanno, pertanto alcuna pretesa reciproca da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
12. dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto.
13. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc pagina 4 di 5
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 31.10.2024 , si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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