Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2021, proposto da
LE D'ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi, Giovanni Nuvoloni e Giuseppe Luppino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege con sede in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
GI LE TA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1669 del 27 aprile 2021,
nonché per l'annullamento
di ogni altro atto preparatorio o presupposto, conseguente, cognito e non e segnatamente:
- la nota del Comune di Sanremo – Servizio Risorse Umane del 15 aprile 2021;
- la nota prot. 0002356 del 19 aprile 2021 (P.G. 34456) del Comando Militare Esercito Liguria – SM – Ufficio Documentale – Sezione Documentazione;
- la nota del Comune di Sanremo – Servizio Risorse Umane del 19 aprile 2021;
- la nota prot. 0002021 del 21 aprile 2021 (P.G. 35720) del Comando Militare Esercito Liguria – SM – Ufficio Documentale – Sezione Documentazione;
- nota del 26 aprile 2021 del Capo Sezione Sostegno e Ricollocazione con allegato il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 12215 del 18 marzo 2020;
- la nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale
Militare – V Reparto /11^ Divisione/Documentazione Marina prot. n.
0197958 del 22 aprile 2021 (P.G. 36251 del 23 aprile 2021);
- nota del Ministero della Difesa – Segretariato generale della difesa/DNA – I Rep 3° Ufficio Sostegno alla ricollocazione Professionale dei militari
congedati del 26 aprile 2021.
nonché per l'accertamento del diritto
del Sig. LE D'ES a essere dichiarato in possesso dei requisiti utili per accedere alla riserva dell'art. 1014, comma 4, e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 prevista nel bando di concorso e, per l'effetto, essere dichiarato vincitore del relativo posto di lavoro
nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia
dell'eventuale contratto di lavoro stipulato tra il Comune di Sanremo e il Sig. GI LE TA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo e del Ministero della Difesa;
Vista la nota del 24.9.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AR IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati con i quali al ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) nell’ambito della procedura concorsuale, indetta dal Comune di Sanremo con la determinazione dirigenziale n. 2916 del 4 settembre 2020, per la copertura di due posti in profilo di “Agente di Polizia municipale e locale”;
- con nota del 24.9.2025, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso – poiché nelle more del giudizio è stato assunto presso il Comune resistente nel profilo professionale per il quale aveva concorso - e chiesto la compensazione delle spese di lite;
- il Comune di Sanremo, costituitosi in giudizio con memoria di mera forma, ha concordato sulla richiesta di compensazione delle spese giudiziali;
- si è costituito anche il Ministero della difesa che, con memoria del 17.10.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, stante l’accordo tra ricorrente e Comune di Sanremo e tenuto conto della circostanza che l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla sua proposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA TT, Presidente FF
AR IZ, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IZ | DA TT |
IL SEGRETARIO