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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 897/2025 r.g. promossa da
(c.f. e p.i. ) con sede Parte_1 P.IVA_1
in Jesolo (VE), in persona dei legali rappresentanti, nonché per i soci illimitatamente responsabili (c.f. Parte_2
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvocati Erica Cettolin e Barbara Da Lozzo per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._4 CP_3 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli avvocati Emmanuel Fogale e CP_4
CA ER per mandato e domiciliati come in atti – appellati –
o 0 o
1 appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previe tutte le declaratorie del caso, ogni diversa o contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta,
in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
4142/2024, pubblicata in data 14.11.2024, così pronunciare: 1) in via preliminare di rito: in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, dichiarare la nullità, ovvero annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1929/2021, R.G. n. 6170/2021,
Tribunale di Venezia, dott.ssa Tosi, emesso il 7.10.2021, per vizio di ultrapetizione;
2) nel merito, in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra dedotti,
l'infondatezza della pretesa azionata monitoriamente, ovvero comunque accertare e dichiarare che la società e i soci, sigg.ri Parte_1 Pt_1
e , nulla devono agli odierni appellati e, per l'effetto, Parte_2
condannare gli appellati a ripetere la somma, come determinata all'esito del giudizio di opposizione, di euro 28.513,42, maggiorata degli interessi nella misura di legge dal di del versamento, 02.02.2022, fino all'effettiva ripetizione. 3) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al presente appello, il parziale inadempimento da parte del sig. CP_1
al contratto di locazione commerciale, e per l'effetto condannare
[...]
parte appellata al pagamento della somma di € 4.756,25 a titolo e per le causali di cui in narrativa;
4) In ogni caso: condannare parte appellata,
ritenendone i presupposti ai sensi dell'art. 96, I e III co., c.p.c., alla luce dei
2 nuovi fatti appresi in limine al presente appello, al risarcimento dei danni da
“lite temeraria”, da liquidarsi via equitativa;
5) Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi. 6) In via istruttoria: senza che ciò possa in alcun modo significare inversione dell'onere della prova a carico di controparte, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, non ammesse e che di seguito si riportano, come da ricorso introduttivo: “si chiede di provare per testi ed interpello le seguenti circostanze:
1. Vero che in data 16.11.2018, i sigg.ri e chiedevano che l'area oggetto di Parte_3 Parte_4
compravendita venisse liberata dalla e dal sig. Parte_1 CP_1
entro il 20.09.2019; 2. Vero che in data 08.01.2019, il sig. si Parte_1
accordava con i sigg.ri e per liberare l'area CP_1 Parte_5
occupata dalla entro il 20.09.2019; 3. Vero che in data Parte_1
08.01.2019, il sig. si accordava con i sigg.ri e Parte_1 CP_1
per la risoluzione del contratto di locazione commerciale con Parte_5
la ;
8. Vero che dal 21.09.2021, sul campanello d'abitazione del Parte_1
sig. vedeva un foglio con scritto “per il postino attivata il CP_1
servizio seguimi”. Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori:
, residente in [...]1 – 30016 Jesolo (VE); Testimone_1 Tes_2
residente in [...] - 30016 Jesolo (VE); ,
[...] Testimone_3
residente in [...] – Jesolo (VE); , residente Testimone_4
in via A. Diaz, 83/1, Meolo”.
Conclusioni per parte appellata
Previo accertamento dei fatti di cui in esposto, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, IN VIA
3 PRINCIPALE Rigettarsi, integralmente, l'appello ex adverso proposto anche rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata, in quanto infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi, in ogni caso, il credito dei sig.ri e , quali Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi del sig. e nei confronti della società Parte_5 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, sig.ri e in forza del contratto di locazione del Parte_2 Parte_1
28/5/2018 e per l'effetto, condannarsi la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci
[...]
solidalmente ed illimitatamente responsabili, sig.ri e Parte_2
a pagare in solido tra loro in favore dei sig.ri Parte_1 Parte_5
e la somma di € 26.666,64 o quella diversa somma, maggiore CP_1
o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità, oltre agli interessi dovuti per Legge dal dovuto al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie orali dei ricorrenti in quanto rinunciate e, in ogni caso, generiche, ininfluenti, da provarsi documentalmente. Nella
denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta sig.ri: - in Jesolo (VE) – Piazza Luigi Tenco, 4; - Testimone_5 Tes_6
in Jesolo (VE) – Piazza Luigi Tenco, 4; - in Noventa di
[...] Tes_7
Piave (VE) – via Rialto, 16.
4 Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, notificato con decreto, la
[...]
ed i soci e Parte_1 Parte_2 Pt_1
adivano la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
4142/2025 del Tribunale lagunare (pubblicata il 14 novembre 2024) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto da e da CP_1 Pt_5
per canoni non corrisposti (per la quota parte di proprietà di 45/150)
[...]
dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020 e per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (€. 833,33 al mese per ciascuno) per €. 26.666,64 oltre ad accessori, interrotto il giudizio per il decesso di , poi riassunto Parte_5
contro gli eredi, aveva parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto e condannandola al residuo in €. 26.257,84 ed accessori ed alle spese ma rigettando le riconvenzionali (in parte). Le contrapposte pretese afferivano al contratto di locazione commerciale del 28 maggio 2018 per l'immobile di
Via Ippolito Pindemonte a Jesolo (VE). Lamentavano, con il primo motivo,
il vizio di ultrapetizione quanto alla legittimazione attiva rilevando che il decreto ingiuntivo era stato chiesto da e da ma era stato Pt_5 CP_1
emesso solo a favore di e, tuttavia, la pronuncia della sentenza aveva Pt_5
riguardato entrambi;
con il secondo motivo si dolevano della errata pronuncia in tema di risoluzione per facta concludentia della locazione che sarebbe stata atta ad escludere il debito per canoni;
con il terzo motivo censuravano la parziale compensazione delle somme operato senza considerare la debeità di quelle per la registrazione della risoluzione;
con il quarto motivo si dolevano del rigetto della domanda riconvenzionale in tema di indennità per
5 occupazione e con il quinto motivo censuravano l'omessa condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ..
Si costituivano e gli eredi di , CP_1 Parte_5 CP_2
, e , contestando l'appello del quale
[...] CP_3 CP_4
chiedevano la reiezione.
La causa veniva decisa all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025
mediante pronuncia di sentenza con lettura del dispositivo.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è in parte fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione.
3.- Il Tribunale accolse in limitata parte l'opposizione, condannando gli appellanti ai canoni dovuti previa parziale compensazione ed alle spese,
osservando che:
-) l'emissione del decreto in favore del solo , per l'intero Parte_5
importo, era frutto di errore non risultando dal monitorio ragione per ritener non accoglibile la domanda per la quota di;
CP_1
-) non erano fondate le eccezioni di nullità del monitorio per pronuncia ultra
petita né di definitività per mancata notifica dell'opposizione anche alla parte ingiungente che, effettivamente, non era stata indicata nel CP_1
provvedimento monitorio;
-) non era da addebitare agli opposti la mancata correzione perché nel giudizio di opposizione era da accertare la fondatezza della pretesa azionata da entrambi gli opposti;
-) la risoluzione consensuale del contratto, assunta dalla parte opponente ed avvenuta il 15-19 settembre 2019 in ragione dell'imminente vendita del compendio alla (Greenplace s.r.l.), con la quale era già Controparte_5
6 stato concluso contratto preliminare, non era stata dimostrata in quanto non erano emersi fatti univoci comprovanti la concorde volontà;
-) al di là delle volontà programmatiche espresse dalle parti nella scrittura del
18 marzo 2018, priva di rilevanza in quanto anteriore alla conclusione del contratto, la corrispondenza intercorsa tra la ed il promissario Parte_1
acquirente dell'immobile attestava semplicemente che, a fronte della richiesta di immediata liberazione del compendio formulata da quest'ultimo nel settembre 2019, la conduttrice aveva rassicurato il promissario;
-) l'opposta non aveva partecipato a tali intese/interlocuzioni e la promissaria
Greenplace s.r.l. non era addivenuta alla stipula del definitivo di tal che, sotto questo profilo, era venuta meno l'allegata ragione dell'anticipata liberazione del compendio;
-) seppure i testimoni di parte opponente avessero dichiarato, in risposta al capitolo 4) attoreo, che la avrebbe eseguito le operazioni di Parte_1
trasloco a metà settembre 2019, i tre testimoni di parte opposta avevano riferito che la conduttrice aveva continuato ad occupare gli uffici anche per il periodo successivo. E sebbene tali ultimi testimoni fossero meno attendibili dei primi, posto che due di essi avevano successivamente assunto la qualifica di parte dopo il decesso di pur non essendo incapaci, era da Parte_5
considerare che l'abbandono del compendio da parte della Parte_1
non sembrava poter rappresentare circostanza idonea a rivelare univocamente il presunto accordo delle parti in ordine all'anticipata risoluzione del vincolo;
-) la registrazione della risoluzione anticipata del contratto, siccome atto di natura eminentemente fiscale, non assumeva rilevanza al fine di comprovare la comune volontà delle parti di risolvere il contratto, in difetto di prova del
7 fatto che l'incarico allo studio per tale incombente fosse stato Parte_6
conferito congiuntamente da entrambe le parti del contratto;
-) era poco plausibile che e , considerati i rapporti Pt_1 Parte_2
tesi con gli zii, non avessero ritenuto di doversi cautelare con un accordo scritto che espressamente desse atto della risoluzione anticipata del rapporto,
del rilascio del compendio e della cessazione di qualsivoglia obbligo di pagamento gravante sulla società;
-) la domanda riconvenzionale degli opponenti era da accogliere quanto alle spese documentate per la registrazione annuale del rinnovo contrattuale,
trattandosi di debito solidale nei confronti dell'ER che legittimava la parte al regresso nei confronti dell'altra;
-) le somme a debito degli opposti erano da ridursi per € 408,80;
-) non era giustificato l'inadempimento di parte locatrice, conseguente all'impossibilità di utilizzo di parte dei beni locati siccome occupati da CP_1
e dalla propria famiglia. Sebbene i testimoni di parte opponente
[...]
avessero riferito che occupava con la propria famiglia parte del CP_1
compendio locato anche prima della conclusione del contratto, tuttavia, le parti non avevano riportato tale circostanza nel contratto né avevano previsto eventuali obblighi di liberazione degli immobili a carico di ed CP_1
inoltre la conduttrice aveva corrisposto integralmente il canone relativo alla prima annualità e mai aveva formulato contestazioni in ordine all'impedito utilizzo di parte del compendio locato prima dell'opposizione;
-) le circostanze erano sintomatiche del fatto che la permanenza della famiglia di all'interno del compendio locato non precludeva alla CP_1
conduttrice l'utilizzo dello stesso per le proprie finalità;
8 -) le spese seguivano la soccombenza.
4.1.- Con il primo motivo si censura la condanna a favore di , CP_1
privo di legittimazione e si deduce la definitività del decreto ingiuntivo assumendosi che il ricorso era stato proposto da e da Pt_5 CP_1
che avevano agito in via parziaria solo per la quota sicché, esclusa la solidarietà dei locatori, il fatto che il monitorio fosse stato emesso solo per e per entrambe le quote costituiva vizio di ultrapetizione. Si rileva Pt_5
che sarebbe stato onere degli ingiungenti chiedere la correzione dell'errore materiale e che il decreto era stato emesso ultra petita.
Il motivo appare infondato.
4.2.- Il ricorso ex art. 633 Cod. proc. Civ. è stato proposto da e da CP_1
e il decreto è emesso solo a favore di e non per l'altro Parte_5 Pt_5
ricorrente pur riportando, l'ingiunzione, il pagamento secondo domanda per canoni impagati anche per la quota di . A prescindere dalla correzione CP_1
dell'errore materiale, di dubbia prospettazione in quanto la mancata pronuncia attiene non ad una svista materiale ma ad una vera e propria omissione, si rileva l'infondatezza del motivo. Infatti, nel ricorso ex art. 633
Cod. proc. Civ. ed , quali comproprietari del compendio CP_1 Parte_5
e locatori per la quota di proprietà di 45/150, avevano chiesto la condanna della e dei soci e ai canoni per Parte_1 Parte_2 Parte_1
un complessivo importo in forza del contratto di locazione.
4.3.- Ora (Cass. ordinanza n. 6596 del 6 marzo 2023) qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è
tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei
9 riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà
luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori
(Cass. n. 18069/2019; n. 14530/2009; n. 6019/1995; v. anche Cass. nn. 3174-
3175/1989 e n. 350/1989, n. 350). Infatti, in tal caso ed in capo a ciascuno dei comproprietari locatori concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo, peraltro, a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti;
con la conseguenza che l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (Cass. n.
1986 del 02/02/2016; Cass n. 5077 del 03/03/2010).
4.4.- Il fatto che il decreto fosse stato emesso solo per anche Parte_5
se per la quota parte di , non importa vizio di ultrapetizione e CP_1
non integra carenza di legittimazione attiva di dati i principi Parte_5
di cui sopra comprovanti il legittimo esercizio de poteri gestori complessivi in capo ad anche per la quota di . Nel giudizio di primo Parte_5 CP_1
grado, oltretutto, si è costituivo che ha insistito nella domanda CP_1
ratificando l'operato del fratello in osservanza della regola per la quale l'opposizione deve "considerarsi un ordinario processo di cognizione" (Cass.,
sez. un. n. 20604/2008), avendo il procedimento "natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto
10 di ingiunzione" (Cass., sez. un., n. 19246/2010 e Cass., sez. un., n.
14475/2015).
4.5.- Né può ritenersi passato in giudicato contro parte appellante e per mancata opposizione, il decreto riferito alla pretesa di in quanto CP_1
alcuna statuizione giudiziale risulta resa a favore del medesimo.
4.6.- E' infine il caso di aggiungere che il richiamo all'art. 105 Cod. proc.
Civ. operato dagli appellati sembra errato in quanto se è vero che l'intervento nelle sue forme è sempre ammesso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. sentenza n. 29406 del 10 ottobre 2022) è pur vero che CP_1
non era terzo ma parte in causa.
[...]
5.1.- Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento dell'eccezione di risoluzione della locazione al 15 settembre 2019 o al 20
settembre 2019, per facta concludentia, per mancata ed errata valutazione ed ammissione delle prove.
5.2.- Quanto alla mancata ammissione delle prove si osserva che l'appellante non ha proposto in sede di precisazione delle conclusioni istanze per l'ammissione delle prove costituende così abbandonando le stesse e decadendo dalla possibilità di ottenere il loro esame in appello. Parte
appellante (note conclusive) si è infatti limitata a richiamare le istanze formulate nel ricorso e nella memoria autorizzata del 21 aprile 2022. Tuttavia
(Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022), le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Vero è che tale presunzione può ritenersi
11 superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. Nel caso è tuttavia mancata ogni allegazione specifica sul punto. la
Corte, facendosi carico dell'esame delle note conclusive, non rileva in alcun aspetto una doglianza sulla mancata ammissione delle prove.
Conclusivamente, le istanze istruttorie articolate nel grado sono inammissibili ed il discorso vale, per conseguenza, anche per quelle degli appellati.
5.3.1.- Il motivo è fondato in quanto attraverso lo stesso si dà conto,
diversamente dal decisum, della prova dell'accordo, per facta concludentia,
per la risoluzione della locazione al 20 settembre 2019.
5.3.2.- E' certamente possibile dimostrare la risoluzione della locazione anche per facta concludentia ed anche con presunzioni che devono afferire all'avvenuto incontro delle volontà (art. 1326 Cod. Civ.) del locatore e del conduttore, per la “cessazione” anticipata dal contratto escludendosi che tale conclusione si giustifichi dal solo contegno materiale del conduttore e che ha abbandonato i locali ante tempum (in generale Cass. ordinanza n. 13092 del
24 maggio 2017). L'allegazione e la prova della risoluzione per facta
concludentia può ammettersi (in generale Cass. 52177/2007) dalla conoscenza della risoluzione, dalla conoscenza dell'abbandono dei locali e dalla mancata opposizione.
5.3.3.- Le parti hanno redatto la scrittura programmatica del 18 marzo 2018
avente altresì ad oggetto (art. 3) l'apposizione nella locazione della clausola di risoluzione anticipata con preavviso di 6 mesi stante la comune volontà di
12 vendere il compendio;
a sua volta il contratto di locazione commerciale prevedeva il tutto all'art. 5; le parti avevano stipulato due contratti preliminari di compravendita a favore di prevedendo la stipula del Controparte_6
definitivo entro il 31 dicembre 2019, data prorogata al 15 gennaio 2020.
Gli appellanti sostengono, anche in forza della documentazione prodotta nel grado, che i locatori ( e ) sarebbero stati a conoscenza CP_1 Parte_5
dell'anticipata risoluzione del contratto di locazione al 15 settembre 2019 (o altra data) e che non avevano frapposto opposizione anzi aderendovi. La tesi appare condivisibile.
5.3.4.- La risoluzione per facta concludentia richiede la dimostrazione, anche per presunzioni, del venir meno della locazione anche con l'abbandono dei locali ma con la consapevolezza e la non opposizione, dunque con l'accettazione, della parte locatrice.
Il tutto si evince da quanto di seguito.
Innanzitutto l'accordo programmatico del 18 marzo 2018 in una con il contratto di locazione e con i due contratti preliminari di compravendita. Tali
atti negoziali sottoscritti dalle parti dimostrano chiaramente che l'intenzione comune era quella di vendere il compendio con la “cessazione” del rapporto locatizio al momento della vendita insistente sul compendio.
In tale ambito devono essere valutate le prove anche indiziarie.
5.3.5.- Se è vero che alcuni documenti (10, 12 e 16 di pare appellante) sono riferibili alla sola conduttrice, le prove testimoniali e documentali sopravvenute, comprovano chiaramente che i locatori erano a conoscenza dell'abbandono dei locali e della conseguente cessazione della locazione e che avevano prestato consenso.
13 Escludendosi rilievo alle dichiarazioni testimoniali di e di CP_4 CP_3
(poi divenuti parte del giudizio ma capaci di testimoniare ex ante –
[...]
Cass. 22030/08 cit.), non solo in quanto figli di , ma Parte_5
soprattutto perché rese in evidente contrasto rispetto quanto riportato in sede di indagini penali (cfr. infra) i testimoni di parte appellante – opponente non legati da rapporti di parentela alcuna: , Testimone_3 Testimone_4
(dipendenti della ) e di (amica degli opponenti), Parte_1 Testimone_2
hanno univocamente riferito che nel periodo dal 1 settembre 2019 al 20
settembre di quell'anno aveva traslocato i beni dalla propria CP_1
abitazione (vestiti, cibo, libri, quadri) che si trovava sopra gli uffici della Pt_1
in via Pindemonte, n. 1 a Jesolo;
se ne ricava, diversamente da quanto
[...]
ritenuto in sentenza, che parte locatrice (per la quale valgono le regole di cui al paragrafo 4) nella persona di , non solo era e avrebbe dovuto CP_1
essere in grado di visionare l'indiscusso trasloco dai locali della Parte_1
avvenuto nel (come emerge dai documenti dimessi dalla prima
[...] CP_7
e comunicati alla promittente acquirente indicati la liberazione del compendio dal 20 settembre 2019) essendo residente sopra gli uffici dell'appellante, ma aveva nondimeno provveduto ad effettuare il trasloco dalla propria abitazione il che dimostra non solo che il compendio era stato rilasciato, per la quota parte della , ma che l'immobile veniva rilasciato anche la quota Parte_1
parte di e . CP_1 Parte_5
Sussisteva la conoscenza e l'accettazione da parte dei locatori della risoluzione del contratto ante tempo per consentire la vendita, come risultava dalla scrittura privata programmatica del 18 marzo 2018 e come da contratti preliminari sottoscritti.
14 5.3.6.- Né possono rilevare le dichiarazioni rese da e CP_4 CP_3
e di documenti della parte sulla sussistenza in loco della (questi Parte_1
in quanto contraddetti). e hanno escluso il trasloco CP_4 CP_3
nel periodo, ma contrariamente al vero, con dichiarazioni che invece avvalorano la risoluzione per facta concludentia ut supra. LL
documentazione del processo penale (n. 891/2020 r.g. furto aggravato in concorso, ritenuto tenue, contro , e ) a seguito Pt_5 CP_8 CP_1
della notifica dell'archiviazione (13 gennaio 2025) l'appellante era venuta a conoscenza di quegli atti debitamente oggi dimessi (art. 437 e 447 bis Cod.
proc. Civ.) perché indispensabili e sopravvenuti. Dagli stessi emerge che
, sentito sui fatti del 13 ottobre 2019, aveva riferito “Notavo CP_3
immediatamente nei pressi degli ex uffici della ditta “FRATELLI CO
BEVANDE snc” il camion della predetta ditta, oramai traferita” parcheggiato nelle vicinanze della cisterna interrata di proprietà di mio zio ”. CP_1
, sempre avanti i carabinieri di Jesolo ha dichiarato per i fatti CP_4
del 13 ottobre 2019 “la cisterna in questione era oramai in disuso e il carburante all'interno non veniva più utilizzato in quanto la proprietà era in fase di vendita”. Lo stesso , che nel processo civile aveva negato CP_1
la tesi degli appellanti, nel procedimento penale ha riferito che per i fatti del
13 ottobre 2019 “all'epoca dei fatti narrati nella denuncia/querela la
[...]
non era più ubicata in via Pindemonte 10”. Parte_1
5.3.7.- Dalle prove testimoniali, dai documenti dimessi a corroborare le stesse e dalle dichiarazioni in sede di indagini penali degli stessi figli di Pt_5
nonché di si ricava conclusivamente: che il 20
[...] CP_1
settembre del 2019 l'immobile locato alla era stato Parte_1
15 rilasciato;
che pure l'appartamento soprastante, utilizzato da e CP_1
dalla famiglia, era stato rilasciato dal medesimo;
che il tutto era avvenuto in quanto l'immobile avrebbe dovuto essere venduto come da contratti preliminari sottoscritti da tutte le parti e prorogati ed in forza dell'accordo programmatico del 18 marzo 2018.
Il tutto integra e comprova l'accordo risolutorio del contratto di locazione per
facta concludentia per il 20 settembre 2019. Irrilevante, infine, la mancata stipula del contratto definitivo che costituisce un posterius privo di valore. La
pretesa monitoria riferita a 10 giorni del mese di settembre del 2019 e per il periodo successivo non ha fondamento posta la risoluzione per facta
concludentia del contratto di locazione al 20 settembre 2019. Segue la debeità
dei canoni per i mesi di giugno, luglio, agosto fino al 20 settembre del 2019
per €.
5.000 oltre €.
1.111 per i primi venti giorni del settembre 2019 per complessivi €.
6.111. La domanda va parzialmente accolta con la condanna degli appellanti al pagamento di €.
6.111 oltre agli interessi come da domanda al saldo.
6.- E' fondato il terzo motivo in quanto il costo della registrazione della risoluzione consensuale della locazione, per la quota parte, spetterà a favore degli appellanti che l'hanno anticipato, in dissenso dalla pronuncia posto l'accordo in tal senso. L'importo dovuto, come da domanda, sarà pari ad €.
426,40 (somma complessiva) oltre gli interessi legali dalla domanda.
7.1.- E' infondato il quarto motivo con il quale si censura il rigetto della domanda per l'indennità di occupazione a carico di per € CP_1
3.680,00, per l'anno 2018 (dal 1^ giugno 18 al 31 maggio 19) e in € 1.076,25
per l'anno 2019 da 1^ giugno al 15 settembre per € 4.756,25.
16 7.2.- Il tribunale rigettò la domanda in quanto l'occupazione, conosciuta dai conduttori, non aveva precluso l'utilizzo del bene osservando che mai erano state formulate contestazioni in ordine all'impedito utilizzo, prima dell'opposizione.
Ora, è vero che le prove costituende hanno puntualmente confermato (in una con le prove sopra addotte) che e la sua famiglia, dal maggio CP_1
del 2018, avevano abitato sopra gli uffici della utilizzando due Parte_1
garage adiacenti ( , e Testimone_3 Persona_1
oltre le dichiarazioni di ) tuttavia varrà Testimone_5 CP_4
osservare che (Cass. ordinanza n. 10264 del 18 aprile 2023) allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure,
appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che,
attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881
17 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210
del 2021). Ed il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento. In mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controparte ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti, nulla può essere riconosciuto
7.3.- Il tutto avviene nel caso ove la parte comproprietaria, oggi appellante,
non ha allegato prima del giudizio la richiesta di rilascio, ovvero una istanza per uso turnario del compendio ovvero una istanza per la quota parte dei frutti.
Il motivo va così disatteso.
8.- Va rigettato il quinto motivo per la condanna degli appellati ex art. 96 Cod.
proc. Civ. in quanto per entrambi i gradi di giudizio la domanda degli ingiungenti ha trovato parziale conferma.
9.- Gli esiti del giudizio con il parziale accoglimento delle domande e dei motivi di appello giustificano la compensazione delle spese per i due gradi.
10.- Poste le dichiarazioni rese da e da , in questo CP_3 CP_4
giudizio quali testimoni, contrastanti con quelle rese nel procedimento penale,
con separata nota va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica di Venezia competente per l'eventuale reato di falsa testimonianza.
11.- Le reciproche somme pretese potranno essere compensate. La sentenza costituirà titolo per le restituzioni con interessi e rivalutazione.
p.q.m.
18 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da Parte_1 Parte_2
e contro ,
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e , così provvede:
[...] CP_4
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Venezia;
accerta la risoluzione del contratto di locazione al 20 settembre 2019;
in parziale accoglimento della domanda di , CP_1 Controparte_2
e , condanna parte appellante al pagamento CP_3 CP_4
dei canoni di locazione in €.
6.111 oltre agli interessi come da domanda al saldo;
in parziale accoglimento delle domande della e dei soci, Parte_1
che per il resto rigetta, condanna gli appellati alle somme per imposte di registro in €. 426,40 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo (detratto il corrisposto);
compensa le spese per i due gradi di giudizio;
dispone la trasmissione, a cura della cancelleria e con separata nota, della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Venezia.
Venezia lì 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
19
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 897/2025 r.g. promossa da
(c.f. e p.i. ) con sede Parte_1 P.IVA_1
in Jesolo (VE), in persona dei legali rappresentanti, nonché per i soci illimitatamente responsabili (c.f. Parte_2
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvocati Erica Cettolin e Barbara Da Lozzo per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._4 CP_3 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli avvocati Emmanuel Fogale e CP_4
CA ER per mandato e domiciliati come in atti – appellati –
o 0 o
1 appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previe tutte le declaratorie del caso, ogni diversa o contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta,
in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
4142/2024, pubblicata in data 14.11.2024, così pronunciare: 1) in via preliminare di rito: in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, dichiarare la nullità, ovvero annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1929/2021, R.G. n. 6170/2021,
Tribunale di Venezia, dott.ssa Tosi, emesso il 7.10.2021, per vizio di ultrapetizione;
2) nel merito, in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra dedotti,
l'infondatezza della pretesa azionata monitoriamente, ovvero comunque accertare e dichiarare che la società e i soci, sigg.ri Parte_1 Pt_1
e , nulla devono agli odierni appellati e, per l'effetto, Parte_2
condannare gli appellati a ripetere la somma, come determinata all'esito del giudizio di opposizione, di euro 28.513,42, maggiorata degli interessi nella misura di legge dal di del versamento, 02.02.2022, fino all'effettiva ripetizione. 3) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al presente appello, il parziale inadempimento da parte del sig. CP_1
al contratto di locazione commerciale, e per l'effetto condannare
[...]
parte appellata al pagamento della somma di € 4.756,25 a titolo e per le causali di cui in narrativa;
4) In ogni caso: condannare parte appellata,
ritenendone i presupposti ai sensi dell'art. 96, I e III co., c.p.c., alla luce dei
2 nuovi fatti appresi in limine al presente appello, al risarcimento dei danni da
“lite temeraria”, da liquidarsi via equitativa;
5) Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi. 6) In via istruttoria: senza che ciò possa in alcun modo significare inversione dell'onere della prova a carico di controparte, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, non ammesse e che di seguito si riportano, come da ricorso introduttivo: “si chiede di provare per testi ed interpello le seguenti circostanze:
1. Vero che in data 16.11.2018, i sigg.ri e chiedevano che l'area oggetto di Parte_3 Parte_4
compravendita venisse liberata dalla e dal sig. Parte_1 CP_1
entro il 20.09.2019; 2. Vero che in data 08.01.2019, il sig. si Parte_1
accordava con i sigg.ri e per liberare l'area CP_1 Parte_5
occupata dalla entro il 20.09.2019; 3. Vero che in data Parte_1
08.01.2019, il sig. si accordava con i sigg.ri e Parte_1 CP_1
per la risoluzione del contratto di locazione commerciale con Parte_5
la ;
8. Vero che dal 21.09.2021, sul campanello d'abitazione del Parte_1
sig. vedeva un foglio con scritto “per il postino attivata il CP_1
servizio seguimi”. Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori:
, residente in [...]1 – 30016 Jesolo (VE); Testimone_1 Tes_2
residente in [...] - 30016 Jesolo (VE); ,
[...] Testimone_3
residente in [...] – Jesolo (VE); , residente Testimone_4
in via A. Diaz, 83/1, Meolo”.
Conclusioni per parte appellata
Previo accertamento dei fatti di cui in esposto, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, IN VIA
3 PRINCIPALE Rigettarsi, integralmente, l'appello ex adverso proposto anche rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata, in quanto infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi, in ogni caso, il credito dei sig.ri e , quali Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi del sig. e nei confronti della società Parte_5 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, sig.ri e in forza del contratto di locazione del Parte_2 Parte_1
28/5/2018 e per l'effetto, condannarsi la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci
[...]
solidalmente ed illimitatamente responsabili, sig.ri e Parte_2
a pagare in solido tra loro in favore dei sig.ri Parte_1 Parte_5
e la somma di € 26.666,64 o quella diversa somma, maggiore CP_1
o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità, oltre agli interessi dovuti per Legge dal dovuto al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie orali dei ricorrenti in quanto rinunciate e, in ogni caso, generiche, ininfluenti, da provarsi documentalmente. Nella
denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta sig.ri: - in Jesolo (VE) – Piazza Luigi Tenco, 4; - Testimone_5 Tes_6
in Jesolo (VE) – Piazza Luigi Tenco, 4; - in Noventa di
[...] Tes_7
Piave (VE) – via Rialto, 16.
4 Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, notificato con decreto, la
[...]
ed i soci e Parte_1 Parte_2 Pt_1
adivano la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
4142/2025 del Tribunale lagunare (pubblicata il 14 novembre 2024) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto da e da CP_1 Pt_5
per canoni non corrisposti (per la quota parte di proprietà di 45/150)
[...]
dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020 e per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (€. 833,33 al mese per ciascuno) per €. 26.666,64 oltre ad accessori, interrotto il giudizio per il decesso di , poi riassunto Parte_5
contro gli eredi, aveva parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto e condannandola al residuo in €. 26.257,84 ed accessori ed alle spese ma rigettando le riconvenzionali (in parte). Le contrapposte pretese afferivano al contratto di locazione commerciale del 28 maggio 2018 per l'immobile di
Via Ippolito Pindemonte a Jesolo (VE). Lamentavano, con il primo motivo,
il vizio di ultrapetizione quanto alla legittimazione attiva rilevando che il decreto ingiuntivo era stato chiesto da e da ma era stato Pt_5 CP_1
emesso solo a favore di e, tuttavia, la pronuncia della sentenza aveva Pt_5
riguardato entrambi;
con il secondo motivo si dolevano della errata pronuncia in tema di risoluzione per facta concludentia della locazione che sarebbe stata atta ad escludere il debito per canoni;
con il terzo motivo censuravano la parziale compensazione delle somme operato senza considerare la debeità di quelle per la registrazione della risoluzione;
con il quarto motivo si dolevano del rigetto della domanda riconvenzionale in tema di indennità per
5 occupazione e con il quinto motivo censuravano l'omessa condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ..
Si costituivano e gli eredi di , CP_1 Parte_5 CP_2
, e , contestando l'appello del quale
[...] CP_3 CP_4
chiedevano la reiezione.
La causa veniva decisa all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025
mediante pronuncia di sentenza con lettura del dispositivo.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è in parte fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione.
3.- Il Tribunale accolse in limitata parte l'opposizione, condannando gli appellanti ai canoni dovuti previa parziale compensazione ed alle spese,
osservando che:
-) l'emissione del decreto in favore del solo , per l'intero Parte_5
importo, era frutto di errore non risultando dal monitorio ragione per ritener non accoglibile la domanda per la quota di;
CP_1
-) non erano fondate le eccezioni di nullità del monitorio per pronuncia ultra
petita né di definitività per mancata notifica dell'opposizione anche alla parte ingiungente che, effettivamente, non era stata indicata nel CP_1
provvedimento monitorio;
-) non era da addebitare agli opposti la mancata correzione perché nel giudizio di opposizione era da accertare la fondatezza della pretesa azionata da entrambi gli opposti;
-) la risoluzione consensuale del contratto, assunta dalla parte opponente ed avvenuta il 15-19 settembre 2019 in ragione dell'imminente vendita del compendio alla (Greenplace s.r.l.), con la quale era già Controparte_5
6 stato concluso contratto preliminare, non era stata dimostrata in quanto non erano emersi fatti univoci comprovanti la concorde volontà;
-) al di là delle volontà programmatiche espresse dalle parti nella scrittura del
18 marzo 2018, priva di rilevanza in quanto anteriore alla conclusione del contratto, la corrispondenza intercorsa tra la ed il promissario Parte_1
acquirente dell'immobile attestava semplicemente che, a fronte della richiesta di immediata liberazione del compendio formulata da quest'ultimo nel settembre 2019, la conduttrice aveva rassicurato il promissario;
-) l'opposta non aveva partecipato a tali intese/interlocuzioni e la promissaria
Greenplace s.r.l. non era addivenuta alla stipula del definitivo di tal che, sotto questo profilo, era venuta meno l'allegata ragione dell'anticipata liberazione del compendio;
-) seppure i testimoni di parte opponente avessero dichiarato, in risposta al capitolo 4) attoreo, che la avrebbe eseguito le operazioni di Parte_1
trasloco a metà settembre 2019, i tre testimoni di parte opposta avevano riferito che la conduttrice aveva continuato ad occupare gli uffici anche per il periodo successivo. E sebbene tali ultimi testimoni fossero meno attendibili dei primi, posto che due di essi avevano successivamente assunto la qualifica di parte dopo il decesso di pur non essendo incapaci, era da Parte_5
considerare che l'abbandono del compendio da parte della Parte_1
non sembrava poter rappresentare circostanza idonea a rivelare univocamente il presunto accordo delle parti in ordine all'anticipata risoluzione del vincolo;
-) la registrazione della risoluzione anticipata del contratto, siccome atto di natura eminentemente fiscale, non assumeva rilevanza al fine di comprovare la comune volontà delle parti di risolvere il contratto, in difetto di prova del
7 fatto che l'incarico allo studio per tale incombente fosse stato Parte_6
conferito congiuntamente da entrambe le parti del contratto;
-) era poco plausibile che e , considerati i rapporti Pt_1 Parte_2
tesi con gli zii, non avessero ritenuto di doversi cautelare con un accordo scritto che espressamente desse atto della risoluzione anticipata del rapporto,
del rilascio del compendio e della cessazione di qualsivoglia obbligo di pagamento gravante sulla società;
-) la domanda riconvenzionale degli opponenti era da accogliere quanto alle spese documentate per la registrazione annuale del rinnovo contrattuale,
trattandosi di debito solidale nei confronti dell'ER che legittimava la parte al regresso nei confronti dell'altra;
-) le somme a debito degli opposti erano da ridursi per € 408,80;
-) non era giustificato l'inadempimento di parte locatrice, conseguente all'impossibilità di utilizzo di parte dei beni locati siccome occupati da CP_1
e dalla propria famiglia. Sebbene i testimoni di parte opponente
[...]
avessero riferito che occupava con la propria famiglia parte del CP_1
compendio locato anche prima della conclusione del contratto, tuttavia, le parti non avevano riportato tale circostanza nel contratto né avevano previsto eventuali obblighi di liberazione degli immobili a carico di ed CP_1
inoltre la conduttrice aveva corrisposto integralmente il canone relativo alla prima annualità e mai aveva formulato contestazioni in ordine all'impedito utilizzo di parte del compendio locato prima dell'opposizione;
-) le circostanze erano sintomatiche del fatto che la permanenza della famiglia di all'interno del compendio locato non precludeva alla CP_1
conduttrice l'utilizzo dello stesso per le proprie finalità;
8 -) le spese seguivano la soccombenza.
4.1.- Con il primo motivo si censura la condanna a favore di , CP_1
privo di legittimazione e si deduce la definitività del decreto ingiuntivo assumendosi che il ricorso era stato proposto da e da Pt_5 CP_1
che avevano agito in via parziaria solo per la quota sicché, esclusa la solidarietà dei locatori, il fatto che il monitorio fosse stato emesso solo per e per entrambe le quote costituiva vizio di ultrapetizione. Si rileva Pt_5
che sarebbe stato onere degli ingiungenti chiedere la correzione dell'errore materiale e che il decreto era stato emesso ultra petita.
Il motivo appare infondato.
4.2.- Il ricorso ex art. 633 Cod. proc. Civ. è stato proposto da e da CP_1
e il decreto è emesso solo a favore di e non per l'altro Parte_5 Pt_5
ricorrente pur riportando, l'ingiunzione, il pagamento secondo domanda per canoni impagati anche per la quota di . A prescindere dalla correzione CP_1
dell'errore materiale, di dubbia prospettazione in quanto la mancata pronuncia attiene non ad una svista materiale ma ad una vera e propria omissione, si rileva l'infondatezza del motivo. Infatti, nel ricorso ex art. 633
Cod. proc. Civ. ed , quali comproprietari del compendio CP_1 Parte_5
e locatori per la quota di proprietà di 45/150, avevano chiesto la condanna della e dei soci e ai canoni per Parte_1 Parte_2 Parte_1
un complessivo importo in forza del contratto di locazione.
4.3.- Ora (Cass. ordinanza n. 6596 del 6 marzo 2023) qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è
tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei
9 riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà
luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori
(Cass. n. 18069/2019; n. 14530/2009; n. 6019/1995; v. anche Cass. nn. 3174-
3175/1989 e n. 350/1989, n. 350). Infatti, in tal caso ed in capo a ciascuno dei comproprietari locatori concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo, peraltro, a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti;
con la conseguenza che l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (Cass. n.
1986 del 02/02/2016; Cass n. 5077 del 03/03/2010).
4.4.- Il fatto che il decreto fosse stato emesso solo per anche Parte_5
se per la quota parte di , non importa vizio di ultrapetizione e CP_1
non integra carenza di legittimazione attiva di dati i principi Parte_5
di cui sopra comprovanti il legittimo esercizio de poteri gestori complessivi in capo ad anche per la quota di . Nel giudizio di primo Parte_5 CP_1
grado, oltretutto, si è costituivo che ha insistito nella domanda CP_1
ratificando l'operato del fratello in osservanza della regola per la quale l'opposizione deve "considerarsi un ordinario processo di cognizione" (Cass.,
sez. un. n. 20604/2008), avendo il procedimento "natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto
10 di ingiunzione" (Cass., sez. un., n. 19246/2010 e Cass., sez. un., n.
14475/2015).
4.5.- Né può ritenersi passato in giudicato contro parte appellante e per mancata opposizione, il decreto riferito alla pretesa di in quanto CP_1
alcuna statuizione giudiziale risulta resa a favore del medesimo.
4.6.- E' infine il caso di aggiungere che il richiamo all'art. 105 Cod. proc.
Civ. operato dagli appellati sembra errato in quanto se è vero che l'intervento nelle sue forme è sempre ammesso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. sentenza n. 29406 del 10 ottobre 2022) è pur vero che CP_1
non era terzo ma parte in causa.
[...]
5.1.- Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento dell'eccezione di risoluzione della locazione al 15 settembre 2019 o al 20
settembre 2019, per facta concludentia, per mancata ed errata valutazione ed ammissione delle prove.
5.2.- Quanto alla mancata ammissione delle prove si osserva che l'appellante non ha proposto in sede di precisazione delle conclusioni istanze per l'ammissione delle prove costituende così abbandonando le stesse e decadendo dalla possibilità di ottenere il loro esame in appello. Parte
appellante (note conclusive) si è infatti limitata a richiamare le istanze formulate nel ricorso e nella memoria autorizzata del 21 aprile 2022. Tuttavia
(Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022), le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Vero è che tale presunzione può ritenersi
11 superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. Nel caso è tuttavia mancata ogni allegazione specifica sul punto. la
Corte, facendosi carico dell'esame delle note conclusive, non rileva in alcun aspetto una doglianza sulla mancata ammissione delle prove.
Conclusivamente, le istanze istruttorie articolate nel grado sono inammissibili ed il discorso vale, per conseguenza, anche per quelle degli appellati.
5.3.1.- Il motivo è fondato in quanto attraverso lo stesso si dà conto,
diversamente dal decisum, della prova dell'accordo, per facta concludentia,
per la risoluzione della locazione al 20 settembre 2019.
5.3.2.- E' certamente possibile dimostrare la risoluzione della locazione anche per facta concludentia ed anche con presunzioni che devono afferire all'avvenuto incontro delle volontà (art. 1326 Cod. Civ.) del locatore e del conduttore, per la “cessazione” anticipata dal contratto escludendosi che tale conclusione si giustifichi dal solo contegno materiale del conduttore e che ha abbandonato i locali ante tempum (in generale Cass. ordinanza n. 13092 del
24 maggio 2017). L'allegazione e la prova della risoluzione per facta
concludentia può ammettersi (in generale Cass. 52177/2007) dalla conoscenza della risoluzione, dalla conoscenza dell'abbandono dei locali e dalla mancata opposizione.
5.3.3.- Le parti hanno redatto la scrittura programmatica del 18 marzo 2018
avente altresì ad oggetto (art. 3) l'apposizione nella locazione della clausola di risoluzione anticipata con preavviso di 6 mesi stante la comune volontà di
12 vendere il compendio;
a sua volta il contratto di locazione commerciale prevedeva il tutto all'art. 5; le parti avevano stipulato due contratti preliminari di compravendita a favore di prevedendo la stipula del Controparte_6
definitivo entro il 31 dicembre 2019, data prorogata al 15 gennaio 2020.
Gli appellanti sostengono, anche in forza della documentazione prodotta nel grado, che i locatori ( e ) sarebbero stati a conoscenza CP_1 Parte_5
dell'anticipata risoluzione del contratto di locazione al 15 settembre 2019 (o altra data) e che non avevano frapposto opposizione anzi aderendovi. La tesi appare condivisibile.
5.3.4.- La risoluzione per facta concludentia richiede la dimostrazione, anche per presunzioni, del venir meno della locazione anche con l'abbandono dei locali ma con la consapevolezza e la non opposizione, dunque con l'accettazione, della parte locatrice.
Il tutto si evince da quanto di seguito.
Innanzitutto l'accordo programmatico del 18 marzo 2018 in una con il contratto di locazione e con i due contratti preliminari di compravendita. Tali
atti negoziali sottoscritti dalle parti dimostrano chiaramente che l'intenzione comune era quella di vendere il compendio con la “cessazione” del rapporto locatizio al momento della vendita insistente sul compendio.
In tale ambito devono essere valutate le prove anche indiziarie.
5.3.5.- Se è vero che alcuni documenti (10, 12 e 16 di pare appellante) sono riferibili alla sola conduttrice, le prove testimoniali e documentali sopravvenute, comprovano chiaramente che i locatori erano a conoscenza dell'abbandono dei locali e della conseguente cessazione della locazione e che avevano prestato consenso.
13 Escludendosi rilievo alle dichiarazioni testimoniali di e di CP_4 CP_3
(poi divenuti parte del giudizio ma capaci di testimoniare ex ante –
[...]
Cass. 22030/08 cit.), non solo in quanto figli di , ma Parte_5
soprattutto perché rese in evidente contrasto rispetto quanto riportato in sede di indagini penali (cfr. infra) i testimoni di parte appellante – opponente non legati da rapporti di parentela alcuna: , Testimone_3 Testimone_4
(dipendenti della ) e di (amica degli opponenti), Parte_1 Testimone_2
hanno univocamente riferito che nel periodo dal 1 settembre 2019 al 20
settembre di quell'anno aveva traslocato i beni dalla propria CP_1
abitazione (vestiti, cibo, libri, quadri) che si trovava sopra gli uffici della Pt_1
in via Pindemonte, n. 1 a Jesolo;
se ne ricava, diversamente da quanto
[...]
ritenuto in sentenza, che parte locatrice (per la quale valgono le regole di cui al paragrafo 4) nella persona di , non solo era e avrebbe dovuto CP_1
essere in grado di visionare l'indiscusso trasloco dai locali della Parte_1
avvenuto nel (come emerge dai documenti dimessi dalla prima
[...] CP_7
e comunicati alla promittente acquirente indicati la liberazione del compendio dal 20 settembre 2019) essendo residente sopra gli uffici dell'appellante, ma aveva nondimeno provveduto ad effettuare il trasloco dalla propria abitazione il che dimostra non solo che il compendio era stato rilasciato, per la quota parte della , ma che l'immobile veniva rilasciato anche la quota Parte_1
parte di e . CP_1 Parte_5
Sussisteva la conoscenza e l'accettazione da parte dei locatori della risoluzione del contratto ante tempo per consentire la vendita, come risultava dalla scrittura privata programmatica del 18 marzo 2018 e come da contratti preliminari sottoscritti.
14 5.3.6.- Né possono rilevare le dichiarazioni rese da e CP_4 CP_3
e di documenti della parte sulla sussistenza in loco della (questi Parte_1
in quanto contraddetti). e hanno escluso il trasloco CP_4 CP_3
nel periodo, ma contrariamente al vero, con dichiarazioni che invece avvalorano la risoluzione per facta concludentia ut supra. LL
documentazione del processo penale (n. 891/2020 r.g. furto aggravato in concorso, ritenuto tenue, contro , e ) a seguito Pt_5 CP_8 CP_1
della notifica dell'archiviazione (13 gennaio 2025) l'appellante era venuta a conoscenza di quegli atti debitamente oggi dimessi (art. 437 e 447 bis Cod.
proc. Civ.) perché indispensabili e sopravvenuti. Dagli stessi emerge che
, sentito sui fatti del 13 ottobre 2019, aveva riferito “Notavo CP_3
immediatamente nei pressi degli ex uffici della ditta “FRATELLI CO
BEVANDE snc” il camion della predetta ditta, oramai traferita” parcheggiato nelle vicinanze della cisterna interrata di proprietà di mio zio ”. CP_1
, sempre avanti i carabinieri di Jesolo ha dichiarato per i fatti CP_4
del 13 ottobre 2019 “la cisterna in questione era oramai in disuso e il carburante all'interno non veniva più utilizzato in quanto la proprietà era in fase di vendita”. Lo stesso , che nel processo civile aveva negato CP_1
la tesi degli appellanti, nel procedimento penale ha riferito che per i fatti del
13 ottobre 2019 “all'epoca dei fatti narrati nella denuncia/querela la
[...]
non era più ubicata in via Pindemonte 10”. Parte_1
5.3.7.- Dalle prove testimoniali, dai documenti dimessi a corroborare le stesse e dalle dichiarazioni in sede di indagini penali degli stessi figli di Pt_5
nonché di si ricava conclusivamente: che il 20
[...] CP_1
settembre del 2019 l'immobile locato alla era stato Parte_1
15 rilasciato;
che pure l'appartamento soprastante, utilizzato da e CP_1
dalla famiglia, era stato rilasciato dal medesimo;
che il tutto era avvenuto in quanto l'immobile avrebbe dovuto essere venduto come da contratti preliminari sottoscritti da tutte le parti e prorogati ed in forza dell'accordo programmatico del 18 marzo 2018.
Il tutto integra e comprova l'accordo risolutorio del contratto di locazione per
facta concludentia per il 20 settembre 2019. Irrilevante, infine, la mancata stipula del contratto definitivo che costituisce un posterius privo di valore. La
pretesa monitoria riferita a 10 giorni del mese di settembre del 2019 e per il periodo successivo non ha fondamento posta la risoluzione per facta
concludentia del contratto di locazione al 20 settembre 2019. Segue la debeità
dei canoni per i mesi di giugno, luglio, agosto fino al 20 settembre del 2019
per €.
5.000 oltre €.
1.111 per i primi venti giorni del settembre 2019 per complessivi €.
6.111. La domanda va parzialmente accolta con la condanna degli appellanti al pagamento di €.
6.111 oltre agli interessi come da domanda al saldo.
6.- E' fondato il terzo motivo in quanto il costo della registrazione della risoluzione consensuale della locazione, per la quota parte, spetterà a favore degli appellanti che l'hanno anticipato, in dissenso dalla pronuncia posto l'accordo in tal senso. L'importo dovuto, come da domanda, sarà pari ad €.
426,40 (somma complessiva) oltre gli interessi legali dalla domanda.
7.1.- E' infondato il quarto motivo con il quale si censura il rigetto della domanda per l'indennità di occupazione a carico di per € CP_1
3.680,00, per l'anno 2018 (dal 1^ giugno 18 al 31 maggio 19) e in € 1.076,25
per l'anno 2019 da 1^ giugno al 15 settembre per € 4.756,25.
16 7.2.- Il tribunale rigettò la domanda in quanto l'occupazione, conosciuta dai conduttori, non aveva precluso l'utilizzo del bene osservando che mai erano state formulate contestazioni in ordine all'impedito utilizzo, prima dell'opposizione.
Ora, è vero che le prove costituende hanno puntualmente confermato (in una con le prove sopra addotte) che e la sua famiglia, dal maggio CP_1
del 2018, avevano abitato sopra gli uffici della utilizzando due Parte_1
garage adiacenti ( , e Testimone_3 Persona_1
oltre le dichiarazioni di ) tuttavia varrà Testimone_5 CP_4
osservare che (Cass. ordinanza n. 10264 del 18 aprile 2023) allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure,
appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che,
attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881
17 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210
del 2021). Ed il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento. In mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controparte ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti, nulla può essere riconosciuto
7.3.- Il tutto avviene nel caso ove la parte comproprietaria, oggi appellante,
non ha allegato prima del giudizio la richiesta di rilascio, ovvero una istanza per uso turnario del compendio ovvero una istanza per la quota parte dei frutti.
Il motivo va così disatteso.
8.- Va rigettato il quinto motivo per la condanna degli appellati ex art. 96 Cod.
proc. Civ. in quanto per entrambi i gradi di giudizio la domanda degli ingiungenti ha trovato parziale conferma.
9.- Gli esiti del giudizio con il parziale accoglimento delle domande e dei motivi di appello giustificano la compensazione delle spese per i due gradi.
10.- Poste le dichiarazioni rese da e da , in questo CP_3 CP_4
giudizio quali testimoni, contrastanti con quelle rese nel procedimento penale,
con separata nota va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica di Venezia competente per l'eventuale reato di falsa testimonianza.
11.- Le reciproche somme pretese potranno essere compensate. La sentenza costituirà titolo per le restituzioni con interessi e rivalutazione.
p.q.m.
18 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da Parte_1 Parte_2
e contro ,
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e , così provvede:
[...] CP_4
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Venezia;
accerta la risoluzione del contratto di locazione al 20 settembre 2019;
in parziale accoglimento della domanda di , CP_1 Controparte_2
e , condanna parte appellante al pagamento CP_3 CP_4
dei canoni di locazione in €.
6.111 oltre agli interessi come da domanda al saldo;
in parziale accoglimento delle domande della e dei soci, Parte_1
che per il resto rigetta, condanna gli appellati alle somme per imposte di registro in €. 426,40 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo (detratto il corrisposto);
compensa le spese per i due gradi di giudizio;
dispone la trasmissione, a cura della cancelleria e con separata nota, della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Venezia.
Venezia lì 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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