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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 1.7.2025, nella causa civile iscritta al n.7467/23 R.G. Trib.
TRA
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Viola, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall' avv.to Luca Maggio in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione
1 normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 12.3.2024, il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Pertanto venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza emessa a fine udienza del 20.5.2024 veniva disposta consulenza contabile con il dott. . Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 13.1.2025 le parti Persona_1 precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.7.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, alla luce della recente giurisprudenza, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, riproposta dagli opponenti e sia fondata e meriti Pt_1 Parte_2 accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara
2 esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta
[...]
che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria Controparte_1
e tutte le precedenti cessionarie Banca IFIS S.p.A. e COMPASS S.p.A.) CP_2 avrebbero dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass.
9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini,
Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” .
Circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto : infatti, relativamente alla prima cessione, nel fascicolo è presente il contratto di cessione di crediti da COMPASS S.p.A. a Banca IFIS S.p.A., omissato, dal quale non si evince con certezza che il credito degli odierni opponenti sia compreso nella cessione. Infatti in atti vi è solo una dichiarazione unilaterale di Banca IFIS S.p.A.(che ha tutto l'interesse a dichiararlo) che afferma che il credito oggetto di causa è compreso tra quelli ceduti.
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non bastando la dichiarazione della cessionaria che elenca o dichiara le posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo
3 sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Pertanto, seppur in atti è presente un contratto di cessione omissato tra COMPASS S.p.A. e Banca IFIS
S.p.A. non vi è certezza che effettivamente la posizione debitoria di e sia stata Pt_1 Parte_2 ceduta.
Da ciò consegue che non essendovi prova certa della prima cessione della posizione debitoria degli opponenti da COMPASS S.p.A. a Banca IFIS S.p.A., tale mancanza spiega i suoi effetti negativi anche sulle successive cessioni (da Banca IFIS S.p.A. a e da a CP_2 CP_2
. Controparte_1
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che l'asserito debito degli opponenti Pt_1
e rientri tra quelli oggetto della prima cessione tra COMPASS S.p.A. e Banca IFIS Parte_2
S.p.A..
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.1705/2023 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 16.9.2023, notificato in data 20.10.2023, con il quale
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha richiesto a Controparte_1 [...]
e al coobbligato il pagamento della somma di €.15.221,30, oltre Pt_1 Parte_2 interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da e dal coobbligato nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1705/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 16.9.2023, notificato in data
20.10.2023, con il quale in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ha richiesto a e al coobbligato Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di €.15.221,30, oltre interessi come da domanda e spese e
[...] competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore degli opponenti avv. Mario
Viola, antistatario, e che si liquidano in €.3.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
4 Lecce, 1.7.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 1.7.2025, nella causa civile iscritta al n.7467/23 R.G. Trib.
TRA
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Viola, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall' avv.to Luca Maggio in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione
1 normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 12.3.2024, il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Pertanto venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza emessa a fine udienza del 20.5.2024 veniva disposta consulenza contabile con il dott. . Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 13.1.2025 le parti Persona_1 precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.7.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, alla luce della recente giurisprudenza, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, riproposta dagli opponenti e sia fondata e meriti Pt_1 Parte_2 accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara
2 esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta
[...]
che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria Controparte_1
e tutte le precedenti cessionarie Banca IFIS S.p.A. e COMPASS S.p.A.) CP_2 avrebbero dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass.
9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini,
Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” .
Circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto : infatti, relativamente alla prima cessione, nel fascicolo è presente il contratto di cessione di crediti da COMPASS S.p.A. a Banca IFIS S.p.A., omissato, dal quale non si evince con certezza che il credito degli odierni opponenti sia compreso nella cessione. Infatti in atti vi è solo una dichiarazione unilaterale di Banca IFIS S.p.A.(che ha tutto l'interesse a dichiararlo) che afferma che il credito oggetto di causa è compreso tra quelli ceduti.
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non bastando la dichiarazione della cessionaria che elenca o dichiara le posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo
3 sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Pertanto, seppur in atti è presente un contratto di cessione omissato tra COMPASS S.p.A. e Banca IFIS
S.p.A. non vi è certezza che effettivamente la posizione debitoria di e sia stata Pt_1 Parte_2 ceduta.
Da ciò consegue che non essendovi prova certa della prima cessione della posizione debitoria degli opponenti da COMPASS S.p.A. a Banca IFIS S.p.A., tale mancanza spiega i suoi effetti negativi anche sulle successive cessioni (da Banca IFIS S.p.A. a e da a CP_2 CP_2
. Controparte_1
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che l'asserito debito degli opponenti Pt_1
e rientri tra quelli oggetto della prima cessione tra COMPASS S.p.A. e Banca IFIS Parte_2
S.p.A..
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.1705/2023 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 16.9.2023, notificato in data 20.10.2023, con il quale
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha richiesto a Controparte_1 [...]
e al coobbligato il pagamento della somma di €.15.221,30, oltre Pt_1 Parte_2 interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da e dal coobbligato nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1705/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 16.9.2023, notificato in data
20.10.2023, con il quale in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ha richiesto a e al coobbligato Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di €.15.221,30, oltre interessi come da domanda e spese e
[...] competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore degli opponenti avv. Mario
Viola, antistatario, e che si liquidano in €.3.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
4 Lecce, 1.7.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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