Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 9 aprile 2026
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Responsabilità amministrativa: il negoziante che permette l'utilizzo del "bonus cultura" per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti deve risarcire l'erario Corte dei conti, s.g. Marche, 2 dicembre 2025, n. 253 Responsabilità amministrativa: il dirigente che eroga premi "a pioggia" ai dipendenti deve risarcire l'erario Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, 4 novembre 2025, n. 124 Responsabilità amministrativa: nell'accertare il danno all'erario, il giudice contabile deve considerare i vantaggi ottenuti dall'amministrazione o dalla comunità Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, 20 ottobre 2025, n. 110 Responsabilità amministrativa: gli amministratori del Comune che decidono …
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Responsabilità amministrativa: il negoziante che permette l'utilizzo del "bonus cultura" per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti deve risarcire l'erario Corte dei conti, s.g. Marche, 2 dicembre 2025, n. 253 Responsabilità amministrativa: il dirigente che eroga premi "a pioggia" ai dipendenti deve risarcire l'erario Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, 4 novembre 2025, n. 124 Responsabilità amministrativa: nell'accertare il danno all'erario, il giudice contabile deve considerare i vantaggi ottenuti dall'amministrazione o dalla comunità Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, 20 ottobre 2025, n. 110 Responsabilità amministrativa: gli amministratori del Comune che decidono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/04/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 73/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
NR TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICON I Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61500 del ruolo generale, proposto da:
- NE CH, nato a [...] l’[...], residente in [...]
(PG), via dei Priori n. 24/B, C.F. [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Stemperini, con studio in Spoleto, Via CA LL n.19 (fax n.0743/45824; P.E.C.
tiziana.stemperini@avvocatispoleto.legalmail.it).
-AppellanteContro
- Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in persona del Procuratore regionale, domiciliato per la carica presso la sede di Perugia Via Martiri dei Lager n. 77 06128 Perugia (pec:
umbria.procura@corteconticert.it);
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica p.t., domiciliato per la carica in sede a Roma Via NI NT n.25 (pec:
procura.generale.appelli@corteconticert.it).
- Appellatiavverso la sentenza n. 12/2024 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, depositata il 18/3/2024 e notificata il 27/3/2024;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 6 marzo 2026, con l’ausilio del segretario di udienza dott. NI Sauchelli, il relatore Cons. Natale NG, l’avvocato Tiziana Stemperini per l’appellante e il V.P.G. Alfio Vecchio per la parte pubblica.
Svolgimento del processo A seguito di trasmissione di delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, la Procura della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, con atto di citazione notificato il 14/9/2022, conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte dei conti -
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, IN CH per l’udienza del 18/1/2023, perché fosse affermata la sua responsabilità
quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Preci per avere gestito non correttamente la procedura acquisitiva di un terreno di mq 1.608 sito in Montaglioni di Preci e censito al NCT al foglio 47 particella 36 (oggi particelle 502 e 503) e che, pertanto, fosse condannato al pagamento dell’importo di euro 38.836,66 in favore del Comune di Preci.
Premesso che il terreno era stato occupato fin dal 1979, il Comune non aveva adottato i provvedimenti necessari alla definitiva acquisizione, né aveva disposto la retrocessione del terreno ai proprietari, i quali avevano adito le vie legale, con conseguente condanna del Comune al pagamento di somme, a beneficio degli espropriandi, per l’illecito subito, giusta sentenza del Tribunale di Spoleto n. 622 del 3 novembre 2020 n. 622.
In particolare, la Procura regionale ha evidenziato che il convenuto geom. CH IN aveva informato i proprietari dell’avvio delle procedure di esproprio soltanto dopo molti anni di illegittima occupazione (nota del 24 marzo 1999), che il TAR per l’Umbria (sent.
n. 233/2000) aveva annullato le progettazioni a causa della mancata indicazione dei termini iniziali e finali dell’espropriazione, che, a seguito di tale annullamento, il convenuto aveva comunicato ai privati che si sarebbe proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo
(nota del 31 maggio 2001), che la giunta comunale, su parere del geom.
IN, aveva riapprovato (delibera n. 110/2002) il progetto esecutivo fissando il termine delle procedure ablatorie, che la medesima giunta, con delibera n. 272/2002,sempre su parere del geom. IN, aveva certificato la regolarità dei lavori e liquidato gli importi dovuti alla ditta esecutrice, senza erogare gli importi dovuti agli espropriandi
(pur previsti tra le somme liquidate).
Peraltro, nel 2014, dopo lunghissima occupazione sine titulo, il sindaco del Comune aveva preso atto della disponibilità dei privati proprietari a cedere bonariamente i terreni, ma la trattativa non andava a buon fine, con conseguente ulteriori contenzioso dinanzi al TAR, nel quale il Comune si era costituito, previo parere favorevole dello IN.
Quindi la proprietà aveva adito il Tribunale di Spoleto, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 oltre al risarcimento dei danni, giudizio conclusosi con declaratoria (con sentenza n. 662/2020) di improcedibilità dell’azione di condanna al provvedimento di acquisizione poiché, nelle more, il Comune aveva provveduto ad adottare il provvedimento di acquisizione in sanatoria del terreno (con deliberazione n. 16 del 18 marzo 2019, previo parere di regolarità dello IN), ma con condanna dell’ente locale ad erogare ai proprietari espropriati l’importo di euro 24.239,12 a titolo di rivalutazione ed interessi sull’indennità già corrisposta, oltre alle spese di lite e di registrazione, con conseguente spesa complessiva del Comune di euro 38.836,66.
Con la sentenza impugnata, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria, pur ritenendo nel merito fondata la domanda attorea, riduceva, tuttavia, ad un terzo l’entità del danno cagionato stante l’apporto causale di terzi soggetti non evocati in giudizio, condannando lo IN al pagamento, in favore del comune di Preci, della somma pari ad euro 25.891,11 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lo IN, rappresentato e difeso come in epigrafe, articolando i motivi di gravame di seguito compendiati:
a) Incongruità, illegittimità della sentenza laddove ritiene che il geom. IN avrebbe dovuto comunque adottare gli atti per l’esproprio per poi sottoporli all’approvazione dell’organo politico.
Secondo l’appellante, la Corte di prime cure avrebbe omesso di considerare il fatto che lo IN non ha avuto assegnati compiti relativi alla procedura in questione né gli sono stati indirizzati ordini di servizio e direttive, nonché la circostanza che egli, lungi dal rimanere inerte, ha cercato di definire in via bonaria con i proprietari la cessione di tutte le aree (ricomprese in un unico progetto) occupate con il terremoto del 1979; peraltro, secondo l’appellante, egli si sarebbe
“doverosamente attenuto alle indicazioni della politica, attivandosi per le definizioni bonarie, poiché le Amministrazioni succedutesi non volevano percorrere soluzioni giuridiche rischiose che avrebbero potuto innescare contenziosi dannosi per l’Ente (quali ad es. la decisione del TAR per proprietà Sacchetti)”.
Secondo l’appellante, “la Corte, contrariamente ai fatti, ritiene lo IN unico responsabile, rispetto ad eventi cui non ha partecipato, né da solo né in via esclusiva, ovvero non vi ha partecipato affatto e, comunque, rispetto ai quali non aveva alcun potere di decidere da solo dovendo ovviamente seguire le espresse indicazioni degli organi politici”.
Inoltre, l’appellante, dopo aver ripercorso le vicende dall’iter occupativo/espropriativo, ha richiamato la responsabilità del responsabile dell’ufficio tecnico al tempo della scadenza del triennio di requisizione (1982), il medesimo soggetto che avrebbe “ispirato”
l’inchiesta della Procura regionale e deciso, quale sindaco pro tempore, di non impugnare detta sentenza del tribunale di Spoleto.
L’appellante ha, altresì, rivendicato di aver contribuito a chiudere numerosi accordi bonari con indennità riconosciuta ai proprietari inferiori rispetto a quella pretesa in sede di trattative dal proprietario in questione.
Pertanto, non sussisterebbe l’elemento oggettivo dell’inerzia dello IN che non ha proceduto con l’esproprio per volontà esplicita dell’Ente, attivandosi in conformità a quanto voluto dal medesimo Ente per le definizioni bonarie raggiunte in gran parte dei casi.
B) Illegittimità della sentenza laddove ritiene che lo IN abbia tenuto una inerzia “gravemente colposa”.
Egli avrebbe, infatti, avrebbe eseguito quanto impartitogli dagli organi politici, cui comunque spettava la competenza, che legittimamente hanno ritenuto più opportuno perseguire accordi bonari anziché adottare “soluzioni rischiose”, potenzialmente foriere di danni per l’Ente.
C) Illegittimità della sentenza laddove afferma che non vi sarebbe prova di tentativi di conciliazione e comunque di atti comunali dal 2002 al 2014.
L’appellante ha rivendicato la circostanza che il Comune ha regolarizzato la pressoché totalità delle aree occupate, con atti di cessioni bonarie a rogito dei segretari comunali pro tempore.
Inoltre, quanto al privato in questione, l’appellante ha richiamato le
“proposte degli LI del 31/3/1999 (allegato n. 13), del 24/5/2014
(allegato n.14) nella risposta del Sindaco di Preci del 4/8/2014
(allegato n. 15), nella nuova proposta degli LI dell’8/1/2015
(allegato n. 16), nella copia missiva del Sindaco di Preci del 20/6/2016;
fino alle lettere dei legali degli LI (docc.nn.18 e 19); nonché la risposta del Comune di Preci alla Regione Umbria in data 24/7/019
(allegato n.20)”.
D) Illegittimità della quantificazione del danno perché la Corte pur parlando di “concorso” con gli organi politici omette ogni conseguente valutazione in termini di ripartizione delle responsabilità e conseguente ripartizione dei danni.
L’appellante ha sottolineato la responsabilità concorrente di altri soggetti nella vicenda, in particolare politici, con conseguente necessità di ridimensionare il danno a lui imputabile.
Tanto più che il danno non sarebbe quello contestato, considerato che una recente sentenza CEDU ha ritenuto integralmente satisfattiva la corresponsione dell’indennità come determinata ex lege, senza applicare la rivalutazione monetaria per come invece ritenuto dal Tribunale di Spoleto nella richiamata sentenza, che gli organo politici hanno ritenuto di non impugnare.
Pertanto, il danno a lui imputabile andrebbe ridotto “almeno per la metà”.
E) Illegittimità del calcolo rispetto al criterio adottato dalla Corte con riferimento al periodo in cui lo IN avrebbe ricoperto la carica di responsabile dell’ufficio tecnico.
Mentre, secondo la Corte di primo grado, il periodo di inerzia imputabile allo IN sarebbe dal 1996 al 2019 (con l’esclusione del periodo dal 1982 al 1996), secondo l’appellante il periodo da escludere sarebbe dal 1982 al 2003, essendo divenuto responsabile dell’ufficio espropri del comune di Preci nel 2003, mentre prima, quando era un semplice tecnico, la responsabilità per gli espropri era del Segretario comunale.
Pertanto, in base al criterio adottato dal giudice di primo grado, dividendo l’importo richiesto dalla Procura di euro 38.836,66 per anni 37, si avrebbe un danno di euro 1.049,64 l’anno ovvero un danno di euro 24.141,72 se si accogliesse la tesi della Corte di primo grado ovvero di euro 16.794,24 per la tesi dell’appellante; importi in ogni caso da ridurre in ragione del concorso degli altri soggetti politici.
L’appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere il gravame, escludendo qualsivoglia responsabilità del geom. IN nella causazione del danno erariale, ovvero, in subordine, di rideterminare il quantum e ridurre l’importo per le ragioni addotte in narrativa, con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Con memoria del 10/2/2026 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che, dopo aver ripercorso i fatti, ha replicato ai motivi di appello dispiegati dall’appellante nei termini di seguito compendiati.
Con riguardo al primo motivo di appello, la P.G. ha sostenuto che la vicenda presenta evidenti elementi di responsabilità amministrativa, essendoci voluti 37 anni prima che il Comune adottasse il decreto di acquisizione.
Lo IN, in quanto nominato Responsabile del servizio tecnico già nel 1996, era incaricato, anche in ragione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, del compito di curare tutti gli aspetti tecnico amministrativi relativi alle procedure espropriative nonché di redigere tutti gli atti dei relativi procedimenti.
Risulta, chiaramente, che sino al 2019 lo IN abbia trascurato il completamento della procedura ablatoria relativa ai proprietari Sig.ri
LI.
Inoltre, il Responsabile dell'ufficio tecnico aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica sulla progettazione carente dei termini espropriativi, come accertato dal TAR per l’Umbria.
Dalla documentazione di causa non emergono atti che attestino lo svolgimento di attività amministrativa efficace per la risoluzione della controversia per un lungo periodo.
Inoltre, i tentativi di conciliazione, esperiti dal sindaco e tanto più in quanto non concludenti, non escludevano l’obbligo di concludere i procedimenti ablatori secondo le disposizioni di legge.
La preferenza dell’organo politico per le soluzioni concordate con la parte privata, quindi, non esclude la responsabilità dell’organo amministrativo, in presenza di una inerzia protratta nel tempo per un periodo così lungo.
Con riguardo al secondo motivo di appello, la P.G. ha sostenuto che il lungo protrarsi nel tempo (17 anni) delle condotte omissive, addebitabile allo IN, rende evidente la gravità della colpa.
L’inerzia dell’Ufficio tecnico si sarebbe posta in frontale contrasto con le prescrizioni normative di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Non a caso, l’attività del Comune di Preci, nel settore presieduto dallo IN, è stata già censurata sia in sede contenziosa amministrativa
(TAR per l’Umbria, sent. n. 233/2000) che in sede ordinaria civile
(Tribunale di Spoleto, sent. n. 622/2020).
La P.G. ha evidenziato che lo IN era stato nominato, già prima dell’istituzione dell’ufficio espropri (2003), responsabile dell’Ufficio tecnico Settore LLPP., competente in materia di espropriazioni, tanto è vero che egli, nel periodo antecedente, ha espresso il parere di regolarità tecnica sul progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale, il quale fissava come termine finale della procura ablatoria il 29.7.2004.
Con riguardo alla quantificazione del danno erariale, la P.G. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure, avendo la sentenza impugnata tenuto conto, sottraendoli nella quantificazione, degli apporti causali riferibili al periodo antecedente al 1996.
La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con memoria datata 11/2/2026, l’appellante, dopo aver riepilogato i motivi di appello, ha sostenuto che detti motivi <<appaiono essere ulteriormente “rafforzati” dal nuovo dettato normativo di cui alla Legge n.1 del 7/1/2026 di modifica della Legge n.20 del 14/1/1994, soprattutto laddove: 1- si è rivisto o comunque appare riformulato il concetto di colpa grave; 2-si ribadisce la rilevanza del concorso di persone al fine di distribuire le responsabilità; 3 -si pone un limite al danno risarcibile; 4 -si meglio determina la decorrenza del termine prescrizionale>>.
Quanto al primo motivo di appello, l’appellante ha richiamato le funzioni di competenza degli organi politici, ribadendo di non essere stato inerte per tutto il periodo in questione.
Inoltre, ha richiamato il disposto del novellato art. 1, comma 1 quater della legge n.1/2026, laddove prevede che “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.
Sempre sulla base di detta disciplina, l’appellante, dopo aver richiamato l’eccezione di prescrizione avanzata in prime cure
(respinta dal giudice), ha sottolineato il disposto dell’art. 2 della legge n.1/2026, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venute a conoscenza del danno…”.
L’appellante ha, inoltre, ribadito l’insussistenza di una condotta gravemente colposa, ripercorrendo la giurisprudenza in materia, italiana e della CEDU, evidenziando altresì di aver “semplicemente eseguito quello che gli era stato ordinato e discrezionalmente scelto dall’Amministrazione nell’interesse dell’Ente”.
L’appellante ha sottolineato che l’art.1 comma 1 Legge n.1/2026 presuppone “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata al riferimento a indirizzi giurisprudenziali o a pareri delle Autorità competenti.”
Inoltre, vi sarebbe prova di attività del Comune finalizzata alla risoluzione consensuale della vertenza del privato (sig. LI).
Infine, l’appellante ha richiamato i motivi di appello incentrati sulla compartecipazione degli organi politici e sulla determinazione del danno risarcendo.
L’appellante ha, quindi, concluso richiamando il petitum già rassegnato nell’atto di appello.
All’udienza del 6 marzo 2025, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
[1] Con riguardo all’eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e riproposta in questa sede solo con la riferita memoria datata 11 febbraio 2026 sulla scorta della modifica intervenuta alla relativa disciplina per mano della legge n. 1/2026, ritiene il Collegio che essa non possa essere accolta per un insieme di ragioni logico-giuridiche.
Il Collegio non ignora che l’articolo 6 della suddetta legge n. 1/2026 espressamente prevede che le disposte innovazioni normative si applichino “ai procedimenti ed ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l’applicazione di detta disciplina intertemporale di natura sostanziale, in mancanza di una disciplina transitoria di carattere processuale, debba necessariamente coordinarsi con i principi generali regolatori del giudizio di appello, con specifico riferimento, per quel che nella specie rileva, ai limiti devolutivi dell’effetto conformativo del gravame, disegnati dagli art.
190 e 195 c.g.c..
A tal riguardo risulta per tabulas che il giudice di prime cure ha espressamente statuito l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata in primo grado dall’odierno appellante, il quale non ha tuttavia riproposto in questa sede specifici motivi di appello relativi al suddetto capo della sentenza gravata.
Ad ogni modo, si osserva, sul terreno interpretativo, che la legge di riforma prevede, all’art.1, comma 1, n.6, che al previgente testo dell’art.1, comma 2, della legge n. 20/1994, dopo le parole: «fatto dannoso», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: « realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione».
Conseguentemente, la disciplina sulla prescrizione della responsabilità amministrativa, applicabile anche al caso di specie, si rinviene nel testo emendato dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20, che recita: “2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
Quanto alla prima modifica, relativa al dies a quo della prescrizione in assenza di occultamento doloso (come nel caso di specie), può rilevarsi, avuto riguardo alle argomentazioni articolate da parte appellante, come l’innovazione normativa abbia tenuto fermo il principio della decorrenza della prescrizione “dal fatto dannoso”,
comprensivo dunque della effettiva verificazione del danno all’erario.
Pertanto, per come ritenuto dalla sentenza gravata e dalla consolidata giurisprudenza contabile relativa alle ipotesi di responsabilità amministrativa c.d. “indiretta”, “il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato” (sentenza n.14/QM/2011),
in quanto è “soltanto con il pagamento, in adempimento dell’obbligazione risarcitoria, che il danno acquista gli indefettibili connotati della certezza e dell’attualità affinché l’azione di responsabilità possa essere esercitata…”(Corte conti, II Sez. App.,
sent. n. 137/2022; di rceente, Sez. I appello, sent. n.176/2025).
Nel caso di specie, risulta, quindi, tempestiva la notificazione risalente al 10 marzo 2022, rispetto ai mandati di pagamento (n. 661 del 26 luglio 2021 e n. 663 del 26 luglio 2021 in favore di DO LI; nonché n. 662 del 26 luglio 2021 e n. 664 del 26 luglio 2021, in favore di OS LI, cui vanno aggiunti i successivi atti liquidativi delle spese giudiziali e delle spese per i costi di registrazione e trascrizione).
[2] Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza gravata laddove ha ritenuto che egli avrebbe dovuto comunque adottare gli atti per l’esproprio per poi sottoporli all’approvazione dell’organo politico, evidenziando di non aver ricevuto assegnazione di incarichi con riguardo alla procedura espropriativa in questione e che comunque non sarebbe rimasto inerte per tutto il periodo in questione, essendosi attivato per la definizione di numerose vertenze
(tra cui quella in questione) al fine di definirle mediante accordo bonario.
A tal riguardo, osserva il Collegio, innanzitutto, che l’appellante ha svolto le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico fin dal 1996 (illo tempore competente in materia) e quindi dell’ufficio espropri dal novembre 2003, con conseguente titolarità ad espletare tutte le attività necessarie al fisiologico completamente del procedimento espropriativo.
In proposito, correttamente la sentenza gravata ha richiamato il principio di separazione tra funzioni amministrative e di indirizzo politico, rispettivamente attribuite ai dirigenti/responsabili di servizio e agli organi politici, introdotto ormai da lungo tempo nell’ordinamento amministrativo, anche con specifico riguardo all’ordinamento delle autonomie locali.
D’altra parte, non si rinviene in atti l’adozione di un ordine di servizio
(o altro atto analogo), da parte degli organi politici e indirizzato all’appellante, con cui si sarebbe interdetto a quest’ultimo di provvedere alla definizione della procedura espropriativa.
Anzi, nel fascicolo processuale risultano ben due istanze dei privati in questione, indirizzate al Comune, in cui si chiedeva la definizione della questione in via consensuale (cessione bonaria), una del 1999 e l’altra del maggio 2014, iniziativa rimasta tuttavia senza esito positivo e in costanza di occupazione e utilizzo del fondo (e senza erogazione di equo indennizzo).
Pertanto, correttamente la sentenza gravata ha censurato “la condotta antidoverosa del convenuto, in quanto egli ha fornito parere favorevole ai provvedimenti di approvazione dei progetti del 1999, annullati dal TAR per l’Umbria (con sentenza n. 233 del 2000), per illegittimità dovuta alla mancata indicazione dei termini di espropriazione ed alla attestazione di regolare esecuzione dell’opera pubblica (di cui alla delibera n. 272 del 24 dicembre 2002), nonostante fosse stata realizzata su terreni ancora dei privati. Risulta, inoltre, che dal 2002, epoca di approvazione del progetto, sino al 2019, epoca in cui è avvenuta Comune, egli ha omesso di assumere gli atti necessari per completare le procedure espropriative e l’ente si è limitato a reiterare la convocazione di riunioni informali con i proprietari per una risoluzione bonaria della vicenda, mai perfezionatasi
(diversamente da altri proprietari, per i quali si è invece addivenuto a cessione bonaria), e senza che sia seguita comunque la definizione del procedimento ablatorio, con corresponsione dell’indennità.
[3] Con il secondo e terzo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza gravata laddove ritiene che lo IN abbia tenuto una inerzia “gravemente colposa”, tanto più tenuto conto della recente novella legislativa in materia di responsabilità amministrativa.
In particolare, l’appellante ha richiamato l’art.1, comma 1, della legge n. 1/2026, ove si prevede che “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata al riferimento a indirizzi giurisprudenziali o a pareri delle Autorità competenti”.
In proposito, tuttavia, osserva il Collegio che, con riguardo al caso di specie, la disciplina fondamentale relativa all’espropriazione viene addirittura prevista (oltre e prima che dal DPR n. 327/2001 e dalla pregressa legislazione amministrativa) nella Carta costituzionale, che, nell’ambito della disciplina della proprietà, pubblica e privata, espressamente prevede (art. 42, comma 3), che “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.
Nel caso di specie, dunque, non solo è mancato, per lunghissimo tempo, un provvedimento di espropriazione (ovvero altro istituto idoneo al trasferimento della proprietà), ma si è perpetuata un’occupazione ultradecennale in assenza di qualsivoglia indennizzo
(ovvero “serio ristoro” secondo la giurisprudenza costituzionale), con palese violazione della disciplina in materia, radicata innanzitutto nella richiamata norma costituzionale (e nella relativa giurisprudenza costituzionale), oltre che nella normativa primaria e regolamentare.
Peraltro, sia dalla nota n. 2737/99 del 24 marzo 1999 (a firma proprio del responsabile del servizio tecnico del settore OO.PP geom. IN)
con cui si informavano i privati che “sono state avviate le procedure di esproprio…”, sia dalle successive iniziative di accordo bonario portate avanti e concluse per altri soggetti esproprianti ma non perfezionatesi con riguardi ai terreni dei sigg. LI, emerge come lo IN avesse piena consapevolezza, dell’assenza, in capo al Comune, di idoneo titolo giuridico al trasferimento della proprietà (si tratta cioè di colpa cosciente, qualificata espressamente come aggravata dall’ordinamento penale), pur a fronte del lunghissimo periodo di occupazione e dell’utilizzo del fondo.
I motivi di appello non possono, dunque, essere condivisi.
[4] Con gli ultimi due motivi di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha determinato il danno risarcendo a suo carico, sia in quanto non avrebbe adeguatamente valutato l’apporto fornito da altri soggetti alla causazione del detrimento (in particolare degli organi politici), sia perché non avrebbe tenuto conto che egli avrebbe assunto la responsabilità dell’ufficio espropriazioni soltanto dal 2003 e non già dal 1996.
Inoltre, nella memoria depositata in data 11 febbraio 2026, l’appellante ha evocato la novella di cui alla Legge n.1 del 7/1/2026 di modifica della Legge n.20 del 14/1/1994, soprattutto laddove ha ribadito la rilevanza del concorso di persone al fine di distribuire le responsabilità, ponendo un limite al danno risarcibile per l’illecito amministrativo-contabile colposo.
A tal riguardo, pare utile rilevare come il legislatore, con la menzionata novella della legge n. 1/2026, ha introdotto nel comma 1 bis dell’art. 1 della legge n. 20/1994, la proposizione secondo cui
“fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo”.
Si tratta, peraltro, di principio già recepito dalla giurisprudenza contabile, da sempre attenta alla calibrazione del danno erariale oggetto di condanna risarcitoria avuto riguardo all’eventuale concorso di ulteriori soggetti (e quindi dell’amministrazione) alla causazione del detrimento.
Infatti, a tal riguardo, la sentenza gravata ha, innanzitutto, precisato, quanto ai profili diacronici dell’illecito amministrativo-contabile, che l’appellante era responsabile degli adempimenti in questione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DPR n. 327/2001, già precedentemente all’istituzione dell’ufficio espropri (avvenuta con D.G.C. n. 203 del 6 novembre 2003), in quanto responsabile dell’ufficio tecnico-settore LLPP, giusta provvedimento di nomina del 1996 (infatti, è in atti una nota, datata 24 marzo 1999, a firma del responsabile del servizio tecnico – settore LL.PP geom. IN CH, con cui si informano i signori Oliveri del fatto che “sono state avviate le procedure di esproprio delle aree di sua proprietà”).
Quanto poi alla corresponsabilità degli ulteriori soggetti non convenuti in giudizio, rileva il Collegio che la sentenza gravata, lungi dal disconoscerla, la tiene espressamente, seppure parzialmente, in considerazione, avendo valutato per l’appunto che il convenuto era responsabile solo a decorrere dal 1996 e determinando l’importo del danno erariale ascrivibile al geom. IN in euro 25.891,11.
In proposito, pare tuttavia utile ripercorrere l’iter argomentativo seguito dalla sentenza gravata ai fini della determinazione del danno da porre a carico del geom. IN.
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver determinato, sulla scorta dei mandati di pagamento effettuati dal Comune, il danno erariale indiretto patito dal Comune (euro 38.836,66) e aver precisato che la situazione illecita risaliva al 1982 mentre il geom. IN poteva rispondere esclusivamente del danno cagionato a partire dal 1996, ha determinato il danno risarcendo a carico di quest’ultimo in euro 25.891,11, decurtandolo cioè di un terzo.
In proposito, osserva tuttavia il Collegio che, a fronte di un complessivo periodo di permanenza dell’illecito di circa 37 anni, lo IN ha svolto le funzioni contestate per un periodo di circa 23 anni, con conseguente necessità di ridimensionare il danno imputabile per detto ultimo periodo (euro 24.141,7, ovvero euro 1.049,63 per ciascun anno).
Inoltre, anche per quest’ultimo periodo, occorre tener presente il contributo causale comunque arrecato dagli organi politici succedutisi nel medesimo periodo di tempo, i quali hanno contribuito alla causazione del danno erariale in questione, in misura prudentemente valutabile nel 30% del suddetto importo.
[5] Inoltre, per come già rilevato, l’appellante, nella memoria prodotta a ridosso dell’udienza, ha rivendicato l’applicazione della recente riforma ex lege n. 1/2026, laddove “pone un limite al danno risarcibile”.
In particolare, l’appellante sostanzialmente richiama il disposto del novellato art. 1, comma 1-octies della legge n. 20/1994, che prevede che
“Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.
In proposito, si osserva, sul piano tecnico - giudico, che, più propriamente, la novella, più che individuare tout court “un limite al danno risarcibile”, interviene sul tradizionale potere riduttivo del giudice contabile, fatta peraltro salva la previgente disciplina con riguardo alle ipotesi di responsabilità dolosa ovvero che abbia cagionato un arricchimento del danneggiante.
Come noto, detto potere equitativo del giudice contabile rinviene la disciplina generale nell’art. 83 del R. D. n. 2440/1923, n. 2440 (nonché nell’art. 52, c. 2, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e nell’art. 19, c. 2, D.P.R.
n.3/1957), secondo cui “la Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.
Si tratta, come noto, di un potere officioso, di natura discrezionaleequitativa sia nell’an che nel quantum, che il legislatore ha innestato in un giudizio di diritto, quale quello di responsabilità amministrativocontabile, al fine di consentire al giudice di tenere in adeguata considerazione, in sede di determinazione del danno risarcendo, delle peculiarità oggettive e soggettive delle fattispecie concrete sub iudice.
Sul punto, il legislatore, con la recente riforma di cui alla legge n.
1/2026, ha inserito, limitatamente alle ipotesi di responsabilità per colpa grave e in assenza di arricchimento del danneggiante, nell’alveo dell’esercizio del potere riduttivo, un limite massimo (c.d. cup) di determinazione del danno erariale risarcendo, dato dalla minor somma tra il 30% del pregiudizio accertato e il doppio della retribuzione lorda annuale ovvero del corrispettivo o indennità percepiti), così vincolando nel quantum il potere – dovere di riduzione del giudice contabile.
Determinazione quantitivo-legale che si rivela, peraltro, adeguata alla valutazione del caso di specie, considerate le già rilevate peculiarità giuridico-fattuali della fattispecie sub iudice (attività degli organi di indirizzo politico nel lunghissimo arco temporale, tentativo di accordo bonario anche con riguardo ai privati in questione, perfezionamento di analoghi accordi conciliativi con numerosi altri soggetti).
Ritiene, dunque, il Collegio, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso in questione, di dover determinare, anche in ragione dell’esercizio del potere riduttivo, l’importo del danno risarcendo da porre a carico del geom. IN in euro 2.172,00.
Pertanto, e conclusivamente, il Collegio accoglie parzialmente l’appello intentato dal geom. IN CH, con conseguente riforma della sentenza gravata e condanna dell’appellante al risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 2.172,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi da calcolarsi dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo pagamento.
[5] Quanto alle spese processuali, avuto riguardo al solo parziale accoglimento, se ne dispone la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, del codice di giustizia contabile.
P.Q.M.
La Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di appello iscritto al n.
61500 del ruolo generale, lo accoglie parzialmente con conseguente riforma in parte qua della sentenza gravata e, per l’effetto, condanna l’appellante NE CH a risarcire, a beneficio del Comune di Preci (PG), il danno erariale cagionato nella misura di euro 2.172,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi da calcolarsi dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo pagamento.
Spese processuali compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE
f.to Natale NG f.to NR TO Depositato in Segreteria il 09/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi