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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSINARI Parte_1 C.F._1
EB e dell'avv. MARTINI ANTONIO ( Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale della Repubblica n. 96 47923 47923 Rimini presso il difensore avv.
TASSINARI EB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 C.F._3
ELEONORA e dell'avv. SAVELLI CLAUDIO ( ) CORSO GIOVANNI XXIII C.F._4
80 47900 RIMINI;
elettivamente domiciliato in C.SO GIOVANNI XXIII N. 80 47921 RIMINI presso il difensore avv. PINNA ELEONORA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'autenticità Controparte_1 delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti, del 17/04/1990 disconosciuta dalle resistenti, signore e , nel Controparte_2 Controparte_1 procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita alla causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il 10/09/2013). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e ai contributi C.P.A. di legge”.
L'attrice esponeva, in particolare, che, con scrittura privata datata 17/04/1990, ella aveva concluso con la convenuta e con Controparte_1 Controparte_2 successivamente deceduta, due contratti, uno di lavoro domestico e l'altro di custodia dell'immobile di loro proprietà. Il rapporto era proseguito fino al 2008, quando l'odierna attrice era stata licenziata. In seguito della scoperta dell'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte delle datrici di lavoro, aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale Parte_1 di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di richiedere il pagamento di differenze retributive, la regolarizzazione contributiva, ovvero il risarcimento del danno per equivalente, in caso di accertata impossibilità di versare contributi omessi per intervenuta prescrizione, oltre alla declaratoria di inefficacia o di illegittimità del licenziamento intimato.
Il ricorso era stato depositato avanti il Tribunale di Rimini in data 02/02/2010 e rubricato al n.
94/2010 R.G.L.
e si erano costituite in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dalla ricorrente e formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa della tardiva consegna dell'immobile concesso in comodato alla ricorrente.
L'attrice esponeva ancora che, con ricorso depositato il 19/09/2012, aveva instaurato nei confronti delle stesse parti un altro giudizio iscritto al n. 808/2012 del R.G.L. del Tribunale di
Rimini, che successivamente veniva riunito al primo per connessione. Le resistenti si erano costituite anche nel secondo giudizio, disconoscendo la propria grafia nelle rispettive firme apposte in calce al contratto di lavoro, ma non la sottoscrizione posta in calce ai documenti prodotti dalla ricorrente.
Con sentenza n. 176/2013, il Giudice del Lavoro aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite. Tale esito era stato determinato, secondo la ricostruzione di parte attrice, dalla omessa proposizione da parte della ricorrente dell'istanza di verificazione del documento pagina 2 di 7 disconosciuto dalle resistenti, o comunque dalla mancata ammissione della verificazione da parte del Giudice, da considerarsi proposta implicitamente nel ricorso introduttivo del giudizio
808/2012. Nella sentenza, infatti, erano state considerate non appartenenti alle datrici di lavoro resistenti tutte le firme dalle stesse apposte, non solo sul documento disconosciuto dalle resistenti, ma anche sui quaderni delle ore depositati nel secondo ricorso e sugli assegni bancari con i quali le stesse avevano pagato la ricorrente.
In esito al ricorso in appello, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 121/2016 depositata in data 22/02/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
176/2013, aveva condannato e a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la somma di euro 655,500 a titolo di t.f.r., confermando nel resto la pronuncia di Parte_1 primo grado. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna la aveva Parte_1 proposto ricorso in Cassazione, che era stato rigettato.
Una volta ripercorsi i diversi gradi del giudizio di lavoro svoltosi tra le parti, l'attrice, a fondamento della domanda di verificazione oggetto del presente giudizio, rappresentava di avere interesse ad ottenere il riconoscimento delle prove la cui omessa ammissione aveva determinato l'infausto esito dei precedenti ricorsi, in modo da poter successivamente agire per la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.
Ella, a sostegno della domanda, depositava perizia di parte redatta dalla grafologa Dr.ssa _1
la quale aveva comparato le firme apposte da e
[...] Controparte_1 [...] sugli assegni bancari utilizzati dalle stesse per corrispondere gli stipendi a Controparte_2
e le firme delle stesse contenute nella scrittura privata datata 17/04/1990, Parte_1 concludendo che le sottoscrizioni erano tutte riferibili alla stessa mano.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza funzionale per materia per violazione degli artt. 409 e 413 c.p.c., in quanto il giudizio doveva essere introdotto davanti al Giudice del Lavoro;
la violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che la mancata verificazione dei documenti era già stata oggetto del giudizio svoltosi tra le parti;
infine, la carenza di interesse ad agire, in quanto nel caso di specie non ricorreva nessuna delle ipotesi in cui è ammessa la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Nel merito, la convenuta, dopo avere a sua volta ripercorso l'iter processuale del giudizio di lavoro instaurato dall'attrice nei suoi confronti, rappresentava che né lei né la deceduta IG.ra avevano mai disconosciuto il documento denominato da controparte Parte_2
“scrittura privata del 17/4/1990” e allegato all'atto di citazione come doc. n. 1, che poteva pagina 3 di 7 essere meglio identificato come “contratto d'opera per il servizio di manutenzione e di custodia del fabbricato urbano ad uso di civile abitazione in Rimini, Via Covignano n. 272 denominato
Belvedere”. Al contrario, la convenuta aveva domandato, nel giudizio RGL 94/2010, proprio di
“accertare e dichiarare la validità ed efficacia inter partes, e come dalle stesse voluto, pattuito ed accettato, del contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. del 17/4/1990”, mentre oggetto di disconoscimento erano stati i documenti allegati dalla al ricorso del 18/9/2012, Parte_1 introduttivo del giudizio RGL 808/2012 (i quaderni delle ore).
La convenuta evidenziava, infine, che la perizia grafologica allegata all'atto di citazione era stata redatta al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte su 12 assegni e, quindi, non l'autenticità delle firme apposte né sulla scrittura privata datata 17/4/1990 né sui quaderni, documenti che, anzi, erano stati utilizzati come scritture comparative.
La convenuta concludeva come segue: “in via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel
Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro;
- accertare e dichiarare il ne bis in idem per le motivazioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla IG.ra per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito: - ci si rimette a Parte_1 giustizia in merito alla domanda formulata da controparte ed avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti del 17/04/1990 per le motivazioni di cui alla narrativa. - in ogni caso, condannare l'attore al rimborso delle spese
e del compenso d'avvocato, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del
10 marzo 2014 e seguenti”.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, la difesa di parte attrice contestava le eccezioni sollevate dalla convenuta e chiedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa della convenuta riconosceva espressamente che il contratto del 17/4/1990 era stato sottoscritto dalla . CP_1
Con ordinanza del 12/09/2023 il Giudice istruttore osservava come l'eccezione di difetto di interesse ad agire fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio, posto che, nei precedenti giudizi di lavoro, la scrittura privata del 17/04/1990 non era stata disconosciuta dalla odierna convenuta, che al contrario aveva chiesto che fosse dichiarata valida ed efficace inter partes.
Pertanto, non venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dall'attrice e la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., successivamente trasformata in udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di causa che deve essere decisa dal Collegio ai sensi dell'art. 220 c.p.c. pagina 4 di 7 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'eccezione sollevata dalla convenuta di incompetenza funzionale della Sezione Civile del Tribunale di Rimini, per essere la causa di competenza del Giudice del Lavoro, non merita accoglimento.
Come già osservato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 12/09/2023, la ripartizione delle funzioni fra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo organo giudicante non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito. Nel caso di specie, peraltro, la scrittura privata di cui si chiede di verificare la autenticità è stata qualificata dalle parti come contratto d'opera, mentre era oggetto del giudizio introdotto dalla Parte_1 davanti al Giudice del Lavoro la diversa qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato.
Non vi sono dubbi, dunque, che il giudizio di verificazione introdotto dall'attrice sia sottoposto al rito ordinario e debba essere trattato dalla Sezione Civile del Tribunale di Rimini.
5. Sempre in termini processuali, deve rilevarsi l'inammissibilità delle modifiche alle conclusioni di parte attrice, contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni dalla stessa depositato e ribadite in comparsa conclusionale.
In atto di citazione, infatti, la ha chiesto di accertare l'autenticità delle firme apposte Parte_1 in calce alla scrittura privata del 17/04/1990, disconosciuta dalle resistenti, signore
[...]
e , nel procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita Controparte_2 Controparte_1 alla causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il
10/09/2013). Così individuato il petitum, l'oggetto della domanda non può essere modificato nell'accertamento della “veridicità dei documenti disconosciuti dall'odierna convenuta nei precedenti procedimenti ed in particolare verificare la corrispondenza delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti, del 17/04/1990 con le firme utilizzate nelle comparative grafologiche utilizzate dalla Dr.ssa disconosciuta dalle resistenti, signore _1 [...]
e , nel procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita alla Controparte_2 Controparte_1 causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il
10/09/2013). Nella denegata ipotesi di rigetto per errata formulazione della domanda, si chiede che l'adìto Tribunale voglia rimettere in ruolo la causa innanzi al Collegio, con la necessaria presenza del Pubblico Ministero per procedimento per querela di falso ex art. 221 c.p.c.”, né tale domanda sarebbe stata ammissibile in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i cui termini non sono stati concessi. pagina 5 di 7 6. Venendo alla disamina delle condizioni dell'azione, occorre premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 2, c.p.c., “L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore”.
Ebbene, nel caso di specie appare dirimente la circostanza che il documento di cui nel presente giudizio si chiede la verificazione, ossia la scrittura privata del 17/04/1990 allegata all'atto di citazione come documento n. 1, non è stato disconosciuto dall'odierna convenuta nei precedenti giudizi di lavoro, sicché esso deve essere considerato tacitamente riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
A tale conclusione si perviene leggendo gli atti dei giudizi riuniti RGL 94/2010 e 808/2012: costituendosi nel primo giudizio, infatti, le resistenti hanno chiesto, tra le altre cose, di “1) accertare e dichiarare la validità ed efficacia inter partes, e come dalle stesse voluto, pattuito ed accettato, del contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. del 17/4/1990 e, conseguentemente, dichiarare che è stata interamente compensata per tale Parte_1 contratto secondo le pattuizioni contrattuali in esso contenute” (doc. 3 fasc. convenuta), mentre, con la memoria di costituzione nel giudizio RGL 808/2012, le stesse hanno disconosciuto “la propria calligrafia sui documenti prodotti dalla ricorrente che, con ogni probabilità, sono stati redatti dalla medesima” (doc. 5 fasc. convenuta), documenti tra cui non rientra il contratto del 17/04/1990.
Anche dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che ad essere controversa non è mai stata la riconducibilità alle parti del contratto concluso in data 17/04/1990, bensì la sua qualificazione in termini di contratto d'opera o di lavoro subordinato. Dalla stessa sentenza si ricava che i documenti ritenuti dal Giudice del Lavoro privi di valenza probatoria sono quelli allegati al ricorso proposto nella causa riunita RGL 808/2012 (dunque, non la scrittura privata datata 17/04/1990), in quanto disconosciuti dalle resistenti e non oggetto di tempestiva richiesta di verificazione della ricorrente.
L'attrice, quindi, non ha alcun interesse a fare accertare l'autenticità di una scrittura privata che non solo non è mai stata messa in dubbio dalla convenuta, ma che è anzi da considerare come riconosciuta. Né l'interesse ad agire può essere rinvenuto nella circostanza, rappresentata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, che “la perizia prodotta in atti (cfr. doc. 2) attesta che le firme apposte sulla scrittura privata datata 17/04/1990, sui quaderni e sugli assegni sono riconducibili alla stessa mano”.
pagina 6 di 7 Come è noto, le conclusioni contenute nella perizia stragiudiziale hanno valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, pertanto la autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata del 17/04/1990 non può in alcun modo implicare che siano riconducibili alla convenuta anche gli altri documenti esaminati dalla consulente di parte e da lei ritenuti scritti dalla stessa persona.
Il giudizio, pertanto, deve concludersi con una pronuncia in rito, di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSINARI Parte_1 C.F._1
EB e dell'avv. MARTINI ANTONIO ( Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale della Repubblica n. 96 47923 47923 Rimini presso il difensore avv.
TASSINARI EB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 C.F._3
ELEONORA e dell'avv. SAVELLI CLAUDIO ( ) CORSO GIOVANNI XXIII C.F._4
80 47900 RIMINI;
elettivamente domiciliato in C.SO GIOVANNI XXIII N. 80 47921 RIMINI presso il difensore avv. PINNA ELEONORA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'autenticità Controparte_1 delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti, del 17/04/1990 disconosciuta dalle resistenti, signore e , nel Controparte_2 Controparte_1 procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita alla causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il 10/09/2013). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e ai contributi C.P.A. di legge”.
L'attrice esponeva, in particolare, che, con scrittura privata datata 17/04/1990, ella aveva concluso con la convenuta e con Controparte_1 Controparte_2 successivamente deceduta, due contratti, uno di lavoro domestico e l'altro di custodia dell'immobile di loro proprietà. Il rapporto era proseguito fino al 2008, quando l'odierna attrice era stata licenziata. In seguito della scoperta dell'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte delle datrici di lavoro, aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale Parte_1 di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di richiedere il pagamento di differenze retributive, la regolarizzazione contributiva, ovvero il risarcimento del danno per equivalente, in caso di accertata impossibilità di versare contributi omessi per intervenuta prescrizione, oltre alla declaratoria di inefficacia o di illegittimità del licenziamento intimato.
Il ricorso era stato depositato avanti il Tribunale di Rimini in data 02/02/2010 e rubricato al n.
94/2010 R.G.L.
e si erano costituite in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dalla ricorrente e formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa della tardiva consegna dell'immobile concesso in comodato alla ricorrente.
L'attrice esponeva ancora che, con ricorso depositato il 19/09/2012, aveva instaurato nei confronti delle stesse parti un altro giudizio iscritto al n. 808/2012 del R.G.L. del Tribunale di
Rimini, che successivamente veniva riunito al primo per connessione. Le resistenti si erano costituite anche nel secondo giudizio, disconoscendo la propria grafia nelle rispettive firme apposte in calce al contratto di lavoro, ma non la sottoscrizione posta in calce ai documenti prodotti dalla ricorrente.
Con sentenza n. 176/2013, il Giudice del Lavoro aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite. Tale esito era stato determinato, secondo la ricostruzione di parte attrice, dalla omessa proposizione da parte della ricorrente dell'istanza di verificazione del documento pagina 2 di 7 disconosciuto dalle resistenti, o comunque dalla mancata ammissione della verificazione da parte del Giudice, da considerarsi proposta implicitamente nel ricorso introduttivo del giudizio
808/2012. Nella sentenza, infatti, erano state considerate non appartenenti alle datrici di lavoro resistenti tutte le firme dalle stesse apposte, non solo sul documento disconosciuto dalle resistenti, ma anche sui quaderni delle ore depositati nel secondo ricorso e sugli assegni bancari con i quali le stesse avevano pagato la ricorrente.
In esito al ricorso in appello, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 121/2016 depositata in data 22/02/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
176/2013, aveva condannato e a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la somma di euro 655,500 a titolo di t.f.r., confermando nel resto la pronuncia di Parte_1 primo grado. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna la aveva Parte_1 proposto ricorso in Cassazione, che era stato rigettato.
Una volta ripercorsi i diversi gradi del giudizio di lavoro svoltosi tra le parti, l'attrice, a fondamento della domanda di verificazione oggetto del presente giudizio, rappresentava di avere interesse ad ottenere il riconoscimento delle prove la cui omessa ammissione aveva determinato l'infausto esito dei precedenti ricorsi, in modo da poter successivamente agire per la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.
Ella, a sostegno della domanda, depositava perizia di parte redatta dalla grafologa Dr.ssa _1
la quale aveva comparato le firme apposte da e
[...] Controparte_1 [...] sugli assegni bancari utilizzati dalle stesse per corrispondere gli stipendi a Controparte_2
e le firme delle stesse contenute nella scrittura privata datata 17/04/1990, Parte_1 concludendo che le sottoscrizioni erano tutte riferibili alla stessa mano.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza funzionale per materia per violazione degli artt. 409 e 413 c.p.c., in quanto il giudizio doveva essere introdotto davanti al Giudice del Lavoro;
la violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che la mancata verificazione dei documenti era già stata oggetto del giudizio svoltosi tra le parti;
infine, la carenza di interesse ad agire, in quanto nel caso di specie non ricorreva nessuna delle ipotesi in cui è ammessa la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Nel merito, la convenuta, dopo avere a sua volta ripercorso l'iter processuale del giudizio di lavoro instaurato dall'attrice nei suoi confronti, rappresentava che né lei né la deceduta IG.ra avevano mai disconosciuto il documento denominato da controparte Parte_2
“scrittura privata del 17/4/1990” e allegato all'atto di citazione come doc. n. 1, che poteva pagina 3 di 7 essere meglio identificato come “contratto d'opera per il servizio di manutenzione e di custodia del fabbricato urbano ad uso di civile abitazione in Rimini, Via Covignano n. 272 denominato
Belvedere”. Al contrario, la convenuta aveva domandato, nel giudizio RGL 94/2010, proprio di
“accertare e dichiarare la validità ed efficacia inter partes, e come dalle stesse voluto, pattuito ed accettato, del contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. del 17/4/1990”, mentre oggetto di disconoscimento erano stati i documenti allegati dalla al ricorso del 18/9/2012, Parte_1 introduttivo del giudizio RGL 808/2012 (i quaderni delle ore).
La convenuta evidenziava, infine, che la perizia grafologica allegata all'atto di citazione era stata redatta al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte su 12 assegni e, quindi, non l'autenticità delle firme apposte né sulla scrittura privata datata 17/4/1990 né sui quaderni, documenti che, anzi, erano stati utilizzati come scritture comparative.
La convenuta concludeva come segue: “in via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel
Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro;
- accertare e dichiarare il ne bis in idem per le motivazioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla IG.ra per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito: - ci si rimette a Parte_1 giustizia in merito alla domanda formulata da controparte ed avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti del 17/04/1990 per le motivazioni di cui alla narrativa. - in ogni caso, condannare l'attore al rimborso delle spese
e del compenso d'avvocato, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del
10 marzo 2014 e seguenti”.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, la difesa di parte attrice contestava le eccezioni sollevate dalla convenuta e chiedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa della convenuta riconosceva espressamente che il contratto del 17/4/1990 era stato sottoscritto dalla . CP_1
Con ordinanza del 12/09/2023 il Giudice istruttore osservava come l'eccezione di difetto di interesse ad agire fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio, posto che, nei precedenti giudizi di lavoro, la scrittura privata del 17/04/1990 non era stata disconosciuta dalla odierna convenuta, che al contrario aveva chiesto che fosse dichiarata valida ed efficace inter partes.
Pertanto, non venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dall'attrice e la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., successivamente trasformata in udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di causa che deve essere decisa dal Collegio ai sensi dell'art. 220 c.p.c. pagina 4 di 7 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'eccezione sollevata dalla convenuta di incompetenza funzionale della Sezione Civile del Tribunale di Rimini, per essere la causa di competenza del Giudice del Lavoro, non merita accoglimento.
Come già osservato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 12/09/2023, la ripartizione delle funzioni fra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo organo giudicante non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito. Nel caso di specie, peraltro, la scrittura privata di cui si chiede di verificare la autenticità è stata qualificata dalle parti come contratto d'opera, mentre era oggetto del giudizio introdotto dalla Parte_1 davanti al Giudice del Lavoro la diversa qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato.
Non vi sono dubbi, dunque, che il giudizio di verificazione introdotto dall'attrice sia sottoposto al rito ordinario e debba essere trattato dalla Sezione Civile del Tribunale di Rimini.
5. Sempre in termini processuali, deve rilevarsi l'inammissibilità delle modifiche alle conclusioni di parte attrice, contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni dalla stessa depositato e ribadite in comparsa conclusionale.
In atto di citazione, infatti, la ha chiesto di accertare l'autenticità delle firme apposte Parte_1 in calce alla scrittura privata del 17/04/1990, disconosciuta dalle resistenti, signore
[...]
e , nel procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita Controparte_2 Controparte_1 alla causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il
10/09/2013). Così individuato il petitum, l'oggetto della domanda non può essere modificato nell'accertamento della “veridicità dei documenti disconosciuti dall'odierna convenuta nei precedenti procedimenti ed in particolare verificare la corrispondenza delle firme apposte in calce alla scrittura privata tra le parti, del 17/04/1990 con le firme utilizzate nelle comparative grafologiche utilizzate dalla Dr.ssa disconosciuta dalle resistenti, signore _1 [...]
e , nel procedimento R.G.L. n. 94/2010 riunita alla Controparte_2 Controparte_1 causa R.G.L. n. 808/2012 (Sentenza n. 176/2013 pubblicata dal Tribunale di Rimini il
10/09/2013). Nella denegata ipotesi di rigetto per errata formulazione della domanda, si chiede che l'adìto Tribunale voglia rimettere in ruolo la causa innanzi al Collegio, con la necessaria presenza del Pubblico Ministero per procedimento per querela di falso ex art. 221 c.p.c.”, né tale domanda sarebbe stata ammissibile in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i cui termini non sono stati concessi. pagina 5 di 7 6. Venendo alla disamina delle condizioni dell'azione, occorre premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 2, c.p.c., “L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore”.
Ebbene, nel caso di specie appare dirimente la circostanza che il documento di cui nel presente giudizio si chiede la verificazione, ossia la scrittura privata del 17/04/1990 allegata all'atto di citazione come documento n. 1, non è stato disconosciuto dall'odierna convenuta nei precedenti giudizi di lavoro, sicché esso deve essere considerato tacitamente riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
A tale conclusione si perviene leggendo gli atti dei giudizi riuniti RGL 94/2010 e 808/2012: costituendosi nel primo giudizio, infatti, le resistenti hanno chiesto, tra le altre cose, di “1) accertare e dichiarare la validità ed efficacia inter partes, e come dalle stesse voluto, pattuito ed accettato, del contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. del 17/4/1990 e, conseguentemente, dichiarare che è stata interamente compensata per tale Parte_1 contratto secondo le pattuizioni contrattuali in esso contenute” (doc. 3 fasc. convenuta), mentre, con la memoria di costituzione nel giudizio RGL 808/2012, le stesse hanno disconosciuto “la propria calligrafia sui documenti prodotti dalla ricorrente che, con ogni probabilità, sono stati redatti dalla medesima” (doc. 5 fasc. convenuta), documenti tra cui non rientra il contratto del 17/04/1990.
Anche dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che ad essere controversa non è mai stata la riconducibilità alle parti del contratto concluso in data 17/04/1990, bensì la sua qualificazione in termini di contratto d'opera o di lavoro subordinato. Dalla stessa sentenza si ricava che i documenti ritenuti dal Giudice del Lavoro privi di valenza probatoria sono quelli allegati al ricorso proposto nella causa riunita RGL 808/2012 (dunque, non la scrittura privata datata 17/04/1990), in quanto disconosciuti dalle resistenti e non oggetto di tempestiva richiesta di verificazione della ricorrente.
L'attrice, quindi, non ha alcun interesse a fare accertare l'autenticità di una scrittura privata che non solo non è mai stata messa in dubbio dalla convenuta, ma che è anzi da considerare come riconosciuta. Né l'interesse ad agire può essere rinvenuto nella circostanza, rappresentata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, che “la perizia prodotta in atti (cfr. doc. 2) attesta che le firme apposte sulla scrittura privata datata 17/04/1990, sui quaderni e sugli assegni sono riconducibili alla stessa mano”.
pagina 6 di 7 Come è noto, le conclusioni contenute nella perizia stragiudiziale hanno valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, pertanto la autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata del 17/04/1990 non può in alcun modo implicare che siano riconducibili alla convenuta anche gli altri documenti esaminati dalla consulente di parte e da lei ritenuti scritti dalla stessa persona.
Il giudizio, pertanto, deve concludersi con una pronuncia in rito, di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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