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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
Parte_1
, con sede Palermo Piazza Alberigo Gentili n.3, in persona del suo
[...] legale rappresentante e Commissario Liquidatore Avv. Carlo Alessi, giusto provvedimento IVASS del 22.03.2013, rappresentata e difesa dall'Avv Tiziana Foti appellante
CONTRO con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. Controparte_1
45 - in persona del suo procuratore ad negozia, Dott. munito dei poteri di CP_2 rappresentanza legale in forza della procura speciale del 16/12/2016 conferitagli con atto pubblico in Notar ai nn. 84762/8413 rep./racc., rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Giuseppe Massimo Punzi appellato
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni per l'appellante: « Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, ammettere in rito ed accogliere nel merito il proposto appello e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che la ricorrente società
[...]
ha versato la somma complessiva di € 2.835,21 in favore del datore di lavoro 3° Battaglione Carabinieri Lombardia Controparte_3 del terzo trasportato per il sinistro occorso in data 02.12.2008, per come liquidato dalla compagnia di assicurazioni Persona_2 ; ritenere e dichiarare che la ricorrente società in LCA ha versato la superiore somma ai sensi e per gli CP_3 Controparte_3 effetti di cui all'articoli 141 e 150 codice delle assicurazioni;
ritenere e dichiarare che il pagamento delle superiori somme è stato eseguito con diritto di ripetere il pagamento nei confronti della , quale società assicurativa del responsabile civile del sinistro;
Controparte_4 ritenere e dichiarare che la , oggi incorporata gruppo in persona del suo legale rapp.te p.t. è Controparte_4 Controparte_5 1 tenuta al pagamento in restituzione delle somme versate dalla al terzo trasportato;
conseguentemente condannare la Controparte_6 [...]
, oggi incorporata gruppo in persona del suo legale rapp.te p.t., gruppo P.I , CP_7 Controparte_5 CP_1 P.IVA_1
, con sede in Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna, a pagare in favore della Email_1 Controparte_3 in LCA, la complessiva somma di € 2.835,21, oltre gli interessi legali maturati dal pagamento, con la condanna altresì a corrispondere gli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, terzo comma. In via istruttoria si chiede ai sensi dell'art. 702 quater, comma secondo, cpc, di essere sin d'ora ammessi al deposito della documentazione probatoria ed esattamente di copia integrale della Circolare del ministero della Difesa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia L'ecc.Ma Corte Di Appello Rejectis adversis;
- rigettare l'appello confermando così la pronuncia di primo grado, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. In caso di accoglimento del gravame: - valutare il comportamento delle parti alla luce delle fonti normative e negoziali sopra citate con l'adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento di legge e ragione;
- ridurre l'entità delle somme che vorranno eventualmente accordarsi all'istante; - limitare la quantificazione delle somme entro i limiti dell'istruttoria; - con vittoria delle spese di lite oltre accessori di legge o, in subordine, con la loro integrale compensazione.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale Controparte_3 di Palermo di condannare la oggi incorporata nel gruppo Controparte_4
al pagamento in proprio favore della somma complessiva di Controparte_1
€ 2.835,21, oltre interessi legali, e i successivi da calcolarsi sulla sorte capitale ai sensi dell'art. 1284 c.c., terzo comma.
La domanda introduttiva del giudizio aveva ad oggetto una rivalsa ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Ai fini dell'accoglimento della domanda, con il ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., si riferiva che a seguito del sinistro avvenuto il
02.12.2008, a Cologno Monzese (MI), in via Cavallotti alle ore 03:00 circa, il dipendente
BI riportava lesioni personali, quale terzo trasportato Persona_2 dell'autovettura BMW 320 targa BV446FR, assicurata per la RCA con
[...]
che veniva tamponata dall'autovettura Ford Focus targa BK093FY, Controparte_3 assicurata per la RCA con Controparte_4
Con lettera del 02.04.2009, il servizio amministrativo del 3° Battaglione Carabinieri
“Lombardia” inoltrava formale richiesta di risarcimento del danno per gli emolumenti corrisposti “a vuoto” in favore del dipendente BI . Il servizio Persona_2 amministrativo diffidava formalmente la ai sensi e per gli Controparte_3
effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, affinché venisse liquidato in favore del
Comando Generale dei Carabinieri il danno derivante dal sinistro del 02.12.2008, per il quale il militare dipendente aveva riportato lesioni personali che avevano causato un'assenza dal Reparto per 42 giorni, determinando la corresponsione di emolumenti “a vuoto” per la somma di € 2.835,21.
2 Dagli atti emergeva che la responsabilità del sinistro era imputabile al conducente dell'autovettura assicurata per la RCA con come dimostrato dal Controparte_4 documento CID. In via transattiva, procedeva con il Controparte_3 riconoscimento del risarcimento del danno.
Liquidato il pagamento, in virtù delle disposizioni Controparte_3
contenute nella convenzione terzi trasportati quale “Gestionaria”, inoltrava la richiesta di rimborso nei confronti della “Debitrice” Società di assicurazioni. La richiesta di rimborso veniva ripetutamente inoltrata dalla società ricorrente nei confronti della società debitrice, con comunicazione a mezzo PEC nel mese di ottobre 2014. Non avendo ricevuto riscontro, la odierna appellante introduceva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il riconoscimento dei propri diritti.
Si costituiva che contestava la domanda dell'attrice Controparte_1
pur dichiarando l'esistenza del diritto in capo all'Arma dei Carabinieri a richiedere il risarcimento del danno per gli emolumenti corrisposti “a vuoto” al dipendente BI
, affermando di avere emesso un assegno in favore dell'Arma dei Persona_2
Carabinieri, poi bloccato e mai corrisposto.
Il giudice di primo grado, esaminata la documentazione e le considerazioni di fatto e di diritto, con ordinanza depositata il 24.01.2020, dichiarava che la domanda dovesse essere respinta, con la seguente motivazione: "Osta irrimediabilmente il fatto che l'azione di rivalsa, di cui all'art. 141 c.d.a., si riferisce a una fattispecie che sfugge all'ambito di operatività della disposizione normativa. Emerge che il pagamento di cui si richiede il rimborso a titolo di rivalsa è stato eseguito dalla ricorrente non già in favore del terzo trasportato, bensì in favore di un soggetto diverso (Comando dei Carabinieri) per finalità
(emolumenti erogati a vuoto) che nulla hanno a che vedere con le finalità proprie dell'istituto normativo."
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2020, Controparte_3 proponeva appello avverso il provvedimento impugnato, chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto del Controparte_1 gravame.
3 La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea valutazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'azione di rivalsa ex art. 141 C.d.A. non possa operare a favore della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di un soggetto diverso e per finalità estranee a quelle proprie dell'istituto normativo.
Il motivo è fondato.
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni dispone che il terzo trasportato sia risarcito direttamente dall'assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento del sinistro, salvo il caso di caso fortuito, ovvero di un evento imprevedibile e inevitabile, non riconducibile alla responsabilità di alcun soggetto. La norma prevede espressamente che:
«Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo».
Il diritto di rivalsa dell'assicuratore che ha provveduto al risarcimento è disciplinato dal comma 4 dello stesso articolo, il quale stabilisce che:
«L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
L'art. 150 C.d.A. disciplina il sistema di risarcimento diretto, regolando i criteri e le condizioni per l'esercizio della rivalsa tra imprese di assicurazione. In particolare, la norma prevede che:
«Con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, da emanare su proposta dell'IVASS, sono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per il risarcimento diretto del danno, nonché le modalità di cooperazione tra le imprese di assicurazione anche
4 ai fini del rimborso degli importi corrisposti».
Pertanto, il risarcimento del terzo trasportato avviene a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, garantendo una maggiore tutela della vittima. Tuttavia, l'assicuratore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nel caso in esame, la rivalsa riguarda la restituzione delle retribuzioni corrisposte dall'Arma dei Carabinieri al proprio dipendente durante il periodo di Persona_2 inabilità causato dal sinistro.
L'art. 36 della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), adottata in attuazione del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, prevede espressamente che nella gestione convenzionale rientrano le rivalse di assicurazioni sociali e private, nonché le richieste avanzate dai datori di lavoro.
Gli importi corrisposti a titolo di retribuzione, in adempimento di un obbligo di legge o contrattuale, rappresentano un danno diretto subito dal datore di lavoro, derivante dall'infortunio del dipendente e, pertanto, devono essere risarciti.
Nella fattispecie in esame, in data 30 settembre 2009, Controparte_3 ha corrisposto la somma di € 2.835,21 al 3° Battaglione Carabinieri Lombardia, datore di lavoro del terzo trasportato per il sinistro occorso in data 2 dicembre Persona_2
2008.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere riformata, riconoscendo a il diritto al rimborso della somma versata, in conformità alle Controparte_3 disposizioni della Convenzione Terzi Trasportati quale "Gestionaria".
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, in € 1.600,00 per il primo grado e in € 1550,00 per il presente grado di giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori 5 delle parti:
1. In accoglimento dell'appello proposto da in L.C.A., Controparte_3
e in riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. resa dal Tribunale di Palermo, accerta e dichiara che oggi incorporata nel Controparte_4 [...]
è tenuta alla restituzione della somma di € 2.835,21 versata da Controparte_8
al datore di lavoro del terzo trasportato;
Controparte_3
2. Condanna oggi incorporata nel Gruppo Controparte_4 [...]
al pagamento in favore di in L.C.A., Controparte_1 Controparte_3 della somma complessiva di € 2.835,21, oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento, da calcolarsi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
3. Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €
1.600,00 per il primo grado e € 1.550,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, il 23 gennaio 2025.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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