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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8597 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Contu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi si rilasciano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio; per l'effetto disporre che:
Per_ 2) il minore continui a vivere con la madre nell'abitazione sita in Sanluri, nella Via Logudoro n. 28, e che ivi manterrà la residenza anagrafica.
Per_ 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, dai quali dovrà ricevere cura, istruzione ed educazione;
entrambi i genitori dovranno mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo.
4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Per_ 5) Il padre eserciterà il diritto di visita con , compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici con le seguenti modalità:
Per_ a) due fine settimana al mese, a settimane alterne, starà con il padre presso il proprio domicilio dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 20:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
Pag. 2 di 4 Per_ b) infrasettimanale: trascorrerà con il padre il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 19:00 alle ore 23:00;
c) durante le vacanze estive, per dieci giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o agosto.
Per consentire ad entrambi i genitori una miglior organizzazione del rispettivo periodo di vacanza con il minore, ciascuno di essi dovrà comunicare all'altro il periodo di vacanza programmato (giorno di inizio e di fine) entro il 30 giungo di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre oppure dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
6) Eventuali viaggi, sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna, della durata superiore alla singola giornata e che comportino una modifica del diritto di visita del padre come sopra determinato, dovranno essere comunicati all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni.
7) Il padre corrisponderà ad a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 600,00 mensili importo che sarà aggiornato annualmente ai fini ISTAT.
8) percepirà per intero l'assegno unico elargito dall'INPS. Parte_1
9) Le spese straordinarie relative al minore (mediche non coperte da SSN, scolastiche quali libri di testo e gite, attività sportive e corsi per lo studio di una lingua straniera e altre eventuali non prevedibili) verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, purché preventivamente concordate e certificate, salva l'urgenza.
10) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Per_ 11) I due cani di nome e di proprietà di entrambi i coniugi, manterranno Per_3 un rapporto con entrambi le parti in causa;
a tal fine, considerato che dimoreranno presso l'abitazione della le parti stabiliscono che il Pt_1
potrà prenderli e tenerli con sé con un semplice preavviso di 5 ore;
la Pt_2
qualora in casa, si obbliga a permettere al , di accedere al Pt_1 Pt_2 cortile della propria abitazione per prendere i cani;
qualora Parte_1 non sia in casa, le odierne parti concorderanno un altro appuntamento compatibile con i pregressi impegni della Pt_1
Atteso che i due cani dimorano stabilmente presso l'abitazione di Parte_1
si impegna a contribuire al loro mantenimento con
[...] Parte_2 un versamento mensile di € 25,00 da pagarsi in favore di entro il giorno 5 Pt_1
Pag. 3 di 4 di ogni mese e, inoltre, a concorrere alle spese veterinarie e/o altre che dovessero rendersi necessarie in via straordinaria nella misura del 50%.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8597 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Contu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi si rilasciano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio; per l'effetto disporre che:
Per_ 2) il minore continui a vivere con la madre nell'abitazione sita in Sanluri, nella Via Logudoro n. 28, e che ivi manterrà la residenza anagrafica.
Per_ 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, dai quali dovrà ricevere cura, istruzione ed educazione;
entrambi i genitori dovranno mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo.
4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Per_ 5) Il padre eserciterà il diritto di visita con , compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici con le seguenti modalità:
Per_ a) due fine settimana al mese, a settimane alterne, starà con il padre presso il proprio domicilio dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 20:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
Pag. 2 di 4 Per_ b) infrasettimanale: trascorrerà con il padre il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 19:00 alle ore 23:00;
c) durante le vacanze estive, per dieci giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o agosto.
Per consentire ad entrambi i genitori una miglior organizzazione del rispettivo periodo di vacanza con il minore, ciascuno di essi dovrà comunicare all'altro il periodo di vacanza programmato (giorno di inizio e di fine) entro il 30 giungo di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre oppure dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
6) Eventuali viaggi, sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna, della durata superiore alla singola giornata e che comportino una modifica del diritto di visita del padre come sopra determinato, dovranno essere comunicati all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni.
7) Il padre corrisponderà ad a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 600,00 mensili importo che sarà aggiornato annualmente ai fini ISTAT.
8) percepirà per intero l'assegno unico elargito dall'INPS. Parte_1
9) Le spese straordinarie relative al minore (mediche non coperte da SSN, scolastiche quali libri di testo e gite, attività sportive e corsi per lo studio di una lingua straniera e altre eventuali non prevedibili) verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, purché preventivamente concordate e certificate, salva l'urgenza.
10) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Per_ 11) I due cani di nome e di proprietà di entrambi i coniugi, manterranno Per_3 un rapporto con entrambi le parti in causa;
a tal fine, considerato che dimoreranno presso l'abitazione della le parti stabiliscono che il Pt_1
potrà prenderli e tenerli con sé con un semplice preavviso di 5 ore;
la Pt_2
qualora in casa, si obbliga a permettere al , di accedere al Pt_1 Pt_2 cortile della propria abitazione per prendere i cani;
qualora Parte_1 non sia in casa, le odierne parti concorderanno un altro appuntamento compatibile con i pregressi impegni della Pt_1
Atteso che i due cani dimorano stabilmente presso l'abitazione di Parte_1
si impegna a contribuire al loro mantenimento con
[...] Parte_2 un versamento mensile di € 25,00 da pagarsi in favore di entro il giorno 5 Pt_1
Pag. 3 di 4 di ogni mese e, inoltre, a concorrere alle spese veterinarie e/o altre che dovessero rendersi necessarie in via straordinaria nella misura del 50%.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4