Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 806/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUSEPPA RUSSO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. iva Controparte_1
, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 15.2.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 4.3.2024.
I
2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il
21.6.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il 30.1.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa al riconoscimento di “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%
o, comunque, del 74%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e cioè dal 30
dicembre 2021 al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata Persona_1
il 3.1.2024, ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: “Ipertensione arteriosa. Diabete mellito NID in buon compenso. Insufficienza
venosa cronica. Degenerazione rizoartrosica a modesta incidenza funzionale. Pregressa
sindrome emicranica. Vasculopatia cerebrale ischemica con attuale obiettività
neurologica nella norma. Recente riscontro di piccola lesione (3 mm) della parete
vescicale in corso di tipizzazione. Sulla base dei dati desunti dalla documentazione
sanitaria in atti e dall'esame anamnestico e clinico obiettivo attuale posso affermare che il
complesso patologico in diagnosi determina una riduzione della capacità di lavoro
generica in misura certamente non superiore al 68%, non consentendo, quindi, il
raggiungimento della prevista soglia valutativa invalidante. Appare, pertanto, corretto il
II giudizio diagnostico e medico-legale espresso su atti dai Sanitari della Commissione
Part Medica della di Siracusa in data 30/12/2022”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data 9.1.2025 Persona_2
ha concluso ritenendo affetta da “ipertensione arteriosa;
diabete Parte_1
mellito NID in buon compenso e senza pensione di complicanze;
Insufficienza venosa
cronica; artrosi polidistrettuale a lieve I.F.; pregressa ischemia cerebrale con attuale
obiettività neurologica nella norma;
recente riscontro di piccola lesione (3 mm) della
parete vescicale in corso di tipizzazione […]. Le suddette infermità, nel loro insieme,
concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la IG.ra
[...]
, tenendo conto del calcolo riduzionistico, è da considerarsi invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa (art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88)
paria al 70%, appare equo riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero
dal 10/09/2024”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di
III censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro con ricorso iscritto al nr. 806/2024 R.G. depositato il 4.3.2024 Parte_1 CP_1
a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 9.1.2025 a firma del dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 18.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV