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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15545/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Acireale, via Sperlinga 15 (CT), elettivamente domiciliato in v.le XX Settembre 45 (CT), presso lo studio dell'avv. Francesco Marchese, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], ), residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Acireale, via Torretta n. 36 (CT) ed elettivamente domiciliato in Acireale (CT), via Veneto 68, presso lo studio dell'avv. Francesco Franchina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 25 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 172/21 RG, resa in data 4 maggio 2021, il Giudice di Pace di Acireale ha rigettato la domanda con cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del Parte_1
contratto di comodato gratuito avente ad oggetto il veicolo Fiat Doblò, tg. EJ486WX e, per l'effetto, condannarsi alla sua restituzione. CP_1
L'attore, nello specifico, assumeva, per un verso, di essere proprietario della vettura, esponeva, per altro verso, di averla concessa in comodato d'uso, gratuito ed indeterminato, al fratello a far data dal mese di febbraio 2013. riferiva, ancora, di averne richiesto la restituzione nel mese di febbraio del 2020, denunciava l'illegittimo rifiuto frapposto dal comodatario.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda rilevando che, in disparte la mancanza di prova circa l'esistenza del contratto di comodato, il convenuto aveva, invece, dimostrato, quanto al diritto di proprietà sull'automezzo, di aver lui stesso provveduto al pagamento degli oneri di finanziamento per l'acquisto e, in ragione di ciò, di aver da sempre detenuto i relativi documenti in originale.
Ha condannato, quindi, al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in uno alla violazione delle regole in punto di onere probatorio: nella specie, ha sostenuto che il diritto di proprietà dell'autovettura aveva trovato conferma nei documenti allegati alla domanda, di talchè, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP, avrebbe dovuto essere il fratello a dimostrare il diritto a ritenere l'autovettura.
Ha impugnato, dipoi, con il secondo motivo, la statuizione sulle spese di giudizio, siccome disposte in primo grado a favore della controparte.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio, si è costituito tempestivamente , contestando, CP_1 oltreché l'ammissibilità del gravame per tardività, la fondatezza della spiegata impugnazione: ne chiedeva, dunque, il rigetto, al contempo impugnando in via incidentale la statuizione di primo grado per il mancato riconoscimento del diritto di proprietà dell'autovettura.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'interposto appello, sì come sollevata da in seno alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, sul rilievo che l'impugnazione sarebbe stata proposta oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Sul punto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'impugnazione è, per il vero, proponibile, a pena di decadenza, entro il c.d. termine lungo, cioè entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, vale a dire dal giorno in cui il provvedimento decisorio è depositato nella cancelleria del giudice che l'ha emesso.
Ora, agli atti vi è che ha notificato l'appello in data 3 dicembre 2021, Parte_1
dunque, tenuto conto del periodo feriale, entro il detto termine semestrale, il quale, come detto, decorreva dalla data di pubblicazione della sentenza appellata e, quindi, nella specie, dal 4 maggio 2021.
Venendo al merito della devoluta controversia, viene innanzitutto ad esaminarsi l'appello incidentale proposto da , il quale lamenta la mancata statuizione in ordine alla CP_1
pur proposta domanda di accertamento giudiziale del diritto di proprietà, sì come richiesto con la comparsa di costituzione e risposta.
Esso è da accogliere.
Lo è per il fatto che è rimasta incontestata la circostanza, ritenuta fornita di prova da parte del GdP, che è stato a provvedere, oltreché al pagamento degli oneri di CP_1
assicurazione, di revisione e di quelli riguardanti la tassa di proprietà, anche alla pagina 3 di 6 corresponsione di tutte le rate del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo e, in ragione di ciò, di avere sempre detenuto i relativi documenti in originale.
Ebbene, a fronte di siffatti elementi di giudizio, le deduzioni addotte da Parte_1
a fondamento dell'originaria domanda e della prima ragione di appello principale,
[...]
non possono certo dirsi dirimenti.
Egli, in particolare, al fine di dar prova della proprietà dell'autoveicolo e, in tal veste, di averlo, dipoi, concesso in comodato al fratello, ha allegato:
- l'iscrizione al P.R.A;
- il contratto di finanziamento concluso presso la Santander Costumer Bank per il pagamento rateizzato del prezzo;
- la fattura, sì come emessa nei suoi confronti dalla società concessionaria VEICOMM
Srl.
Senonchè, quanto all'iscrizione al P.R.A., la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che le risultanze del pubblico registro automobilistico, assumendo la valenza di mera pubblicità notizia, non incidono né sulla validità né sull'efficacia del contratto traslativo della proprietà, considerandosi, al più, alla stregua di una presunzione semplice, che, in quanto tale, può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. 2019 n. 5167).
Altrettanto si ritiene con riguardo, rispettivamente, all'intestazione del finanziamento e alla fattura emessa, il cui allegato valore indiziario della titolarità del diritto di proprietà è ineludibilmente depotenziato dalla incontestata circostanza che, come si è già detto, la provvista necessaria per il sostentamento degli oneri di finanziamento è stata fornita da
, elemento questo che, in mancanza di qualsivoglia segno contrario, (non vi CP_1
prova che il pagamento delle rate di finanziamento fosse di volta in volta ricollegabile a versamenti di pari importo di ), qualifica naturalmente l'interesse giuridico del soggetto pagatore Parte_1
ad acquisire il diritto di proprietà del mezzo.
Priva di rilevanza, in tale contesto è la circostanza che avrebbe omesso di CP_1
richiedere, presso il competente P.R.A., la variazione della carta di circolazione, così incorrendo nella violazione amministrativa prevista dall'art. 94 CdS: foss'anche a volere applicare siffatta fattispecie alla vicenda in esame, vi è invero che l'eventuale illecito amministrativo costituisce fatto inidoneo a superare la valenza probatoria dell'effettivo pagamento del prezzo di acquisto.
pagina 4 di 6 Tutto quanto sopra per affermare che l'intestazione al P.R.A. è stata soltanto formale e che la realtà fenomenologica depone, non già per una intestazione fittizia dell'autoveicolo, bensì per un acquisto direttamente ascrivibile a . CP_1
Non resta, alla stregua di tutto quanto detto, che dichiarare, in accoglimento dell'appello incidentale, che è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò, tg. CP_1
EJ486WX, onde il conseguenziale diritto, al passaggio in giudicato della decisione, a conseguire, a proprie cure e spese (avendone egli interesse), l'annotazione al P.R.A.
L'appello principale proposto da è, a tal punto, naturalmente Parte_1
rigettato per il fatto che il contratto di comodato posto a fondamento della pretesa azionata risulta carente sia della prova circa la sua esistenza sia, a fortiori, del suo presupposto giuridico strutturale.
Rimane assorbita la doglianza relativa alle statuite spese di primo grado.
L'esito del giudizio giustifica la condanna di alla rifusione delle Parte_1
spese processuali del presente grado di giudizio: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa fino ad euro 5.200 - compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
L'oggetto incertezza della valenza probatoria degli elementi di giudizio in atti esclude la sussistenza in radice delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc sì come pure formulata dall'appellante incidentale.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15545/2021 RG, in riforma della sentenza n. 172/2021, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 4 maggio
2021, così statuisce:
dichiara, in accoglimento dell'appello incidentale, che è proprietario CP_1 dell'autovettura Fiat Doblò, tg. EJ486WX. Dichiara al contempo il diritto, al passaggio in giudicato della decisione, a conseguire l'annotazione al P.R.A.
pagina 5 di 6 rigetta l'appello proposto da e lo condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, a favore di , che si liquidano in euro 1.701,00, oltre spese CP_1
generali, iva, cpa come per legge e CU.
Ricorrono, quanto all'appello di , le condizioni di cui all'art. 13 quater Parte_1
DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15545/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Acireale, via Sperlinga 15 (CT), elettivamente domiciliato in v.le XX Settembre 45 (CT), presso lo studio dell'avv. Francesco Marchese, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], ), residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Acireale, via Torretta n. 36 (CT) ed elettivamente domiciliato in Acireale (CT), via Veneto 68, presso lo studio dell'avv. Francesco Franchina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
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Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 25 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 172/21 RG, resa in data 4 maggio 2021, il Giudice di Pace di Acireale ha rigettato la domanda con cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del Parte_1
contratto di comodato gratuito avente ad oggetto il veicolo Fiat Doblò, tg. EJ486WX e, per l'effetto, condannarsi alla sua restituzione. CP_1
L'attore, nello specifico, assumeva, per un verso, di essere proprietario della vettura, esponeva, per altro verso, di averla concessa in comodato d'uso, gratuito ed indeterminato, al fratello a far data dal mese di febbraio 2013. riferiva, ancora, di averne richiesto la restituzione nel mese di febbraio del 2020, denunciava l'illegittimo rifiuto frapposto dal comodatario.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda rilevando che, in disparte la mancanza di prova circa l'esistenza del contratto di comodato, il convenuto aveva, invece, dimostrato, quanto al diritto di proprietà sull'automezzo, di aver lui stesso provveduto al pagamento degli oneri di finanziamento per l'acquisto e, in ragione di ciò, di aver da sempre detenuto i relativi documenti in originale.
Ha condannato, quindi, al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in uno alla violazione delle regole in punto di onere probatorio: nella specie, ha sostenuto che il diritto di proprietà dell'autovettura aveva trovato conferma nei documenti allegati alla domanda, di talchè, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP, avrebbe dovuto essere il fratello a dimostrare il diritto a ritenere l'autovettura.
Ha impugnato, dipoi, con il secondo motivo, la statuizione sulle spese di giudizio, siccome disposte in primo grado a favore della controparte.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio, si è costituito tempestivamente , contestando, CP_1 oltreché l'ammissibilità del gravame per tardività, la fondatezza della spiegata impugnazione: ne chiedeva, dunque, il rigetto, al contempo impugnando in via incidentale la statuizione di primo grado per il mancato riconoscimento del diritto di proprietà dell'autovettura.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'interposto appello, sì come sollevata da in seno alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, sul rilievo che l'impugnazione sarebbe stata proposta oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Sul punto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'impugnazione è, per il vero, proponibile, a pena di decadenza, entro il c.d. termine lungo, cioè entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, vale a dire dal giorno in cui il provvedimento decisorio è depositato nella cancelleria del giudice che l'ha emesso.
Ora, agli atti vi è che ha notificato l'appello in data 3 dicembre 2021, Parte_1
dunque, tenuto conto del periodo feriale, entro il detto termine semestrale, il quale, come detto, decorreva dalla data di pubblicazione della sentenza appellata e, quindi, nella specie, dal 4 maggio 2021.
Venendo al merito della devoluta controversia, viene innanzitutto ad esaminarsi l'appello incidentale proposto da , il quale lamenta la mancata statuizione in ordine alla CP_1
pur proposta domanda di accertamento giudiziale del diritto di proprietà, sì come richiesto con la comparsa di costituzione e risposta.
Esso è da accogliere.
Lo è per il fatto che è rimasta incontestata la circostanza, ritenuta fornita di prova da parte del GdP, che è stato a provvedere, oltreché al pagamento degli oneri di CP_1
assicurazione, di revisione e di quelli riguardanti la tassa di proprietà, anche alla pagina 3 di 6 corresponsione di tutte le rate del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo e, in ragione di ciò, di avere sempre detenuto i relativi documenti in originale.
Ebbene, a fronte di siffatti elementi di giudizio, le deduzioni addotte da Parte_1
a fondamento dell'originaria domanda e della prima ragione di appello principale,
[...]
non possono certo dirsi dirimenti.
Egli, in particolare, al fine di dar prova della proprietà dell'autoveicolo e, in tal veste, di averlo, dipoi, concesso in comodato al fratello, ha allegato:
- l'iscrizione al P.R.A;
- il contratto di finanziamento concluso presso la Santander Costumer Bank per il pagamento rateizzato del prezzo;
- la fattura, sì come emessa nei suoi confronti dalla società concessionaria VEICOMM
Srl.
Senonchè, quanto all'iscrizione al P.R.A., la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che le risultanze del pubblico registro automobilistico, assumendo la valenza di mera pubblicità notizia, non incidono né sulla validità né sull'efficacia del contratto traslativo della proprietà, considerandosi, al più, alla stregua di una presunzione semplice, che, in quanto tale, può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. 2019 n. 5167).
Altrettanto si ritiene con riguardo, rispettivamente, all'intestazione del finanziamento e alla fattura emessa, il cui allegato valore indiziario della titolarità del diritto di proprietà è ineludibilmente depotenziato dalla incontestata circostanza che, come si è già detto, la provvista necessaria per il sostentamento degli oneri di finanziamento è stata fornita da
, elemento questo che, in mancanza di qualsivoglia segno contrario, (non vi CP_1
prova che il pagamento delle rate di finanziamento fosse di volta in volta ricollegabile a versamenti di pari importo di ), qualifica naturalmente l'interesse giuridico del soggetto pagatore Parte_1
ad acquisire il diritto di proprietà del mezzo.
Priva di rilevanza, in tale contesto è la circostanza che avrebbe omesso di CP_1
richiedere, presso il competente P.R.A., la variazione della carta di circolazione, così incorrendo nella violazione amministrativa prevista dall'art. 94 CdS: foss'anche a volere applicare siffatta fattispecie alla vicenda in esame, vi è invero che l'eventuale illecito amministrativo costituisce fatto inidoneo a superare la valenza probatoria dell'effettivo pagamento del prezzo di acquisto.
pagina 4 di 6 Tutto quanto sopra per affermare che l'intestazione al P.R.A. è stata soltanto formale e che la realtà fenomenologica depone, non già per una intestazione fittizia dell'autoveicolo, bensì per un acquisto direttamente ascrivibile a . CP_1
Non resta, alla stregua di tutto quanto detto, che dichiarare, in accoglimento dell'appello incidentale, che è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò, tg. CP_1
EJ486WX, onde il conseguenziale diritto, al passaggio in giudicato della decisione, a conseguire, a proprie cure e spese (avendone egli interesse), l'annotazione al P.R.A.
L'appello principale proposto da è, a tal punto, naturalmente Parte_1
rigettato per il fatto che il contratto di comodato posto a fondamento della pretesa azionata risulta carente sia della prova circa la sua esistenza sia, a fortiori, del suo presupposto giuridico strutturale.
Rimane assorbita la doglianza relativa alle statuite spese di primo grado.
L'esito del giudizio giustifica la condanna di alla rifusione delle Parte_1
spese processuali del presente grado di giudizio: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa fino ad euro 5.200 - compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
L'oggetto incertezza della valenza probatoria degli elementi di giudizio in atti esclude la sussistenza in radice delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc sì come pure formulata dall'appellante incidentale.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15545/2021 RG, in riforma della sentenza n. 172/2021, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 4 maggio
2021, così statuisce:
dichiara, in accoglimento dell'appello incidentale, che è proprietario CP_1 dell'autovettura Fiat Doblò, tg. EJ486WX. Dichiara al contempo il diritto, al passaggio in giudicato della decisione, a conseguire l'annotazione al P.R.A.
pagina 5 di 6 rigetta l'appello proposto da e lo condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, a favore di , che si liquidano in euro 1.701,00, oltre spese CP_1
generali, iva, cpa come per legge e CU.
Ricorrono, quanto all'appello di , le condizioni di cui all'art. 13 quater Parte_1
DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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