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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8787 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
NC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8787/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PINNA ELENA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via XXV Aprile, 14
e
(c.f. ), con l'avv. PINNA ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via XXV Aprile, 14
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La minore , di anni 10, viene affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 preferenziale presso la madre, e con diritto di vista del padre ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre almeno 48 ore prima, e comunque almeno secondo il seguente calendario:
o un finesettimana ogni due dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 19.30, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa della madre o dei nonni materni;
oltre ad un pomeriggio, indicativamente il martedì, quando il padre prenderà la figlia alle ore 18.30 e la riporterà a casa dei nonni materni alle ore 7.30 del giorno successivo;
o nella settimana successiva (quella in cui il padre non ha il week-end) egli terrà con sé la figlia due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 fino al giorno successivo alle ore 7.30, quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni;
o tali visite potranno essere concordemente spostate in altri giorni della settimana o nella settimana successiva in ragione degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi, ed in caso di mancato accordo potranno comunque essere recuperate dal padre nel mese successivo;
o a Natale sette giorni dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore, a Pasqua tre giorni ad anni alterni dal venerdì alla domenica di Pasqua e da Pasquetta al rientro a scuola;
o durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore due o tre settimane, anche non consecutive, restando applicabile la gestione ordinaria per il residuo periodo estivo;
tali vacanze verranno concordate fra i genitori compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e possibilmente entro il mese di aprile;
2) Nessuna disposizione sulla casa familiare;
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Pt_2 Parte_1 somma di € 300,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) spese extra al 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
5) nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi, in quanto muniti di autonomi e sufficienti redditi;
6) A.U. al 100% in favore della sig.ra mentre la minore sarà posta a carico di Parte_1 Per_1 ciascun genitore al 50% in dichiarazione dei redditi.
7) spese legali compensate;
8) rinuncia all'impugnazione della sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CALVAGESE
DELLA RIVIERA (BS) il 4.6.2016, da cui era nata la figlia il 10.6.2014, premettendo che, Per_1 dopo la comparizione delle parti in data 20.6.2017 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.6.2017 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
*** La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2017), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) il 4.6.2016, Parte_2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
TA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
NC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8787/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PINNA ELENA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via XXV Aprile, 14
e
(c.f. ), con l'avv. PINNA ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via XXV Aprile, 14
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La minore , di anni 10, viene affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 preferenziale presso la madre, e con diritto di vista del padre ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre almeno 48 ore prima, e comunque almeno secondo il seguente calendario:
o un finesettimana ogni due dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 19.30, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa della madre o dei nonni materni;
oltre ad un pomeriggio, indicativamente il martedì, quando il padre prenderà la figlia alle ore 18.30 e la riporterà a casa dei nonni materni alle ore 7.30 del giorno successivo;
o nella settimana successiva (quella in cui il padre non ha il week-end) egli terrà con sé la figlia due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 fino al giorno successivo alle ore 7.30, quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni;
o tali visite potranno essere concordemente spostate in altri giorni della settimana o nella settimana successiva in ragione degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi, ed in caso di mancato accordo potranno comunque essere recuperate dal padre nel mese successivo;
o a Natale sette giorni dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore, a Pasqua tre giorni ad anni alterni dal venerdì alla domenica di Pasqua e da Pasquetta al rientro a scuola;
o durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore due o tre settimane, anche non consecutive, restando applicabile la gestione ordinaria per il residuo periodo estivo;
tali vacanze verranno concordate fra i genitori compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e possibilmente entro il mese di aprile;
2) Nessuna disposizione sulla casa familiare;
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Pt_2 Parte_1 somma di € 300,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) spese extra al 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
5) nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi, in quanto muniti di autonomi e sufficienti redditi;
6) A.U. al 100% in favore della sig.ra mentre la minore sarà posta a carico di Parte_1 Per_1 ciascun genitore al 50% in dichiarazione dei redditi.
7) spese legali compensate;
8) rinuncia all'impugnazione della sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CALVAGESE
DELLA RIVIERA (BS) il 4.6.2016, da cui era nata la figlia il 10.6.2014, premettendo che, Per_1 dopo la comparizione delle parti in data 20.6.2017 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.6.2017 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
*** La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2017), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) il 4.6.2016, Parte_2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
TA TI