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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2216/19 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Signor con sede in Alessandria Frazione Litta Parodi, Via Marbello n. Parte_2
15, rappresentata e difesa dagli avv.ti Serenella Pittaluga e Pierfranco Ferretti del Foro di
Alessandria, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesca Inghirami del Foro di Pisa
Attore
(C.F. con sede in Santa Croce sull'Arno Pi via di Ripa n. CP_1 P.IVA_2
49/51 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_2 rappresentata e difeso dall'avv. Jacopo Mazzantini del Foro di Firenze
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
************
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni causati da Controparte_3 nell'esecuzione di lavorazione su pelle e applicazione di una lamina, CP_1 deducendo che:
1 1. nel periodo maggio-settembre 2017 (d'ora in poi ha Parte_1 Parte_1
fornito a mq. 7.609,06 di pelle nappa silk, lavorata con Controparte_4
l'applicazione della lamina,
2. in data 19.10.2017 riceveva dalla cliente la Parte_1 Controparte_5
contestazione di vizi, sul materiale fornito in detto periodo, relativi al distacco della lamina,
3. la lamina era stata applicata dalla (d'ora in poi , la quale CP_1 CP_1
declinava ogni responsabilità,
4. precisava che il vizio riguardava solo le lamine blu notte, red Controparte_5
flame e verde ed erano esclusi i colori argento ed oro vecchio
5. pertanto, in data 24.10.2017 e 30.11.2017, provvedeva alla Controparte_5 restituzione alla di tutta la merce viziata Parte_1
6. emetteva due note di credito a per il quantitativo Parte_1 Controparte_5 di complessivi mq. 2.079,68, pari a € 72.788,80
7. in accordo con si asteneva dal consegnare il Parte_1 Controparte_5
residuo quantitativo di merce ordinato e laminato nei colori blu notte, red flame e verde pari a complessivi mq. 752,64
8. le merci rese da e quelle non consegnate con la lamina Controparte_5
applicata da sono tuttora giacenti presso i magazzini della CP_1 Parte_1
9. in data 05.12.2018 chiedeva il risarcimento dei danni ad Parte_1 CP_1
quantificandoli in complessivi € 99.146,40 e comunque richiedeva l'accertamento delle responsabilità dell'accaduto nel contraddittorio fra le parti
10. richiedeva ad un consulente di verificare le cause del distacco della Parte_1
lamina, incaricando il dott. il quale accertava che la perdita di adesione Per_1 tra lo strato verniciante di base e quello pigmentato era dovuta a un insufficiente spessore della lamina, troppo sottile per garantirne la tenuta.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di accogliere l'eccezione di CP_1 decadenza e /o prescrizione, nel merito il rigetto delle domande attoree, deducendo che:
11. Il rapporto tra e consisteva nella fornitura di una lamina e Parte_1 CP_1 nella sua applicazione su pellame di proprietà della Parte_1
2 12. consegnava ad la pelle con la resina già applicata e stendeva Parte_1 CP_1
la lamina fornita sul pellame, sottoponendolo a pressione riscaldato,
13. Successivamente la pelle veniva sottoposta dall'attrice alla stampa microfiore con successiva applicazione di prodotto chimico con funzione di fissativo,
14. ha acquistato diversi quantitativi di lamine, che, a seguito dell'interruzione CP_1
dei rapporti con ha utilizzato per la ditta Caravel Pelli Pregiate, che Parte_1 lavora per il gruppo la quale ha accettato le lamine, CP_5
15. A fronte delle contestazioni di parte convenuta ha rappresentato che Parte_1
vi sono state diverse lavorazioni prima, con l'applicazione della resina, e dopo l'applicazione della lamina e che, comunque, le lavorazioni risultavano identiche alle precedenti,
16. Le lamine sono state altresì sottoposte al test di strappo alla presenza del sig.
, per conto di parte attrice con esito positivo Parte_3
17. In relazione ai tre colori oggetto di contestazione ha fornito a Parte_1 CP_5
3.515,67 mq ma sono stati restituiti solo 2.079,68 mq
18. Un problema relativo alle lamine avrebbe riguardato la fornitura per intero
19. Trattandosi di un rapporto di compravendita, in ogni caso parte attrice è decaduta dalla garanzie per vizi ex art. 1495 c.c.,
20. Se si qualificasse il rapporto come appalto, comunque la pretesa di parte attrice sarebbe prescritta in quanto sarebbero trascorsi due anni dalla consegna.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti, l'assunzione di prova orale con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata prima al dott. e, Persona_2 successivamente, a seguito di rinnovazione, al dott. Persona_3
A seguito della morte dell'avv. la causa è stata riassunta da parte attrice in data CP_6
18.12.2023.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositata e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***********************
1. Sulla qualificazione del contratto
3 Il contratto stipulato dalle parti, in base all'assetto complessivo stabilito dai contraenti, deve essere qualificato come appalto.
La Suprema Corte, secondo costante giurisprudenza, ha più volte ribadito come “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Civ. 5935/2018; Cass. Civ.
20391/2008; Cass. Civ. 20301/2012)”.
Nel caso di specie appare che l'elemento prevalente della prestazione offerta dal convenuto sia l'opus ovvero il lavoro, rappresentato dalla fissione della lamina, che necessita di specifiche e peculiari competenze tecniche. Si tratta di una lavorazione eseguita in proprio con organizzazione dei mezzi necessari da e fatta su misura CP_1 per il committente, nell'ambito di una fase di lavorazione di un processo produttivo;
bisogna inoltre rilevare che nel caso di specie si è rivolta ad per la Parte_1 CP_1 sua specifica esperienza nella lavorazione e per i particolari metodi adottati dalla convenuta, elemento che - unitamente valutato con quanto sopra – porta ad escludere di qualificare il rapporto con un contratto di compravendita. Si osserva inoltre che parte convenuta non ha allegato circostanze tali da far giungere ad un a diversa conclusione ( si legge in sede di comparsa di costituzione e risposta “la lavorazione eseguita dalla soc. CP_1 consisteva nello stendere la lamina fornita sul pellame e sottoporlo a pressione (riscaldata).”) e che nella stessa visura storica della società emerge quale attività esercitata la “la produzione e la rifinizione di pellami in genere e in proprio e per conto terzi, nonché la compravendita e l'intermediazione nel commercio di pellami grezzi, semilavorati e finiti, agendo come agente o rappresentante”, oggetto sociale compatibile con la stipulazione di un contratto di appalto con la parte qui attrice.
Si deve pertanto ritenere accertato che le parti abbiano stipulato contratto di appalto, con conseguente applicazione degli artt. 1655 c.c. e seguenti e rigetto dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1495 c.c.
2. Sull'eccezione prescrizione dell'azione ex 1667 c.3 c.c.
4 Visto quanto sopra parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 comma 3 c.c. secondo cui – nella parte che qui interessa – “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.”; in via preliminare si richiama, in merito alla decorrenza del termine di prescrizione, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi (Cass. Civ. 26233/2013, Cass.
Civ. 18402/2009)”.
Nel caso di specie è accertato che l'appaltatore ha tempestivamente denunziato l'esistenza degli asseriti vizi provvedendo a comunicarli alla convenuta il giorno stesso della scoperta
(19.10.17) tramite telefonata - come confermato tramite prova testimoniale – seguita dall'inoltro di una pec di contestazione del 24.10.2017 e che il vizio denunciato aveva carattere occulto in quanto non facilmente conoscibile né percepibile, e riconducibile a uno “spellicolamento”, ovvero al venir meno della lamina, circostanza non apprezzabile nell'immediatezza o al momento della consegna.
Pertanto, accertato che la parte attrice ha avuto contezza dei vizi in data 19.10.2017 (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13.09.2021), che ha provveduta alla Parte_3 notifica dell'atto di citazione e della iscrizione a ruolo in data 20.05.2019, a prescindere dall'esame degli atti interruttivi, il termine di due anni risulta rispettato con conseguente rigetto dell'eccezione.
3. Sulla responsabilità per inadempimento di CP_1
La qualificazione del contratto come appalto ha evidenti risvolti sul piano della responsabilità per inadempimento. Se normalmente, infatti, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore la prova di aver correttamente svolto la prestazione (SS.UU. 13533/2001), il regime di responsabilità per inadempimento nell'ambito dell'appalto ha natura diversa. Infatti, la Suprema Corte, in coerenza con i recenti arresti nomofilattici in materia di onere della prova nella garanzia per vizi negli appalti (SS.UU. 11748/2019), ha affermato che “finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento
5 dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per facta concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova
(Cass. Civ. 19146/2013)”.
Nel caso di specie si deve ritenere che l'opera sia stata di fatto accettata per facta concludentia a seguito delle verifiche tramite strappo abitualmente effettuate dal sig.
, come emerso dall'istruttoria testimoniale (si veda dichiarazioni rese dal teste Parte_3 in risposta al cap. 15 della II memoria di parte attrice secondo cui Testimone_1
“prima di inviare la fornitura a come di regola abbiamo fatto, io e all'epoca CP_5 Controparte_7 delle verifiche a campione con prova a strappo e sfregamento, e non era emerso alcun problema. Nella comunicazione di si legge che il problema di delaminazione è stato scoperto al momento della CP_5 lavorazione, non posso esser più preciso”), e dalla successiva destinazione ad altre lavorazioni e poi alla (si veda testimonianza del teste sopra citato in risposta al cap. 19 della II CP_5 memoria istruttoria di parte attrice secondo cui “è vero come da fatture in atti, per la preparazione e fissaggio cd “finish”. In pratica i passaggi erano: preparazione con applicazione resina da parte di AtlanteFinisch, applicazione lamina da parte di fissaggio da parte di AtlanteFinish”). CP_1
Visto quanto sopra deriva l'onere di parte attrice di individuare e provare un vizio dell'opera che sia anche causalmente riconducibile ed imputabile alla attività posta in essere da parte convenuta, e non anche agli altri soggetti intervenuti prima e dopo la lavorazione della CP_1
Ciò premesso, la consulenza tecnica disposta, non è stata in grado di individuare, alla stregua del principio civilistico del più probabile che non, la causa della delaminazione.
6 All'esito della consulenza tecnica il dott. così, infatti, conclude “Il Persona_3 sottoscritto precisa che tutte le lavorazioni su detto pellame, eseguite da aziende esterne commissionate da
potrebbero essere state eseguite in maniera non idonea: ad esempio l'applicazione della Parte_4 resina (cioè la colla) che precede la sistemazione della lamina, la quale potrebbe aver contenuto delle sostanze chimiche che potrebbero aver contribuito ad indebolire il film colorato della lamina;
il fissativo
(altra sostanza chimica) che viene applicato sulla lamina colorata (quindi dopo che la lamina stessa è stata applicata da , potrebbe anch'esso aver contribuito al distacco del film colorato. Senza CP_1 escludere a priori un possibile difetto delle lamine fornite da anche il processo di stampatura CP_1
(indipendentemente dal metodo utilizzato, sia esso con rullo o con piastra detta anche pressa) viene sempre
e comunque effettuato con il calore e con la pressione. Un errore materiale di troppa pressione o di troppo calore potrebbe aver pregiudicato la tenuta dello strato colorato. Essendo anche 3 diverse lavorazioni esterne, resta impossibile individuare quale processo di lavorazione potrebbe aver generato il problema esistente.”
Non sussistono agli atti ulteriori elementi emersi dall'istruttoria dai quali è possibile escludere taluna delle cause indicate come alternative dal CTU e tali da far ritenere integrata la responsabilità della convenuta. Il solo “studio problem solving” del dott. Per_1 con riferimento ai paragrafi “analisi causa/effetto spina di pesce” e “conclusioni” non sembra, per il suo carattere sintetico e preliminare - e comunque in assenza anche di un accertamento in contraddittorio tra le parti - da solo idoneo a ritenere le cause alternative della delaminazione non probabili.
Per quanto concerne lo spessore inferiore a 15 micron delle lamine bisogna rilevare, in primo luogo, come osservato dal CTP di parte convenuta dott. che il Persona_4 pellame ha subito successive lavorazioni che possono aver inciso sullo stesso spessore della lamina. Ciò, peraltro, non pare direttamente escluso neppure dallo studio del dott.
. Quest'ultimo, infatti, nelle conclusioni afferma “Naturalmente, l'analisi delle cause Per_1 che hanno determinato la presenza di tale spessore critico - e quindi l'insufficiente adesione interstrato con conseguente difetto di delaminazione - non rientrano nel contesto di questo studio”.
In secondo luogo, non risulta citata neppure letteratura scientifica che dimostri che uno spessore inferiore ai 15 micron sia inidoneo rispetto alle lavorazioni richieste da
La normativa UNI EN ISO 11644 del 2009 prevede solo come condizione Parte_1
7 di validità del metodo di prova il necessario spessore del rivestimento di rifinizione di almeno 15 micron. Non vi è, quindi, prova che l'applicazione di una lamina inferiore ai 15 micron sia tecnicamente inidonea rispetto alle linee tecniche applicate nel settore.
In terzo ed ultimo luogo neppure vi è prova di una specifica richiesta del committente in ordine allo spessore del pellame.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
4. Sulle spese processuali
Stante la particolare complessità delle valutazioni tecniche sottese alla risoluzione della presente causa, si ritengono integrati gravi ed eccezionali motivi tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2216/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Compensa integralmente le spese di giudizio, pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU.
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2216/19 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Signor con sede in Alessandria Frazione Litta Parodi, Via Marbello n. Parte_2
15, rappresentata e difesa dagli avv.ti Serenella Pittaluga e Pierfranco Ferretti del Foro di
Alessandria, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesca Inghirami del Foro di Pisa
Attore
(C.F. con sede in Santa Croce sull'Arno Pi via di Ripa n. CP_1 P.IVA_2
49/51 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_2 rappresentata e difeso dall'avv. Jacopo Mazzantini del Foro di Firenze
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
************
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni causati da Controparte_3 nell'esecuzione di lavorazione su pelle e applicazione di una lamina, CP_1 deducendo che:
1 1. nel periodo maggio-settembre 2017 (d'ora in poi ha Parte_1 Parte_1
fornito a mq. 7.609,06 di pelle nappa silk, lavorata con Controparte_4
l'applicazione della lamina,
2. in data 19.10.2017 riceveva dalla cliente la Parte_1 Controparte_5
contestazione di vizi, sul materiale fornito in detto periodo, relativi al distacco della lamina,
3. la lamina era stata applicata dalla (d'ora in poi , la quale CP_1 CP_1
declinava ogni responsabilità,
4. precisava che il vizio riguardava solo le lamine blu notte, red Controparte_5
flame e verde ed erano esclusi i colori argento ed oro vecchio
5. pertanto, in data 24.10.2017 e 30.11.2017, provvedeva alla Controparte_5 restituzione alla di tutta la merce viziata Parte_1
6. emetteva due note di credito a per il quantitativo Parte_1 Controparte_5 di complessivi mq. 2.079,68, pari a € 72.788,80
7. in accordo con si asteneva dal consegnare il Parte_1 Controparte_5
residuo quantitativo di merce ordinato e laminato nei colori blu notte, red flame e verde pari a complessivi mq. 752,64
8. le merci rese da e quelle non consegnate con la lamina Controparte_5
applicata da sono tuttora giacenti presso i magazzini della CP_1 Parte_1
9. in data 05.12.2018 chiedeva il risarcimento dei danni ad Parte_1 CP_1
quantificandoli in complessivi € 99.146,40 e comunque richiedeva l'accertamento delle responsabilità dell'accaduto nel contraddittorio fra le parti
10. richiedeva ad un consulente di verificare le cause del distacco della Parte_1
lamina, incaricando il dott. il quale accertava che la perdita di adesione Per_1 tra lo strato verniciante di base e quello pigmentato era dovuta a un insufficiente spessore della lamina, troppo sottile per garantirne la tenuta.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di accogliere l'eccezione di CP_1 decadenza e /o prescrizione, nel merito il rigetto delle domande attoree, deducendo che:
11. Il rapporto tra e consisteva nella fornitura di una lamina e Parte_1 CP_1 nella sua applicazione su pellame di proprietà della Parte_1
2 12. consegnava ad la pelle con la resina già applicata e stendeva Parte_1 CP_1
la lamina fornita sul pellame, sottoponendolo a pressione riscaldato,
13. Successivamente la pelle veniva sottoposta dall'attrice alla stampa microfiore con successiva applicazione di prodotto chimico con funzione di fissativo,
14. ha acquistato diversi quantitativi di lamine, che, a seguito dell'interruzione CP_1
dei rapporti con ha utilizzato per la ditta Caravel Pelli Pregiate, che Parte_1 lavora per il gruppo la quale ha accettato le lamine, CP_5
15. A fronte delle contestazioni di parte convenuta ha rappresentato che Parte_1
vi sono state diverse lavorazioni prima, con l'applicazione della resina, e dopo l'applicazione della lamina e che, comunque, le lavorazioni risultavano identiche alle precedenti,
16. Le lamine sono state altresì sottoposte al test di strappo alla presenza del sig.
, per conto di parte attrice con esito positivo Parte_3
17. In relazione ai tre colori oggetto di contestazione ha fornito a Parte_1 CP_5
3.515,67 mq ma sono stati restituiti solo 2.079,68 mq
18. Un problema relativo alle lamine avrebbe riguardato la fornitura per intero
19. Trattandosi di un rapporto di compravendita, in ogni caso parte attrice è decaduta dalla garanzie per vizi ex art. 1495 c.c.,
20. Se si qualificasse il rapporto come appalto, comunque la pretesa di parte attrice sarebbe prescritta in quanto sarebbero trascorsi due anni dalla consegna.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti, l'assunzione di prova orale con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata prima al dott. e, Persona_2 successivamente, a seguito di rinnovazione, al dott. Persona_3
A seguito della morte dell'avv. la causa è stata riassunta da parte attrice in data CP_6
18.12.2023.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositata e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***********************
1. Sulla qualificazione del contratto
3 Il contratto stipulato dalle parti, in base all'assetto complessivo stabilito dai contraenti, deve essere qualificato come appalto.
La Suprema Corte, secondo costante giurisprudenza, ha più volte ribadito come “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Civ. 5935/2018; Cass. Civ.
20391/2008; Cass. Civ. 20301/2012)”.
Nel caso di specie appare che l'elemento prevalente della prestazione offerta dal convenuto sia l'opus ovvero il lavoro, rappresentato dalla fissione della lamina, che necessita di specifiche e peculiari competenze tecniche. Si tratta di una lavorazione eseguita in proprio con organizzazione dei mezzi necessari da e fatta su misura CP_1 per il committente, nell'ambito di una fase di lavorazione di un processo produttivo;
bisogna inoltre rilevare che nel caso di specie si è rivolta ad per la Parte_1 CP_1 sua specifica esperienza nella lavorazione e per i particolari metodi adottati dalla convenuta, elemento che - unitamente valutato con quanto sopra – porta ad escludere di qualificare il rapporto con un contratto di compravendita. Si osserva inoltre che parte convenuta non ha allegato circostanze tali da far giungere ad un a diversa conclusione ( si legge in sede di comparsa di costituzione e risposta “la lavorazione eseguita dalla soc. CP_1 consisteva nello stendere la lamina fornita sul pellame e sottoporlo a pressione (riscaldata).”) e che nella stessa visura storica della società emerge quale attività esercitata la “la produzione e la rifinizione di pellami in genere e in proprio e per conto terzi, nonché la compravendita e l'intermediazione nel commercio di pellami grezzi, semilavorati e finiti, agendo come agente o rappresentante”, oggetto sociale compatibile con la stipulazione di un contratto di appalto con la parte qui attrice.
Si deve pertanto ritenere accertato che le parti abbiano stipulato contratto di appalto, con conseguente applicazione degli artt. 1655 c.c. e seguenti e rigetto dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1495 c.c.
2. Sull'eccezione prescrizione dell'azione ex 1667 c.3 c.c.
4 Visto quanto sopra parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 comma 3 c.c. secondo cui – nella parte che qui interessa – “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.”; in via preliminare si richiama, in merito alla decorrenza del termine di prescrizione, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi (Cass. Civ. 26233/2013, Cass.
Civ. 18402/2009)”.
Nel caso di specie è accertato che l'appaltatore ha tempestivamente denunziato l'esistenza degli asseriti vizi provvedendo a comunicarli alla convenuta il giorno stesso della scoperta
(19.10.17) tramite telefonata - come confermato tramite prova testimoniale – seguita dall'inoltro di una pec di contestazione del 24.10.2017 e che il vizio denunciato aveva carattere occulto in quanto non facilmente conoscibile né percepibile, e riconducibile a uno “spellicolamento”, ovvero al venir meno della lamina, circostanza non apprezzabile nell'immediatezza o al momento della consegna.
Pertanto, accertato che la parte attrice ha avuto contezza dei vizi in data 19.10.2017 (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13.09.2021), che ha provveduta alla Parte_3 notifica dell'atto di citazione e della iscrizione a ruolo in data 20.05.2019, a prescindere dall'esame degli atti interruttivi, il termine di due anni risulta rispettato con conseguente rigetto dell'eccezione.
3. Sulla responsabilità per inadempimento di CP_1
La qualificazione del contratto come appalto ha evidenti risvolti sul piano della responsabilità per inadempimento. Se normalmente, infatti, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore la prova di aver correttamente svolto la prestazione (SS.UU. 13533/2001), il regime di responsabilità per inadempimento nell'ambito dell'appalto ha natura diversa. Infatti, la Suprema Corte, in coerenza con i recenti arresti nomofilattici in materia di onere della prova nella garanzia per vizi negli appalti (SS.UU. 11748/2019), ha affermato che “finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento
5 dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per facta concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova
(Cass. Civ. 19146/2013)”.
Nel caso di specie si deve ritenere che l'opera sia stata di fatto accettata per facta concludentia a seguito delle verifiche tramite strappo abitualmente effettuate dal sig.
, come emerso dall'istruttoria testimoniale (si veda dichiarazioni rese dal teste Parte_3 in risposta al cap. 15 della II memoria di parte attrice secondo cui Testimone_1
“prima di inviare la fornitura a come di regola abbiamo fatto, io e all'epoca CP_5 Controparte_7 delle verifiche a campione con prova a strappo e sfregamento, e non era emerso alcun problema. Nella comunicazione di si legge che il problema di delaminazione è stato scoperto al momento della CP_5 lavorazione, non posso esser più preciso”), e dalla successiva destinazione ad altre lavorazioni e poi alla (si veda testimonianza del teste sopra citato in risposta al cap. 19 della II CP_5 memoria istruttoria di parte attrice secondo cui “è vero come da fatture in atti, per la preparazione e fissaggio cd “finish”. In pratica i passaggi erano: preparazione con applicazione resina da parte di AtlanteFinisch, applicazione lamina da parte di fissaggio da parte di AtlanteFinish”). CP_1
Visto quanto sopra deriva l'onere di parte attrice di individuare e provare un vizio dell'opera che sia anche causalmente riconducibile ed imputabile alla attività posta in essere da parte convenuta, e non anche agli altri soggetti intervenuti prima e dopo la lavorazione della CP_1
Ciò premesso, la consulenza tecnica disposta, non è stata in grado di individuare, alla stregua del principio civilistico del più probabile che non, la causa della delaminazione.
6 All'esito della consulenza tecnica il dott. così, infatti, conclude “Il Persona_3 sottoscritto precisa che tutte le lavorazioni su detto pellame, eseguite da aziende esterne commissionate da
potrebbero essere state eseguite in maniera non idonea: ad esempio l'applicazione della Parte_4 resina (cioè la colla) che precede la sistemazione della lamina, la quale potrebbe aver contenuto delle sostanze chimiche che potrebbero aver contribuito ad indebolire il film colorato della lamina;
il fissativo
(altra sostanza chimica) che viene applicato sulla lamina colorata (quindi dopo che la lamina stessa è stata applicata da , potrebbe anch'esso aver contribuito al distacco del film colorato. Senza CP_1 escludere a priori un possibile difetto delle lamine fornite da anche il processo di stampatura CP_1
(indipendentemente dal metodo utilizzato, sia esso con rullo o con piastra detta anche pressa) viene sempre
e comunque effettuato con il calore e con la pressione. Un errore materiale di troppa pressione o di troppo calore potrebbe aver pregiudicato la tenuta dello strato colorato. Essendo anche 3 diverse lavorazioni esterne, resta impossibile individuare quale processo di lavorazione potrebbe aver generato il problema esistente.”
Non sussistono agli atti ulteriori elementi emersi dall'istruttoria dai quali è possibile escludere taluna delle cause indicate come alternative dal CTU e tali da far ritenere integrata la responsabilità della convenuta. Il solo “studio problem solving” del dott. Per_1 con riferimento ai paragrafi “analisi causa/effetto spina di pesce” e “conclusioni” non sembra, per il suo carattere sintetico e preliminare - e comunque in assenza anche di un accertamento in contraddittorio tra le parti - da solo idoneo a ritenere le cause alternative della delaminazione non probabili.
Per quanto concerne lo spessore inferiore a 15 micron delle lamine bisogna rilevare, in primo luogo, come osservato dal CTP di parte convenuta dott. che il Persona_4 pellame ha subito successive lavorazioni che possono aver inciso sullo stesso spessore della lamina. Ciò, peraltro, non pare direttamente escluso neppure dallo studio del dott.
. Quest'ultimo, infatti, nelle conclusioni afferma “Naturalmente, l'analisi delle cause Per_1 che hanno determinato la presenza di tale spessore critico - e quindi l'insufficiente adesione interstrato con conseguente difetto di delaminazione - non rientrano nel contesto di questo studio”.
In secondo luogo, non risulta citata neppure letteratura scientifica che dimostri che uno spessore inferiore ai 15 micron sia inidoneo rispetto alle lavorazioni richieste da
La normativa UNI EN ISO 11644 del 2009 prevede solo come condizione Parte_1
7 di validità del metodo di prova il necessario spessore del rivestimento di rifinizione di almeno 15 micron. Non vi è, quindi, prova che l'applicazione di una lamina inferiore ai 15 micron sia tecnicamente inidonea rispetto alle linee tecniche applicate nel settore.
In terzo ed ultimo luogo neppure vi è prova di una specifica richiesta del committente in ordine allo spessore del pellame.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
4. Sulle spese processuali
Stante la particolare complessità delle valutazioni tecniche sottese alla risoluzione della presente causa, si ritengono integrati gravi ed eccezionali motivi tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2216/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Compensa integralmente le spese di giudizio, pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU.
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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