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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/07/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1910/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. MONTAGNANI SEBASTIANA e Controparte_1
CP_2
e
con il patrocinio dell'avv. MONTAGNANI SEBASTIANA e Controparte_3
CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cutigliano, il 12/01/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cutigliano, Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 1.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cutigliano (PT) e Controparte_3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cutigliano Anno 2008, Parte II, Serie
A, n. 1.
2) I Sigg.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Parte_1 CP_1
3) I Sigg.ri e , nell'esclusivo interesse dei figli minori, al fine di CP_3 CP_1 rendere meno traumatica la separazione dei genitori e il cambiamento della routine quotidiana, hanno concordemente deciso di mantenere inalterata l'organizzazione degli impegni quotidiani scolastici e ricreativi dei propri figli.
4) I Sigg.ri e danno atto della loro reciproca indipendenza CP_3 CP_1 economica, pertanto, ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento in via autonoma senza richiedere, l'un l'altro, alcun assegno di mantenimento.
pagina 2 di 5 5) La responsabilità genitoriale nei confronti dei minori ed Per_1 Controparte_4 come sopra individuati, verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Pertanto, i genitori si impegnano, sino da ora, a consultarsi e ad assumere concordemente tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione nonché a tutte le questioni di maggior interesse per i figli, rendendosi disponibili al dialogo per affrontare tutte le questioni relative agli stessi. In caso di disaccordo le decisioni saranno rimesse al Giudice. Le decisioni concernenti la gestione ordinaria e quotidiana dei figli potranno essere prese in maniera disgiunta dal genitore che in quel momento sarà con i figli.
6) I Sigg. ri e concordemente stabiliscono che i propri figli CP_3 CP_1 manterranno la propria residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione per la quale ha formulato offerta di acquisto, offerta accettata, sita in Santa Croce S/a Via del Bosco
150. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, recapito telefonico e di mail.
7) I Sigg. ri e stabiliscono concordemente, che i propri figli CP_3 CP_1 manterranno le abitudini familiari già attualmente in essere.
8) – Quanto ai fine settimana: i figli trascorreranno con il padre e con la madre un fine settimana alternato dal venerdì sera o sabato mattina fino alla domenica sera o lunedì mattina. Gli orari di decorrenza e durata verranno stabiliti direttamente dai genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi e sportivi dei figli. Durante la settimana, fatti salvi diversi e migliori accordi da concordare tra i genitori, i figli trascorreranno col padre il pomeriggio del mercoledì dalle 19:30 (alle 22:30) e pernotteranno con quest'ultimo fino alla mattina del giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola, nel periodo scolastico, o dalla madre nei restanti periodi ovvero li accompagnerà ai rispettivi impegni programmati dei minori, ed il pomeriggio del venerdì dalle 19:30 alle 23,00, nel fine settimana che staranno con la madre.
9) I figli trascorreranno insieme ad entrambi i genitori le festività natalizie relative all'anno
2025 nonché quelle di Pasqua del 2026, così come i reciproci compleanni e i primi giorni di scuola. Per gli anni futuri, salvo diversi e migliori accordi da concordare direttamente fra i genitori, i figli minori trascorreranno -ad anni alterni- la vigilia con la madre, il giorno di
Natale col padre ed il giorno di S. Stefano con la madre e viceversa. L'ultimo giorno dell'anno ed il primo giorno dell'anno, Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi con l'uno o pagina 3 di 5 l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Durante i restanti giorni di vacanze natalizie e pasquali, sempre salvo diversi e migliori accordi concordati direttamente tra i genitori, resta in vigore il calendario ordinario. Le festività c.d. “rosse” (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1°novembre, 8 dicembre) saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e comunque sempre in base ai loro turni lavorativi. Durante il periodo estivo i figli ed trascorreranno una settimana, con il padre e Per_1 CP_4 una settimana, con la madre;
al riguardo i Sigg. ri e si impegnano CP_1 CP_3
a comunicarsi reciprocamente, appena possibile e comunque non oltre il mese di maggio di ogni anno, per motivi organizzativi di entrambi, i precisi periodi in cui terranno i figli, sempre nel rispetto anche degli impegni dei figli.
10) Il Sig – tenuto conto della differenza reddituale tra i coniugi nonché del Controparte_3 diverso e maggior tempo di frequentazione della madre coi figli – verserà alla Sig. ra
[...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate CP_1 sono state comunicate al di fuori del presente atto, la somma di € 400,00= per entrambi i figli (€ 200,00= per ciascun figlio), a titolo di contributo al loro mantenimento. Inoltre, la
Sig. ra potrà incassare totalmente l'assegno unico per i figli erogato Controparte_1 dall' . L'importo versato dal Sig. alla Sig. ra quale contributo CP_5 CP_3 CP_1 per il mantenimento dei figli sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT. Al contempo i Sigg. ri e concordano che le spese relative CP_1 CP_3 alla mensa scolastica dei figli sarà sostenuta da ciascuno di loro in misura paritaria.
11) Le spese straordinarie, individuate secondo le Linee guida del CNF in materia di famiglia e allegate al presente atto, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
12) I Sigg. ri e consapevoli della necessità di far adattare i propri CP_1 CP_3 figli alla nuova situazione creatasi, si impegnano a non far frequentare i figli con eventuali nuovi partner occasionali per il periodo di 2 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
13) Per quanto occorrer possa i Sigg. ri e prestano reciproco consenso CP_3 CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente.
14) Spese legali interamente suddivise in parti uguali tra le parti.
pagina 4 di 5 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23.07.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1910/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. MONTAGNANI SEBASTIANA e Controparte_1
CP_2
e
con il patrocinio dell'avv. MONTAGNANI SEBASTIANA e Controparte_3
CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cutigliano, il 12/01/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cutigliano, Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 1.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cutigliano (PT) e Controparte_3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cutigliano Anno 2008, Parte II, Serie
A, n. 1.
2) I Sigg.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Parte_1 CP_1
3) I Sigg.ri e , nell'esclusivo interesse dei figli minori, al fine di CP_3 CP_1 rendere meno traumatica la separazione dei genitori e il cambiamento della routine quotidiana, hanno concordemente deciso di mantenere inalterata l'organizzazione degli impegni quotidiani scolastici e ricreativi dei propri figli.
4) I Sigg.ri e danno atto della loro reciproca indipendenza CP_3 CP_1 economica, pertanto, ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento in via autonoma senza richiedere, l'un l'altro, alcun assegno di mantenimento.
pagina 2 di 5 5) La responsabilità genitoriale nei confronti dei minori ed Per_1 Controparte_4 come sopra individuati, verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Pertanto, i genitori si impegnano, sino da ora, a consultarsi e ad assumere concordemente tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione nonché a tutte le questioni di maggior interesse per i figli, rendendosi disponibili al dialogo per affrontare tutte le questioni relative agli stessi. In caso di disaccordo le decisioni saranno rimesse al Giudice. Le decisioni concernenti la gestione ordinaria e quotidiana dei figli potranno essere prese in maniera disgiunta dal genitore che in quel momento sarà con i figli.
6) I Sigg. ri e concordemente stabiliscono che i propri figli CP_3 CP_1 manterranno la propria residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione per la quale ha formulato offerta di acquisto, offerta accettata, sita in Santa Croce S/a Via del Bosco
150. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, recapito telefonico e di mail.
7) I Sigg. ri e stabiliscono concordemente, che i propri figli CP_3 CP_1 manterranno le abitudini familiari già attualmente in essere.
8) – Quanto ai fine settimana: i figli trascorreranno con il padre e con la madre un fine settimana alternato dal venerdì sera o sabato mattina fino alla domenica sera o lunedì mattina. Gli orari di decorrenza e durata verranno stabiliti direttamente dai genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi e sportivi dei figli. Durante la settimana, fatti salvi diversi e migliori accordi da concordare tra i genitori, i figli trascorreranno col padre il pomeriggio del mercoledì dalle 19:30 (alle 22:30) e pernotteranno con quest'ultimo fino alla mattina del giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola, nel periodo scolastico, o dalla madre nei restanti periodi ovvero li accompagnerà ai rispettivi impegni programmati dei minori, ed il pomeriggio del venerdì dalle 19:30 alle 23,00, nel fine settimana che staranno con la madre.
9) I figli trascorreranno insieme ad entrambi i genitori le festività natalizie relative all'anno
2025 nonché quelle di Pasqua del 2026, così come i reciproci compleanni e i primi giorni di scuola. Per gli anni futuri, salvo diversi e migliori accordi da concordare direttamente fra i genitori, i figli minori trascorreranno -ad anni alterni- la vigilia con la madre, il giorno di
Natale col padre ed il giorno di S. Stefano con la madre e viceversa. L'ultimo giorno dell'anno ed il primo giorno dell'anno, Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi con l'uno o pagina 3 di 5 l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Durante i restanti giorni di vacanze natalizie e pasquali, sempre salvo diversi e migliori accordi concordati direttamente tra i genitori, resta in vigore il calendario ordinario. Le festività c.d. “rosse” (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1°novembre, 8 dicembre) saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e comunque sempre in base ai loro turni lavorativi. Durante il periodo estivo i figli ed trascorreranno una settimana, con il padre e Per_1 CP_4 una settimana, con la madre;
al riguardo i Sigg. ri e si impegnano CP_1 CP_3
a comunicarsi reciprocamente, appena possibile e comunque non oltre il mese di maggio di ogni anno, per motivi organizzativi di entrambi, i precisi periodi in cui terranno i figli, sempre nel rispetto anche degli impegni dei figli.
10) Il Sig – tenuto conto della differenza reddituale tra i coniugi nonché del Controparte_3 diverso e maggior tempo di frequentazione della madre coi figli – verserà alla Sig. ra
[...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate CP_1 sono state comunicate al di fuori del presente atto, la somma di € 400,00= per entrambi i figli (€ 200,00= per ciascun figlio), a titolo di contributo al loro mantenimento. Inoltre, la
Sig. ra potrà incassare totalmente l'assegno unico per i figli erogato Controparte_1 dall' . L'importo versato dal Sig. alla Sig. ra quale contributo CP_5 CP_3 CP_1 per il mantenimento dei figli sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT. Al contempo i Sigg. ri e concordano che le spese relative CP_1 CP_3 alla mensa scolastica dei figli sarà sostenuta da ciascuno di loro in misura paritaria.
11) Le spese straordinarie, individuate secondo le Linee guida del CNF in materia di famiglia e allegate al presente atto, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
12) I Sigg. ri e consapevoli della necessità di far adattare i propri CP_1 CP_3 figli alla nuova situazione creatasi, si impegnano a non far frequentare i figli con eventuali nuovi partner occasionali per il periodo di 2 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
13) Per quanto occorrer possa i Sigg. ri e prestano reciproco consenso CP_3 CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente.
14) Spese legali interamente suddivise in parti uguali tra le parti.
pagina 4 di 5 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23.07.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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