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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIELE Parte_2 C.F._2
NAPOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ponchielli
n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- In merito alla casa coniugale sita in Viareggio (LU) via della Portichina 36/A, in comproprietà ciascuno per i diritti di un mezzo, per concorde volontà dei coniugi è stata posta in offerta al pubblico mediante l'agenzia immobiliare Versilia Group S.r.l. di Viareggio con sottoscrizione di mandato in esclusiva.
A seguito di ciò, i ricorrenti in data 27.11.2024 hanno accettato una proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 410.000,00= che verrà suddiviso in parti uguali tra i comproprietari, e con termine per la stipula del rogito di compravendita entro il 31.03.2025.
1 Pertanto, fino alla stipula il sig. insieme alla figlia continueranno a vivere Parte_2 Per_1 presso l'immobile, con impegno a rilasciarlo libero e vacuo da persone e cose entro e non oltre il
31.03.2025.
Considerata la maggiore età (25 anni) della figlia ella è in grado di consapevolmente Per_1 autodeterminarsi e dunque scegliere, per il futuro, ove e con quale genitore eventualmente coabitare.
Si dà atto che la sig.ra , pur mantenendo la propria residenza presso la casa Parte_1 coniugale, si è già trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori.
- Riguardo alla figlia la medesima ormai venticinquenne lavora come addetta alle Persona_2 vendite presso un esercizio commerciale con contratto a termine avente scadenza al 31.12.2024; in caso di mancato rinnovo, sarà sua cura riproporsi immediatamente sul mercato del lavoro. Nulla è quindi da stabilire circa il suo mantenimento.
- Circa i coniugi gli stessi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 19/9/1998, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 19/9/1998, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 147, Parte II,
Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIELE Parte_2 C.F._2
NAPOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ponchielli
n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- In merito alla casa coniugale sita in Viareggio (LU) via della Portichina 36/A, in comproprietà ciascuno per i diritti di un mezzo, per concorde volontà dei coniugi è stata posta in offerta al pubblico mediante l'agenzia immobiliare Versilia Group S.r.l. di Viareggio con sottoscrizione di mandato in esclusiva.
A seguito di ciò, i ricorrenti in data 27.11.2024 hanno accettato una proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 410.000,00= che verrà suddiviso in parti uguali tra i comproprietari, e con termine per la stipula del rogito di compravendita entro il 31.03.2025.
1 Pertanto, fino alla stipula il sig. insieme alla figlia continueranno a vivere Parte_2 Per_1 presso l'immobile, con impegno a rilasciarlo libero e vacuo da persone e cose entro e non oltre il
31.03.2025.
Considerata la maggiore età (25 anni) della figlia ella è in grado di consapevolmente Per_1 autodeterminarsi e dunque scegliere, per il futuro, ove e con quale genitore eventualmente coabitare.
Si dà atto che la sig.ra , pur mantenendo la propria residenza presso la casa Parte_1 coniugale, si è già trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori.
- Riguardo alla figlia la medesima ormai venticinquenne lavora come addetta alle Persona_2 vendite presso un esercizio commerciale con contratto a termine avente scadenza al 31.12.2024; in caso di mancato rinnovo, sarà sua cura riproporsi immediatamente sul mercato del lavoro. Nulla è quindi da stabilire circa il suo mantenimento.
- Circa i coniugi gli stessi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 19/9/1998, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 19/9/1998, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 147, Parte II,
Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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