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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 133. Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
Commentari • 5
- 1. Procedimento di ripartizionehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150. 2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo …
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 490Provvedimento: […] In altri termini vi è che a fronte della decisione del curatore di non impugnare gli avvisi di accertamento, emessi e notificati dopo la dichiarazione di fallimento, i rimedi che il fallito aveva erano quelli contemplati dalla vigente normativa fallimentare, in primis quello previsto dall'art.36 L.F. ed in secundis quello di cui all'art.133 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019, n.14) e non l'impugnazione diretta dell'avviso di accertamento.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- art. 43 legge fallimentare·
- fallimento·
- spossessamento fallimentare·
- legittimazione processuale·
- sentenza penale assolutoria·
- art. 20 legge n. 111/2023·
- tutela giurisdizionale·
- avviso di accertamento·
- inerzia del curatore fallimentare