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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 043 2022 90015624 16 000 in epigrafe indicata, del complessivo importo di Euro 153.492,79, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Doppia imposizione (laddove i titoli sottesi alla intimazione hanno costituito oggetto di recupero tramite precedenti atti, pure impugnati ).
2-Omessa indicazione di termini e modalità per la impugnazione.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4-Illegittimità delle somme richieste a titolo di aggio.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, la quale ha confermato la pretesa.
In data 08.10.2025 parte ricorrente ha depositato memorie (corredate da documentazione), con le quali ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, evidenziando , rispetto ai titoli sottesi alla intimazione impugnata:
° l'intervenuto sgravio della sottesa cartella 0432012002336023000 (tributi erariali);
° l'intervenuta presentazione in data 26.9.2023 di istanza di definizione agevolata ex Legge n. 197/2022, ovvero cd. rottazione quater (relativa alle cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000) , seguita da comunicazione di riscontro della Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme dovute secondo la richiesta rateizzazione (in corso);
° la pendenza innanzi alla CTR-Sezione Staccata Foggia del giudizio sub n. 2185/2019 avente ad oggetto l'accertamento n. TVK0101038611/2014 , presupposto della intimazione n. TV41PRN001892017 sottesa a quella qui impugnata (tributi erariali);
° la intervenuta rateizzazione (n. 251724) dell'accertamento sub n. TVK010801962/2017.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali da parte ricorrente evidenziate nella memoria illustrativa di cui alla narrativa della precede (aventi natura risolutiva ed assorbente di ogni censura sollevata) questa Corte ritiene che :
-Va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla sottesa cartella 0432012002336023000 a seguito dell'intervenuto sgravio totale;
-Va dichiarata la estinzione della pretesa rispetto alle sottese cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000, oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) ex Legge n. 197/2022 con piano di rateazione al 2027 e di cui risulta eseguito il versamento delle rate sino alla data di discussione del presente ricorso (ferma restando la possibilità per il CO di procedere al recupero, con autonomo atto, delle rate che dovessero risultare successivamente non pagate).
A riguardo vale, infatti, evidenziare che la definizione agevolata ex lege della pretesa tributaria nelle sue varie forme (tra queste anche la cd rottamazione quater) , pur non potendo essere ricondotta ad una “transazione” o ad una “novazione”, non avendo natura negoziale (l'atto con il quale il contribuente manifesta la propria adesione ha natura volontaria, ma i suoi effetti sono disciplinati dalla legge : cfr. Cass. SS UU 17.01.2016 n. 1518, Cass. 21.07.2015 n. 15295) ha, comunque, un effetto
“latu sensu” novativo, in quanto alla originaria obbligazione fiscale se ne sostituisce una nuova, determinata secondo le regole proprie della definizione agevolata : ne deriva che, nella ipotesi, come quella in specie, di previsto adempimento della “novata” obbligazione in forma rateale, sussiste la estinzione del contenzioso, nel mentre la cessazione della materia del contendere consegue solo all'intervenuto pagamento dell'ultima rata dell'importo dovuto.
A conferma della correttezza della superiore conclusione la disposizione interpretativa contenuta nell'art. 12 bis DL n. 84/2015 (intervenuta per dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza in argomento) , e , nelle more della stesura della presente sentenza, la pronuncia del giudice di legittimità ( Cass. , ord. n. 29574 del 07.11.2025), che per prima ne ha fatto applicazione.
-Va confermata la debenza delle somme portate dalla sottesa intimazione n. TV41PRN001892017, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto il presupposto avviso di accertamento n. TVK0101038611/2014 ed in difetto di prova di sospensione della esecutività dello stesso;
-Va confermata la debenza delle somme dovute in forza del sotteso accertamento sub n. TVK010801962/2017, non risultando prodotta in atti la prova della asserita intervenuta rateizzazione delle somme in forza dello stesso dovute.
Spese processuali comunque integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla sottesa cartella 0432012002336023000.
-Dichiara la estinzione del contenzioso rispetto alle sottese cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000, oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) ex Legge n. 197/2022 con piano di rateazione in corso.
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015624 16 000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 043 2022 90015624 16 000 in epigrafe indicata, del complessivo importo di Euro 153.492,79, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Doppia imposizione (laddove i titoli sottesi alla intimazione hanno costituito oggetto di recupero tramite precedenti atti, pure impugnati ).
2-Omessa indicazione di termini e modalità per la impugnazione.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4-Illegittimità delle somme richieste a titolo di aggio.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, la quale ha confermato la pretesa.
In data 08.10.2025 parte ricorrente ha depositato memorie (corredate da documentazione), con le quali ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, evidenziando , rispetto ai titoli sottesi alla intimazione impugnata:
° l'intervenuto sgravio della sottesa cartella 0432012002336023000 (tributi erariali);
° l'intervenuta presentazione in data 26.9.2023 di istanza di definizione agevolata ex Legge n. 197/2022, ovvero cd. rottazione quater (relativa alle cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000) , seguita da comunicazione di riscontro della Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme dovute secondo la richiesta rateizzazione (in corso);
° la pendenza innanzi alla CTR-Sezione Staccata Foggia del giudizio sub n. 2185/2019 avente ad oggetto l'accertamento n. TVK0101038611/2014 , presupposto della intimazione n. TV41PRN001892017 sottesa a quella qui impugnata (tributi erariali);
° la intervenuta rateizzazione (n. 251724) dell'accertamento sub n. TVK010801962/2017.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali da parte ricorrente evidenziate nella memoria illustrativa di cui alla narrativa della precede (aventi natura risolutiva ed assorbente di ogni censura sollevata) questa Corte ritiene che :
-Va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla sottesa cartella 0432012002336023000 a seguito dell'intervenuto sgravio totale;
-Va dichiarata la estinzione della pretesa rispetto alle sottese cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000, oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) ex Legge n. 197/2022 con piano di rateazione al 2027 e di cui risulta eseguito il versamento delle rate sino alla data di discussione del presente ricorso (ferma restando la possibilità per il CO di procedere al recupero, con autonomo atto, delle rate che dovessero risultare successivamente non pagate).
A riguardo vale, infatti, evidenziare che la definizione agevolata ex lege della pretesa tributaria nelle sue varie forme (tra queste anche la cd rottamazione quater) , pur non potendo essere ricondotta ad una “transazione” o ad una “novazione”, non avendo natura negoziale (l'atto con il quale il contribuente manifesta la propria adesione ha natura volontaria, ma i suoi effetti sono disciplinati dalla legge : cfr. Cass. SS UU 17.01.2016 n. 1518, Cass. 21.07.2015 n. 15295) ha, comunque, un effetto
“latu sensu” novativo, in quanto alla originaria obbligazione fiscale se ne sostituisce una nuova, determinata secondo le regole proprie della definizione agevolata : ne deriva che, nella ipotesi, come quella in specie, di previsto adempimento della “novata” obbligazione in forma rateale, sussiste la estinzione del contenzioso, nel mentre la cessazione della materia del contendere consegue solo all'intervenuto pagamento dell'ultima rata dell'importo dovuto.
A conferma della correttezza della superiore conclusione la disposizione interpretativa contenuta nell'art. 12 bis DL n. 84/2015 (intervenuta per dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza in argomento) , e , nelle more della stesura della presente sentenza, la pronuncia del giudice di legittimità ( Cass. , ord. n. 29574 del 07.11.2025), che per prima ne ha fatto applicazione.
-Va confermata la debenza delle somme portate dalla sottesa intimazione n. TV41PRN001892017, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto il presupposto avviso di accertamento n. TVK0101038611/2014 ed in difetto di prova di sospensione della esecutività dello stesso;
-Va confermata la debenza delle somme dovute in forza del sotteso accertamento sub n. TVK010801962/2017, non risultando prodotta in atti la prova della asserita intervenuta rateizzazione delle somme in forza dello stesso dovute.
Spese processuali comunque integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla sottesa cartella 0432012002336023000.
-Dichiara la estinzione del contenzioso rispetto alle sottese cartelle nn. 04320150012910569000, 04320160007737126000, 0432017090042289000, 04320170012511948000, 04320180002092085000, 04320190006543435000, 04320190026511444000, oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) ex Legge n. 197/2022 con piano di rateazione in corso.
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)