Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04522/2025REG.PROV.COLL.
N. 02029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2029 del 2024, proposto da
GO NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Anton Von Walther, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bobbio, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
NI LI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 160 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Stefano Fantini; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La dottoressa GO NA ha interposto appello nei confronti della sentenza 18 ottobre 2023, n. 160 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che ha respinto il suo ricorso avverso la graduatoria definitiva, di cui alla deliberazione n. 434 in data 17 marzo 2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario conservatore scientifico, di cui uno per l’indirizzo 5 - “biodiversità tropicale”, categoria “D”, del ruolo unico del personale provinciale, da assegnare al Museo delle Scienze di Trento.
La controversia si inserisce nell’ambito del concorso pubblico indetto in data 15 luglio 2022 dalla Provincia autonoma di Trento, prevedente due prove scritte ed una orale; la seconda prova scritta, in particolare, consisteva in “ tre tracce di analoga difficoltà (per ogni indirizzo previsto dal bando) consistente in 3 domande, vertenti sugli argomenti previsti dal bando ”. Per essere ammesso alla prova orale il candidato doveva riportare una votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova scritta. Le prove scritte si sono svolte in data 8 novembre 2022.
All’esito del procedimento concorsuale, in data 21 marzo 2023, è stata pubblicata la graduatoria finale, nella quale risulta prima graduata nell’indirizzo 5 la dottoressa NI LI con il punteggio di 62,92, mentre l’appellante seconda con punti 61,40.
Deduce l’appellante che la controinteressata NI si è vista attribuire, comparativamente, punteggi più alti nelle prove richiedenti una valutazione discrezionale da parte della Commissione esaminatrice, ossia nella seconda prova scritta e nella prova orale.
2. – Con il ricorso in primo grado la signora GO ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale e la conclusiva graduatoria, deducendo la violazione del principio di anonimato, per avere la controinteressata redatto la seconda prova scritta in modo atipico (utilizzando segni grafici caratteristici e tali da rendere l’elaborato riconoscibile), nonché per violazione del principio di par condicio tra i candidati, per avere la controinteressata ripetutamente scritto tra le righe, con elenchi di appunti e parole chiave in luogo di frasi per esteso (in tale modo potendo apportare più informazioni degli altri candidati)
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso, nell’assunto che la prova svolta dalla dottoressa NI non evidenziasse le criticità denunciate nel ricorso, rappresentando piuttosto « un modello di sviluppo del pensiero articolato in titoli e punti, non solo plausibile quale modalità di esposizione, ma anche tutt’altro che “oggettivamente ed incontestatamente anomala”, e, dunque, priva delle caratteristiche necessarie ad integrare la violazione del principio di anonimato dedotta nel ricorso ». La sentenza ha altresì escluso la ravvisabilità di segni di riconoscimento, difettando i requisiti concorrenti dell’idoneità del segno di riconoscimento e del suo utilizzo intenzionale nella modalità espositiva del pensiero della controinteressata.
4.- Con il ricorso in appello la signora GO ha criticato la sentenza di prime cure, sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, principalmente incentrate sul mancato rispetto, da parte della seconda prova scritta della NI, del limite dimensionale del foglio protocollo, attraverso la duplicazione delle righe, nonché sul fatto che segni di riconoscimento sono anche quelli “convenzionali” (numeri cerchiati, parentesi graffe e quadre, etc.).
5. - Si è costituita in resistenza la Provincia autonoma di Trento puntualmente controdeducendo alle censure di parte appellate e chiedendone la reiezione.
6. - All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di primo grado che ha disatteso la censura volta a contestare il mancato rispetto, da parte della appellata, del limite dimensionale (pari ad un solo foglio protocollo), stabilito dalle istruzioni di concorso, per la seconda prova scritta, in relazione a tutte e tre le domande previste per l’indirizzo. Deduce l’appellante che dall’elaborato della dottoressa NI emergerebbe come, anche volendo ritenere “compensata” la duplicazione delle righe con quelle lasciate in bianco, lo spazio di un foglio protocollo sia comunque stato superato. Aggiunge ancora che il modello di sviluppo del pensiero articolato in titoli e punti non è una modalità espositiva idonea alla sede concorsuale, atteso che le istruzioni richiedevano di svolgere in forma sintetica i quesiti, mentre quella ivi contestata costituisce una modalità propria degli appunti privati.
Per l’appellante, in definitiva, si imponeva la redazione di un tema sintetico, con risposte per esteso, e non la risposta ai quesiti in modo schematico, con elenchi di parole chiave.
Il motivo, pur nella peculiarità delle questioni esposte, è infondato.
Occorre muovere dalla considerazione per cui la commissione esaminatrice, nella seduta n. 1 del 14 settembre 2022, ha stabilito che la seconda prova scritta sarebbe stata a contenuto pratico e differenziata a seconda delle discipline di riferimento, precisando altresì che « la seconda prova scritta consisterà quindi in 3 quesiti a risposta sintetica (per ogni indirizzo previsto nel bando) vertenti su 1 o più delle materie previste dal bando di concorso, il numero massimo di facciate utilizzabili sarà pari ad un foglio di protocollo. Le domande hanno pari rilevanza al fine dell’attribuzione del voto ».
Le modalità di svolgimento della prova concorsuale sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e, comunque, non sono state contestate in questa sede.
Costituisce inoltre dato di comune esperienza, nella materia dei concorsi pubblici, che è rimessa alla scelta del candidato l’adozione di modalità espositive che, a suo giudizio, contribuiscono a conferire chiarezza ed incisività all’elaborato.
Trattandosi di (tre) quesiti a risposta sintetica, non poteva ritenersi preclusa la tecnica redazionale di sintesi per punti tematici, tradizionalmente propria degli appunti, ma non incompatibile con una prova concorsuale scritta, tripartita e da svolgersi in un arco temporale ristretto. Ciò, naturalmente, a condizione che le risposte ai quesiti consentano alla commissione l’accertamento della preparazione del candidato sugli argomenti sorteggiati.
Dal sindacato estrinseco consentito in sede giurisdizionale può affermarsi che lo svolgimento analitico articolato per punti, seguito dalla dottoressa NI, non contrasti in modo evidente con i criteri indicati dalla commissione e consenta la valutazione della conoscenza degli argomenti trattati.
Non può, inoltre, ravvisarsi una violazione dei limiti dimensionali, né sotto il profilo formale (in quanto i criteri dettati fanno riferimento ad un numero massimo di facciate utilizzabili, pari ad un foglio protocollo, ma non anche ad un rigoroso rispetto delle righe), né sotto il profilo sostanziale (in quanto la candidata, con la redazione per punti, articola lo scritto con spazi vuoti e con rientri a capo, idonei a compensare quei limitati spazi in cui sulle singole righe sono concentrati più caratteri).
2. - L’ulteriore profilo in cui può astrattamente assumere rilievo la tecnica redazionale della prova d’esame riguarda il caso in cui le modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta configurino un segno distintivo. E’ questa la tematica controversa dedotta con il secondo motivo di appello, mediante il quale si rammenta che le istruzioni prevedevano espressamente, tra l’altro, di non fare segni di riconoscimento sull’elaborato, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
L’appellante allega che segni di riconoscimento sono non solo quelli identificativi, ma anche quelli convenzionali (presupponenti cioè un accordo illecito tra candidato e commissione); deduce che tali debbano considerarsi i numeri cerchiati rappresentati dalla controinteressata, al pari delle parentesi graffe e quadre usate, in quanto costituenti segni grafici atipici, idonei a comportare la violazione dell’anonimato.
Il motivo è complessivamente infondato.
E’ importante ribadire in premessa che la violazione della regola dell’anonimato determina di per sé un’illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto ex se connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse, configurando dunque, con terminologia penalistica, una illegittimità da pericolo astratto (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2013, n. 26).
Ciò posto, va ricordato, in tema di segni di riconoscimento, che rileva non solo l’identificabilità dell’autore dell’elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, ma anche l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione: ne consegue che può assumere tale valore un segno avente carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2013, n. 102).
Al fine della valutazione dei segni di riconoscimento, ed a salvaguardia della par condicio tra i candidati. per costante giurisprudenza, le commissioni non possono ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche (apposizione di un segno atipico, cancellatura), atteso che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo così assoluto e radicale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.
Occorre dunque avere riguardo alla particolarità riscontrata, che deve assumere un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione e di elaborazione in forma scritta del pensiero (Cons. Stato, V, 26 marzo 2012, n. 1740). Al fine di affermare la riconoscibilità del segno, e quindi l’invalidità della prova scritta, è dunque necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere conoscibile l’elaborato (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2002, n. 5132).
Tale valutazione non è predicabile per la seconda prova scritta della dottoressa NI, in quanto la cerchiatura dei punti tematici, nonché l’utilizzo di parentesi graffe come elementi di “giunzione” di contenuti propri dell’argomento trattato si pongono come naturale (non anomala, né atipica) caratteristica dello sviluppo espositivo con sintesi schematica.
In tale contesto, condivisibilmente il primo giudice ha dunque escluso la ricorrenza dei requisiti dell’idoneità del segno di riconoscimento e del suo utilizzo intenzionale.
3. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO