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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/11/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4022/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Ronchi dei Legionari in via Redipuglia n. 33 presso lo studio dell'Avv. MAGRIN
VALENTINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Trieste in Galleria
Protti n. 2 presso lo studio dell'Avv. DELLA RUPE RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti CONCLUSIONI delle parti
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra ed Parte_1
in Turriaco in data 01.09.2007, atto trascritto nei registri degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Turriaco n.2 parte 1 anno 2007, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza a cura della Cancelleria dell'intestato Tribunale al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune Turriaco per la relativa annotazione
2) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori;
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due genitori, ovvero Per_1
una settimana con la mamma, nella sua abitazione sita in Turriaco (GO), Via Piave
n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nella nuova abitazione di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO). Lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
3) i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, Per_1 non facendosi luogo quindi ad assegni di contribuzione al suo mantenimento, mentre entrambi provvederanno a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia.
4) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sola
Signora , impegnandosi il Signor a rendere l'eventuale proprio Pt_2 Parte_1 consenso nelle deputate sedi (INPS);
5) I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando all'assegno divorzile.
6) Le parti prestano fin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza
7) Le spese legali del presente procedimento restano compensate fra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Turriaco in data 01/09/2007 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n.2) e si sono separati con sentenza n. 208 del 2025, passata in giudicato.
2 Dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
27/03/2011.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 15/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 01/09/2007 in Turriaco con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Turriaco
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n.2), alle condizioni indicate dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- nulla per le spese
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Turriaco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3 Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4022/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Ronchi dei Legionari in via Redipuglia n. 33 presso lo studio dell'Avv. MAGRIN
VALENTINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Trieste in Galleria
Protti n. 2 presso lo studio dell'Avv. DELLA RUPE RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti CONCLUSIONI delle parti
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra ed Parte_1
in Turriaco in data 01.09.2007, atto trascritto nei registri degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Turriaco n.2 parte 1 anno 2007, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza a cura della Cancelleria dell'intestato Tribunale al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune Turriaco per la relativa annotazione
2) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori;
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due genitori, ovvero Per_1
una settimana con la mamma, nella sua abitazione sita in Turriaco (GO), Via Piave
n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nella nuova abitazione di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO). Lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
3) i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, Per_1 non facendosi luogo quindi ad assegni di contribuzione al suo mantenimento, mentre entrambi provvederanno a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia.
4) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sola
Signora , impegnandosi il Signor a rendere l'eventuale proprio Pt_2 Parte_1 consenso nelle deputate sedi (INPS);
5) I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando all'assegno divorzile.
6) Le parti prestano fin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza
7) Le spese legali del presente procedimento restano compensate fra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Turriaco in data 01/09/2007 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n.2) e si sono separati con sentenza n. 208 del 2025, passata in giudicato.
2 Dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
27/03/2011.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 15/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 01/09/2007 in Turriaco con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Turriaco
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n.2), alle condizioni indicate dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- nulla per le spese
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Turriaco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3 Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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