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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
IL De NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4298 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato GALLUCCI VALENTINA
ATTORE OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato BONALUME PAOLO CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti d'opera
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1032/2021 (R.G. n. 3150/2021), emesso dall'intestato Tribunale in data
14.09.2021 e notificato in data 11.10.2021 con cui è stato ad essa intimato il pagamento della somma di euro 15.792,19, oltre interessi e spese del monitorio in favore di quale procuratrice CP_1 speciale all'incasso di creditrice del corrispettivo per la fornitura e assistenza Controparte_2 relativa a strumentazioni medicali.
L'opponente ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del credito per mancanza di contratto scritto e comunque la non debenza degli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “accogliere l'opposizione per i motivi di cui in premessa e per
l'effetto in via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo n. 1032/2021, R.G. n. 3150/2021, per i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
nel merito, dichiarare che l'
[...]
non è debitrice di alcuna somma nei confronti di controparte per tutte le Parte_1 motivazioni in narrativa articolate, e quivi ripetute e trascritte e, in accoglimento dell'odierna opposizione dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1032/2021, R.G. n. 3150/2021, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione siccome tardivamente proposta e deducendo, nel merito,
l'infondatezza delle contestazioni avverse.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale: “In via preliminare e principale, di dichiarare l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 1032 emesso il 14 settembre 2021 dal Parte_2
Tribunale di Cosenza – RG 3150/21 inammissibile in quanto tardivamente notificata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, esecutivo il predetto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in via subordinata preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondata per i motivi di cui agli scritti difensivi l'opposizione dell' ogni domanda/eccezione da essa avanzata e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto;
in via subordinata, previa declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, rigetto per i motivi di cui agli scritti difensivi dell'opposizione dell' e di ogni Parte_2 domanda/eccezione da essa avanzata, condannare l' a pagare a nella Parte_2 Controparte_1 sua qualità di procuratrice speciale di la diversa somma ritenuta dovuta a Parte_3 titolo di sorte capitale e interessi di mora;
in via ulteriormente subordinata, condannare l'
[...]
a pagare a nella sua qualità di procuratrice speciale di Pt_2 Controparte_1 CP_2 Parte_3
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
[...]
2041 c.c. oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive e compresi quelli della fase monitoria”.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., seguivano una serie di rinvii determinati dalla congiunta istanza delle parti per la pendenza di trattative volte alla definizione transattiva della vertenza fino a quando la causa, in difetto di accordo, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
******
Le parti, nella pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c., in data 23.09.2025 hanno depositato nota congiunta con cui hanno dato atto della transazione nelle more intervenuta.
Nella stessa nota la ha dichiarato di “essere stata soddisfatta in relazione alle fatture CP_1 del decreto ingiuntivo n. 1032/2021, R.G. n. 3150/2021, emesso in data 14.09.2021 e, pertanto, rinuncia al suddetto titolo, nonché alle spese e interessi, di cui ne chiede la revoca”.
A sua volta l' ha dichiarato di rinunciare all'opposizione al decreto ingiuntivo per cui Parte_2
è causa e le parti congiuntamente hanno rinunciato “all'azione e agli atti del giudizio”, chiedendo la compensazione delle spese legali, con rinuncia ad ogni compenso relativo al giudizio n. 4298/2021 del Tribunale di Cosenza.
Hanno, infine, dichiarato di “non aver nulla a pretendere per tale titolo l'una dall'altra”.
Alla luce di quanto dedotto dalle parti, non avendo alcuna di esse interesse alla definizione nel merito della vertenza avendo soddisfatto le rispettive pretese, va accolta la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo gravato.
Spese compensate secondo la conforme istanza di opponente ed opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 22/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa IL De NZ