Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00002/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Gesualdo Da Venosa - Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
ME TI, RA ET, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Corradino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BI MA CC, RO De IA, LE GR, ER ZZ, ES IS AZ, EL IS, LU AN, NC AN CH, SC DO, SA Di Bari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva d'Istituto del Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza per la disciplina “CODI/23 – Canto” finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del menzionato Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10/02/2022, successivamente oggetto di rettifica in autotutela con nota prot. n. 1325 del 15/02/2022;
- della nota prot. n. 168 del 05/01/2022 quale atto di nomina della Commissione valutatrice da parte del Direttore del Conservatorio, di estremi conosciuti ma dal contenuto sconosciuto, nonché di ogni verbale relativo all'insediamento ed ai lavori della Commissione valutatrice medesima e di ogni scheda di valutazione dei singoli candidati da questa predisposto;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica Gesualdo Da Venosa - Potenza e di ME TI e di RA ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Paolo MAno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/5/2022, il deducente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la graduatoria definitiva dell’Istituto del Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, per la disciplina “CODI/23 – Canto”, finalizzata all’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, approvata con nota n. 1167 del 10/2/2022, lamentando – sotto più profili – l’illegittimità della sua graduazione (al tredicesimo posto, con un punteggio complessivo di 70), nonché in peius di quella di alcuni dei candidati meglio graduati.
1.1. Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 24/5/2022, è stata impugnata la medesima graduatoria risultante dalla rettifica in autotutela, medio tempore disposta dal Conservatorio con nota n. 2956 del 13/4/2022, in esito alla quale il deducente - a seguito della revisione peggiorativa del punteggio spettante alla controinteressata Prof. SA Di Bari - ha visto modificare in melius la sua graduazione (passando al dodicesimo posto, circostanza che gli ha anche consentito l’ottenimento di un incarico annuale di insegnamento), con sostanziale riedizione degli originari motivi di gravame (salvo il primo, su cui vi è dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, perché specificamente rivolto a contestare la migliore graduazione della menzionata controinteressata, circostanza ormai superata dall’operata rettifica).
2. Si è costituito in giudizio l’intimato Conservatorio, nonché alcuni degli evocati controinteressati (TI e ET, rispettivamente collocati al quinto e al settimo posto della graduatoria), tutti resistendo all’accoglimento dell’impugnazione.
3. All’udienza pubblica del 19/10/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto eccepito dalla difesa dei controinteressati costituiti, atteso che l’originaria graduatoria ha cessato di produrre effetti poiché sostituita (a seguito di rettifica in autotutela) da quella impugnata con i motivi aggiunti, atto su cui si è trasferito ab integro l’interesse alla coltivazione del gravame.
5. Quanto ai motivi aggiunti, in via preliminare:
- va respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di un interesse formulata dai resistenti (in considerazione del carattere meramente eventuale del conferimento degli incarichi di insegnamento cui è preordinata la procedura per cui è causa), in quanto è fuor di dubbio che il conseguimento della migliore collocazione all’interno di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace rappresenta un bene della vita idoneo a radicare, in termini di personalità, concretezza ed attualità, l’interesse alla coltivazione delle censure veicolate con l’atto di motivi aggiunti;
- va dichiarata, su richiesta del ricorrente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo dell’atto di motivi aggiunti;
- va del pari dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del quarto motivo dell’atto di motivi aggiunti (diretto a contestare la legittima costituzione della commissione di concorso), tenuto conto della conforme volontà espressa dal ricorrente con memoria depositata in data 7/11/2022 (in riscontro all’ordinanza collegiale del 19/10/2022 che, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., ha rilevato la questione di inammissibilità del motivo per omessa notifica del gravame “ nei confronti del commissario di concorso nei cui confronti si appuntano le relative censure di illegittimità ”).
5. I residui motivi di impugnazione sono parzialmente fondati.
5.1. Con riferimento al secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti, si rileva quanto segue.
Va, anzitutto, respinta la censura escludente relativa alla posizione della Prof.ssa ZZ ER (per aver spedito a mezzo posta elettronica la domanda di partecipazione alla procedura senza allegati, questi ultimi presenti nel piego spedito con la posta raccomandata), atteso che, avendo la candidata in questione optato per l’invio cartaceo, la stessa era tenuta a spedire per email unicamente la domanda di partecipazione, secondo un modus agendi del tutto conforme alla previsione di lex specialis (cfr. art. 3, co. 3), secondo cui “ Al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre tutti gli adempimenti in tempo utile, se si utilizza la raccomandata gli aspiranti sono tenuti a far pervenire la propria domanda, oltre che in originale, anche via mail all’indirizzo info@conservatoriopotenza.it entro e non oltre 04 dicembre 2021 accludendo copia della ricevuta di spedizione postale ed il frontespizio della domanda (la data di spedizione della raccomandata è comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante) ”.
Le ulteriori contestazioni avverso i giudizi espressi dalla commissione di concorso in punto di apprezzamento dei titoli vantati da alcuni dei candidati meglio graduati non sono meritevoli di accoglimento, con un’unica eccezione.
Ed invero:
- quanto alla controinteressata ZZ ER:
i) la censura dell’effettiva esistenza delle sette pubblicazioni (valutate con 2 punti) è generica, assertiva e non supportata da convincente dimostrazione, ferma restando ogni attribuzione in capo all’Amministrazione circa il controllo della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di concorso;
ii) parimenti deve dirsi in merito alla contestazione dell’esistenza dei quattro concorsi (valutati 3 punti) nei quali la controinteressata si è collocata al primo posto;
iii) la contestazione dei 36 punti per “ ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e teatri esteri ” è del tutto generica, perché non contiene alcuna specificazione di quali, tra le numerose esibizioni prodotte nella domanda della concorrente, siano oggetto di contestazione;
iv) la contestazione dei 12 punti per “ recital solistici ” si appalesa inattendibile, perché, contrariamente a quanto assunto, emerge ictu oculi che alcune delle esibizioni prodotte nella domanda della controinteressata si riferiscono ad attività di solista;
- quanto alla controinteressata TI ME:
i) la censura secondo cui i saggi valutati nell’ambito delle “ pubblicazioni ” con 21 punti sarebbero autoprodotti dall’interessata e, dunque, inammissibili, non è meritevole di accoglimento, poiché non supportata da convincente dimostrazione della denunciata caratteristica;
ii) l’ulteriore censura diretta alla decurtazione di 3 punti per “ seminari, master … ” è, a tacer d’altro, sprovvista di interesse, stante l’irrilevanza del punteggio in contestazione ai fini dell’ambito sopravanzamento della controinteressata (che ha totalizzato un punteggio finale di 74,50, a fronte del punteggio di 70,00 totalizzato dal ricorrente);
- quanto al controinteressato ET, la contestazione dei 5 punti per “ recital solistici ” si appalesa inattendibile, perché, contrariamente a quanto assunto, emerge ictu oculi che alcune delle esibizioni prodotte nella domanda della concorrente si riferiscono ad attività di solista;
- quanto al controinteressato AN, la censura dei 4 punti per “ recital solistici ”, sorretta dall’assunto secondo cui vi sarebbe stata una duplicazione di detti titoli, è inammissibile perché generica e formulata in termini manifestamente dubitativi (“ sembra che alcuni titoli sono stati valutati due volte e, cioè, come “recital solistici” e come ruoli “da protagonista” e “secondari ”).
Risultano fondate, invece, le doglianze che si appuntano sulla posizione della controinteressata CH NC AN (classificata al decimo posto, con un punteggio complessivo di 71), atteso che:
- alla stessa sono stati riconosciuti 6 punti per “ titoli di studio ” (3 per ognuno dei due titoli fatti valere, ossia il Diploma di vecchio ordinamento in “Canto” e quello in “Pianoforte”), laddove, ai sensi dell’ordinanza ministeriale del 9/6/2011 (richiamata nella griglia valutativa predisposta dalla commissione), ogni Diploma ulteriore rispetto a quello richiesto per accedere all’insegnamento de quo (in specie quello in “Canto”, al quale vanno riconosciuti 3 punti), deve essere valutato con 1,5 punti (non di 3, come in specie avvenuto), con conseguente punteggio attribuibile di 4,5; errore, quello denunciato, del tutto sovrapponibile a quello già acclarato dall’Amministrazione con riferimento alla posizione della controinteressata Di Bari e che ha condotto alla rettifica della graduatoria nei sensi indicati;
- del pari persuasiva è la censura relativa all’attribuzione di 1 punto per “ recital solistici ”, poiché, secondo quanto contestato, nell’elenco dei titoli artistici prodotti dalla concorrente non vi è evidenza dello svolgimento di attività solistica.
In ottica di prova di resistenza, mette conto rilevare che le conseguenti decurtazioni di punteggio a carico della controinteressata sono di entità tale (2,5 punti) da determinare il miglioramento della collocazione in graduatoria del ricorrente (che ha un punteggio complessivo di 70).
5.2. Non coglie nel segno, invece, il terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti – in punto di carente o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione di concorso, con specifico riferimento ai titoli artistici, culturali e professionali – in quanto, contrariamente a quanto assunto nel gravame, risulta per tabulas che la commissione di concorso ha previamente enucleato, nel verbale n. 1 del 10/1/2022, numerosi sub-criteri analitici (rispetto a quelli di massima fissati nella lex specialis ) idonei (per grado di dettaglio) ad orientare l’attività tecnico-discrezionale di valutazione dei titoli artistici-culturali e scientifici; l’esistenza di tale fitta trama di riferimenti consente, dal punto di vista motivazionale, di riconoscere la sufficienza del voto numerico che di essi costituisce esplicazione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 2/5/2022, n. 5421).
6. Conclusivamente, in parziale accoglimento delle rassegnate censure, va disposto l’annullamento dell’impugnata graduatoria, in parte qua e nei limiti dell’interesse, con conseguente scorrimento della posizione del ricorrente.
7. In ragione dell’esito complessivo della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso;
- in parte accoglie e in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’atto di motivi aggiunti.
Compensa le spese, salvo il rimborso del contributo unificato dell’atto di motivi aggiunti a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 19 ottobre 2022 e 7 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
BI Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo MAno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo MAno | BI Donadono |
IL SEGRETARIO